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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari presso lo studio dell'avv.to Luigi Lubinu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
CP_2
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Adelaide Nieddu in forza di procura in atti.
APPELLATA OGGETTO: reclamo avverso sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di pensione di reversibilità.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Sassari – Sezione Lavoro n. 179/2022 Voglia – accertare e dichiarare che l'appellante, alla data del decesso del genitore (12.10.2014), era Persona_1 inabile al lavoro e vivente a carico del de cuius e, pertanto, ha diritto alla reversibilità della pensione cat. VR 30023563 di cui era titolare il de cuius;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'appellante i relativi ratei scaduti e CP_2
a scadere, nella misura e con decorrenza di legge, oltre a interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza totale o parziale, con esenzione dell'appellante dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2021 di un reddito imponibile inferiore ad € 23493,36, producendo a certificazione a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva. In via
1 istruttoria, si richiede a questa Ill.ma Corte d'Appello di disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale o medico-lavoristica al fine di accertare se l'appellante, alla data del decesso del padre , si trovasse in una Persona_1 condizione di assoluta impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa secondo i criteri dettati dalla Legge n. 222/1984 NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO Contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - respinta la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali siccome ingiustificata ed infondata per le ragioni esposte in narrativa, ritenuta e dichiarata la novità delle eccezioni e delle difese inerenti il requisito della vivenza a carico, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate e non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata seppure con diversa motivazione;
- con vittoria di spese e competenze afferenti entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 23.04.2020 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del lavoro, parte ricorrente conveniva CP_ in giudizio l' chiedendo “accertare e dichiarare che il ricorrente alla data del 12.10.2014, data del decesso di era inabile al lavoro e che, Persona_1 pertanto, ha diritto alla reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era in godimento il defunto padre;
per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del presidente in carica, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Sassari dell'Istituto, via
Rockfeller n. 68, a corrispondere al ricorrente le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. In particolare, il ricorrente deduceva che: è portatore di invalidità poiché affetto da tetraparesi atassica da verosimile danno perinatale e, come tale, ha ridotta in modo incisivo e determinante la propria capacità fisica-psichica e di lavoro;
in virtù di tale condizione, in data 21.02.2017 proponeva domanda (n. 2170735000125) presso l' per ottenere CP_2 la reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era titolare il defunto padre , nato a [...] il [...] e deceduto in Ittiri (SS) il Persona_1
12.10.2014, dal quale, a causa della sua inabilità, dipendeva economicamente;
in data 17.03.2017 l' comunicava che non era stato possibile accogliere la CP_2 domanda poiché “non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”; avverso tale decisione in data 18.05.2017 depositava ricorso dinanzi al CP_ Comitato Provinciale ricorso respinto con Delibera n. 182894 del
15.12.2017; nella fattispecie sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto a percepire la reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era titolare il defunto posto che al 12.10.2014 (data del decesso del Persona_1 padre) egli era totalmente inabile ed il padre provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al suo mantenimento. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle avverse domande poiché indimostrate e CP_2 manifestamente infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui alla memoria, con il favore delle spese di lite.”. La causa, istruita con documenti, prova orale e ctu, è stata definita con la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, con spese della ctu a carico dell' e nulla per le spese di lite. CP_2
2 Invero, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza sui requisiti della vivenza a carico e della totale e permanente inabilità al lavoro, intesa quale impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al momento del decesso del pensionato, ha condiviso il giudizio del CTU secondo il quale al momento del deposito della Per consulenza tecnica, il si trovava nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò quanto meno dal 2018 atteso che la sua condizione, di invalido civile al 75%, risultava aggravata nella misura del 100% alla data della domanda della pensione di reversibilità nel febbraio 2017, al punto che il Tribunale, adito ex art. 445 cpc, omologava l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap di cui al co. 1 dell'art. 3 L. n. 104/1992. Per Conseguentemente il non era inabile al lavoro alla data della morte del genitore pensionato avvenuta nel 2014. Ha quindi ritenuto assorbito l'esame del requisito della vivenza a carico e non autosufficienza economica. Per Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito, con memoria, CP_ l'
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. Infatti, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha errato nell'accertamento del requisito dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività Per lavorativa da parte del alla data del decesso del dante causa. In sintesi, il consulente d'ufficio ha depositato una bozza di ctu in cui ha affermato l'esistenza del requisito in questione, depositando per contro la consulenza definitiva in cui ha individuato la ricorrenza dello stesso soltanto dal 2018, epoca in Pers cui è stata depositata la relazione del dr. ctu nominato nel procedimento ex art. 445 c.p.c., invece che al momento del decesso del de cuius. Peraltro, detto mutamento risulta del tutto immotivato sia in ordine all'epoca in cui si sarebbe Per verificata l'impossibilità da parte del di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia in ordine alle esatte invalidità discendenti dalla tetraparesi spastica nel sottotipo asimmetrico per prevalenza a destra come accertato nella relazione depositata unitamente all'atto di appello: patologia cui si cumula la paralisi cerebrale infantile con conseguente ritardo mentale moderato-grave, discalculia, ridotta capacità attentiva e deficit della memoria. Con la precisazione che il riferito quadro patologico si è manifestato sin dall'età infantile, non è regredibile né progressiva sì che quanto accertato dal ctu dr.ssa è certamente presente già nel Persona_3 2014. Parimenti errato è l'avere attribuito rilevanza alle poche esperienze lavorative dell'appellante che non hanno comportato alcuna attività lavorativa specifica né particolare impegno. Ancora, il Tribunale sembra confondere l'invalidità civile con l'invalidità pensionabile ex legge n. 222/1984 atteso che l'accertamento dello status di invalido civile non influisce sul concetto di totalmente inabile al lavoro secondo i parametri della legge n. 222/1984, invero connesso esclusivamente a dati clinici, contrariamente alla prima ottenibile, su domanda, all'esito del riconoscimento in sede amministrativa o giudiziaria dell'aggravamento della propria invalidità civile.
3 2) ha ritenuto assorbito il requisito della vivenza a carico che, alla luce dell'attività istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio, deve ritenersi parimenti dimostrato. Infatti, le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni dei redditi dell'appellante e del defunto genitore hanno consentito di accertare non solo la convivenza dell'appellante con il padre, difformemente dalle risultanze anagrafiche, ma anche la mancanza di autosufficienza del PE (privo di redditi lavorativi) all'atto del decesso del padre e, dunque, il suo mantenimento continuativo da parte dei genitori.
Il secondo motivo è infondato. Invero, la Cassazione (sentenza n. 9237/2018), condivisa da questa Corte, ha precisato che "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
"vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile....".
Principio richiamato nelle successive sentenze: vedasi da ultimo Cass. civ. n. 4727/2022; n. 19485/2024.
Dunque, per insuperata giurisprudenza, è essenziale l'accertamento in fatto della situazione di vivenza a carico del genitore pensionato e deceduto, del figlio maggiorenne, totalmente inabile al lavoro.
Sul punto, va ricordato che "l'art. 13 della legge nr. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge nr. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato al
R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, «i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [... ] si considerano
a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa»; tale requisito, della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»; la disposizione indica due presupposti
(assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr.
14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi
4 certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono
«considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale»;" (Cass. civ. n. 23058/2020). Orbene, nel caso di specie nel quale non vi è contestazione in ordine al mancato superamento dei limiti di reddito da parte dell'appellante per poter fruire della Per pensione di invalidità civile totale, il non è comunque esentato dall'onere di dimostrare l'effettivo proprio mantenimento, da parte del defunto genitore, in quanto non economicamente autosufficiente, al momento del decesso, nonché, in caso di esito positivo del primo accertamento, dall'esame del requisito sanitario
(cfr. Cassazione ultimo citata).
In particolare, si è precisato che " l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto fa valere in giudizio e che
l'accertamento di fatto del requisito della "vivenza a carico" è rimesso al giudice di merito .. (cfr. Cass. n. 9237 del 2018 cit.); la Corte di merito ha escluso che
l'appellante avesse assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza, all'epoca del decesso della madre, di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento del figlio inabile;
in particolare i giudici di appello hanno evidenziato una serie di lacune nelle allegazioni e prove fornite dal ricorrente in primo grado, tali da impedire che dal mero raffronto tra i dati reddituali della madre e del figlio potesse desumersi la cd. vivenza a carico;
in particolare i giudici di appello, premesso che dagli atti di causa risultava che il M. era coniugato e padre di due figli, laddove non erano dimostrati lo stato di coniuge legalmente separato né le condizioni della separazione, hanno ritenuto non dimostrati i seguenti elementi: con chi il predetto vivesse prima del decesso della madre (non era stato prodotto alcun certificato di residenza né di stato di Co famiglia), l'età dei figli ed i redditi dai medesimi eventualmente percepiti;
se la avesse altri figli e vivesse prima del decesso con altri familiari;
se effettivamente la madre contribuisse al mantenimento del figlio inabile oppure se altri familiari vi provvedessero;
11. le censure mosse .. mirano unicamente ad affermare che dal confronto tra i redditi percepiti dalla madre e quelli del figlio inabile dovesse desumersi l'esistenza del contributo prevalente della prima al mantenimento del secondo;
in realtà, tale confronto costituisce l'ultimo passaggio nella verifica degli elementi costitutivi del diritto azionato che presuppone la dimostrazione, a monte, che in epoca anteriore al decesso il genitore contribuisse in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli. La totale mancanza di allegazioni e prove su questi preliminari indici… non è stata in alcun modo criticata e superata dai rilievi mossi col motivo di ricorso in esame;
12. né appare dirimente il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 14966 del 2007, che considera a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, ma ciò non quale unico contenuto del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità bensì al solo fine di individuare "criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai
5 superstiti inabili", senza intervenire sui presupposti giuridici del diritto medesimo come desumibili dalla disposizione in esame;
" (Cass. civ. n. 23847/2020).
In proposito, detto della documentazione in atti, l'appellante ha dedotto - nel corso del giudizio di primo grado - la seguente prova orale: “Vero che alla data del 12.10.2014 , …, il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa;
vero che alla data del 12.10.2014, data del decesso, il padre provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio.”. Ad avviso della Corte, la prova così come dedotta è irrilevante atteso che, quanto al requisito della convivenza, la vivenza a carico " non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza" secondo la giurisprudenza sopra richiamata, ma richiede l'insussistenza di autonomi mezzi sufficienti da parte del figlio inabile e il mantenimento del figlio in modo efficiente da parte del defunto ossia in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli (sentenza sopra citata). Ma i capi di prova – per vero generici atteso che oltre a esprimere giudizi, rimettono al teste la qualificazione del mantenimento come totale o prevalente - omettono di tenere conto del fatto che dalle dichiarazioni reddituali relative agli Per anni 2013 e 2014 il risulta percettore – quanto meno per i detti anni, nulla essendo precisato per il periodo precedente - di redditi da canone di locazione che, in assenza di un diverso impiego, devono ritenersi totalmente impiegati per fare fronte alle esigenze dell'appellante; che dalle dichiarazioni reddituali del defunto genitore relative ai medesimi anni, emerge che anche la madre dell'appellante risulta a carico del defunto genitore di quest'ultimo e che il reddito netto è di poco superiore a 14 mila euro nel 2014, e intorno ai 20 mila euro nel 2013; che nulla viene precisato in ordine alle condizioni di vita e alle esigenze dell'appellante, né all'eventuale contributo, anche economico, fornito da sorella Per_4 dell'appellante; che le spese connesse alla gestione dell'immobile sono sostenute nell'interesse dell'intero nucleo familiare sì che l'eventuale contributo per l'appellante apparirebbe minimo;
che nulla viene precisato sulla circostanza se l'appellante sia esentato dalle spese mediche e di assistenza a causa della patologia riscontrata;
che nulla viene precisato per il periodo successivo al decesso del genitore (2014) e fino alla data della domanda (2017) per cui è giudizio allorquando non potendo l'appellante fare affidamento sul contributo paterno, ciò non di meno non risulta avere presentato domanda di pensione lasciando ipotizzare l'esistenza di ulteriori disponibilità che non può escludersi sussistessero anche prima del decesso del genitore.
Dette carenze in sede di allegazione rendono la dedotta prova orale inidonea ai fini del riconoscimento del requisito della vivenza a carico, risultando sostanzialmente Per fondata sul solo raffronto della differenza tra i redditi percepiti dal e quelli del defunto padre al fine di desumere il suddetto requisito.
Quanto all'ulteriore requisito, giova ricordare che, anche recentemente la
Cassazione ha chiarito (n. 30859/2019) che "costituisce principio consolidato di questa Corte che l'accertamento del requisito della inabilità (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego
6 delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (v., fra le altre, Cass. n. 26181 del 2016 che ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un invalido le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica, esercitata esclusivamente all'interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno;
v., da ultimo, Cass. n. 682 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);
7. va anche ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (v., fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi);". Principio ripreso da ultimo da Cass. Civ. n. 19575/2024.
Ebbene la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, proprio avendo riguardo alla concreta situazione della condizione fisica dell'appellato, è giunta alla conclusione che, alla data di decesso del padre, “a causa della patologia suddetta, il ricorrente si trovi nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Il successivo mutamento di valutazione, espresso nella bozza definitiva, invero, non appare idoneo alla modifica del precedente giudizio poiché fondato sull'esito della domanda di aggravamento di invalido civile, accolta elevando la percentuale di invalidità civile dal 75% al 100% al fine di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento e di portatore di handicap non grave. Invero, mentre l'invalidità civile valuta la capacità di svolgere le attività quotidiane, l'inabilità al lavoro si concentra sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa sì che l'invalidità civile al 100% non implica necessariamente anche l'inabilità al lavoro. Infatti, per inabilità al lavoro si intende una condizione che impedisce a un individuo di svolgere, in maniera assoluta e permanente, qualsiasi attività lavorativa, sia essa la sua professione abituale o qualsiasi altra mansione compatibile con le sue capacità residue.
Ferma detta distinzione, è evidente che il conseguimento (quando?) comunque del diploma di perito agrario è inidoneo a dimostrare di potere in concreto – alla data del decesso del genitore (2014, all'età di 42 anni) - svolgere un possibile impiego
“delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”.
7 La stessa condizione di disoccupato da oltre 5 anni senza ottenere neppure una giornata di lavoro quale appartenente alle categorie protette depone nel senso dell'assenza di alcuna residua capacità lavorativa, mentre la verifica dei brevi periodi lavorativi svolti in precedenza mostra la comunque inidonea capacità del Per diploma conseguito a garantire al una possibile fonte di guadagno non simbolico.
Deve, dunque, disattendersi la richiesta di rinnovo della ctu atteso che le considerazioni espresse dal consulente di parte appellata benché abbiano indotto il ctu a modificare le conclusioni della propria relazione, sono invero inconferenti al tema di indagine conferito dal Tribunale al proprio consulente: per tale ragione va condivisa la valutazione cui il ctu è giunto in fase di stesura della bozza apparendo quest'ultima conforme alla richiamata giurisprudenza della Cassazione oltre che alla concreta situazione dell'appellante.
Considerato che
non è condivisibile il giudizio cui è pervenuto il Tribunale, mentre non sono condivisibili le conclusioni formulate dall'appellante con riguardo al requisito della vivenza a carico ricorrono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2022 Controparte_1 CP_ pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Giorni 5 per la motivazione Sassari, 26.3.2025 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari presso lo studio dell'avv.to Luigi Lubinu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
CP_2
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Adelaide Nieddu in forza di procura in atti.
APPELLATA OGGETTO: reclamo avverso sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di pensione di reversibilità.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Sassari – Sezione Lavoro n. 179/2022 Voglia – accertare e dichiarare che l'appellante, alla data del decesso del genitore (12.10.2014), era Persona_1 inabile al lavoro e vivente a carico del de cuius e, pertanto, ha diritto alla reversibilità della pensione cat. VR 30023563 di cui era titolare il de cuius;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'appellante i relativi ratei scaduti e CP_2
a scadere, nella misura e con decorrenza di legge, oltre a interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza totale o parziale, con esenzione dell'appellante dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2021 di un reddito imponibile inferiore ad € 23493,36, producendo a certificazione a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva. In via
1 istruttoria, si richiede a questa Ill.ma Corte d'Appello di disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale o medico-lavoristica al fine di accertare se l'appellante, alla data del decesso del padre , si trovasse in una Persona_1 condizione di assoluta impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa secondo i criteri dettati dalla Legge n. 222/1984 NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO Contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - respinta la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali siccome ingiustificata ed infondata per le ragioni esposte in narrativa, ritenuta e dichiarata la novità delle eccezioni e delle difese inerenti il requisito della vivenza a carico, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate e non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata seppure con diversa motivazione;
- con vittoria di spese e competenze afferenti entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 23.04.2020 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del lavoro, parte ricorrente conveniva CP_ in giudizio l' chiedendo “accertare e dichiarare che il ricorrente alla data del 12.10.2014, data del decesso di era inabile al lavoro e che, Persona_1 pertanto, ha diritto alla reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era in godimento il defunto padre;
per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del presidente in carica, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale di Sassari dell'Istituto, via
Rockfeller n. 68, a corrispondere al ricorrente le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. In particolare, il ricorrente deduceva che: è portatore di invalidità poiché affetto da tetraparesi atassica da verosimile danno perinatale e, come tale, ha ridotta in modo incisivo e determinante la propria capacità fisica-psichica e di lavoro;
in virtù di tale condizione, in data 21.02.2017 proponeva domanda (n. 2170735000125) presso l' per ottenere CP_2 la reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era titolare il defunto padre , nato a [...] il [...] e deceduto in Ittiri (SS) il Persona_1
12.10.2014, dal quale, a causa della sua inabilità, dipendeva economicamente;
in data 17.03.2017 l' comunicava che non era stato possibile accogliere la CP_2 domanda poiché “non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”; avverso tale decisione in data 18.05.2017 depositava ricorso dinanzi al CP_ Comitato Provinciale ricorso respinto con Delibera n. 182894 del
15.12.2017; nella fattispecie sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto a percepire la reversibilità della pensione cat. VR n. 30023563 di cui era titolare il defunto posto che al 12.10.2014 (data del decesso del Persona_1 padre) egli era totalmente inabile ed il padre provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al suo mantenimento. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle avverse domande poiché indimostrate e CP_2 manifestamente infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui alla memoria, con il favore delle spese di lite.”. La causa, istruita con documenti, prova orale e ctu, è stata definita con la sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, con spese della ctu a carico dell' e nulla per le spese di lite. CP_2
2 Invero, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza sui requisiti della vivenza a carico e della totale e permanente inabilità al lavoro, intesa quale impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al momento del decesso del pensionato, ha condiviso il giudizio del CTU secondo il quale al momento del deposito della Per consulenza tecnica, il si trovava nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò quanto meno dal 2018 atteso che la sua condizione, di invalido civile al 75%, risultava aggravata nella misura del 100% alla data della domanda della pensione di reversibilità nel febbraio 2017, al punto che il Tribunale, adito ex art. 445 cpc, omologava l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap di cui al co. 1 dell'art. 3 L. n. 104/1992. Per Conseguentemente il non era inabile al lavoro alla data della morte del genitore pensionato avvenuta nel 2014. Ha quindi ritenuto assorbito l'esame del requisito della vivenza a carico e non autosufficienza economica. Per Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito, con memoria, CP_ l'
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. Infatti, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha errato nell'accertamento del requisito dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività Per lavorativa da parte del alla data del decesso del dante causa. In sintesi, il consulente d'ufficio ha depositato una bozza di ctu in cui ha affermato l'esistenza del requisito in questione, depositando per contro la consulenza definitiva in cui ha individuato la ricorrenza dello stesso soltanto dal 2018, epoca in Pers cui è stata depositata la relazione del dr. ctu nominato nel procedimento ex art. 445 c.p.c., invece che al momento del decesso del de cuius. Peraltro, detto mutamento risulta del tutto immotivato sia in ordine all'epoca in cui si sarebbe Per verificata l'impossibilità da parte del di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia in ordine alle esatte invalidità discendenti dalla tetraparesi spastica nel sottotipo asimmetrico per prevalenza a destra come accertato nella relazione depositata unitamente all'atto di appello: patologia cui si cumula la paralisi cerebrale infantile con conseguente ritardo mentale moderato-grave, discalculia, ridotta capacità attentiva e deficit della memoria. Con la precisazione che il riferito quadro patologico si è manifestato sin dall'età infantile, non è regredibile né progressiva sì che quanto accertato dal ctu dr.ssa è certamente presente già nel Persona_3 2014. Parimenti errato è l'avere attribuito rilevanza alle poche esperienze lavorative dell'appellante che non hanno comportato alcuna attività lavorativa specifica né particolare impegno. Ancora, il Tribunale sembra confondere l'invalidità civile con l'invalidità pensionabile ex legge n. 222/1984 atteso che l'accertamento dello status di invalido civile non influisce sul concetto di totalmente inabile al lavoro secondo i parametri della legge n. 222/1984, invero connesso esclusivamente a dati clinici, contrariamente alla prima ottenibile, su domanda, all'esito del riconoscimento in sede amministrativa o giudiziaria dell'aggravamento della propria invalidità civile.
3 2) ha ritenuto assorbito il requisito della vivenza a carico che, alla luce dell'attività istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio, deve ritenersi parimenti dimostrato. Infatti, le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni dei redditi dell'appellante e del defunto genitore hanno consentito di accertare non solo la convivenza dell'appellante con il padre, difformemente dalle risultanze anagrafiche, ma anche la mancanza di autosufficienza del PE (privo di redditi lavorativi) all'atto del decesso del padre e, dunque, il suo mantenimento continuativo da parte dei genitori.
Il secondo motivo è infondato. Invero, la Cassazione (sentenza n. 9237/2018), condivisa da questa Corte, ha precisato che "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
"vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile....".
Principio richiamato nelle successive sentenze: vedasi da ultimo Cass. civ. n. 4727/2022; n. 19485/2024.
Dunque, per insuperata giurisprudenza, è essenziale l'accertamento in fatto della situazione di vivenza a carico del genitore pensionato e deceduto, del figlio maggiorenne, totalmente inabile al lavoro.
Sul punto, va ricordato che "l'art. 13 della legge nr. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge nr. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato al
R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, «i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [... ] si considerano
a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa»; tale requisito, della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»; la disposizione indica due presupposti
(assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr.
14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi
4 certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono
«considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale»;" (Cass. civ. n. 23058/2020). Orbene, nel caso di specie nel quale non vi è contestazione in ordine al mancato superamento dei limiti di reddito da parte dell'appellante per poter fruire della Per pensione di invalidità civile totale, il non è comunque esentato dall'onere di dimostrare l'effettivo proprio mantenimento, da parte del defunto genitore, in quanto non economicamente autosufficiente, al momento del decesso, nonché, in caso di esito positivo del primo accertamento, dall'esame del requisito sanitario
(cfr. Cassazione ultimo citata).
In particolare, si è precisato che " l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto fa valere in giudizio e che
l'accertamento di fatto del requisito della "vivenza a carico" è rimesso al giudice di merito .. (cfr. Cass. n. 9237 del 2018 cit.); la Corte di merito ha escluso che
l'appellante avesse assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza, all'epoca del decesso della madre, di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento del figlio inabile;
in particolare i giudici di appello hanno evidenziato una serie di lacune nelle allegazioni e prove fornite dal ricorrente in primo grado, tali da impedire che dal mero raffronto tra i dati reddituali della madre e del figlio potesse desumersi la cd. vivenza a carico;
in particolare i giudici di appello, premesso che dagli atti di causa risultava che il M. era coniugato e padre di due figli, laddove non erano dimostrati lo stato di coniuge legalmente separato né le condizioni della separazione, hanno ritenuto non dimostrati i seguenti elementi: con chi il predetto vivesse prima del decesso della madre (non era stato prodotto alcun certificato di residenza né di stato di Co famiglia), l'età dei figli ed i redditi dai medesimi eventualmente percepiti;
se la avesse altri figli e vivesse prima del decesso con altri familiari;
se effettivamente la madre contribuisse al mantenimento del figlio inabile oppure se altri familiari vi provvedessero;
11. le censure mosse .. mirano unicamente ad affermare che dal confronto tra i redditi percepiti dalla madre e quelli del figlio inabile dovesse desumersi l'esistenza del contributo prevalente della prima al mantenimento del secondo;
in realtà, tale confronto costituisce l'ultimo passaggio nella verifica degli elementi costitutivi del diritto azionato che presuppone la dimostrazione, a monte, che in epoca anteriore al decesso il genitore contribuisse in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli. La totale mancanza di allegazioni e prove su questi preliminari indici… non è stata in alcun modo criticata e superata dai rilievi mossi col motivo di ricorso in esame;
12. né appare dirimente il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 14966 del 2007, che considera a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, ma ciò non quale unico contenuto del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità bensì al solo fine di individuare "criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai
5 superstiti inabili", senza intervenire sui presupposti giuridici del diritto medesimo come desumibili dalla disposizione in esame;
" (Cass. civ. n. 23847/2020).
In proposito, detto della documentazione in atti, l'appellante ha dedotto - nel corso del giudizio di primo grado - la seguente prova orale: “Vero che alla data del 12.10.2014 , …, il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa;
vero che alla data del 12.10.2014, data del decesso, il padre provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio.”. Ad avviso della Corte, la prova così come dedotta è irrilevante atteso che, quanto al requisito della convivenza, la vivenza a carico " non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza" secondo la giurisprudenza sopra richiamata, ma richiede l'insussistenza di autonomi mezzi sufficienti da parte del figlio inabile e il mantenimento del figlio in modo efficiente da parte del defunto ossia in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli (sentenza sopra citata). Ma i capi di prova – per vero generici atteso che oltre a esprimere giudizi, rimettono al teste la qualificazione del mantenimento come totale o prevalente - omettono di tenere conto del fatto che dalle dichiarazioni reddituali relative agli Per anni 2013 e 2014 il risulta percettore – quanto meno per i detti anni, nulla essendo precisato per il periodo precedente - di redditi da canone di locazione che, in assenza di un diverso impiego, devono ritenersi totalmente impiegati per fare fronte alle esigenze dell'appellante; che dalle dichiarazioni reddituali del defunto genitore relative ai medesimi anni, emerge che anche la madre dell'appellante risulta a carico del defunto genitore di quest'ultimo e che il reddito netto è di poco superiore a 14 mila euro nel 2014, e intorno ai 20 mila euro nel 2013; che nulla viene precisato in ordine alle condizioni di vita e alle esigenze dell'appellante, né all'eventuale contributo, anche economico, fornito da sorella Per_4 dell'appellante; che le spese connesse alla gestione dell'immobile sono sostenute nell'interesse dell'intero nucleo familiare sì che l'eventuale contributo per l'appellante apparirebbe minimo;
che nulla viene precisato sulla circostanza se l'appellante sia esentato dalle spese mediche e di assistenza a causa della patologia riscontrata;
che nulla viene precisato per il periodo successivo al decesso del genitore (2014) e fino alla data della domanda (2017) per cui è giudizio allorquando non potendo l'appellante fare affidamento sul contributo paterno, ciò non di meno non risulta avere presentato domanda di pensione lasciando ipotizzare l'esistenza di ulteriori disponibilità che non può escludersi sussistessero anche prima del decesso del genitore.
Dette carenze in sede di allegazione rendono la dedotta prova orale inidonea ai fini del riconoscimento del requisito della vivenza a carico, risultando sostanzialmente Per fondata sul solo raffronto della differenza tra i redditi percepiti dal e quelli del defunto padre al fine di desumere il suddetto requisito.
Quanto all'ulteriore requisito, giova ricordare che, anche recentemente la
Cassazione ha chiarito (n. 30859/2019) che "costituisce principio consolidato di questa Corte che l'accertamento del requisito della inabilità (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego
6 delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (v., fra le altre, Cass. n. 26181 del 2016 che ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un invalido le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica, esercitata esclusivamente all'interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno;
v., da ultimo, Cass. n. 682 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);
7. va anche ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (v., fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi);". Principio ripreso da ultimo da Cass. Civ. n. 19575/2024.
Ebbene la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, proprio avendo riguardo alla concreta situazione della condizione fisica dell'appellato, è giunta alla conclusione che, alla data di decesso del padre, “a causa della patologia suddetta, il ricorrente si trovi nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Il successivo mutamento di valutazione, espresso nella bozza definitiva, invero, non appare idoneo alla modifica del precedente giudizio poiché fondato sull'esito della domanda di aggravamento di invalido civile, accolta elevando la percentuale di invalidità civile dal 75% al 100% al fine di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento e di portatore di handicap non grave. Invero, mentre l'invalidità civile valuta la capacità di svolgere le attività quotidiane, l'inabilità al lavoro si concentra sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa sì che l'invalidità civile al 100% non implica necessariamente anche l'inabilità al lavoro. Infatti, per inabilità al lavoro si intende una condizione che impedisce a un individuo di svolgere, in maniera assoluta e permanente, qualsiasi attività lavorativa, sia essa la sua professione abituale o qualsiasi altra mansione compatibile con le sue capacità residue.
Ferma detta distinzione, è evidente che il conseguimento (quando?) comunque del diploma di perito agrario è inidoneo a dimostrare di potere in concreto – alla data del decesso del genitore (2014, all'età di 42 anni) - svolgere un possibile impiego
“delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”.
7 La stessa condizione di disoccupato da oltre 5 anni senza ottenere neppure una giornata di lavoro quale appartenente alle categorie protette depone nel senso dell'assenza di alcuna residua capacità lavorativa, mentre la verifica dei brevi periodi lavorativi svolti in precedenza mostra la comunque inidonea capacità del Per diploma conseguito a garantire al una possibile fonte di guadagno non simbolico.
Deve, dunque, disattendersi la richiesta di rinnovo della ctu atteso che le considerazioni espresse dal consulente di parte appellata benché abbiano indotto il ctu a modificare le conclusioni della propria relazione, sono invero inconferenti al tema di indagine conferito dal Tribunale al proprio consulente: per tale ragione va condivisa la valutazione cui il ctu è giunto in fase di stesura della bozza apparendo quest'ultima conforme alla richiamata giurisprudenza della Cassazione oltre che alla concreta situazione dell'appellante.
Considerato che
non è condivisibile il giudizio cui è pervenuto il Tribunale, mentre non sono condivisibili le conclusioni formulate dall'appellante con riguardo al requisito della vivenza a carico ricorrono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2022 Controparte_1 CP_ pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Giorni 5 per la motivazione Sassari, 26.3.2025 Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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