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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, a seguito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter cpc del 19 febbraio 2025 ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1993 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), nella qualità di procuratrice speciale della Parte_1 P.IVA_1 [...]
c.f ), con gli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri, Parte_2 P.IVA_2
(interveniente ex art. 111, comma 3 c.p.c. in primo grado) appellante
E
(già , c.f. ), con l'avv.Stefano Controparte_1 CP_2 P.IVA_3
Merelli, E
(c.f. ), con l'avvocato Andrea Ferraguto, CP_3 P.IVA_4
E
C.F. e P. IVA ), (contumace), Controparte_4 P.IVA_5
appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15207/ 2021 del Tribunale di Roma, CONCLUSIONI DELLE PARTI appellante: “voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: accertato e dichiarato che è creditrice dell'importo di €. Controparte_4
999.939,63, condannare la in solido con la ovvero in CP_3 CP_5
subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , ognuna per CP_3 CP_5
quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della quale procuratrice speciale, ovvero in subordine Parte_1
di dell'importo di €. 999.939,63, per le motivazioni di cui in Controparte_4
premessa, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e D.lgs.
192/2012, in via di subordine, condannare la in solido con la , ovvero CP_3 CP_5
in subordine la , ovvero, in ulteriore subordine, la , ognuna CP_3 CP_5
per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento in favore della cessionaria e per essa della quale procuratrice speciale, ovvero in subordine Parte_1
di dell'importo di €. 999.939,63, o della diversa somma che Controparte_4
dovesse risultare di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e succ mod e int. e D.lgs. 192/2012, con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la , CP_3 CP_5
ovvero in subordine della , ovvero, in ulteriore subordine, della CP_3 [...]
ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento CP_5
degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto
192/2012 con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ex combinato disposto di cui agli artt.1283 e 1224
c.c., in via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, tutte formulate nella seconda delle memorie ex art. 183 VI comma cod. proc. civ.: ordinare, ex art. 210 cpc, alla , alla , nonché all'AIOP ed a CP_3 CP_5
Confindustria, l'esibizione dei dati sintetici dei budget individuali assegnati ad ognuna delle strutture accreditate, come San Raffaele Montecompatri, per le prestazioni oggetto di causa, con l'indicazione del mese durante il quale il rispettivo budget si sia esaurito, e con indicazione del complessivo numero di prestazioni eseguite e di quelle coperte dai budget, ovvero voglia chiedere ex art. 213 cpc alla ed alla CP_3
Contr pari informativa al riguardo, si chiede altresì che la Corte di Appello voglia disporre: consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei dati suddetti, ovvero per il loro accertamento ex novo, anche, ove occorra, tramite autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici per le attività inerenti, consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla tariffa a DRG secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della Parte_3
autorizzando fin da ora il CTU all'accesso presso i pubblici uffici per le attività inerenti, e fermo restando che l'integrale documentazione amministrativa reputata necessaria verrà messa a disposizione del Consulente presso gli Uffici del San
Raffaele; con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
-per la appellata : voglia la Corte D'Appello rigettare le domande di CP_3
pagamento riproposte mediante l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del grado,
--per la appellata già H: “piaccia alla Corte di Appello di Roma, “contrariis CP_6
rejectis”:
• • in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del così proposto gravame e per l'effetto rigettarlo, per le ragioni espresse in narrativa risultando il gravame stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. all'esito della L. 134/2012 e ss.mm.ii., relativa al cd. “filtro in appello”; • • nel merito, ed in via principale, ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque l'appello in rubrica, poiché infondato sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e/o in diritto e comunque non provato in modo alcuno, confermando in via integrale la sentenza di primo grado in punto di merito;
• • in via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie quali articolate dalla Società appellante e, ove eventualmente tali istanze siano accolte, si chiede sin d'ora termine sino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di uno o più
CC.TT.PP. (Consulenti Tecnici di Parte), per l'appellata Amministrazione. Con vittoria di spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante premetteva che la sita in Controparte_7
Montecompatri, via S. Silvestro, 67, gestita dalla , eroga, in regime di Controparte_4
accreditamento istituzionale dal mese di novembre 2011, prestazioni di riabilitazione, in ricovero ordinario ed in Day Hospital, nonché di medicina, Hospice (assistenza residenziale e domiciliare ai malati in fase terminale), psichiatria residenziale ed RSA in favore degli assistiti regionali ed extraregionali.
La struttura è un centro certificato ESMO – European Society for Medical Oncology, con il titolo “Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care”, rappresentando un centro di eccellenza in Europa per la cura delle malattie oncologiche, anche per quanto riguarda le terapie palliative e del dolore.
Sostanzialmente vi era un credito maturato negli anni 2012, 2013 e 2014, rimasto impagato, per prestazioni di riabilitazione, hospice, RSA e medicina.
Con decreto del Presidente in qualità di Commissario Ad Acta del 24 novembre 2011,
n. 108, in attuazione del decreto del Presidente in qualità di commissario Ad Acta del
62 del 27 luglio 2011, notificato alla casa di cura in data 24.11.2011, avente ad oggetto la riorganizzazione e riconversione della attività sanitarie del Gruppo San Raffaele, la
Regione ha disposto l'accreditamento istituzionale della casa di cura San CP_3
Raffaele Montecompatri, ubicata nell'area territoriale facente capo alla CP_5
già , per attività assistenziali meglio descritte nella citazione. CP_2 La casa di cura aveva erogato, tra le altre, tra il 2012 ed il 2014, prestazioni sanitarie di riabilitazione in ricovero ordinario ed in Day Hospital, hospice, medicina e RSA per le quali aveva maturato un credito per complessivi €. 2.961.759,51, sul quale sono stati corrisposti pagamenti parziali per €.1.961.819,89, con un credito residuo di €.
999.939,63 oggetto dell'azione proposta nella presente sede, per complessivi €.
999.939,63.
Erano richiesti gli interessi di mora ed il maggior danno (pagamenti relativi alle transazioni commerciali attuata dal D.L.vo 09/10/2002, n. 231 e D.lgs. 192/2012. Era Contr quindi citata l e la , affinché fosse accertato e CP_5 CP_3
dichiarato che la è creditrice dell'importo di €. 999.939,63; condanna Controparte_4
la in solido con la ovvero in subordine la , CP_3 CP_5 CP_3
ovvero, in ulteriore subordine, la ognuna per quanto di rispettiva CP_5
competenza ed obbligazione, al pagamento dell'importo di €. 999.939,63, per le motivazioni di cui in premessa, oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002.
In via subordinata agiva a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C., con richiesta di vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore che si dichiarava antistatario.
Contr Si costituiva la ed evidenziava come la richiesta concernesse il rapporto di Co accreditamento con il del della Casa Cura “San Raffaele Monte CP_8 CP_3
Compatri”: vi era una richiesta di pagamento di prestazioni rese dichiaratamente in regime “extra budget” rispetto ai provvedimenti fissativi della spesa sanitaria regionale concernente le prestazioni per cui è causa ed i periodi di riferimento delle stesse
(medicina 2012; riabilitazione, in ricovero ordinario e DH, dal 2012 al 2014; hospice
2014; RSA 2014).
Eccepiva:
- difetto assoluto di giurisdizione;
- carenza di sua legittimazione passiva;
- infondatezza nel merito della domanda avversaria. Vi era stato il chiaro superamento del tetto di spesa. Concludeva, in via preliminare e pregiudiziale, per il difetto di giurisdizione del G.O. nel caso che interessa, declinandolo in favore del G.A.; quindi per la carenza di legittimazione passiva della nel merito per la infondatezza della domanda attrice in fatto ed in diritto e, Pt_4
comunque, la mancanza della prova sottesa alla stessa. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la ed eccepiva: CP_3
1) difetto di sua legittimazione passiva;
2) eccezione di prescrizione.
Nel merito che le fatture rappresentavano crediti per prestazioni rese “extra budget”.
Era stato sottoscritto un contratto di “budget” per gli anni 2012, 2013, 2014 accettandone pienamente il contenuto. Concludeva per il difetto di legittimazione passiva: nel merito, rigetto di ogni pretesa e condanna alle spese.
In data 20.06.2019 la cedeva il credito esposto nel presente processo Controparte_4
e le relative fatture, dopo il passaggio a vari cessionari, alla Quest'ultimo Pt_1
cessionario del credito, terzo interveniente ex art. 111 comma 3, c.p.c. concludeva conformemente alla richieste della cedente Controparte_4
Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa andava in decisione,
e con la appellata sentenza il Tribunale, così decideva:
a) rigetta ogni domanda delle parti attrici Parte_5 Parte_1
b) condanna le parti attrici ( e al pagamento delle spese di Controparte_4 Parte_1
lite che si liquidano nella misura di euro 10.000,00 in favore della ed CP_3
euro 6.000,00 in favore della oltre spese generali (15%) ed accessori CP_5
come per legge, ritenendo di dovere disattendere tutte le domande di parte attrice, in quanto provato che esse si riferissero a prestazioni “extrabudget” in materia di assistenza sanitaria convenzionata, le quali non sono remunerabili a titolo contrattuale, e per le quali non è riconoscibile neanche un indennizzo ai sensi della normativa codicistica che disciplina l'indebito arricchimento. Proponeva appello la cessionaria del credito, intervenuta nel giudizio, deducendo nei propri motivi di appello (conclusioni confermate con tempestiva rettifica dell'errore materiale commesso nelle note per l'udienza del 19.02.25) relativi:
• • Capo “1.1”, pagine da 11 a 13, ove viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui è stata esclusa la legittimazione passiva della;
CP_3
• • Capo “2.2”, pagine da 13 a 24, ove viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di pagamento dei presunti crediti pretesi dall'appellante, a fronte della natura extra budget degli stessi;
• • Capo non numerato, pagine da 24 a 29, ove viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui è stata rigettata la domanda subordinata, ex art. 2041
c.c., di pagamento dei presunti crediti pretesi dall'appellante a titolo di indebito arricchimento;
• • Capo “4.”, pagine da 29 a 30, ove, sotto forma di riproposizione ex art. 346
c.p.c., viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui è stata omessa, in quanto ritenuta assorbita, la pronuncia in relazione al tasso di interessi da preteso ritardato pagamento dei presunti crediti di cui trattasi.
-e quindi chiedeva accertarsi il fondamento della richiesta di pagamento a carico di per le somme relative alle prestazioni in “extrabudget” attesa la Parte_6
illegittimità della previsione in sede di convenzione amministrativa di un limite di spesa, disapplicabile dal g.o., od almeno a titolo di indebito arricchimento, avendone la amministrazione tratto vantaggio, Contr
-si costituiva la chiedendo rigetto del gravame, con conferma della appellata sentenza,
-e, con il proprio atto, la si costituiva pure nel giudizio di appello e CP_3
chiedeva il rigetto anche in tale sede delle richieste di pagamento di parte appellante, sia perché 1. non era il soggetto legittimato al pagamento delle prestazioni sanitarie, sia perché 2. le richieste di pagamento sono infondate nel merito, sia se il titolo dedotto
è contrattuale, sia se il titolo dedotto è l'azione di indebito arricchimento, per il motivo che si riferiscono a prestazioni sanitarie “extrabudget”, sia perché 3. è inammissibile la disapplicazione da parte del giudice ordinario degli atti di assegnazione del budget ex art. 5 Legge 2248/1865 all.E per illegittimità, che fra l'altro andava provata e non lo è stato, ed andava provata impugnando davanti al TAR tali atti, essendo il sindacato di legittimità su essi chiesto dall'appellante al giudice ordinario quello esercitabile in via principale dal giudice amministrativo.
Alla udienza del 19 febbraio 2025 il procedimento, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti costituite, rettificate tempestivamente quelle della appellante con correzione di errore materiale, e restata contumace nel grado la
, veniva trattenuto in decisione ex art.352 c.p.c. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello sebbene ammissibile per superamento dei limiti del c.d. “filtro” previsto dall'art.342 cpc , attesa la specifica indicazione dei motivi di gravame e delle parti della decisione di cui si chiede riforma, è però da considerarsi infondato.
Sul primo motivo di appello:
A) legittimazione passiva delle odierne appellate.
La doglianza, relativa al coinvolgimento quale soggetto legittimato nella presente Contr controversia anche della di riferimento, è infondata, costituendo ormai “ius receptum” il principio per cui la è legittimata passiva rispetto ai CP_3
crediti vantati dagli ospedali classificati e comunque in casi di mancata designazione di altro soggetto pagatore.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17587/2018 “ in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la , l' CP_3 CP_3 CP_1
Contr ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa ). CP_1
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha inoltre affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la , l' CP_3 CP_3 CP_1
Contr ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa
).” CP_1
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n.
21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal Parte_7
in memoria, riguardando esso la — a partire dai fondamentali Parte_8
arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel 30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993,
n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423
(a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime anteriore alla CP_2
riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del
L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del CP_3
1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell' CP_1
odierna resistente, mediante l'incarico conferito all' Parte_9
».
[...]
La S.C., con la pronuncia n. 21851 resa in data 21.7.2023, si è in questi termini espressa:
“L'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che
"... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegio e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invece, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117
Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs. 502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. CP_5
artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
E' stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass. 23067/2016, Cass.
11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della Pt_8
con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle
[...] [...]
, ma perché detta (con la L.R.24/2008), per le prestazioni Parte_10 CP_3
sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento Cont alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della
CP_3
Invece, come si è visto, la con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla CP_3
Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass.
13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della , per fattispecie sovrapponibili a quella in CP_3
esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass.
3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la legittimazione passiva Cont dell' ).
In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il CP_9
e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la , alla luce CP_3
del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021)”.
Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella Regione , per effetto delle previsioni CP_3
di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda sanitaria locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo Cont alla domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il , che agiva per ottenere il pagamento della differenza dovuta sulla base degli accordi intercorsi Contr con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass., 13.2.2020, n. 3676; in argomento, cfr. anche Cass.,
13.2.2020, n. 24758).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che nella fattispecie sia rimasto ignoto il soggetto in concreto individuato come ente pagatore, posto che l'attrice, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, nulla ha anche solo allegato sul punto;
né è presente in atti alcuna delibera in tal senso della Giunta regionale.
Manca dunque la prova della designazione da parte della di altro CP_3
soggetto incaricato del pagamento (o della stessa emissione di un provvedimento di designazione del soggetto pagatore), prova che come detto, a fronte della formulazione Contr da parte della dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe fatto carico all'attrice.
Ne consegue l'impossibilità di accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'Azienda sanitaria locale, e che correttamente è stato ritenuto quale solo soggetto passivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio la , con CP_3
Contr conseguente accoglibilità dell'eccezione preliminare già avanzata dell sl Roma
6, di carenza di sua legittimazione a contraddire nel presente giudizio.
B).riconoscimento del credito
La materia del contendere è costituita dal pagamento delle prestazioni rese “extra budget”.
La prova del raggiungimento del tetto di spesa, che incombe sul convenuto che l'ha eccepita, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa azionata (v. Cass. n. 17437/2016),
è stata fornita per gli anni in contestazione sulla base del confronto tra il fatturato annuale e i budgets annuali risultanti dai decreti commissariali vigenti.
Ciò trova peraltro conferma nel secondo motivo di appello rubricato, che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza dei tetti di spesa, ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate ricomprese nei livelli essenziali assistenziali.
“SUL TEMA FONDAMENTALE DELLA CAUSA: LA FONDATEZZA DEL CREDITO
AZIONATO DA SAN RAFFAELE PER LE PRESTAZIONI EROGATE RICOMPRESE
NEI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZIALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 ED 8
QUINQUIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E SMI, DEGLI ARTT. 41, 54 E 97 COST.,
DELL'ART. 2 COMMA 5 LETTERA B) DEL DPR 14 GENNAIO 1997 N. 37,
DELL'ART. 27 D. LGS. N. 68/2011, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1418 E 1419 COD. CIV.
IN TEMA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO”.
Quanto, invero, agli effetti impeditivi della pretesa creditoria della struttura discendenti da tale dato, è consolidato principio di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) quello per cui è “altrettanto vero e prevalente che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n.184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget — ipotesi occorsa nella fattispecie concreta — per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi — l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (su cui. Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/ 2012, n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) — i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Occorre d'altro canto considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi. Dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie Cont provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206)). Va invece aggiunto, rispetto a quanto notato dal Tribunale, ed a sostegno della impostazione dallo stesso seguita, che: “si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L.
n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III,
29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III,
27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III,
14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra- budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III,
10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons. Stato,
02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte Cost. 26/05/2005,
n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n. 356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.”
Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione.
C).applicabilità dell'art.2041 c.c.
Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art 2041 c.c. è pure palesemente infondato.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514
/2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si ritiene, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere data alle stregua delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate.
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere
“imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del
06/07/2020, Rv. 658618 – 02).
5. Ogni altra domanda è assorbita, e le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono a tal punto irrilevanti ai fini del decidere.
Consegue a tutte le argomentazioni di cui sopra che l'appello debba ritenersi infondato e vada quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 20.00,00, incluse spese generali, oltre rimborsi di legge, in favore di ciascuna delle appellate.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3 aprile 2025 il consigliere estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto