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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2526/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA SANTO STEFANO, 17 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BARALDI MARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 17 BOLOGNA presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. BARALDI MARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_3 domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLANI
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
pagina 1 di 15 CACCIALANZA MANUELA ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 C.F._1
MILANO; ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 Controparte_2 C.F._2
MILANO;
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3
VIA Garibaldi, 3 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. AMODEO SERAFINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa sulle seguenti conclusioni.
Per e Per Parte_1 [...]
: Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria e previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, così decidere e giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertata e dichiarata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti del fumus boni iuris dello spiegato appello, nonché del periculum in mora, per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della appellata Sentenza;
- respingere le eccezioni preliminari sollevate dall'Appellata Controparte_1
poiché infondate in fatto e in diritto;
[...]
NEL MERITO
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5850/2023 del 12 luglio 2023, rep. n.
6521/2023 del 12 luglio 2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in materia di Impresa, Presidente Relatore dott. Angelo Mambriani, R.G. n. 21906/2019, e per l'effetto, in via principale:
pagina 2 di 15 - rigettare le domande tutte formulate dall'Appellata nel Controparte_1
primo grado di giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e in particolare nell'atto di appello;
(ii) ancora in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità di per violazione Controparte_1
degli obblighi e dei doveri su di essa gravanti nella gestione degli assets immobiliari del Fondo
OD, nell'ambito dell'operazione di compravendita dell'immobile di Milano – Via Monte di Pietà
1;
- condannare al risarcimento dei danni ingiustamente CP_1 Controparte_1 CP_1
causati al patrimonio del Fondo OD, come documentati in atti e nella misura che risulterà in corso di causa, da quantificarsi in non meno di euro 9.161.654,95 ovvero nella somma che il Giudicante vorrà determinare, se del caso anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
(iii) in via istruttoria
- si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre una C.T.U. sui punti (a), (b) e (c), già articolati nelle memorie istruttorie e nel foglio di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio dalle Appellanti, come di seguito riportati: alla luce dello stato di fatto dell'immobile sito in Milano, Via Monte di Pietà n. 1, nonché della documentazione prodotta in causa, previa ogni opportuna verifica e - se del caso - mediante sopralluoghi e accesso agli atti, accerti il C.T.U. se le imposte IMU e TASI siano state correttamente calcolate per le annualità antecedenti il 2018 e, in caso di errata determinazione, quantifichi gli esborsi in eccesso effettuati in favore dell'erario e i rimborsi conseguentemente spettanti al Fondo OD;
alla luce dello stato di fatto dell'immobile sito in Milano, via Monte di Pietà n. 1, e della documentazione prodotta in causa, previa ogni opportuna verifica e – se del caso – mediante sopralluoghi e accesso agli atti, accerti il C.T.U. se la Superficie Lorda di Pavimento (s.l.p.) autorizzata o comunque recuperabile presso il suddetto immobile è stata correttamente calcolata da
[...]
Controparte_1 con riferimento all'immobile di Via Monte di Pietà 1 – Milano, ove all'esito delle indagini di cui ai punti (a) e (b) sopra emerga l'errata determinazione di IMU e TASI e l'errata determinazione della s.l.p., quantifichi il C.T.U. il valore dell'immobile medesimo tenendo conto della corretta incidenza delle suddette imposte e della corretta s.l.p. alla data del 16 gennaio 2018 o comunque recuperabile.
IN OGNI CASO
pagina 3 di 15 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso proposte.
Per Controparte_1 Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio di appello da , in qualità di gestore del Fondo OD, per tutti i motivi Controparte_4
esposti in narrativa.
- Accertare e dichiarare che l'appello proposto da e PA
, in qualità di gestore del Fondo OD, avverso la sentenza n. Controparte_4
5850/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 12 luglio 2023 è manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis c.p.c. e, per l'effetto, emettere ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno, anche ai sensi del successivo art. 350-bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare tutti i motivi di appello proposti da e PA [...]
, in qualità di gestore del Fondo OD, avverso la sentenza n. 5850/2023 resa Controparte_4 dal Tribunale di Milano in data 12 luglio 2023 in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO, con condanna di e PA P_
, in qualità di gestore del Fondo OD al pagamento delle spese di lite, nelle
[...] aliquote vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Per Controparte_3 Controparte_3
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello - contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, preso atto della mancata di impugnazione del relativo capo di Sentenza - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 5850/2023 del 12 luglio 2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in materia di Impresa, Presidente Relatore dott. Angelo
Mambriani, a definizione del procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 21906/2019, pubblicata in data
12 luglio 2023, Rep. n. 6521/2023 del 12 luglio 2023, notificata in data 19 luglio 2023, nella parte in pagina 4 di 15 cui il Tribunale ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
CP
in qualità di General Partner del Fondo di Investimento Alternativo QIA, Quality
[...]
Investment Allocation SICAV SIF SCA, e la conseguente inammissibilità delle domande svolte nei suoi confronti da Controparte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. (di seguito anche solo Controparte_1 CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa il Fondo
Immobiliare “ Controparte_8
(di seguito anche solo Fondo OD),
[...] PA
(di seguito anche solo , quale società di gestione dello stesso Fondo OD, e
[...] CP_5
in qualità di General Partner del Controparte_6 CP_7
Fondo di Investimento Alternativo QIA, QUALITY INVESTMENT ALLOCATION SICAV SIF SCA
(di seguito anche solo ), assumendo, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, che: CP_9
-nel 2006 aveva costituito il Fondo chiuso immobiliare OD allo scopo di gestire e CP_1
valorizzare il proprio patrimonio immobiliare: inizialmente le quote di Fondo OD erano state sottoscritte dal fondo lussemburghese (di CP_8 Parte_3 Controparte_10
seguito ; Parte_4
-l'incarico di gestione era stato conferito alla stessa ed aveva incluso la gestione e CP_1
l'attuazione di tutti gli adempimenti catastali, fiscali e contributivi connessi al patrimonio immobiliare del Fondo OD;
- a luglio 2017, il -che era stato acquistato da cedeva le proprie quote del Parte_4 CP_11
Fondo OD a QIA, a sua volta gestita da;
CP_9
-nel 2018 nel suo ruolo di gestore del Fondo OD, dava incarico alla società CfC Advice CP_1
S.r.l. di verificare e, ove necessario, rettificare, le rendite catastali di taluni immobili di proprietà del
Fondo;
pagina 5 di 15 -nell'ambito di tale delegata attività emergeva che, negli anni precedenti, erano stati per errore determinati in eccesso, e così versati, gli importi dovuti a titolo di IMU e TARSI su alcuni degli immobili del Fondo;
- nel dicembre 2018, chiedeva a la convocazione dell'assemblea per deliberare la sua CP_9 CP_1
sostituzione quale gestore, a fronte degli atti gravemente colposi che le riteneva imputabili;
procedeva alla convocazione dell'assemblea per il 28 dicembre 2018, all'esito della quale CP_1
(per conto del Quotista) deliberava la sostituzione del gestore;
CP_9
-la revoca dell'incarico a interveniva dunque prima del 01.12.2019, ovvero prima della data CP_1
a decorrere dalla quale, secondo il tenore dell'incarico stesso, questo avrebbe potuto essere liberamente revocato con il solo obbligo di preavviso trimestrale, in un momento in cui al contrario la revoca avrebbe potuto essere deliberata solo in caso di (i) colpa grave imputabile al gestore o (ii) giustificato motivo oggettivo.
In giudizio, domandava l'accertamento dell'assenza di giusta causa per la revoca e, per CP_1
l'effetto la condanna del Fondo OD – “rappresentato dalla società di gestione pro tempore (i)
ovvero (ii) - o, in subordine, di Controparte_1 PA CP_9
– “in qualità di General Partner del Fondo di Investimento Alternativo QIA” , al risarcimento del danno subito, a titolo di lucro cessante, quantificato in € 350.000,00 e pari alla commissione di gestione che sarebbe maturata in suo favore dalla data di efficacia della sostituzione sino al 30 novembre 2019, ovvero pari al diverso importo, minore o maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia, da determinarsi, all'occorrenza, anche in via equitativa.
I.2. Si costituivano e , contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_5 CP_9
proponeva domanda riconvenzionale, per sentir condannare al risarcimento CP_5 CP_1 dei danni subiti per effetto della negligente esecuzione dell'incarico, sia con riferimento alle imposte pagate in eccesso, che con riferimento alla vendita di un immobile del Fondo OD, sito in Milano via Pietà 1, relativamente al quale lamentava l'avvenuta vendita a terzi da parte di ad un CP_1
prezzo inferiore a quello congruo ed ottenibile, giacché, a suo dire: la superficie lorda di pavimento
(s.l.p.) era stata calcolata per difetto, con una differenza di circa 400 mq;
la sovradimensionata determinazione degli oneri fiscali, IMU e TARSI, aveva inciso negativamente sulla determinazione del prezzo.
pagina 6 di 15 I.3. Nel corso del giudizio domandava al Giudice di primo grado di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa (di seguito , quale Parte_1 P_
società medio tempore subentrata a nella gestione del Fondo OD. CP_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva facendo proprie le deduzioni, eccezioni, e domande P_
già svolte da CP_5
I.4. Il Tribunale, all'esito del giudizio, affermata in motivazione “la carenza di legittimazione passiva in capo a , convenuta in giudizio quale e, conseguentemente, l'inammissibilità CP_9 Controparte_12 della domanda attorea proposta (in via subordinata) nei confronti di quest'ultima”, accoglieva la domanda di e respingeva la domanda riconvenzionale di Condannava CP_1 CP_5
quale attuale gestore del Fondo OD, al pagamento in favore di , a titolo P_ CP_1
risarcitorio, della somma di € 350.000,00 oltre interessi;
condannava e alla CP_5 P_
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in € 70.000,00; condannava CP_1 [...]
per lite temeraria, al pagamento dell'importo in ulteriori € 70.000,00. CP_13
II. L'appello
II.1. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e affidandosi a P_ CP_5
tre motivi come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali:
1) PRIMO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
QUANTIFICAZIONE DEL PRETESO DANNO SUBITO DA ILLEGITTIMITÀ E CP_1
CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C..
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEL GESTORE USCENTE A DANNO DEL
FONDO TEODORA
Le appellanti, che non impugnano la statuizione di illegittimità della revoca, contestano invece la quantificazione del danno, censurando la decisione del Tribunale di identificarlo, come da domanda, nel compenso che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data della revoca e la CP_1
data naturale scadenza del mandato gestorio (c.d. lock-up). Il Tribunale ha affermato che “nessuna contestazione è stata svolta né dalla Convenuta né dalla terza chiamata in ordine CP_5 P_
al quantum debeatur”: le appellanti, citando giurisprudenza di questa stessa Corte, rilevano che
“qualora il convenuto contesti in radice la pretesa di pagamento dell'attore, egli non è anche tenuto a contestare i conteggi allegati per la sua determinazione» e, nel caso di specie, l'an debeatur era stato in radice contestato. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto “accertare e comunque modulare ex officio
pagina 7 di 15 il risarcimento de quo” in applicazione delle regole codicistiche, effettuando semmai una valutazione equitativa (proposta dalle appellanti in non più del 10% del compenso, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in tema di mancata aggiudicazione di appalto), tenendo in considerazione il fatto che, nel periodo di tempo sul quale aveva parametrato il danno, non CP_1 avendo esercitato l'attività gestoria, neppure si era assunta alcun rischio, alcun onere, costo o spesa connessi a tale attività.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
RESPONSABILITÀ GESTORIA DI NELL'OPERAZIONE DI CP_1
COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DI VIA MONTE DI PIETÀ 1 – MILANO.
OMESSO ESAME DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI PRODOTTE DA PARTE
APPELLANTE E CONSEGUENTE VIZIO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA SENTENZA. ISTANZA DI C.T.U.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale relativa alla vendita dell'immobile sito in Milano, Via Monte di Pietà 1. Per le appellanti il Tribunale avrebbe commesso un duplice errore: ritenendo che l'accertamento della corretta superficie lorda di pavimento
(s.l.p.) fosse irrilevante, per essere avvenuta a corpo e non a misura la vendita dell'immobile; ritenendo che le perizie prodotte da confermassero la congruità del prezzo, benché si fossero fondate CP_1
su dati errati e benché le appellanti avessero prodotto una propria relazione tecnica asseverata di segno contrario, dal Tribunale neppure considerata. Le appellanti insistono perché venga disposta CTU
(percipiente) al fine di determinare an e quantum del danno.
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
CONDANNA DI C-QUADRAT PER LITE TEMERARIA. VIZIO DI ULTRA PETITA,
NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 96, CO. 1, E 3, C.P.C. E CONTRADDITTORIETÀ
INTRINSECA DEL CAPO DI SENTENZA
Le appellanti impugnano la condanna per lite temeraria, rilevando in primo luogo che la pronuncia è intervenuta in assenza di domanda di la quale, dunque, non ha allegato né provato l'asserito CP_1
danno ex art. 96 c.p.c., che illegittimamente il Tribunale ha liquidato d'ufficio. In secondo luogo, le appellanti contestano la sussistenza dei presupposti per la condanna, ovvero della mala fede o della pagina 8 di 15 colpa grave, con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa alla vendita dell'immobile di
Milano.
II.2. Si è costituita preliminarmente rilevando che il capo della sentenza che ha accertato CP_1
l'illegittimità della delibera di revoca dell'incarico gestorio, così come quello di rigetto della domanda riconvenzionale correlata alla quantificazione errata delle imposte IMU e TARSI, non sono stati impugnati, con conseguente passaggio in giudicato. L'appellata ha quindi rilevato che neppure è stato impugnato il capo della decisione che ha affermato l'inammissibilità della produzione documentale di
(in quanto chiamata in causa, e costituitasi, a preclusioni istruttorie già maturate), con P_
conseguente inammissibilità della nuova produzione in appello degli stessi documenti. ha CP_1
quindi criticato i motivi di appello avversario, domandando la conferma della sentenza impugnata.
II.3. Si è costituita altresì , solo rilevando la mancata impugnazione del capo della sentenza che CP_9
ha accertato la sua carenza di legittimazione passiva.
II.4. Respinta in limine l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 26.02.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini in precedenza assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ed è stata successivamente discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Le appellanti sostengono che la contestazione “in radice” dell'an debeatur abbia assorbito quella sul quantum, da ritenersi dunque implicitamente avanzata con la prima, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
Occorre intendersi sul significato da attribuire al concetto di contestazione “in radice”, da non confondere con quello di contestazione “recisa”, cioè netta, perentoria, di un assunto avversario, che non escluda però (“in radice”) la stessa sussistenza del rapporto da cui sarebbero originati i diritti vantati in giudizio.
Dinanzi al Tribunale di Milano, (nella cui posizione difensiva è subentrata) CP_5 P_
ha contestato la domanda avversaria argomentando, ampiamente ed esclusivamente, la ritenuta sussistenza di una giusta causa per la revoca dell'incarico gestorio (certamente non sono stati contestati
“in radice”, né avrebbero potuto esserlo, la previa sussistenza di quell'incarico, l'esistenza del diritto del gestore a non subirne la revoca se non per giusta causa, la pattuizione del corrispettivo).
pagina 9 di 15 Tale contestazione, ad avviso della Corte, non rendeva superflua, e quindi non assorbiva, la eventuale contestazione (anche) delle modalità con cui sul presupposto contrario che la giusta causa CP_1
non sussistesse, aveva preteso di determinare il danno-conseguenza subito, trattandosi di un tema subordinato ma distinto ed ulteriore. Tant'è che, in ipotesi, avrebbe potuto non CP_5
contestare che la revoca fosse stata deliberata in assenza di giusta causa, ma contestare comunque la sussistenza e l'ammontare del danno. Tali considerazioni valgono tanto in ordine alla commisurazione del danno nell'integralità del compenso perduto (anziché, ad esempio, come tardivamente contestato per la prima volta in appello, nel solo utile netto), quanto in ordine alla sua corretta quantificazione, anche sotto il profilo semplicemente aritmetico.
Il Tribunale ha preso atto dell'assenza di qualsivoglia contestazione che non riguardasse la sussistenza della giusta causa di revoca, sì da escludere la necessità di indagini sul secondario tema del quantum del danno. Pertanto, la sentenza resiste alla censura.
III.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto da un lato che l'effettiva superficie lorda di pavimento dell'immobile non abbia potuto incidere sul prezzo dello stesso, perché alienato a corpo anziché a misura, dall'altro che la contestazione del corretto calcolo di quella superficie, avanzata da parte degli odierni appellanti sulla scorta di due perizie stragiudiziali, fosse legata a criteri “opinabili” (sentenza, pag. 35).
La Corte rileva quanto segue.
Emerge dagli atti, ed è incontestato, che in previsione della offerta in vendita dell'immobile CP_1
di Milano via Monte di Pietà 1, in ottemperanza alla normativa applicabile ai fondi di investimento immobiliare ne abbia affidato la valutazione ad un esperto indipendente, individuato in LI
(ottenendo poi ulteriore parere di congruità da REAG).
Le appellanti rilevano che l'esperto indipendente LI ha effettuato la valutazione senza sopralluogo, fondando la stessa sui dati forniti da LLaver fornito all'esperto un dato CP_1
(ritenuto) errato in ordine alla s.l.p., provocando una sottovalutazione del prezzo congruo di vendita, si sostanzierebbe la colpa di CP_1
Senonché, i dati forniti da erano, come sempre incontestato, quelli ricavabili dalla relazione CP_1
CP_1 tecnica di asseverazione già commissionata ed allegata alla , depositata in il 20 aprile CP_15
2017 ai fini dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile (v. all.2 alla perizia Per_1 prodotta dalle appellanti), completa di tavole e di calcolo “Verifica SLP Legittimata”.
pagina 10 di 15 Dati tecnici che non si vede -per prime non lo spiegano le appellanti- per quali ragioni CP_1 avrebbe dovuto, all'epoca, supporre come possibilmente inesatti, sì da rendersene necessaria, o anche solo opportuna, una revisione, prima del coinvolgimento dell'esperto indipendente o ad opera del medesimo.
In realtà, viene in chiara luce il fatto che la contestata differenza di s.l.p. dipende dalla valutazione, effettuata l'8 marzo 2019 (poco prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado) dallo studio legale LV, Inzaghi & Partners su incarico di , della “agibilità” o “abitabilità” di locali CP_9 presenti nell'edificio, tra cui un vasto locale interrato, premesso che, come specificato nella perizia
, sempre prodotta dalle appellanti, la s.p.l. di un edificio “è la somma di tutte le superfici coperte Per_1
agibili, ovvero compatibili con la permanenza di persone, comprese entro il filo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia entro che fuori terra”.
Il parere dello studio fondato su una articolata analisi dei titoli edilizi che Controparte_16 hanno interessato l'edificio, a decorrere dalla originaria licenza edilizia del 26 gennaio 1939, giunge, in relazione all'estremo dell'agibilità o abitabilità dei locali, ad un computo della s.l.p. dell'edificio difforme da quello operato nella SCIA del 20 aprile 2017, superiore per 466 mq.
Non si tratta, però, di dati di fatto, quanto di una ragionata ma opinabile -come appunto evidenziato dal
Tribunale- valutazione dell'agibilità e, quindi, della computabilità delle superfici nella s.l.p..
Non si appalesa utile l'espletamento della richiesta CTU, al fine di verificare il calcolo realmente corretto della suddetta superficie lorda di pavimento, giacché centrale resta la considerazione, sopra accennata, del difetto di allegazione quanto di prova di un comportamento al riguardo negligente del gestore, in possesso di recenti calcoli elaborati dal tecnico abilitato in occasione della SCIA, già regolarmente depositata in Comune, ed in assenza (almeno per quanto provato in causa) di elementi che dovessero suggerire anche solo l'opportunità di un approfondimento o di un secondo parere.
Il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, pertanto, si sottrare a censura.
III.3 Infine, la Corte reputa infondato il terzo motivo di appello.
Preliminarmente si osserva che la condanna risulta comminata ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., dunque non rileva che non avesse proposto istanza. Va ribadito il consolidato orientamento CP_1
giurisprudenziale per cui "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
pagina 11 di 15 della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 9912 del 2018).
Il Tribunale ha dedicato un apposito paragrafo della motivazione alla “natura temeraria dell'azione di responsabilità svolta in via riconvenzionale da parte convenuta (paragrafo 6), nel quale CP_5
principalmente si è soffermato sulla parte della domanda riconvenzionale, il cui rigetto non è stato impugnato, relativa al calcolo dell'imponibile IMU/TASI.
Ha condivisibilmente individuato l'estremo della colpa grave, nell'agire di nel fatto che CP_5
già al momento della costituzione della convenuta, e dunque della sua proposizione dell'azione, tutte le istanze di rimborso rano state rigettate dalle autorità competenti, e, ciò nonostante, soltanto CP_17
due dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rimborso erano stati impugnati dalla stessa CP_5 dal che poteva dedursi “un'implicita ammissione circa la correttezza degli altri con conseguente e logica esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'attrice nella gestione degli immobili del
Fondo OD;
ed ancor più emblematico che su tali impugnative la convenuta – reiterando una condotta processuale tutt'altro che improntata a buona fede - si è astenuta dal fornire aggiornamento alcuno”, ed ha ulteriormente aggiunto che “La temerarietà della condotta tenuta dalla convenuta emerge altresì dal fatto che essa ha per di più tentato – assai scorrettamente - di lucrare indebitamente in pregiudizio di parte attrice, pretendendo quale asserito danno anche importi di cui il Fondo
OD era già stato rimborsato dall'Erario diversi mesi prima dell'avvio del presente giudizio”.
Tale motivazione, di per sé sufficiente a fondare la condanna, non è stata fatta oggetto di censura, essendosi le appellanti soffermate unicamente sull'assenza di colpa grave nella proposizione della domanda riconvenzionale relativa all'immobile di via Monte di Pietà.
L'appello è dunque complessivamente infondato e va respinto.
pagina 12 di 15 IV. si è costituita in giudizio al solo scopo di ribadire il difetto di legittimazione passiva già CP_9
dichiarato dal Tribunale, con statuizione che non ha fatto oggetto di impugnazione CP_1 incidentale (né d'altronde è stata impugnata dalle appellanti principali) con inevitabile passaggio in giudicato della sentenza in parte qua (tanto da non emergere il concreto interesse della parte ad ottenere in proposito una autonoma pronuncia).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico delle appellanti e in favore della appellata in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in CP_1
relazione al valore dichiarato della controversia (€ 260.001 ad € 520.000) ed applicati i parametri medi con riguardo all'attività concretamente prestata. Sono invece compensate le spese del grado tra e . CP_1 CP_9
Va infine dichiarata la sussistenza, in capo alle appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Specializzata
[...]
Impresa n. 5850/2023 pubblicata il 12/07/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna le appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate in € 14.239,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara compensate le spese del grado tra Controparte_1
e
[...] Controparte_3
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
pagina 13 di 15 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 14 di 15 Il Consigliere est Beatrice Siccardi
Il Presidente Alessandra Arceri
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2526/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA SANTO STEFANO, 17 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BARALDI MARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 17 BOLOGNA presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. BARALDI MARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_3 domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLANI
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
pagina 1 di 15 CACCIALANZA MANUELA ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 C.F._1
MILANO; ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 Controparte_2 C.F._2
MILANO;
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3
VIA Garibaldi, 3 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. AMODEO SERAFINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa sulle seguenti conclusioni.
Per e Per Parte_1 [...]
: Parte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria e previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, così decidere e giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertata e dichiarata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti del fumus boni iuris dello spiegato appello, nonché del periculum in mora, per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della appellata Sentenza;
- respingere le eccezioni preliminari sollevate dall'Appellata Controparte_1
poiché infondate in fatto e in diritto;
[...]
NEL MERITO
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5850/2023 del 12 luglio 2023, rep. n.
6521/2023 del 12 luglio 2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in materia di Impresa, Presidente Relatore dott. Angelo Mambriani, R.G. n. 21906/2019, e per l'effetto, in via principale:
pagina 2 di 15 - rigettare le domande tutte formulate dall'Appellata nel Controparte_1
primo grado di giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e in particolare nell'atto di appello;
(ii) ancora in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità di per violazione Controparte_1
degli obblighi e dei doveri su di essa gravanti nella gestione degli assets immobiliari del Fondo
OD, nell'ambito dell'operazione di compravendita dell'immobile di Milano – Via Monte di Pietà
1;
- condannare al risarcimento dei danni ingiustamente CP_1 Controparte_1 CP_1
causati al patrimonio del Fondo OD, come documentati in atti e nella misura che risulterà in corso di causa, da quantificarsi in non meno di euro 9.161.654,95 ovvero nella somma che il Giudicante vorrà determinare, se del caso anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
(iii) in via istruttoria
- si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre una C.T.U. sui punti (a), (b) e (c), già articolati nelle memorie istruttorie e nel foglio di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio dalle Appellanti, come di seguito riportati: alla luce dello stato di fatto dell'immobile sito in Milano, Via Monte di Pietà n. 1, nonché della documentazione prodotta in causa, previa ogni opportuna verifica e - se del caso - mediante sopralluoghi e accesso agli atti, accerti il C.T.U. se le imposte IMU e TASI siano state correttamente calcolate per le annualità antecedenti il 2018 e, in caso di errata determinazione, quantifichi gli esborsi in eccesso effettuati in favore dell'erario e i rimborsi conseguentemente spettanti al Fondo OD;
alla luce dello stato di fatto dell'immobile sito in Milano, via Monte di Pietà n. 1, e della documentazione prodotta in causa, previa ogni opportuna verifica e – se del caso – mediante sopralluoghi e accesso agli atti, accerti il C.T.U. se la Superficie Lorda di Pavimento (s.l.p.) autorizzata o comunque recuperabile presso il suddetto immobile è stata correttamente calcolata da
[...]
Controparte_1 con riferimento all'immobile di Via Monte di Pietà 1 – Milano, ove all'esito delle indagini di cui ai punti (a) e (b) sopra emerga l'errata determinazione di IMU e TASI e l'errata determinazione della s.l.p., quantifichi il C.T.U. il valore dell'immobile medesimo tenendo conto della corretta incidenza delle suddette imposte e della corretta s.l.p. alla data del 16 gennaio 2018 o comunque recuperabile.
IN OGNI CASO
pagina 3 di 15 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso proposte.
Per Controparte_1 Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio di appello da , in qualità di gestore del Fondo OD, per tutti i motivi Controparte_4
esposti in narrativa.
- Accertare e dichiarare che l'appello proposto da e PA
, in qualità di gestore del Fondo OD, avverso la sentenza n. Controparte_4
5850/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 12 luglio 2023 è manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis c.p.c. e, per l'effetto, emettere ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno, anche ai sensi del successivo art. 350-bis c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare tutti i motivi di appello proposti da e PA [...]
, in qualità di gestore del Fondo OD, avverso la sentenza n. 5850/2023 resa Controparte_4 dal Tribunale di Milano in data 12 luglio 2023 in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO, con condanna di e PA P_
, in qualità di gestore del Fondo OD al pagamento delle spese di lite, nelle
[...] aliquote vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Per Controparte_3 Controparte_3
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello - contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, preso atto della mancata di impugnazione del relativo capo di Sentenza - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n. 5850/2023 del 12 luglio 2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in materia di Impresa, Presidente Relatore dott. Angelo
Mambriani, a definizione del procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 21906/2019, pubblicata in data
12 luglio 2023, Rep. n. 6521/2023 del 12 luglio 2023, notificata in data 19 luglio 2023, nella parte in pagina 4 di 15 cui il Tribunale ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
CP
in qualità di General Partner del Fondo di Investimento Alternativo QIA, Quality
[...]
Investment Allocation SICAV SIF SCA, e la conseguente inammissibilità delle domande svolte nei suoi confronti da Controparte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. (di seguito anche solo Controparte_1 CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa il Fondo
Immobiliare “ Controparte_8
(di seguito anche solo Fondo OD),
[...] PA
(di seguito anche solo , quale società di gestione dello stesso Fondo OD, e
[...] CP_5
in qualità di General Partner del Controparte_6 CP_7
Fondo di Investimento Alternativo QIA, QUALITY INVESTMENT ALLOCATION SICAV SIF SCA
(di seguito anche solo ), assumendo, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, che: CP_9
-nel 2006 aveva costituito il Fondo chiuso immobiliare OD allo scopo di gestire e CP_1
valorizzare il proprio patrimonio immobiliare: inizialmente le quote di Fondo OD erano state sottoscritte dal fondo lussemburghese (di CP_8 Parte_3 Controparte_10
seguito ; Parte_4
-l'incarico di gestione era stato conferito alla stessa ed aveva incluso la gestione e CP_1
l'attuazione di tutti gli adempimenti catastali, fiscali e contributivi connessi al patrimonio immobiliare del Fondo OD;
- a luglio 2017, il -che era stato acquistato da cedeva le proprie quote del Parte_4 CP_11
Fondo OD a QIA, a sua volta gestita da;
CP_9
-nel 2018 nel suo ruolo di gestore del Fondo OD, dava incarico alla società CfC Advice CP_1
S.r.l. di verificare e, ove necessario, rettificare, le rendite catastali di taluni immobili di proprietà del
Fondo;
pagina 5 di 15 -nell'ambito di tale delegata attività emergeva che, negli anni precedenti, erano stati per errore determinati in eccesso, e così versati, gli importi dovuti a titolo di IMU e TARSI su alcuni degli immobili del Fondo;
- nel dicembre 2018, chiedeva a la convocazione dell'assemblea per deliberare la sua CP_9 CP_1
sostituzione quale gestore, a fronte degli atti gravemente colposi che le riteneva imputabili;
procedeva alla convocazione dell'assemblea per il 28 dicembre 2018, all'esito della quale CP_1
(per conto del Quotista) deliberava la sostituzione del gestore;
CP_9
-la revoca dell'incarico a interveniva dunque prima del 01.12.2019, ovvero prima della data CP_1
a decorrere dalla quale, secondo il tenore dell'incarico stesso, questo avrebbe potuto essere liberamente revocato con il solo obbligo di preavviso trimestrale, in un momento in cui al contrario la revoca avrebbe potuto essere deliberata solo in caso di (i) colpa grave imputabile al gestore o (ii) giustificato motivo oggettivo.
In giudizio, domandava l'accertamento dell'assenza di giusta causa per la revoca e, per CP_1
l'effetto la condanna del Fondo OD – “rappresentato dalla società di gestione pro tempore (i)
ovvero (ii) - o, in subordine, di Controparte_1 PA CP_9
– “in qualità di General Partner del Fondo di Investimento Alternativo QIA” , al risarcimento del danno subito, a titolo di lucro cessante, quantificato in € 350.000,00 e pari alla commissione di gestione che sarebbe maturata in suo favore dalla data di efficacia della sostituzione sino al 30 novembre 2019, ovvero pari al diverso importo, minore o maggiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia, da determinarsi, all'occorrenza, anche in via equitativa.
I.2. Si costituivano e , contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_5 CP_9
proponeva domanda riconvenzionale, per sentir condannare al risarcimento CP_5 CP_1 dei danni subiti per effetto della negligente esecuzione dell'incarico, sia con riferimento alle imposte pagate in eccesso, che con riferimento alla vendita di un immobile del Fondo OD, sito in Milano via Pietà 1, relativamente al quale lamentava l'avvenuta vendita a terzi da parte di ad un CP_1
prezzo inferiore a quello congruo ed ottenibile, giacché, a suo dire: la superficie lorda di pavimento
(s.l.p.) era stata calcolata per difetto, con una differenza di circa 400 mq;
la sovradimensionata determinazione degli oneri fiscali, IMU e TARSI, aveva inciso negativamente sulla determinazione del prezzo.
pagina 6 di 15 I.3. Nel corso del giudizio domandava al Giudice di primo grado di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa (di seguito , quale Parte_1 P_
società medio tempore subentrata a nella gestione del Fondo OD. CP_5
Autorizzata la chiamata, si costituiva facendo proprie le deduzioni, eccezioni, e domande P_
già svolte da CP_5
I.4. Il Tribunale, all'esito del giudizio, affermata in motivazione “la carenza di legittimazione passiva in capo a , convenuta in giudizio quale e, conseguentemente, l'inammissibilità CP_9 Controparte_12 della domanda attorea proposta (in via subordinata) nei confronti di quest'ultima”, accoglieva la domanda di e respingeva la domanda riconvenzionale di Condannava CP_1 CP_5
quale attuale gestore del Fondo OD, al pagamento in favore di , a titolo P_ CP_1
risarcitorio, della somma di € 350.000,00 oltre interessi;
condannava e alla CP_5 P_
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in € 70.000,00; condannava CP_1 [...]
per lite temeraria, al pagamento dell'importo in ulteriori € 70.000,00. CP_13
II. L'appello
II.1. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e affidandosi a P_ CP_5
tre motivi come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali:
1) PRIMO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
QUANTIFICAZIONE DEL PRETESO DANNO SUBITO DA ILLEGITTIMITÀ E CP_1
CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1223 C.C..
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEL GESTORE USCENTE A DANNO DEL
FONDO TEODORA
Le appellanti, che non impugnano la statuizione di illegittimità della revoca, contestano invece la quantificazione del danno, censurando la decisione del Tribunale di identificarlo, come da domanda, nel compenso che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data della revoca e la CP_1
data naturale scadenza del mandato gestorio (c.d. lock-up). Il Tribunale ha affermato che “nessuna contestazione è stata svolta né dalla Convenuta né dalla terza chiamata in ordine CP_5 P_
al quantum debeatur”: le appellanti, citando giurisprudenza di questa stessa Corte, rilevano che
“qualora il convenuto contesti in radice la pretesa di pagamento dell'attore, egli non è anche tenuto a contestare i conteggi allegati per la sua determinazione» e, nel caso di specie, l'an debeatur era stato in radice contestato. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto “accertare e comunque modulare ex officio
pagina 7 di 15 il risarcimento de quo” in applicazione delle regole codicistiche, effettuando semmai una valutazione equitativa (proposta dalle appellanti in non più del 10% del compenso, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in tema di mancata aggiudicazione di appalto), tenendo in considerazione il fatto che, nel periodo di tempo sul quale aveva parametrato il danno, non CP_1 avendo esercitato l'attività gestoria, neppure si era assunta alcun rischio, alcun onere, costo o spesa connessi a tale attività.
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
RESPONSABILITÀ GESTORIA DI NELL'OPERAZIONE DI CP_1
COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DI VIA MONTE DI PIETÀ 1 – MILANO.
OMESSO ESAME DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI PRODOTTE DA PARTE
APPELLANTE E CONSEGUENTE VIZIO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA SENTENZA. ISTANZA DI C.T.U.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale relativa alla vendita dell'immobile sito in Milano, Via Monte di Pietà 1. Per le appellanti il Tribunale avrebbe commesso un duplice errore: ritenendo che l'accertamento della corretta superficie lorda di pavimento
(s.l.p.) fosse irrilevante, per essere avvenuta a corpo e non a misura la vendita dell'immobile; ritenendo che le perizie prodotte da confermassero la congruità del prezzo, benché si fossero fondate CP_1
su dati errati e benché le appellanti avessero prodotto una propria relazione tecnica asseverata di segno contrario, dal Tribunale neppure considerata. Le appellanti insistono perché venga disposta CTU
(percipiente) al fine di determinare an e quantum del danno.
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
CONDANNA DI C-QUADRAT PER LITE TEMERARIA. VIZIO DI ULTRA PETITA,
NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 96, CO. 1, E 3, C.P.C. E CONTRADDITTORIETÀ
INTRINSECA DEL CAPO DI SENTENZA
Le appellanti impugnano la condanna per lite temeraria, rilevando in primo luogo che la pronuncia è intervenuta in assenza di domanda di la quale, dunque, non ha allegato né provato l'asserito CP_1
danno ex art. 96 c.p.c., che illegittimamente il Tribunale ha liquidato d'ufficio. In secondo luogo, le appellanti contestano la sussistenza dei presupposti per la condanna, ovvero della mala fede o della pagina 8 di 15 colpa grave, con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa alla vendita dell'immobile di
Milano.
II.2. Si è costituita preliminarmente rilevando che il capo della sentenza che ha accertato CP_1
l'illegittimità della delibera di revoca dell'incarico gestorio, così come quello di rigetto della domanda riconvenzionale correlata alla quantificazione errata delle imposte IMU e TARSI, non sono stati impugnati, con conseguente passaggio in giudicato. L'appellata ha quindi rilevato che neppure è stato impugnato il capo della decisione che ha affermato l'inammissibilità della produzione documentale di
(in quanto chiamata in causa, e costituitasi, a preclusioni istruttorie già maturate), con P_
conseguente inammissibilità della nuova produzione in appello degli stessi documenti. ha CP_1
quindi criticato i motivi di appello avversario, domandando la conferma della sentenza impugnata.
II.3. Si è costituita altresì , solo rilevando la mancata impugnazione del capo della sentenza che CP_9
ha accertato la sua carenza di legittimazione passiva.
II.4. Respinta in limine l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 26.02.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini in precedenza assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ed è stata successivamente discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Le appellanti sostengono che la contestazione “in radice” dell'an debeatur abbia assorbito quella sul quantum, da ritenersi dunque implicitamente avanzata con la prima, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
Occorre intendersi sul significato da attribuire al concetto di contestazione “in radice”, da non confondere con quello di contestazione “recisa”, cioè netta, perentoria, di un assunto avversario, che non escluda però (“in radice”) la stessa sussistenza del rapporto da cui sarebbero originati i diritti vantati in giudizio.
Dinanzi al Tribunale di Milano, (nella cui posizione difensiva è subentrata) CP_5 P_
ha contestato la domanda avversaria argomentando, ampiamente ed esclusivamente, la ritenuta sussistenza di una giusta causa per la revoca dell'incarico gestorio (certamente non sono stati contestati
“in radice”, né avrebbero potuto esserlo, la previa sussistenza di quell'incarico, l'esistenza del diritto del gestore a non subirne la revoca se non per giusta causa, la pattuizione del corrispettivo).
pagina 9 di 15 Tale contestazione, ad avviso della Corte, non rendeva superflua, e quindi non assorbiva, la eventuale contestazione (anche) delle modalità con cui sul presupposto contrario che la giusta causa CP_1
non sussistesse, aveva preteso di determinare il danno-conseguenza subito, trattandosi di un tema subordinato ma distinto ed ulteriore. Tant'è che, in ipotesi, avrebbe potuto non CP_5
contestare che la revoca fosse stata deliberata in assenza di giusta causa, ma contestare comunque la sussistenza e l'ammontare del danno. Tali considerazioni valgono tanto in ordine alla commisurazione del danno nell'integralità del compenso perduto (anziché, ad esempio, come tardivamente contestato per la prima volta in appello, nel solo utile netto), quanto in ordine alla sua corretta quantificazione, anche sotto il profilo semplicemente aritmetico.
Il Tribunale ha preso atto dell'assenza di qualsivoglia contestazione che non riguardasse la sussistenza della giusta causa di revoca, sì da escludere la necessità di indagini sul secondario tema del quantum del danno. Pertanto, la sentenza resiste alla censura.
III.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto da un lato che l'effettiva superficie lorda di pavimento dell'immobile non abbia potuto incidere sul prezzo dello stesso, perché alienato a corpo anziché a misura, dall'altro che la contestazione del corretto calcolo di quella superficie, avanzata da parte degli odierni appellanti sulla scorta di due perizie stragiudiziali, fosse legata a criteri “opinabili” (sentenza, pag. 35).
La Corte rileva quanto segue.
Emerge dagli atti, ed è incontestato, che in previsione della offerta in vendita dell'immobile CP_1
di Milano via Monte di Pietà 1, in ottemperanza alla normativa applicabile ai fondi di investimento immobiliare ne abbia affidato la valutazione ad un esperto indipendente, individuato in LI
(ottenendo poi ulteriore parere di congruità da REAG).
Le appellanti rilevano che l'esperto indipendente LI ha effettuato la valutazione senza sopralluogo, fondando la stessa sui dati forniti da LLaver fornito all'esperto un dato CP_1
(ritenuto) errato in ordine alla s.l.p., provocando una sottovalutazione del prezzo congruo di vendita, si sostanzierebbe la colpa di CP_1
Senonché, i dati forniti da erano, come sempre incontestato, quelli ricavabili dalla relazione CP_1
CP_1 tecnica di asseverazione già commissionata ed allegata alla , depositata in il 20 aprile CP_15
2017 ai fini dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile (v. all.2 alla perizia Per_1 prodotta dalle appellanti), completa di tavole e di calcolo “Verifica SLP Legittimata”.
pagina 10 di 15 Dati tecnici che non si vede -per prime non lo spiegano le appellanti- per quali ragioni CP_1 avrebbe dovuto, all'epoca, supporre come possibilmente inesatti, sì da rendersene necessaria, o anche solo opportuna, una revisione, prima del coinvolgimento dell'esperto indipendente o ad opera del medesimo.
In realtà, viene in chiara luce il fatto che la contestata differenza di s.l.p. dipende dalla valutazione, effettuata l'8 marzo 2019 (poco prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado) dallo studio legale LV, Inzaghi & Partners su incarico di , della “agibilità” o “abitabilità” di locali CP_9 presenti nell'edificio, tra cui un vasto locale interrato, premesso che, come specificato nella perizia
, sempre prodotta dalle appellanti, la s.p.l. di un edificio “è la somma di tutte le superfici coperte Per_1
agibili, ovvero compatibili con la permanenza di persone, comprese entro il filo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia entro che fuori terra”.
Il parere dello studio fondato su una articolata analisi dei titoli edilizi che Controparte_16 hanno interessato l'edificio, a decorrere dalla originaria licenza edilizia del 26 gennaio 1939, giunge, in relazione all'estremo dell'agibilità o abitabilità dei locali, ad un computo della s.l.p. dell'edificio difforme da quello operato nella SCIA del 20 aprile 2017, superiore per 466 mq.
Non si tratta, però, di dati di fatto, quanto di una ragionata ma opinabile -come appunto evidenziato dal
Tribunale- valutazione dell'agibilità e, quindi, della computabilità delle superfici nella s.l.p..
Non si appalesa utile l'espletamento della richiesta CTU, al fine di verificare il calcolo realmente corretto della suddetta superficie lorda di pavimento, giacché centrale resta la considerazione, sopra accennata, del difetto di allegazione quanto di prova di un comportamento al riguardo negligente del gestore, in possesso di recenti calcoli elaborati dal tecnico abilitato in occasione della SCIA, già regolarmente depositata in Comune, ed in assenza (almeno per quanto provato in causa) di elementi che dovessero suggerire anche solo l'opportunità di un approfondimento o di un secondo parere.
Il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, pertanto, si sottrare a censura.
III.3 Infine, la Corte reputa infondato il terzo motivo di appello.
Preliminarmente si osserva che la condanna risulta comminata ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., dunque non rileva che non avesse proposto istanza. Va ribadito il consolidato orientamento CP_1
giurisprudenziale per cui "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
pagina 11 di 15 della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 9912 del 2018).
Il Tribunale ha dedicato un apposito paragrafo della motivazione alla “natura temeraria dell'azione di responsabilità svolta in via riconvenzionale da parte convenuta (paragrafo 6), nel quale CP_5
principalmente si è soffermato sulla parte della domanda riconvenzionale, il cui rigetto non è stato impugnato, relativa al calcolo dell'imponibile IMU/TASI.
Ha condivisibilmente individuato l'estremo della colpa grave, nell'agire di nel fatto che CP_5
già al momento della costituzione della convenuta, e dunque della sua proposizione dell'azione, tutte le istanze di rimborso rano state rigettate dalle autorità competenti, e, ciò nonostante, soltanto CP_17
due dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rimborso erano stati impugnati dalla stessa CP_5 dal che poteva dedursi “un'implicita ammissione circa la correttezza degli altri con conseguente e logica esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'attrice nella gestione degli immobili del
Fondo OD;
ed ancor più emblematico che su tali impugnative la convenuta – reiterando una condotta processuale tutt'altro che improntata a buona fede - si è astenuta dal fornire aggiornamento alcuno”, ed ha ulteriormente aggiunto che “La temerarietà della condotta tenuta dalla convenuta emerge altresì dal fatto che essa ha per di più tentato – assai scorrettamente - di lucrare indebitamente in pregiudizio di parte attrice, pretendendo quale asserito danno anche importi di cui il Fondo
OD era già stato rimborsato dall'Erario diversi mesi prima dell'avvio del presente giudizio”.
Tale motivazione, di per sé sufficiente a fondare la condanna, non è stata fatta oggetto di censura, essendosi le appellanti soffermate unicamente sull'assenza di colpa grave nella proposizione della domanda riconvenzionale relativa all'immobile di via Monte di Pietà.
L'appello è dunque complessivamente infondato e va respinto.
pagina 12 di 15 IV. si è costituita in giudizio al solo scopo di ribadire il difetto di legittimazione passiva già CP_9
dichiarato dal Tribunale, con statuizione che non ha fatto oggetto di impugnazione CP_1 incidentale (né d'altronde è stata impugnata dalle appellanti principali) con inevitabile passaggio in giudicato della sentenza in parte qua (tanto da non emergere il concreto interesse della parte ad ottenere in proposito una autonoma pronuncia).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico delle appellanti e in favore della appellata in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in CP_1
relazione al valore dichiarato della controversia (€ 260.001 ad € 520.000) ed applicati i parametri medi con riguardo all'attività concretamente prestata. Sono invece compensate le spese del grado tra e . CP_1 CP_9
Va infine dichiarata la sussistenza, in capo alle appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Specializzata
[...]
Impresa n. 5850/2023 pubblicata il 12/07/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna le appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate in € 14.239,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara compensate le spese del grado tra Controparte_1
e
[...] Controparte_3
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
pagina 13 di 15 Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 14 di 15 Il Consigliere est Beatrice Siccardi
Il Presidente Alessandra Arceri
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