Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1114 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2019 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo D'Angelo Parte_1
attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cavallaro CP_1
convenuta nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa Controparte_2
chiamata in causa
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12/03/2019 conveniva in Parte_1
giudizio la asserendo di aver subito in data 15/02/2016 ore 18,30 circa CP_1
quantificato in complessivi € 92.670,55 a causa di una scivolata e conseguente caduta.
L'attore esponeva che nel percorrere la scala di collegamento tra il piano superiore e quello inferiore della , in quel momento bagnata e viscida (circostanza non CP_3
segnalata), cadeva rovinosamente al suolo riportando la rottura del femore sinistro, del polso sinistro, del setto nasale, nonché una serie di escoriazioni lungo tutto il corpo.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta società al Parte_1
pagamento della suddetta somma a titolo di risarcimento danni (in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel precedente giudizio ex art. 696 bis cpc) oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla refusione delle spese di lite.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, impugnava e contestava tutto quanto riportato nell'atto di citazione perché infondato sia in fatto che in diritto e chiamava in garanzia la ai sensi dell'art. 106 c.p.c. ai fini di essere Controparte_2
manlevata dal chiesto risarcimento danni, in virtù di assicurazione per la responsabilità civile con polizza assicurativa n. 310588242. Chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine nel caso di accoglimento della stessa, di essere manlevata da ogni pregiudizio patrimoniale conseguente alla pronuncia. Con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la suddetta compagnia assicurativa, pur non denegando l'esistenza della polizza, rappresentava che nel caso di specie la convenuta non era responsabile dell'accaduto. Chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande (principale e di chiamata in garanzia), con vittoria delle spese del giudizio.
Istruita la causa tramite l'escussione dei testimoni di parte attorea e l'acquisizione dei documenti prodotti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
ebbe ad invocare a fondamento della propria pretesa la responsabilità Parte_1
della convenuta ex art. 2051 c.c., e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.. CP_1
Alla luce delle risultanze processuali è evidente che la pretesa risarcitoria attorea non possa trovare accoglimento in base ad alcuna delle norme invocate. Innanzitutto, va evidenziato che i sanitari e gli operatori del 118 ( e Per_1 Per_2
che prestarono soccorso al annotarono nella scheda relativa di aver Per_3 Pt_1
effettuato un intervento in via Marconi di Pagani non già per infortunio verificatosi all'interno della gioielleria ivi ubicata ma per trauma avvenuto in strada.
Il fatto della caduta in strada del quale causa dell'infortunio risultò confermato Pt_1
anche dal Referto di P.S. (n. 20160009204 del 15.2.2016): in esso i sanitari, pubblici ufficiali, che ebbero in cura il , riportarono “strada” quanto al “luogo Pt_1
dell'evento” e rafforzarono l'annotazione trascrivendo la locuzione ”incidente in strada” nella parte anamnestica del referto medesimo per indicare le “circostanze del trauma”.
Detti certificati fanno fede sino a querela di falso in quanto redatti, peraltro nell'immediatezza dei fatti, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
L'attore, dunque, non dichiarò ai medici né la “responsabilità di terzi”, né di “essere caduto nei locali commerciali della , dichiarazioni che, invece, sarebbe CP_1
stato logico attendersi dal danneggiato in sede di refertazione delle lesioni.
In tale contesto, alcun rilievo può attribuirsi al documento che sarebbe stato redatto e sottoscritto da tale a pretesa rettifica di quanto riportato nel verbale Persona_4
del 118. Innanzitutto, perché non vi è certezza in ordine alla persona del compilatore e del sottoscrittore di detto documento;
poi perché vi è perfetta coincidenza tra il luogo del sinistro (strada) annotato nella scheda del 118 e quanto refertato (senza modifiche) dai medici del Pronto Soccorso, che sono obbligati a trascrivere le circostanze del trauma direttamente loro riferite dal paziente. Inoltre, non convince affatto la procedura di rettifica utilizzata. Se è vero, infatti, che i pazienti e gli aventi diritto hanno facoltà di presentare richiesta di variazione o integrazione dei dati contenuti in documenti sanitari è altresì vero che a ciò si procede dopo esplicita istanza formulata alla
Direzione Sanitaria e/o all'Ufficio designato come competente e non direttamente al medico redigente.
Sotto altro profilo, le dichiarazioni che si assumono essere state rilasciate dal dott. sono formate senza contraddittorio e con firma non autentica. Per_1 L'istruttoria induce pertanto a dubitare fortemente che il fatto dal quale sono scaturite le lesioni riportate dal corrisponda a quanto dedotto in atto di citazione e, Pt_1
quanto alle testimonianze di parte attorea, gli atti vanno trasmessi alla Procura della
Repubblica per le valutazioni di competenza.
Peraltro, ad abundantiam è inverosimile che vengano pulite le scale in un esercizio commerciale durante l'orario di servizio, in presenza di clienti e senza avvisarli.
Ebbene, in tema di responsabilità per danni derivati da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del
11/05/2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova, da parte sua, del caso fortuito.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato il nesso causale fra il danno e la cosa in custodia (la scala interna alla ) in quanto deve Controparte_3
ritenersi che la caduta dell'attore sia avvenuta all'esterno dell'esercizio commerciale.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
Ed alcuna insidia o situazione di pericolo è configurabile a carico della convenuta per i motivi anzidetti.
Il rigetto della domanda attorea è assorbente rispetto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra attore e convenuta e vanno liquidate in relazione al valore della causa ed alle fasi svolte, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese fra convenuta e chiamata in causa stante l'operatività della polizza e l'opportuna chiamata in garanzia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Spese compensate fra convenuta e chiamata in causa.
4. Trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore per le valutazioni di competenza in ordine all'ipotesi di falsa testimonianza.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo