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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2581/2021 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2581/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4192/2021 pubblicata in data
4/5/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Domenico Laudadio (C.F.
), in sostituzione di precedente procuratore C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
p.t., nonché CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesi
[...] P.IVA_2
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 7/1/2025, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 2581/2021 2
Il e l' Parte_2 CP_3
agivano in giudizio, nei confronti della società
[...] Parte_1
deducendo:
- che la aveva acquistato un manufatto adiacente la Parte_1 in Napoli, denominato “ex Dogana” e aveva proceduto CP_4 all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza, come da ordinanza sindacale;
- che nel corso di tali interventi aveva installato, nell'anno 2009, dei ponteggi all'interno del cortile della caserma, che non consentivano la piena fruizione degli spazi dello stesso;
- che la era poi responsabile dello stato di abbandono Parte_1 dell'immobile di sua proprietà, ricettacolo di immondizia, sporcizia ed animali;
Pertanto, chiedeva:
“- condannare il convenuto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 843, comma 2, c.c., in via equitativa;
e adottare comunque tutti i provvedimenti ritenuti utili alla rimozione del pregiudizio descritto e al ripristino dello stato dei luoghi”.
Costituitasi in giudizio, la deduceva, per quel che ancora Parte_1
interessa nella presente sede processuale:
- la carenza di legittimazione attiva, non risultando l'area in questione di proprietà demaniale, posto che la stessa costituiva il reliquato di antiche fabbriche di proprietà privata, mai acquisite al Demanio dello Stato;
- in via subordinata, che l'eventuale indennità invocata spettava al e non CP_3
certo alla Guardia di Finanza;
- che, in ogni caso, il ponteggio presente nel cortile della non arrecava CP_4
alcun danno, occupando una superficie irrisoria.
Si procedeva all'escussione di un teste ed all'espletamento di CTU.
All'esito, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la società
[...] al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, dell'importo di euro 22.400,00, oltre Controparte_5
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
2) condanna la società alla rimozione di tutti ponteggi ed alla Pt_1 Parte_1 bonifica e pulizia dell'area interessata dai ponteggi di cui al punto 1; R.G. n. 2581/2021 3
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dagli attori, che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
5) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate in separato decreto, a carico della parte convenuta”.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione, Parte_1
deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'Agenzia del Demanio fosse proprietaria dell'immobile ove era allocata la Caserma Zanzur, non essendo mai stata fornita dagli attori la prova di tale proprietà;
2) che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere la sussistenza di un pregiudizio in danno dell' derivante dall'inutilizzabilità di Controparte_3 un'area di parcheggio e che tale pregiudizio risultasse “presuntivamente provato”, con conseguente applicabilità dell'indennità di occupazione ex art. 843 c.c.;
3) che il primo Giudice aveva illegittimamente quantificato in via equitativa l'indennità ex art. 843 c.c. dovuta dalla in favore Parte_1 dell' , operando una valutazione del tutto arbitraria, sorretta Controparte_3
da motivazione soltanto apparente;
4) che essa appellante, in base alla condanna relativa al ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto provvedere alla rimozione non solo dei ponteggi presenti nell'area detenuta dalla Guardia di Finanza all'interno della ma CP_4 anche dei ponteggi ricadenti nell'area riguardante la corte presente in “Vico
Leone”, la quale non era oggetto di domanda ed esulava, pertanto, dal thema decidendum.
Costituitasi in giudizio, l'Avvocatura deduceva l'inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c. e l'infondatezza del gravame, proponendo appello incidentale su due profili, entrambi relativi alla determinazione quantitativa dell'indennità, deducendo al riguardo:
1) che, in primo luogo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che i ponteggi fossero stati installati nel 2012, posto che l'ordinanza sindacale per la messa in sicurezza dell'ex Dogana risaliva al 2008 e la non aveva mai Pt_1 espressamente contestato l'esistenza dei ponteggi in epoca antecedente al 2012, né R.G. n. 2581/2021 4
documentato un inizio dei lavori in ritardo rispetto a quanto prescritto dal
Comune;
2) che, in secondo luogo, l'indennità andava calcolata secondo il parametro locativo proprio delle occupazioni sine titulo, così come identificato dal CTU, cioè per un importo complessivo di € 107.500.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente osservato che nel presente giudizio di appello il Controparte_6 risulta evocato dall'appellante per ragioni meramente
[...]
processuali, in quanto:
- il Tribunale di Napoli, sia pure implicitamente, ossia senza adottare alcuna espressa statuizione al riguardo, ha rigettato la domanda formulata dal suindicato
, avendo condannato la al pagamento CP_1 Parte_1 dell'indennità, ai sensi dell'art. 843 c.c., soltanto in favore dell'
[...]
; Controparte_7
- la totalmente vittoriosa nei confronti del , non Parte_1 CP_1
ha formulato alcun motivo di impugnazione sul punto – neppure in punto di omessa liquidazione delle spese in suo favore – sicché la notificazione dell'appello anche alla predetta amministrazione assume valenza di mera litis denuntiatio;
- va poi aggiunto che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi anche per il , CP_1
non ha proposto alcun motivo di appello incidentale in punto di legittimazione attiva dello stesso;
- ne deriva che nessuna pronuncia deve adottarsi con riguardo alla posizione del
, neppure in ordine alle spese (cfr., tra le altre, Cass. 14/2/2019, n. 4352; CP_1
Cass. 21/3/2016, n. 5508).
§ 2. Tanto premesso, e sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, formulata dalle parti appellate, d'inammissibilità del gravame per non avere lo stesso alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di R.G. n. 2581/2021 5
inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 3. Nel merito, rileva la Corte che l'appello principale è fondato solo per quanto di ragione e va accolto, pertanto, nei limiti di seguito precisati.
§ 4. Quanto al primo motivo di impugnazione, va detto che il primo Giudice ha correttamente affermato che, ai sensi dell'art. 826, comma 2, c.c., le caserme rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e, pertanto, ai sensi dell'art. 1
R.D. 2440/1923, sono di proprietà dell'amministrazione finanziaria, oggi
[...]
. CP_3
Va aggiunto che, secondo la Corte regolatrice, “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica ), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (così Cass. 22/1/2024, n. 2203).
Può dunque ritenersi sussistente la prova presuntiva della proprietà della CP_4 in capo all'amministrazione dello Stato.
[...]
§ 5. Anche in punto di esistenza del danno l'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che, come correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado, l'indennità risulta commisurata all'occupazione mediante ponteggi soltanto nella zona cortilizia (indicata nella relazione di CTU come “prospetto B”
(v. relazione tecnica, pag. 15 e pagg. 18-19) e non anche ai ponteggi installati nella zona indicata come “prospetto A” (v. relazione tecnica, pagg. 15-17).
Ciò premesso, l'assunto della è che, non assolvendo Parte_1 all'onere di allegazione ed a quello probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. sulle medesime gravanti, le appellate non avrebbero dimostrato in alcun modo che dalla sottrazione dei citati 7 posti moto e di 2 posti auto all'interno del cortile di cui R.G. n. 2581/2021 6
trattasi siano scaturiti dei danni di natura economica in tesi indennizzabili ai sensi dell'art. 843, comma 2, c.c.
Tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, “in tema di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del ondo”
(così Cass. 16/12/2024, n. 32707).
Più specificamente, la fattispecie di cui all'art. 843 c.c., costituente un'ipotesi di responsabilità da attività lecita (cfr. Cass. 29/9/2020, n. 20540), risulta integrata per il fatto stesso dell'accesso del terzo al fondo, consistente nell'occupazione di una parte dello stesso per tutto il corso dei lavori, indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (cfr. Cass. 18/7/2024, n. 19849). Invero, la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo della superficie del fondo, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato (cfr. Cass. sez. un. 15/11/2022, n. 33645). Tale maggiore aggravio probatorio non riguarda le ipotesi speciali di imposizioni di limitazioni legali alla proprietà, in cui il legislatore prescrive il riconoscimento di un'indennità per il solo fatto che sia cagionato un danno (danno-evento che esige di essere dimostrato), qualsiasi esso sia, ivi compresa la “potenziale” privazione della facoltà di godere del fondo in conseguenza dell'occupazione. In tali casi, la realizzazione della condotta lesiva, quand'anche riconducibile ad un atto lecito dannoso, legittima una presunzione (iuris tantum) di integrazione del danno- conseguenza.
In definitiva, l'occupazione di parte del fondo, conseguentemente all'esercizio dell'accesso da parte del terzo, nella prospettiva di cui all'art. 843 c.c., integra in sé un nocumento indennizzabile (cfr., ancora, Cass. 16/12/2024, n. 32707, cit., in motivazione). R.G. n. 2581/2021 7
§ 6. Vanno a questo punto esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta interdipendenza logico-giuridica, il terzo motivo di appello principale ed entrambi i motivi dell'appello incidentale proposto dalle parti pubbliche.
Ciò posto, rileva la Corte che è fondato il terzo motivo del gravame principale, concernente la liquidazione dell'indennità come operata dal CTU in base al criterio equitativo, mentre sono infondati entrambi i motivi assunti a base del gravame incidentale.
Invero, ha ragione la a dolersi che il Tribunale, a fronte Parte_1
delle indicazioni del CTU, fornite in espletamento del mandato affidatogli, si sia dalle stesse discostato senza fornire alcuna motivazione adeguata e ricorrendo alla determinazione dell'indennità su basi equitative.
Deve, pertanto, utilizzarsi, la quantificazione operata dal consulente d'ufficio, sia pure con le precisazioni di seguito esposte.
In particolare, ritiene il Collegio che debba procedersi alla determinazione quantitativa dell'indennità in base al solo criterio dell'indagine di mercato relativa al valore locatizio al metro quadro dell'area cortilizia ove sono in concreto installati i ponteggi da parte della piuttosto che operare una Parte_1
media tra tale criterio e quello del computo del canone locatizio secondo i valori
OMI pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, detti valori OMI, in linea generale, forniscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (v. Cass.
21/12/2015, n. 25707). Va aggiunto che, in materia tributaria, i giudici di legittimità affermano che i valori OMI non costituiscono prova del valore venale in comune commercio del bene considerato e necessitano di ulteriori indizi, che siano gravi, precisi e concordanti (c. Cass. 25/2/2021, n. 5159).
Pertanto, occorre aver riguardo al valore locatizio come acclarato dal CTU nella sua relazione in atti, con la precisazione, però, che il tempo dell'occupazione da considerare è quello che va dal gennaio 2012 al febbraio 2018, data del deposito dell'elaborato peritale.
§ 7.A. In particolare, quanto al dies a quo da cui partire per il relativo computo, deve rigettarsi il primo motivo dell'appello incidentale dell'Avvocatura, atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non è vero che la più risalente epoca di installazione dei ponteggi, indicata nell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 2581/2021 8
nell'anno 2008, non sia stata contestata dalla controparte, atteso che la
[...]
nella comparsa di costituzione, espressamente allegava di aver Parte_1 installato i ponteggi nell'anno 2012. Va aggiunto, in proposito, che il teste indicato dalle parti pubbliche, dipendente del Testimone_1 [...]
(v. verb. ud. 13/10/2017), dichiarava di essere stato Controparte_1
trasferito a Napoli nel 2012 e che in tale epoca erano effettivamente presenti le impalcature all'interno dell'area cortilizia della precisando però CP_4
di non poter riferire nulla quanto al periodo precedente.
Ne deriva che, trattandosi di circostanza avente natura di fatto costitutivo, sia pure secondario, del diritto azionato dagli attori, oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte della società convenuta, l'onere della prova che i ponteggi fossero stati installati nel 2008 era a carico degli stessi, sicché l'indennizzo non può che essere calcolato a far data dal 2012.
Né è dirimente, un proposito, la circostanza che l'odierna appellante fosse stata destinataria di un'ordinanza sindacale di esecuzione di lavori risalente all'anno
2008, in mancanza di qualsivoglia elemento, che la parte pubblica aveva l'onere di fornire, volto a dimostrare che la realizzazione delle opere di messa in sicurezza comportò, in concreto, anche la simultanea installazione dei ponteggi oggetto di lite.
Va aggiunto, quanto al dies ad quem, che deve aversi riguardo al 9/2/2018, data di deposito della relazione di CTU.
Ciò in quanto l'Avvocatura dello Stato, nello sviluppare il secondo motivo d'impugnazione, ha richiesto liquidarsi l'indennità come indicata dal CTU, in ragione dell'importo di € 107.500,00, in tal modo aderendo implicitamente alla cristallizzazione finale del calcolo della stessa sino alla data del febbraio 2018, con la conseguenza che giammai potrebbe liquidarsi tale indennità facendo riferimento ad un periodo di tempo anche successivo alla predetta data, in ossequio al principio della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
§ 7.B. Procedendo in tal modo, si ottiene che il valore locatizio di mercato mensile, pari ad € 273,34 (€ 196,67+€ 76,67: v. pagina 39 della relazione), moltiplicato per n. 62 mesi (da gennaio 2012 a febbraio 2018), dà luogo all'importo di € 16.947,08.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, la deve essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore dell' , del suindicato Controparte_3 R.G. n. 2581/2021 9
minore importo a titolo di indennità ex art. 843 c.c., oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4/5/2021) sino al saldo, così come stabilito nella pronuncia del Tribunale di Napoli, non investita da alcun motivo d'impugnazione sul punto.
§ 7.C. Le ragioni illustrare sub § 5.A e § 5.B. evidenziano anche l'infondatezza del secondo motivo di appello incidentale, avendo l'Avvocatura dello Stato richiesto un indennizzo di maggiore consistenza, ragguagliato, come detto, ad una data iniziale di installazione dei ponteggi – anno 2008 – non suffragata da adeguati elementi di riscontro probatorio.
§ 8. E' fondato anche il quarto motivo di appello principale, atteso che la condanna alla rimozione di tutti i ponteggi, oltre che alla bonifica e pulizia dell'area interessata dai ponteggi deve essere limitata, in base al principio della domanda, ai soli ponteggi installati nell'area cortilizia indicata in precedenza come prospetto B ed alla sola area in questione, con esclusione, pertanto, di quella di cui alla corte prospiciente Vico Leone.
§ 9. Venendo al governo delle spese, l'accoglimento in parte dell'appello principale, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, comporta la necessità di operare una riliquidazione delle stesse, relativamente al doppio grado di giudizio.
Infatti, la riforma parziale della sentenza impugnata impone la riliquidazione delle spese, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass. 23/2/2022, n. 5890;
Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Ora, nella prospettiva della indicata valutazione globale, occorre considerare che l'esito complessivo della lite ha comportato l'accoglimento parziale dei due capi di domanda formulati dall'Avvocatura – quello relativo al pagamento dell'indennità ex art. 843 c.c. e quello relativo al ripristino dello stato dei luoghi – sicché non vi sono i presupposti, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, R.G. n. 2581/2021 10
di una soccombenza reciproca fra le parti, la quale può configurarsi solo in caso di rigetto di alcuni capi della domanda e non anche di accoglimento ridotto di uno o più capi di domanda.
Infatti, insegna la Suprema Corte che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. 11/3/2025, n. 6486; Cass. 3/9/2024, n.
23641; trattasi di principio pacifico a partire da Cass. sez. un. 31/10/2022, n.
32061).
Pertanto, premessa la soccombenza della e precisato che la Parte_1 riduzione dell'importo dell'indennizzo, da € 22.400,00 ad € 16.947,08 non determina l'applicazione di uno scaglione di valore diverso, e comunque risulta di entità piuttosto contenuta, ben possono liquidarsi, quanto al giudizio di primo grado, i compensi professionali così come indicato dal Tribunale di Napoli (€
4.835,00), ponendosi le spese di CTU a carico della Parte_1
Quanto al presente grado, le spese vanno liquidate nella misura indicata in parte dispositiva.
§ 10. Nonostante il rigetto dell'appello incidentale, non deve darsi atto che la parte pubblica sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovendosi dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità: “È principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre
Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge. Nonostante il rigetto del ricorso per cassazione, pertanto, non sussistono i presupposti perché - ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, del
Dpr n. 115 del 2002 - la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a R.G. n. 2581/2021 11
norma dell'articolo 13, comma 1, citato, qualora la ricorrente sia una
Amministrazione dello Stato” (così Cass. 11/05/2022, n. 14860).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data Parte_1
4/6/2021, nei confronti del Controparte_8
nonché dell' , avverso la sentenza
[...] Controparte_9
n. 4192/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 4/5/2021, nonché sull'appello incidentale formulato dall' Controparte_9
così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_9 del minore importo di € 16.947,08, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c., decorrenti dal 4/5/2021 sino al saldo, precisando che la condanna alla rimozione di tutti i ponteggi, oltre che alla bonifica e pulizia dell'area interessata dagli stessi (v. punto “2” del dispositivo della sentenza di primo grado) va limitata ai soli ponteggi installati nell'area cortilizia indicata in motivazione come prospetto B ed alla sola area in questione, con esclusione, pertanto, di quella di cui alla corte prospiciente
Vico Leone;
b) condanna la al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado, che liquida, Controparte_9
- quanto al giudizio di primo grado, in € 4.835,00 per compensi professionali ed €
725,25 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico della le spese Parte_1 relative all'espletata CTU, come liquidate con decreto del Tribunale di Napoli emesso in data 20/3/2018;
- quanto al presente grado, in € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 3/6/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) R.G. n. 2581/2021 12
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2581/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4192/2021 pubblicata in data
4/5/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Domenico Laudadio (C.F.
), in sostituzione di precedente procuratore C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
p.t., nonché CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesi
[...] P.IVA_2
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 7/1/2025, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 2581/2021 2
Il e l' Parte_2 CP_3
agivano in giudizio, nei confronti della società
[...] Parte_1
deducendo:
- che la aveva acquistato un manufatto adiacente la Parte_1 in Napoli, denominato “ex Dogana” e aveva proceduto CP_4 all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza, come da ordinanza sindacale;
- che nel corso di tali interventi aveva installato, nell'anno 2009, dei ponteggi all'interno del cortile della caserma, che non consentivano la piena fruizione degli spazi dello stesso;
- che la era poi responsabile dello stato di abbandono Parte_1 dell'immobile di sua proprietà, ricettacolo di immondizia, sporcizia ed animali;
Pertanto, chiedeva:
“- condannare il convenuto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 843, comma 2, c.c., in via equitativa;
e adottare comunque tutti i provvedimenti ritenuti utili alla rimozione del pregiudizio descritto e al ripristino dello stato dei luoghi”.
Costituitasi in giudizio, la deduceva, per quel che ancora Parte_1
interessa nella presente sede processuale:
- la carenza di legittimazione attiva, non risultando l'area in questione di proprietà demaniale, posto che la stessa costituiva il reliquato di antiche fabbriche di proprietà privata, mai acquisite al Demanio dello Stato;
- in via subordinata, che l'eventuale indennità invocata spettava al e non CP_3
certo alla Guardia di Finanza;
- che, in ogni caso, il ponteggio presente nel cortile della non arrecava CP_4
alcun danno, occupando una superficie irrisoria.
Si procedeva all'escussione di un teste ed all'espletamento di CTU.
All'esito, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la società
[...] al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, dell'importo di euro 22.400,00, oltre Controparte_5
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
2) condanna la società alla rimozione di tutti ponteggi ed alla Pt_1 Parte_1 bonifica e pulizia dell'area interessata dai ponteggi di cui al punto 1; R.G. n. 2581/2021 3
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dagli attori, che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
5) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate in separato decreto, a carico della parte convenuta”.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione, Parte_1
deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'Agenzia del Demanio fosse proprietaria dell'immobile ove era allocata la Caserma Zanzur, non essendo mai stata fornita dagli attori la prova di tale proprietà;
2) che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere la sussistenza di un pregiudizio in danno dell' derivante dall'inutilizzabilità di Controparte_3 un'area di parcheggio e che tale pregiudizio risultasse “presuntivamente provato”, con conseguente applicabilità dell'indennità di occupazione ex art. 843 c.c.;
3) che il primo Giudice aveva illegittimamente quantificato in via equitativa l'indennità ex art. 843 c.c. dovuta dalla in favore Parte_1 dell' , operando una valutazione del tutto arbitraria, sorretta Controparte_3
da motivazione soltanto apparente;
4) che essa appellante, in base alla condanna relativa al ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto provvedere alla rimozione non solo dei ponteggi presenti nell'area detenuta dalla Guardia di Finanza all'interno della ma CP_4 anche dei ponteggi ricadenti nell'area riguardante la corte presente in “Vico
Leone”, la quale non era oggetto di domanda ed esulava, pertanto, dal thema decidendum.
Costituitasi in giudizio, l'Avvocatura deduceva l'inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c. e l'infondatezza del gravame, proponendo appello incidentale su due profili, entrambi relativi alla determinazione quantitativa dell'indennità, deducendo al riguardo:
1) che, in primo luogo, il Tribunale aveva errato nel ritenere che i ponteggi fossero stati installati nel 2012, posto che l'ordinanza sindacale per la messa in sicurezza dell'ex Dogana risaliva al 2008 e la non aveva mai Pt_1 espressamente contestato l'esistenza dei ponteggi in epoca antecedente al 2012, né R.G. n. 2581/2021 4
documentato un inizio dei lavori in ritardo rispetto a quanto prescritto dal
Comune;
2) che, in secondo luogo, l'indennità andava calcolata secondo il parametro locativo proprio delle occupazioni sine titulo, così come identificato dal CTU, cioè per un importo complessivo di € 107.500.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente osservato che nel presente giudizio di appello il Controparte_6 risulta evocato dall'appellante per ragioni meramente
[...]
processuali, in quanto:
- il Tribunale di Napoli, sia pure implicitamente, ossia senza adottare alcuna espressa statuizione al riguardo, ha rigettato la domanda formulata dal suindicato
, avendo condannato la al pagamento CP_1 Parte_1 dell'indennità, ai sensi dell'art. 843 c.c., soltanto in favore dell'
[...]
; Controparte_7
- la totalmente vittoriosa nei confronti del , non Parte_1 CP_1
ha formulato alcun motivo di impugnazione sul punto – neppure in punto di omessa liquidazione delle spese in suo favore – sicché la notificazione dell'appello anche alla predetta amministrazione assume valenza di mera litis denuntiatio;
- va poi aggiunto che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi anche per il , CP_1
non ha proposto alcun motivo di appello incidentale in punto di legittimazione attiva dello stesso;
- ne deriva che nessuna pronuncia deve adottarsi con riguardo alla posizione del
, neppure in ordine alle spese (cfr., tra le altre, Cass. 14/2/2019, n. 4352; CP_1
Cass. 21/3/2016, n. 5508).
§ 2. Tanto premesso, e sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, formulata dalle parti appellate, d'inammissibilità del gravame per non avere lo stesso alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di R.G. n. 2581/2021 5
inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 3. Nel merito, rileva la Corte che l'appello principale è fondato solo per quanto di ragione e va accolto, pertanto, nei limiti di seguito precisati.
§ 4. Quanto al primo motivo di impugnazione, va detto che il primo Giudice ha correttamente affermato che, ai sensi dell'art. 826, comma 2, c.c., le caserme rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e, pertanto, ai sensi dell'art. 1
R.D. 2440/1923, sono di proprietà dell'amministrazione finanziaria, oggi
[...]
. CP_3
Va aggiunto che, secondo la Corte regolatrice, “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica ), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (così Cass. 22/1/2024, n. 2203).
Può dunque ritenersi sussistente la prova presuntiva della proprietà della CP_4 in capo all'amministrazione dello Stato.
[...]
§ 5. Anche in punto di esistenza del danno l'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che, come correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado, l'indennità risulta commisurata all'occupazione mediante ponteggi soltanto nella zona cortilizia (indicata nella relazione di CTU come “prospetto B”
(v. relazione tecnica, pag. 15 e pagg. 18-19) e non anche ai ponteggi installati nella zona indicata come “prospetto A” (v. relazione tecnica, pagg. 15-17).
Ciò premesso, l'assunto della è che, non assolvendo Parte_1 all'onere di allegazione ed a quello probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. sulle medesime gravanti, le appellate non avrebbero dimostrato in alcun modo che dalla sottrazione dei citati 7 posti moto e di 2 posti auto all'interno del cortile di cui R.G. n. 2581/2021 6
trattasi siano scaturiti dei danni di natura economica in tesi indennizzabili ai sensi dell'art. 843, comma 2, c.c.
Tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, “in tema di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della prova del danno da temporanea occupazione dell'area in cui è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del ondo”
(così Cass. 16/12/2024, n. 32707).
Più specificamente, la fattispecie di cui all'art. 843 c.c., costituente un'ipotesi di responsabilità da attività lecita (cfr. Cass. 29/9/2020, n. 20540), risulta integrata per il fatto stesso dell'accesso del terzo al fondo, consistente nell'occupazione di una parte dello stesso per tutto il corso dei lavori, indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (cfr. Cass. 18/7/2024, n. 19849). Invero, la possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento diretto è suscettibile di tutela indennitaria, in ragione della dimostrazione del fatto stesso dell'occupazione per un tempo significativo della superficie del fondo, senza che sia necessario fornire la prova - anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - del concreto godimento che il proprietario ne avrebbe esercitato (cfr. Cass. sez. un. 15/11/2022, n. 33645). Tale maggiore aggravio probatorio non riguarda le ipotesi speciali di imposizioni di limitazioni legali alla proprietà, in cui il legislatore prescrive il riconoscimento di un'indennità per il solo fatto che sia cagionato un danno (danno-evento che esige di essere dimostrato), qualsiasi esso sia, ivi compresa la “potenziale” privazione della facoltà di godere del fondo in conseguenza dell'occupazione. In tali casi, la realizzazione della condotta lesiva, quand'anche riconducibile ad un atto lecito dannoso, legittima una presunzione (iuris tantum) di integrazione del danno- conseguenza.
In definitiva, l'occupazione di parte del fondo, conseguentemente all'esercizio dell'accesso da parte del terzo, nella prospettiva di cui all'art. 843 c.c., integra in sé un nocumento indennizzabile (cfr., ancora, Cass. 16/12/2024, n. 32707, cit., in motivazione). R.G. n. 2581/2021 7
§ 6. Vanno a questo punto esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta interdipendenza logico-giuridica, il terzo motivo di appello principale ed entrambi i motivi dell'appello incidentale proposto dalle parti pubbliche.
Ciò posto, rileva la Corte che è fondato il terzo motivo del gravame principale, concernente la liquidazione dell'indennità come operata dal CTU in base al criterio equitativo, mentre sono infondati entrambi i motivi assunti a base del gravame incidentale.
Invero, ha ragione la a dolersi che il Tribunale, a fronte Parte_1
delle indicazioni del CTU, fornite in espletamento del mandato affidatogli, si sia dalle stesse discostato senza fornire alcuna motivazione adeguata e ricorrendo alla determinazione dell'indennità su basi equitative.
Deve, pertanto, utilizzarsi, la quantificazione operata dal consulente d'ufficio, sia pure con le precisazioni di seguito esposte.
In particolare, ritiene il Collegio che debba procedersi alla determinazione quantitativa dell'indennità in base al solo criterio dell'indagine di mercato relativa al valore locatizio al metro quadro dell'area cortilizia ove sono in concreto installati i ponteggi da parte della piuttosto che operare una Parte_1
media tra tale criterio e quello del computo del canone locatizio secondo i valori
OMI pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, detti valori OMI, in linea generale, forniscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (v. Cass.
21/12/2015, n. 25707). Va aggiunto che, in materia tributaria, i giudici di legittimità affermano che i valori OMI non costituiscono prova del valore venale in comune commercio del bene considerato e necessitano di ulteriori indizi, che siano gravi, precisi e concordanti (c. Cass. 25/2/2021, n. 5159).
Pertanto, occorre aver riguardo al valore locatizio come acclarato dal CTU nella sua relazione in atti, con la precisazione, però, che il tempo dell'occupazione da considerare è quello che va dal gennaio 2012 al febbraio 2018, data del deposito dell'elaborato peritale.
§ 7.A. In particolare, quanto al dies a quo da cui partire per il relativo computo, deve rigettarsi il primo motivo dell'appello incidentale dell'Avvocatura, atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non è vero che la più risalente epoca di installazione dei ponteggi, indicata nell'atto introduttivo del giudizio R.G. n. 2581/2021 8
nell'anno 2008, non sia stata contestata dalla controparte, atteso che la
[...]
nella comparsa di costituzione, espressamente allegava di aver Parte_1 installato i ponteggi nell'anno 2012. Va aggiunto, in proposito, che il teste indicato dalle parti pubbliche, dipendente del Testimone_1 [...]
(v. verb. ud. 13/10/2017), dichiarava di essere stato Controparte_1
trasferito a Napoli nel 2012 e che in tale epoca erano effettivamente presenti le impalcature all'interno dell'area cortilizia della precisando però CP_4
di non poter riferire nulla quanto al periodo precedente.
Ne deriva che, trattandosi di circostanza avente natura di fatto costitutivo, sia pure secondario, del diritto azionato dagli attori, oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte della società convenuta, l'onere della prova che i ponteggi fossero stati installati nel 2008 era a carico degli stessi, sicché l'indennizzo non può che essere calcolato a far data dal 2012.
Né è dirimente, un proposito, la circostanza che l'odierna appellante fosse stata destinataria di un'ordinanza sindacale di esecuzione di lavori risalente all'anno
2008, in mancanza di qualsivoglia elemento, che la parte pubblica aveva l'onere di fornire, volto a dimostrare che la realizzazione delle opere di messa in sicurezza comportò, in concreto, anche la simultanea installazione dei ponteggi oggetto di lite.
Va aggiunto, quanto al dies ad quem, che deve aversi riguardo al 9/2/2018, data di deposito della relazione di CTU.
Ciò in quanto l'Avvocatura dello Stato, nello sviluppare il secondo motivo d'impugnazione, ha richiesto liquidarsi l'indennità come indicata dal CTU, in ragione dell'importo di € 107.500,00, in tal modo aderendo implicitamente alla cristallizzazione finale del calcolo della stessa sino alla data del febbraio 2018, con la conseguenza che giammai potrebbe liquidarsi tale indennità facendo riferimento ad un periodo di tempo anche successivo alla predetta data, in ossequio al principio della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
§ 7.B. Procedendo in tal modo, si ottiene che il valore locatizio di mercato mensile, pari ad € 273,34 (€ 196,67+€ 76,67: v. pagina 39 della relazione), moltiplicato per n. 62 mesi (da gennaio 2012 a febbraio 2018), dà luogo all'importo di € 16.947,08.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, la deve essere Pt_1 condannata al pagamento, in favore dell' , del suindicato Controparte_3 R.G. n. 2581/2021 9
minore importo a titolo di indennità ex art. 843 c.c., oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4/5/2021) sino al saldo, così come stabilito nella pronuncia del Tribunale di Napoli, non investita da alcun motivo d'impugnazione sul punto.
§ 7.C. Le ragioni illustrare sub § 5.A e § 5.B. evidenziano anche l'infondatezza del secondo motivo di appello incidentale, avendo l'Avvocatura dello Stato richiesto un indennizzo di maggiore consistenza, ragguagliato, come detto, ad una data iniziale di installazione dei ponteggi – anno 2008 – non suffragata da adeguati elementi di riscontro probatorio.
§ 8. E' fondato anche il quarto motivo di appello principale, atteso che la condanna alla rimozione di tutti i ponteggi, oltre che alla bonifica e pulizia dell'area interessata dai ponteggi deve essere limitata, in base al principio della domanda, ai soli ponteggi installati nell'area cortilizia indicata in precedenza come prospetto B ed alla sola area in questione, con esclusione, pertanto, di quella di cui alla corte prospiciente Vico Leone.
§ 9. Venendo al governo delle spese, l'accoglimento in parte dell'appello principale, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, comporta la necessità di operare una riliquidazione delle stesse, relativamente al doppio grado di giudizio.
Infatti, la riforma parziale della sentenza impugnata impone la riliquidazione delle spese, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass. 23/2/2022, n. 5890;
Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Ora, nella prospettiva della indicata valutazione globale, occorre considerare che l'esito complessivo della lite ha comportato l'accoglimento parziale dei due capi di domanda formulati dall'Avvocatura – quello relativo al pagamento dell'indennità ex art. 843 c.c. e quello relativo al ripristino dello stato dei luoghi – sicché non vi sono i presupposti, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, R.G. n. 2581/2021 10
di una soccombenza reciproca fra le parti, la quale può configurarsi solo in caso di rigetto di alcuni capi della domanda e non anche di accoglimento ridotto di uno o più capi di domanda.
Infatti, insegna la Suprema Corte che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. 11/3/2025, n. 6486; Cass. 3/9/2024, n.
23641; trattasi di principio pacifico a partire da Cass. sez. un. 31/10/2022, n.
32061).
Pertanto, premessa la soccombenza della e precisato che la Parte_1 riduzione dell'importo dell'indennizzo, da € 22.400,00 ad € 16.947,08 non determina l'applicazione di uno scaglione di valore diverso, e comunque risulta di entità piuttosto contenuta, ben possono liquidarsi, quanto al giudizio di primo grado, i compensi professionali così come indicato dal Tribunale di Napoli (€
4.835,00), ponendosi le spese di CTU a carico della Parte_1
Quanto al presente grado, le spese vanno liquidate nella misura indicata in parte dispositiva.
§ 10. Nonostante il rigetto dell'appello incidentale, non deve darsi atto che la parte pubblica sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovendosi dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale di legittimità: “È principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre
Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge. Nonostante il rigetto del ricorso per cassazione, pertanto, non sussistono i presupposti perché - ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, del
Dpr n. 115 del 2002 - la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a R.G. n. 2581/2021 11
norma dell'articolo 13, comma 1, citato, qualora la ricorrente sia una
Amministrazione dello Stato” (così Cass. 11/05/2022, n. 14860).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data Parte_1
4/6/2021, nei confronti del Controparte_8
nonché dell' , avverso la sentenza
[...] Controparte_9
n. 4192/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 4/5/2021, nonché sull'appello incidentale formulato dall' Controparte_9
così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_9 del minore importo di € 16.947,08, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c., decorrenti dal 4/5/2021 sino al saldo, precisando che la condanna alla rimozione di tutti i ponteggi, oltre che alla bonifica e pulizia dell'area interessata dagli stessi (v. punto “2” del dispositivo della sentenza di primo grado) va limitata ai soli ponteggi installati nell'area cortilizia indicata in motivazione come prospetto B ed alla sola area in questione, con esclusione, pertanto, di quella di cui alla corte prospiciente
Vico Leone;
b) condanna la al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado, che liquida, Controparte_9
- quanto al giudizio di primo grado, in € 4.835,00 per compensi professionali ed €
725,25 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico della le spese Parte_1 relative all'espletata CTU, come liquidate con decreto del Tribunale di Napoli emesso in data 20/3/2018;
- quanto al presente grado, in € 4.500,00 per compensi professionali ed € 675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 3/6/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) R.G. n. 2581/2021 12
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.