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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2024, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO DANIELA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in STRADA
NINO BIXIO 73, PARMA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e dall'avv. MONTALBANO PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Palermo, via Puglisi Bertolino 21; OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto d ingiuntivo n.
84/2024 emesso dal Tribunale di Parma Sez. Lavoro in data 09.04.2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'On.le G.U. del Tribunale Sezione Lavoro
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In linea preliminare e pregiudiziale.
1. L'opposizione non è fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi e si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c..
Nel merito.
2. Ritenere e dichiarare, per tutti gli spiegati motivi, inammissibile, e comunque carente di presupposti giuridici e prova, anzi in contrasto con le prove documentali agli atti e le normative e regolamenti in vigore, l'opposizione proposta e conseguentemente rigettarla anche con ogni altra statuizione.
3. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.84/2024 (R.G.330/2024) emesso dal
Tribunale di Parma.
4. Conseguentemente, condannare il Geom. nato a [...] il [...] Parte_1
( ) iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Palermo, n.ro matricola C.F._1
772507C dal 09/02/1990 e residente in [...] A, al pagamento in favore della DI CP_1
Pag. 2 di 7 di Controparte_1
€.120.913,36 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, relativamente agli anni 1994, 1995, e a decorrere dall'anno 2003 all'anno 2021, oltre interessi maggiorazioni e sanzioni dal 14/04/2023sino al soddisfo come in decreto ingiuntivo.
5. Con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 84/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla Controparte_2
€ 109.290,94 oltre accessori a titolo di contributi non versati alla
[...] CP_1 negli anni 1994, 1995 e dal 2003 al 2021.
2. La si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, su istanze delle parti, sono stati assegnati termini per deposito di note di repliche alla memoria di costituzione della e di conseguenti controrepliche. CP_1
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. L'opponente non ha contestato l'omesso versamento dei contributi richiesti dalla in via monitoria, ma ne ha eccepito la prescrizione per intervenuto decorso CP_1 del termine quinquennale previsto dall'art. 3 co. 9 l. 335/1995.
7. Trattandosi nel caso di specie di contributi da versarsi alla trova CP_1
applicazione la disciplina speciale di cui alla l. 773/1982.
Pag. 3 di 7 8. In particolare, l'art. 17 l. 773/1982 prevede l'obbligo a carico degli iscritti agli albi dei geometri di trasmettere annualmente alla l'ammontare del reddito CP_1 professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno di imposta passato.
9. L'art. 19 l. 773/1982 prevede poi le seguenti regole in materia di durata della prescrizione e di individuazione della data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale:
«La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il CP_1 decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1 all'articolo 17».
10. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, con orientamento ormai consolidato, che l'intervenuta entrata in vigore della l. 335/1995, la quale ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ha abrogato l'art. 19 l.
773/1982 nella sola parte in cui è stabilita la durata decennale del termine prescrizionale, ma non nella parte in cui prevede che il termine inizi a decorrere dalla data di trasmissione alla della dichiarazione dell'ammontare del reddito CP_1 professionale e del volume di affari: conseguentemente, l'omessa trasmissione di tale dichiarazione impedisce la maturazione di alcuna prescrizione (Cass. 4 marzo 2014,
n. 4981; in senso conforme, v. anche Cass. 6 settembre 2007, n. 18698).
11. Si riportano le argomentazioni in merito della Corte di cassazione, qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Con sentenza 6 settembre 2007 n. 18698 questa Corte ha precisato che la legge n. 335 del
1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla CP_3
L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della
Pag. 4 di 7 decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la debenza CP_1
e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Parte_2
delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della che la CP_1 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione del CP_1 debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664).
Nella specie, come precisato anche nel secondo motivo di impugnazione, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla Cassa della dichiarazione prescritta dall'art. 17 della legge 773/82 (pag. 10 della sentenza impugnata) in relazione ai redditi prodotti dal quale urbanista, sicchè deve ritenersi che il termine Pt_3 prescrizionale erroneamente sia stato fatto decorrere sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 19 della I. 773/82, che, al contrario, per le considerazioni esposte doveva ritenersi applicabile. Quest'ultimo articolo, al secondo comma, dispone che "per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, delle dichiarazione di cui all'art. 17" e, cioè, CP_1 dalla dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari che l'iscritto è tenuto ad effettuare CP_ annualmente alla ". L'art. 17, comma 1 della stessa legge n. 773782 dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno".
Le conseguenze derivanti dall'applicazione di tali disposizioni sono, dunque, chiaramente indicate dalla stessa Corte d'appello che ha precisato che, poiché nella specie il professionista non ha comunicato í redditi e í volumi d'affari prodotti negli anni dal 1987 al 1993, ove applicabile la legge 773/82, la prescrizione dei contributi t degli accessori calcolati sui redditi e volumi d'affari stessi (dovuti negli anni, rispettivamente, dal 1988 al 1994) non sarebbe mai iniziata a decorrere».
Pag. 5 di 7 12. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato dall'opponente che le dichiarazioni ex art. 17 l. 773/1982 relative alle annualità degli omessi versamenti indicati nel ricorso monitorio non sono mai state trasmesse dallo stesso alla pertanto, i relativi CP_1 termini di prescrizione non hanno mai iniziato a decorrere e non possono quindi essere in alcun modo ritenuti maturati.
13. Sono quindi irrilevanti le censure mosse da parte opponente alla regolarità e alla legittimità delle notificazioni degli atti interruttivi trasmessi negli anni dalla CP_1 dato che l'interruzione del termine di prescrizione presuppone logicamente che tale termine abbia effettivamente iniziato a decorrere;
cosa che nel caso di specie, per i motivi esposti, non è avvenuta.
14. Sono poi infondate le censure dell'opponente relativa alla presunta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo: la contestualmente al CP_1 deposito del ricorso monitorio, ha infatti depositato attestazione del Direttore
Generale dell'esistenza dei crediti azionati, la quale, ai sensi dell'art. 635 co. 2 c.p.c., costituisce prova scritta idonea a giustificare l'emissione dell'ingiunzione.
15. La domanda di condanna formulata dalla in via monitoria è comunque CP_1
fondata nel merito: l'ammontare dei contributi dovuti dall'opponente a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità e relativi interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative è coerente con quanto previsto dai Regolamenti sulla contribuzione alla Cassa geometri diacronicamente applicabili (docc.
7-13 fasc. monitorio) e con le risultanze dell'estratto contributivo dell'opponente (doc. 6 fasc. monitorio).
16. Inoltre, l'opponente non ha formulato specifiche contestazione alla debenza degli importi richiesti e alla correttezza dei conteggi operati dalla CP_1
17. Né assume alcuna rilevanza la circostanza che l'opponente sia stato sospeso d'ufficio dall'albo di appartenenza dal 20.2.2010 al 7.7.2022: l'obbligo contributivo sussiste in capo a tutti gli iscritti all'albo, anche sospesi, venendo meno solo con l'eventuale cancellazione dell'iscritto dall'albo, che nel caso di specie non è mai intervenuta.
Pag. 6 di 7 18.
Per questi motivi
, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/11/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO DANIELA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in STRADA
NINO BIXIO 73, PARMA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e dall'avv. MONTALBANO PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Palermo, via Puglisi Bertolino 21; OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto d ingiuntivo n.
84/2024 emesso dal Tribunale di Parma Sez. Lavoro in data 09.04.2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'On.le G.U. del Tribunale Sezione Lavoro
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In linea preliminare e pregiudiziale.
1. L'opposizione non è fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi e si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c..
Nel merito.
2. Ritenere e dichiarare, per tutti gli spiegati motivi, inammissibile, e comunque carente di presupposti giuridici e prova, anzi in contrasto con le prove documentali agli atti e le normative e regolamenti in vigore, l'opposizione proposta e conseguentemente rigettarla anche con ogni altra statuizione.
3. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.84/2024 (R.G.330/2024) emesso dal
Tribunale di Parma.
4. Conseguentemente, condannare il Geom. nato a [...] il [...] Parte_1
( ) iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Palermo, n.ro matricola C.F._1
772507C dal 09/02/1990 e residente in [...] A, al pagamento in favore della DI CP_1
Pag. 2 di 7 di Controparte_1
€.120.913,36 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, relativamente agli anni 1994, 1995, e a decorrere dall'anno 2003 all'anno 2021, oltre interessi maggiorazioni e sanzioni dal 14/04/2023sino al soddisfo come in decreto ingiuntivo.
5. Con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 84/2024 del Tribunale di Parma, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla Controparte_2
€ 109.290,94 oltre accessori a titolo di contributi non versati alla
[...] CP_1 negli anni 1994, 1995 e dal 2003 al 2021.
2. La si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, su istanze delle parti, sono stati assegnati termini per deposito di note di repliche alla memoria di costituzione della e di conseguenti controrepliche. CP_1
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. L'opponente non ha contestato l'omesso versamento dei contributi richiesti dalla in via monitoria, ma ne ha eccepito la prescrizione per intervenuto decorso CP_1 del termine quinquennale previsto dall'art. 3 co. 9 l. 335/1995.
7. Trattandosi nel caso di specie di contributi da versarsi alla trova CP_1
applicazione la disciplina speciale di cui alla l. 773/1982.
Pag. 3 di 7 8. In particolare, l'art. 17 l. 773/1982 prevede l'obbligo a carico degli iscritti agli albi dei geometri di trasmettere annualmente alla l'ammontare del reddito CP_1 professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA per l'anno di imposta passato.
9. L'art. 19 l. 773/1982 prevede poi le seguenti regole in materia di durata della prescrizione e di individuazione della data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale:
«La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il CP_1 decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1 all'articolo 17».
10. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, con orientamento ormai consolidato, che l'intervenuta entrata in vigore della l. 335/1995, la quale ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ha abrogato l'art. 19 l.
773/1982 nella sola parte in cui è stabilita la durata decennale del termine prescrizionale, ma non nella parte in cui prevede che il termine inizi a decorrere dalla data di trasmissione alla della dichiarazione dell'ammontare del reddito CP_1 professionale e del volume di affari: conseguentemente, l'omessa trasmissione di tale dichiarazione impedisce la maturazione di alcuna prescrizione (Cass. 4 marzo 2014,
n. 4981; in senso conforme, v. anche Cass. 6 settembre 2007, n. 18698).
11. Si riportano le argomentazioni in merito della Corte di cassazione, qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Con sentenza 6 settembre 2007 n. 18698 questa Corte ha precisato che la legge n. 335 del
1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla CP_3
L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della
Pag. 4 di 7 decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado di verificare la debenza CP_1
e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Parte_2
delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della che la CP_1 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione del CP_1 debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664).
Nella specie, come precisato anche nel secondo motivo di impugnazione, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla Cassa della dichiarazione prescritta dall'art. 17 della legge 773/82 (pag. 10 della sentenza impugnata) in relazione ai redditi prodotti dal quale urbanista, sicchè deve ritenersi che il termine Pt_3 prescrizionale erroneamente sia stato fatto decorrere sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 19 della I. 773/82, che, al contrario, per le considerazioni esposte doveva ritenersi applicabile. Quest'ultimo articolo, al secondo comma, dispone che "per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, delle dichiarazione di cui all'art. 17" e, cioè, CP_1 dalla dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari che l'iscritto è tenuto ad effettuare CP_ annualmente alla ". L'art. 17, comma 1 della stessa legge n. 773782 dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno".
Le conseguenze derivanti dall'applicazione di tali disposizioni sono, dunque, chiaramente indicate dalla stessa Corte d'appello che ha precisato che, poiché nella specie il professionista non ha comunicato í redditi e í volumi d'affari prodotti negli anni dal 1987 al 1993, ove applicabile la legge 773/82, la prescrizione dei contributi t degli accessori calcolati sui redditi e volumi d'affari stessi (dovuti negli anni, rispettivamente, dal 1988 al 1994) non sarebbe mai iniziata a decorrere».
Pag. 5 di 7 12. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato dall'opponente che le dichiarazioni ex art. 17 l. 773/1982 relative alle annualità degli omessi versamenti indicati nel ricorso monitorio non sono mai state trasmesse dallo stesso alla pertanto, i relativi CP_1 termini di prescrizione non hanno mai iniziato a decorrere e non possono quindi essere in alcun modo ritenuti maturati.
13. Sono quindi irrilevanti le censure mosse da parte opponente alla regolarità e alla legittimità delle notificazioni degli atti interruttivi trasmessi negli anni dalla CP_1 dato che l'interruzione del termine di prescrizione presuppone logicamente che tale termine abbia effettivamente iniziato a decorrere;
cosa che nel caso di specie, per i motivi esposti, non è avvenuta.
14. Sono poi infondate le censure dell'opponente relativa alla presunta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo: la contestualmente al CP_1 deposito del ricorso monitorio, ha infatti depositato attestazione del Direttore
Generale dell'esistenza dei crediti azionati, la quale, ai sensi dell'art. 635 co. 2 c.p.c., costituisce prova scritta idonea a giustificare l'emissione dell'ingiunzione.
15. La domanda di condanna formulata dalla in via monitoria è comunque CP_1
fondata nel merito: l'ammontare dei contributi dovuti dall'opponente a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità e relativi interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative è coerente con quanto previsto dai Regolamenti sulla contribuzione alla Cassa geometri diacronicamente applicabili (docc.
7-13 fasc. monitorio) e con le risultanze dell'estratto contributivo dell'opponente (doc. 6 fasc. monitorio).
16. Inoltre, l'opponente non ha formulato specifiche contestazione alla debenza degli importi richiesti e alla correttezza dei conteggi operati dalla CP_1
17. Né assume alcuna rilevanza la circostanza che l'opponente sia stato sospeso d'ufficio dall'albo di appartenenza dal 20.2.2010 al 7.7.2022: l'obbligo contributivo sussiste in capo a tutti gli iscritti all'albo, anche sospesi, venendo meno solo con l'eventuale cancellazione dell'iscritto dall'albo, che nel caso di specie non è mai intervenuta.
Pag. 6 di 7 18.
Per questi motivi
, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/11/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7