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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 dott. LATELLA ELMINA con studio in Potenza alla Via dell'Edilizia – Palazzo Maroscia, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trento, presso i cui uffici è domiciliata, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
CONVENUTA- OPPOSTA in punto: opposizione a sollecito esecutivo n. 1 del 10.4.2024; trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 189 cpc, sino al 12 giugno 2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia del sollecito esecutivo sopra indicato e per l'effetto revocarlo per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; in subordine dichiarare l'incompetenza Parte_1 per territorio del Tribunale di Bolzano, in favore del Tribunale di Salerno.” di parte convenuta: “Respingere il ricorso. Spese vinte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. L'opponente espone nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che con sollecito esecutivo secondario n. 1 del 10.4.2024, notificato in data 8.5.2024, la Controparte_2
le avrebbe intimato di corrispondere l'importo di € 20.860,92 a titolo di
[...] restituzione delle spese corrisposte, nonché delle spese legali liquidate nella sentenza resa dalla
Corte di Appello di Trento – sezione Distaccata di Bolzano, riformata dalla ordinanza n. 14238 del 23.11.2021 resa dalla Corte di Cassazione, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del sollecito esecutivo secondario, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
1.2. L'opponente, nell'atto di citazione, fa valere tre motivi di opposizione:
a) irregolarità del sollecito esecutivo e difetto di legittimazione passiva, in quanto verrebbe richiesta la restituzione di somme mai corrisposte alla esponente;
parte opposta non avrebbe indicato di aver in realtà eseguito entrambi i pagamenti, dei quali chiede la restituzione, al difensore della opponente, il quale avrebbe, a sua volta, eseguito il bonifico alla opponente della sola somma di € 6.309,59;
b) irritualità della procedura, in quanto l'opposta non avrebbe richiesto, ex art. 389 c.p.c., la restituzione delle somme, palesando la irregolarità ed irritualità del sollecito esecutivo opposto;
laddove fossero dovute le somme richieste, la Controparte_2 avrebbe dovuto richiedere la restituzione delle somme attivando la procedura presso la Corte di
Appello che ha emesso la sentenza cassata e solo ad esito positivo del suddetto ordinario giudizio, avrebbe potuto attivare la procedura esecutiva;
c) nullità del sollecito esecutivo, in quanto il foro competente sarebbe quello di Salerno, anziché di Bolzano, poiché l'opponente non possiederebbe alcun bene nel circondario del Tribunale di
Bolzano.
1.3. L'opposta, costituendosi, contesta la fondatezza dei motivi di opposizione in fatto e diritto.
2. In diritto.
2.1. I motivi di opposizione risultano tutti infondati.
2.2. Risulta dagli atti che la Corte di appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 17 dell'08.07.2020 (v. doc. 6 della opposta), condannava la Comunità comprensoriale oggi convenuta a pagare alla ricorrente, odierna opponente, € 6.152,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 13.06.2018 sino all'effettivo pagina 2 di 6 saldo, nonché a rifondere alla medesima due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava per intero per il primo grado del giudizio in € 7.025,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali sul compenso, Iva e Cap nella misura prevista per legge, e per il secondo grado del giudizio in € 6.615,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali sul compenso, Iva e Cap come previsti per legge.
Nel sollecito qui impugnato risulta indicato che con i mandati di pagamento n. 30847 e n. 30852 di data 05.11.2020 la Comunità comprensoriale, in esecuzione della sentenza di secondo grado, ha proceduto al rimborso della somma come segue: € 6.162,50 per capitale, € 60,81 per interessi,
€ 86,28 per rivalutazione monetaria ed € 13.268,26 per spese legali, per un importo complessivo pari ad € 19.577,85.
Contro la sentenza di secondo grado la Comunità comprensoriale presentava ricorso per cassazione, sub RG n. 22886/2020, accolto con ordinanza n. 14238/2021, con la quale la
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rigettando nel merito la domanda di risarcimento del danno della odierna opponente, compensando le spese di lite (v. doc. 8 della parte opposta).
2.3. Risulta quindi corretto l'assunto della parte opposta, che l'odierna opponente, una volta venuto mento il titolo per il quale aveva ottenuto gli importi oggetto di causa, non aveva più ragione per trattenere gli importi riscossi, sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza che fa venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento ed impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore (cfr. ex multis sentenza
Tribunale Velletri sez. lav., 06/10/2020, n.1019).
2.4. Ciò posto, il primo motivo di opposizione non può ritenersi fondato.
Infatti, l'opponente con le sue stesse deduzioni ammette che il proprio legale ha incassato tutte le somme di cui alla richiesta di restituzione, confluita nell'atto di accertamento esecutivo secondario ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera b) della Legge n. 160/2019, quale atto preordinato all'avvio della fase di riscossione coattiva (cfr. anche la comparsa conclusionale della opponente: “ la ha infatti, in ottemperanza Controparte_2 alla decisione del Tribunale, bonificato l'intero importo, sia quello dovuto in favore della lavoratrice che quello in favore del patrono, direttamente a quest'ultimo”); ciò è evidentemente avvenuto in base alla delega all'incasso contenuta nella procura alle liti conferita dall'odierna opponente al suo legale in data 22.2.2019 (cfr. doc. 5 della opposta).
Ne consegue che il legale della odierna opponente abbia incassato le somme, per conto e in nome pagina 3 di 6 della stessa opponente, il che non esclude, ma, anzi, conferma la legittimazione passiva della stessa opponente, unica beneficiaria effettiva delle somme riscosse.
Un tanto vale non solo per la somma di € 6.309,59 (€ 6.162,50 per capitale, € 60,81 per interessi,
€ 86,28 per rivalutazione monetaria), che la stessa opponente riconosce le sia stato versato dal legale incassante, ma anche per l'importo di € 13.268,26, per spese legali.
Infatti, se anche il legale abbia trattenuto (probabilmente ai sensi dell'art. 31 comma 3, lett. b) del codice deontologico forense) tale importo, è la sola opponente alla quale spettava il relativo rimborso;
con il pagamento da parte della opposta e la riscossione da parte del legale è stato quindi estinto un debito della sola opponente, unica legittimata alla riscossione, non essendo stato dedotto o provato che il procuratore era antistatario ex art. 93 cpc.
Una volta venuto meno il titolo per tale pagamento, attraverso la riforma della sentenza che ne ha disposto la condanna, è quindi l'opponente che deve restituire l'intera somma, essendo stata incassata dal suo legale pur sempre in nome e per conto suo, se anche, in parte, imputata a titolo di compenso da essa stessa dovuto all'avvocato (cfr. in motivazione, tra le altre Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34616; cfr. poi a contrariis: Cassazione civile sez. III, 12/07/2022,
n.21972, secondo la quale, soltanto nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, in quanto risultante titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente,
è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ex art. 389 c.p.c.)
2.5. Anche il secondo motivo di opposizione non è fondato.
Contrariamente a quanto assume l'opponente, come confermato sia dalla giurisprudenza di legittimità appena citata (Cas. 12/07/2022, n.21972), sia da recente giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale Napoli 19/03/2025, n.2811), in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla riforma della sentenza esecutiva, è legittima la proposizione di un'autonoma azione restitutoria, anche se non esercitata nel giudizio d'appello.
Se, infatti, è vero che la Corte Suprema ha più volte dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagina 4 di 6 restituzione formulata in sede di giudizio di legittimità, per l'ipotesi della riforma dell'impugnata sentenza, ritenendo che nel caso di cassazione con pronuncia nel merito, la domanda di restituzione vada, se del caso, proposta al giudice che ha pronunciato la medesima (cfr. ex multis
Cass. 17/07/2012, n.12218), ciò non esclude la possibilità di agire in via ordinaria.
In realtà, parte opponente non ha poi neanche tempestivamente contestato che la Comunità
Comprensoriale possa avvalersi, in alternativa al procedimento ordinario, del procedimento di cui al RD 639/1910 di ingiunzione di pagamento, nel quale si inserisce l'atto di cui è causa (cfr. art. 1 comma 792 lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160), come viene in realtà confermato da ampia giurisprudenza che ammette l'applicabilità di tale procedimento non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 27/12/2019, n. 34552, Cassazione civile sez. lav., 05/06/2006, n.13139).
2.6. Incomprensibile risulta il terzo motivo di opposizione, non avendo dedotto parte opponente, tempestivamente, un vizio del provvedimento opposto stesso— per la cui emissione comunque appare competente la sola opposta— ma soltanto l'incompetenza di questo Tribunale, da essa stessa adito, per cui già non può ritenersi legittimata a far valere una eventuale incompetenza.
Il motivo va quindi senz'altro disatteso.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della opponente soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della poca attività svolta, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per le sole fasi svoltesi, per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad €
26.000,00); nulla spetta per la fase istruttoria e di trattazione, non avendo le parti neanche depositato memorie autorizzate.
4. Trattandosi nella opponente di privata, sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione,
pagina 5 di 6 condanna l'opponente a rimborsare alla opposta Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1700,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza.
Bolzano, 16 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 dott. LATELLA ELMINA con studio in Potenza alla Via dell'Edilizia – Palazzo Maroscia, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Trento, presso i cui uffici è domiciliata, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
CONVENUTA- OPPOSTA in punto: opposizione a sollecito esecutivo n. 1 del 10.4.2024; trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 189 cpc, sino al 12 giugno 2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia del sollecito esecutivo sopra indicato e per l'effetto revocarlo per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; in subordine dichiarare l'incompetenza Parte_1 per territorio del Tribunale di Bolzano, in favore del Tribunale di Salerno.” di parte convenuta: “Respingere il ricorso. Spese vinte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. L'opponente espone nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che con sollecito esecutivo secondario n. 1 del 10.4.2024, notificato in data 8.5.2024, la Controparte_2
le avrebbe intimato di corrispondere l'importo di € 20.860,92 a titolo di
[...] restituzione delle spese corrisposte, nonché delle spese legali liquidate nella sentenza resa dalla
Corte di Appello di Trento – sezione Distaccata di Bolzano, riformata dalla ordinanza n. 14238 del 23.11.2021 resa dalla Corte di Cassazione, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del sollecito esecutivo secondario, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
1.2. L'opponente, nell'atto di citazione, fa valere tre motivi di opposizione:
a) irregolarità del sollecito esecutivo e difetto di legittimazione passiva, in quanto verrebbe richiesta la restituzione di somme mai corrisposte alla esponente;
parte opposta non avrebbe indicato di aver in realtà eseguito entrambi i pagamenti, dei quali chiede la restituzione, al difensore della opponente, il quale avrebbe, a sua volta, eseguito il bonifico alla opponente della sola somma di € 6.309,59;
b) irritualità della procedura, in quanto l'opposta non avrebbe richiesto, ex art. 389 c.p.c., la restituzione delle somme, palesando la irregolarità ed irritualità del sollecito esecutivo opposto;
laddove fossero dovute le somme richieste, la Controparte_2 avrebbe dovuto richiedere la restituzione delle somme attivando la procedura presso la Corte di
Appello che ha emesso la sentenza cassata e solo ad esito positivo del suddetto ordinario giudizio, avrebbe potuto attivare la procedura esecutiva;
c) nullità del sollecito esecutivo, in quanto il foro competente sarebbe quello di Salerno, anziché di Bolzano, poiché l'opponente non possiederebbe alcun bene nel circondario del Tribunale di
Bolzano.
1.3. L'opposta, costituendosi, contesta la fondatezza dei motivi di opposizione in fatto e diritto.
2. In diritto.
2.1. I motivi di opposizione risultano tutti infondati.
2.2. Risulta dagli atti che la Corte di appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 17 dell'08.07.2020 (v. doc. 6 della opposta), condannava la Comunità comprensoriale oggi convenuta a pagare alla ricorrente, odierna opponente, € 6.152,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 13.06.2018 sino all'effettivo pagina 2 di 6 saldo, nonché a rifondere alla medesima due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava per intero per il primo grado del giudizio in € 7.025,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali sul compenso, Iva e Cap nella misura prevista per legge, e per il secondo grado del giudizio in € 6.615,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali sul compenso, Iva e Cap come previsti per legge.
Nel sollecito qui impugnato risulta indicato che con i mandati di pagamento n. 30847 e n. 30852 di data 05.11.2020 la Comunità comprensoriale, in esecuzione della sentenza di secondo grado, ha proceduto al rimborso della somma come segue: € 6.162,50 per capitale, € 60,81 per interessi,
€ 86,28 per rivalutazione monetaria ed € 13.268,26 per spese legali, per un importo complessivo pari ad € 19.577,85.
Contro la sentenza di secondo grado la Comunità comprensoriale presentava ricorso per cassazione, sub RG n. 22886/2020, accolto con ordinanza n. 14238/2021, con la quale la
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rigettando nel merito la domanda di risarcimento del danno della odierna opponente, compensando le spese di lite (v. doc. 8 della parte opposta).
2.3. Risulta quindi corretto l'assunto della parte opposta, che l'odierna opponente, una volta venuto mento il titolo per il quale aveva ottenuto gli importi oggetto di causa, non aveva più ragione per trattenere gli importi riscossi, sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza che fa venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento ed impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore (cfr. ex multis sentenza
Tribunale Velletri sez. lav., 06/10/2020, n.1019).
2.4. Ciò posto, il primo motivo di opposizione non può ritenersi fondato.
Infatti, l'opponente con le sue stesse deduzioni ammette che il proprio legale ha incassato tutte le somme di cui alla richiesta di restituzione, confluita nell'atto di accertamento esecutivo secondario ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera b) della Legge n. 160/2019, quale atto preordinato all'avvio della fase di riscossione coattiva (cfr. anche la comparsa conclusionale della opponente: “ la ha infatti, in ottemperanza Controparte_2 alla decisione del Tribunale, bonificato l'intero importo, sia quello dovuto in favore della lavoratrice che quello in favore del patrono, direttamente a quest'ultimo”); ciò è evidentemente avvenuto in base alla delega all'incasso contenuta nella procura alle liti conferita dall'odierna opponente al suo legale in data 22.2.2019 (cfr. doc. 5 della opposta).
Ne consegue che il legale della odierna opponente abbia incassato le somme, per conto e in nome pagina 3 di 6 della stessa opponente, il che non esclude, ma, anzi, conferma la legittimazione passiva della stessa opponente, unica beneficiaria effettiva delle somme riscosse.
Un tanto vale non solo per la somma di € 6.309,59 (€ 6.162,50 per capitale, € 60,81 per interessi,
€ 86,28 per rivalutazione monetaria), che la stessa opponente riconosce le sia stato versato dal legale incassante, ma anche per l'importo di € 13.268,26, per spese legali.
Infatti, se anche il legale abbia trattenuto (probabilmente ai sensi dell'art. 31 comma 3, lett. b) del codice deontologico forense) tale importo, è la sola opponente alla quale spettava il relativo rimborso;
con il pagamento da parte della opposta e la riscossione da parte del legale è stato quindi estinto un debito della sola opponente, unica legittimata alla riscossione, non essendo stato dedotto o provato che il procuratore era antistatario ex art. 93 cpc.
Una volta venuto meno il titolo per tale pagamento, attraverso la riforma della sentenza che ne ha disposto la condanna, è quindi l'opponente che deve restituire l'intera somma, essendo stata incassata dal suo legale pur sempre in nome e per conto suo, se anche, in parte, imputata a titolo di compenso da essa stessa dovuto all'avvocato (cfr. in motivazione, tra le altre Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34616; cfr. poi a contrariis: Cassazione civile sez. III, 12/07/2022,
n.21972, secondo la quale, soltanto nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, in quanto risultante titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente,
è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ex art. 389 c.p.c.)
2.5. Anche il secondo motivo di opposizione non è fondato.
Contrariamente a quanto assume l'opponente, come confermato sia dalla giurisprudenza di legittimità appena citata (Cas. 12/07/2022, n.21972), sia da recente giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale Napoli 19/03/2025, n.2811), in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente alla riforma della sentenza esecutiva, è legittima la proposizione di un'autonoma azione restitutoria, anche se non esercitata nel giudizio d'appello.
Se, infatti, è vero che la Corte Suprema ha più volte dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagina 4 di 6 restituzione formulata in sede di giudizio di legittimità, per l'ipotesi della riforma dell'impugnata sentenza, ritenendo che nel caso di cassazione con pronuncia nel merito, la domanda di restituzione vada, se del caso, proposta al giudice che ha pronunciato la medesima (cfr. ex multis
Cass. 17/07/2012, n.12218), ciò non esclude la possibilità di agire in via ordinaria.
In realtà, parte opponente non ha poi neanche tempestivamente contestato che la Comunità
Comprensoriale possa avvalersi, in alternativa al procedimento ordinario, del procedimento di cui al RD 639/1910 di ingiunzione di pagamento, nel quale si inserisce l'atto di cui è causa (cfr. art. 1 comma 792 lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160), come viene in realtà confermato da ampia giurisprudenza che ammette l'applicabilità di tale procedimento non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 27/12/2019, n. 34552, Cassazione civile sez. lav., 05/06/2006, n.13139).
2.6. Incomprensibile risulta il terzo motivo di opposizione, non avendo dedotto parte opponente, tempestivamente, un vizio del provvedimento opposto stesso— per la cui emissione comunque appare competente la sola opposta— ma soltanto l'incompetenza di questo Tribunale, da essa stessa adito, per cui già non può ritenersi legittimata a far valere una eventuale incompetenza.
Il motivo va quindi senz'altro disatteso.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della opponente soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto della poca attività svolta, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n.
55/2014 (tab. 2) per le sole fasi svoltesi, per lo scaglione di valore applicabile (da € 5201,00 ad €
26.000,00); nulla spetta per la fase istruttoria e di trattazione, non avendo le parti neanche depositato memorie autorizzate.
4. Trattandosi nella opponente di privata, sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione,
pagina 5 di 6 condanna l'opponente a rimborsare alla opposta Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1700,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza.
Bolzano, 16 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6