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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3263/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/08/2023 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 78 con l'Avv. STELLA ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 37 con l'Avv. RUSTIA ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 07/08/1982 (atto n. 214, reg. parte I, anno
1982). □ separati con sentenza n. 669/2024 del Tribunale di Trieste (passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO ha proposto ricorso per separazione giudiziale chiedendo la pronuncia di separazione Parte_1 personale dei coniugi, nulla per il mantenimento reciproco degli stessi né delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ancorché ancora conviventi con la madre. Nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo e precisato congiuntamente le conclusioni quanto alla separazione, chiedendo, inoltre, che la causa sia rimessa al ruolo trascorsi i temini di legge per la pronunzia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. essendo decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Trieste il
07.08.1982, registrato nel registro degli atti civili del Comune di Trieste al n. 214 parte I anno 1982;
2. Nulla disporre a titolo di reciproco mantenimento, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti;
Per_
3. Nulla viene disposto per le figlie e economicamente autosufficienti;
Persona_2
4. disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste;
5. spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 07/08/1982 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/08/2023 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 78 con l'Avv. STELLA ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 37 con l'Avv. RUSTIA ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 07/08/1982 (atto n. 214, reg. parte I, anno
1982). □ separati con sentenza n. 669/2024 del Tribunale di Trieste (passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO ha proposto ricorso per separazione giudiziale chiedendo la pronuncia di separazione Parte_1 personale dei coniugi, nulla per il mantenimento reciproco degli stessi né delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ancorché ancora conviventi con la madre. Nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo e precisato congiuntamente le conclusioni quanto alla separazione, chiedendo, inoltre, che la causa sia rimessa al ruolo trascorsi i temini di legge per la pronunzia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. essendo decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Trieste il
07.08.1982, registrato nel registro degli atti civili del Comune di Trieste al n. 214 parte I anno 1982;
2. Nulla disporre a titolo di reciproco mantenimento, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti;
Per_
3. Nulla viene disposto per le figlie e economicamente autosufficienti;
Persona_2
4. disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste;
5. spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 07/08/1982 tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli