Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
226/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Massimo Di Tella e Achille Reccia del Foro di Napoli
Nord, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in San
Cipriano D'Aversa (CE), Via Guido Cavalcanti n. 4;
RICORRENTE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa CP_3
in servizio presso il
[...] [...]
(C.F. Controparte_4
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_4 CP_4
RESISTENTE nonché contro
Controparte_5
, (C.F. ),
[...] P.IVA_2
con sede legale in Stradone Martiri della Libertà n.15, in persona del legale CP_4
predetto in Stradone Martiri della Libertà n. 15; Controparte_4 CP_4
RESISTENTE nonché contro
, con sede legale in Controparte_6 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di con domicilio eletto in Viale Basetti n 10, CP_4 CP_4
presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_6
RESISTENTE
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 04.03.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del
[...]
(già ; Controparte_1 CP_7
2. Condannare il (già , in persona Controparte_1 CP_7
del , C.F. , con sede in Roma, Viale Trastevere n. Controparte_8 P.IVA_1
76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 549,42
(euro cinquecentoquarantanove/42), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stato evocato in giudizio Controparte_9
quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord.
n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co.
1-bis, IVA e CPA, da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.04.2025, si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 31.03.2025, si costituiva in giudizio
, chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, il Ministero CP_9
convenuto fosse condannato alla relativa regolarizzazione contributiva.
1.4. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 15.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. La ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha rappresentato quanto segue: a) di essere stata docente di scuola primaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Puccini” di (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di avere svolto CP_4
presso il attività di docente in forza di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo analiticamente dedotti in ricorso per l'anno scolastico 2020/2021 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) di non aver percepito la retribuzione professionale docenti per il suddetto anno scolastico, nonostante abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Ha lamentato, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, per non avere beneficiato,
a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, e ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'Amministrazione convenuta ha poi eccepito, in sede di memoria difensiva, lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato diversi da quelli per cui è previsto il riconoscimento della nonché che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 25, Controparte_10
comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 1999 la Controparte_10
non può essere corrisposta con riguardo ai giorni di assenza per permesso
[...]
non retribuito, malattia e sciopero.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp att.
c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con sentenza del 14/06/2022, n. 147: “Con recente pronuncia del 27.7.2018 n.
20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come già ricordato al paragrafo precedente, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea per parte dell'a,s, 2019/2020 e per la quasi totalità dell'anno scolastico 2020/2021, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 368 del 2001 e poi dall'art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1
durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter) già sopra citata, che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”.
Ciò premesso, nella specie, deve, dunque, escludersi che Parte_1
, supplente temporanea per l'anno scolastico 2020/2021, non abbia reso una
[...]
prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti;
di talché, in accoglimento del ricorso, deve accertarsi il diritto dell'odierna ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del in forza del Controparte_1
contratti a tempo determinato sottoscritti nei predetti anni scolastici.
Ciò detto, occorre concludere - sotto il profilo del quantum debeatur – che, alla stregua dei conteggi analitici depositati da parte attrice e non specificatamente contestati dal convenuto, le differenze retributive maturate dalla docente CP_1
ammontano a complessivi € 549,42, così come risulta dai conteggi riportati nel ricorso introduttivo da parte ricorrente, i quali appaiono immuni da vizi logici e errori di calcolo.
Tanto premesso, l'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di cui innanzi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL
[...]
15.03.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del
[...]
, in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti nell'anno Controparte_1
scolastico 2020/2021;
e per l'effetto
2) condanna il a corrispondere, a tale titolo, a Controparte_1
l'importo di € 549,42, oltre alla maggior somma tra Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna il alla relativa regolarizzazione Controparte_1
contributiva in favore della ricorrente.
4) Condanna il a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in Euro 600,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri