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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 607/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
ordinanza
nel procedimento iscritto al n. 607 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra il reclamato
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Carmelo Scopelliti, del Foro di Reggio Calabria), e la reclamata CP_1
(C.F.: non costituita).
[...] CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come l'ordinanza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
b) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento (avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) iscritto n. 3311/2023 R.G. e pubblicata il 7 ottobre 2024, mediante la quale il primo giudice – adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 437 bis 22 c.p.c. – 1 disponeva a) l'affidamento condiviso della minore , con collocazione presso la madre e Per_1
diritto di incontrare il padre liberamente (salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore), b) l'assegnazione della casa coniugale a
, onerando la stessa del pagamento delle relative utenze;
c) la corresponsione – da CP_1 parte di , e titolo di contributo al mantenimento dei due figli – dell'importo di 850,00 Pt_1
euro al mese (425,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria).
3. Il reclamante impugna parzialmente la statuizione, deducendo l'eccessività della dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, in relazione a) alla propria capacità reddituale, b) alla sussistenza d'una capacità lavorativa e reddituale (sia pur ridotta) in capo agli stessi figli, svolgenti attività lavorativa stagionale, e c) alla mancanza di documentazione attestante la reale condizione reddituale della coniuge.
4. La reclamata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.
5. All'esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. Il difensore dell'unica parte (reclamante) costituita, munito del relativo potere, con le note di trattazione scritta – depositate in vista dell'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 – ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
7. Sussistendone le relative condizioni, e nella persistente contumacia della convenuta, il giudizio deve essere definito con una pronuncia in rito, attesa – appunto – la rinuncia agli atti presentata dal reclamante il 23 dicembre scorso.
8. Giova precisare, a ogni buon fine, come – nelle controversie, quale quella in esame, in cui l'unica parte costituita coincida con la parte rinunciante – non sia necessaria l'accettazione della contumace, poiché – proprio a norma dell'art. 306 c.p.c. – l'accettazione della rinuncia deve provenire dalle parti costituite (e sempreché ne sussista l'interesse alla prosecuzione della vertenza giudiziale).
9. Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto, e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, senza statuizione sulle spese, attesa la mancata manifestazione della controparte all'Ufficio giudiziario.
10. Essendo in corso di declaratoria l'estinzione del presente giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13, I c. quater, d.p.r. n. 115/2002, essendo quest'ultima una misura tendenzialmente sanzionatoria, e – pertanto – non suscettibile d'applicazione estensiva o analogica (in tal senso, fra le altre: Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14641/2020).
2
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul reclamo proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo, per rinuncia agli atti;
- dispone espungersi la causa dal ruolo;
- dichiara non doversi statuire sulle spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
3
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
ordinanza
nel procedimento iscritto al n. 607 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra il reclamato
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Carmelo Scopelliti, del Foro di Reggio Calabria), e la reclamata CP_1
(C.F.: non costituita).
[...] CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come l'ordinanza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
b) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento (avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) iscritto n. 3311/2023 R.G. e pubblicata il 7 ottobre 2024, mediante la quale il primo giudice – adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 437 bis 22 c.p.c. – 1 disponeva a) l'affidamento condiviso della minore , con collocazione presso la madre e Per_1
diritto di incontrare il padre liberamente (salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore), b) l'assegnazione della casa coniugale a
, onerando la stessa del pagamento delle relative utenze;
c) la corresponsione – da CP_1 parte di , e titolo di contributo al mantenimento dei due figli – dell'importo di 850,00 Pt_1
euro al mese (425,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria).
3. Il reclamante impugna parzialmente la statuizione, deducendo l'eccessività della dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, in relazione a) alla propria capacità reddituale, b) alla sussistenza d'una capacità lavorativa e reddituale (sia pur ridotta) in capo agli stessi figli, svolgenti attività lavorativa stagionale, e c) alla mancanza di documentazione attestante la reale condizione reddituale della coniuge.
4. La reclamata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.
5. All'esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. Il difensore dell'unica parte (reclamante) costituita, munito del relativo potere, con le note di trattazione scritta – depositate in vista dell'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 – ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
7. Sussistendone le relative condizioni, e nella persistente contumacia della convenuta, il giudizio deve essere definito con una pronuncia in rito, attesa – appunto – la rinuncia agli atti presentata dal reclamante il 23 dicembre scorso.
8. Giova precisare, a ogni buon fine, come – nelle controversie, quale quella in esame, in cui l'unica parte costituita coincida con la parte rinunciante – non sia necessaria l'accettazione della contumace, poiché – proprio a norma dell'art. 306 c.p.c. – l'accettazione della rinuncia deve provenire dalle parti costituite (e sempreché ne sussista l'interesse alla prosecuzione della vertenza giudiziale).
9. Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto, e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, senza statuizione sulle spese, attesa la mancata manifestazione della controparte all'Ufficio giudiziario.
10. Essendo in corso di declaratoria l'estinzione del presente giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13, I c. quater, d.p.r. n. 115/2002, essendo quest'ultima una misura tendenzialmente sanzionatoria, e – pertanto – non suscettibile d'applicazione estensiva o analogica (in tal senso, fra le altre: Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14641/2020).
2
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul reclamo proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo, per rinuncia agli atti;
- dispone espungersi la causa dal ruolo;
- dichiara non doversi statuire sulle spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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