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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Panama n. 54, presso lo studio dell'Avv. ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in via Dolores Bello n. 3, presso lo studio CP_1 dell'Avv. PAGANI IGNAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra la ricorrente e la per effetto dell'accettazione trasmessa e ricevuta CP_1 all'indirizzo di quest'ultima in data 6 febbraio 2024 b) ritenuta l'illegittimità della delibera n. 202/2024 della , da ritenersi CP_1 alla stregua di licenziamento per asserito ma insussistente giustificato motivo oggettivo c) Dichiarare la nullità, o comunque annullare o comunque dichiarare inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione del 28 marzo 2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 lg.300/70 d) Ordinare alla in persona del l.r.p.t., l'immediata reintegrazione della CP_1
Dr.ssa nel ruolo di Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [
(CAT.”D”) presso una delle strutture sanitarie facenti capo
[...] alla stessa. e) Ordinare alla stessa il versamento dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali, nonché un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del Procuratore che si dichiara antistatario.
PER LA CONVENUTA ASL NOVARA:
1) nell'immediato e in rito: respingere ogni eventuale domanda, anche cautelare, della ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
2) al definitivo e nel merito: previo accertamento dell'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la ricorrente e la resistente Parte_1 [...]
della legittimità della Delibera del Direttore Generale di n. 220 CP_1 CP_1
/2024; dell'assenza di un licenziamento, specie discriminatorio, respingere ogni avversaria domanda e istanza formulate in ricorso, per le ragioni esposte in memoria e comprovate nel fascicolo documenti. Con il favore di spese e competenze di giudizio, accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.5.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 5.12.2020, era stato emanato un avviso pubblico relativo a una selezione per titoli per l'assunzione a tempo determinato di infermieri, per 36 mesi. Tra l'altro, era stata richiesta l'idoneità incondizionata all'impiego in reparti organizzati su turni sulle 24 ore. L'accertamento dell'idoneità fisica era stato demandato all'azienda di assegnazione. Ella aveva quindi partecipato e conseguito l'assunzione, in data 10.3.2021, in esecuzione della deliberazione n. 14 del 20.1.2021. Precisava che, già dal 1.6.2020, aveva intrattenuto con la convenuta altri due rapporti di lavoro a tempo determinato. Il 5.5.2020, era stata sottoposta a visita medica preventiva, con giudizio di idoneità e aveva lavorato nel periodo emergenziale. In data 11.6.2021, la ricorrente era stata sottoposta a visita medica e aveva ricevuto giudizio di idoneità con limitazioni (doc. 6 ric.). Il 28.11.2023, l'“Azienda zero” della Regione IE aveva pubblicato un bando (doc. 7 ric.), per la stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo determinato per almeno 18 mesi, che aveva lavorato per almeno 6 mesi nel periodo dell'emergenza Covid. Con delibera n. 21 del 30.1.2024, era stato approvato l'elenco dei
2 candidati ammessi all'assunzione a tempo indeterminato, tra cui figurava la ricorrente (docc.
9-10 ric.). Il 6.2.2024, quest'ultima aveva ricevuto un messaggio email dall'ufficio concorsi dell con cui le era stato richiesto di anticipare la propria accettazione o CP_1 rinuncia della stabilizzazione a tempo indeterminato, “ al fine di non creare disguidi nella redazione dell'atto formale”. Ella aveva risposto, comunicando la propria accettazione (docc. 10-11 ric.). Con delibere nn. 93 del 16.2.2024 e 133 del 6.3.2024, l aveva CP_1 ammesso alla procedura di stabilizzazione gli altri infermieri dichiarati idonei nella procedura regionale, ma non la ricorrente (docc. 13 e 14 ric.). Quest'ultima aveva, quindi, inviato due successivi messaggi PEC sollecitando la formalizzazione del contratto (docc. 15-16 ric.). Era, quindi, stata convocata a visita medica “periodica” per il 27.3.2024, ove era stato replicato il precedente giudizio di idoneità con limitazioni (doc. 18 ric.). Il 28.3.2024, era stata emanata la delibera n. 202, con cui era stata negata la sua stabilizzazione (doc. 19 ric.). Con successive PEC, la ricorrente aveva domandato il riesame in autotutela della suddetta delibera e impugnato il licenziamento. Contr Agiva, in questa sede, qualificando l'atto dell' alla stregua di un licenziamento illegittimo e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Sosteneva, infatti, che il contratto di lavoro a tempo indeterminato si fosse già perfezionato al momento della visita medica e che l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica con limitazioni non costituisse valida ragione per la risoluzione del rapporto, di cui riteneva la natura discriminatoria, citando la giurisprudenza in tema di sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 2.9.2024. CP_1
Riferiva che la ricorrente era stata assunta a tempo determinato il 10.3.2021 (doc. 5 conv.), in seguito alla partecipazione a una selezione indetta dalla ASL Città di Torino, quale capofila di tutte le ASL piemontesi. Tale contratto era scaduto il 31.3.2024. In precedenza, aveva intrattenuto altri due rapporti a tempo determinato di un anno, risolti anticipatamente per dimissioni. Per la prima assunzione, il 5.5.2020, era stata sottoposta a visita del medico competente, che l'aveva ritenuta idonea per il periodo di un anno (doc. 9 conv.). In occasione della seconda e della terza assunzione, non era stata sottoposta a visita, poiché tale giudizio era ancora valido. Dopo la sua scadenza e in pendenza del terzo rapporto, di 36 mesi, l'11.6.2021 era stata sottoposta nuovamente a visita medica, che aveva dato esito di idoneità con prescrizioni e limitazioni (doc. 11 conv.): in particolare, le erano state precluse l'operatività individuale, il turno di notte in solitaria e i contesti ad alto impegno psichico. Il giudizio di idoneità con limitazioni era stato confermato il 12.1.2022, per un anno (doc. 12 conv.) e poi l'11.1.2023 (doc. 13 conv.). Nelle more, era stata richiesta la visita della Commissione medica valutativa (CMV) dell' , fissata il 26.10.2023. La ricorrente aveva ricevuto comunicazione CP_3
3 della stessa il 19.10.2023 (doc. 14 conv.) e aveva scritto il 15.10.2023 al dott. Per_1 asserendo disfunzioni della casella email di servizio e dichiarando di essere preoccupata di perdere il posto di lavoro (doc. 15 conv.). Con PEC del 31.10.2023 (doc. 16 conv.) il medico competente aveva chiesto il rinvio della visita ma la ricorrente, il 26.10.2023, aveva già dichiarato alla CMV l'impossibilità a presenziare per motivi di salute (doc. 17 conv.). Il 27.3.2024 era stata nuovamente sottoposta a visita del medico competente, che aveva formulato giudizio di idoneità con limitazioni (docc. 18-19 conv.). Il rapporto a tempo determinato si era esaurito il 31.3.2024 per decorso del termine finale. Riferiva, a sua volta, che il 28.11.2023 era stato pubblicato un avviso per la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato della Regione IE
(doc. 20 conv.) e la ricorrente, in data 8.12.2023, vi aveva partecipato, dichiarando il possesso di tutti i requisiti, compresa l'idoneità piena (doc. 21 conv.). Con delibera n. 21 del 30.1.2024 (doc. 22 conv.) erano stati indicati i candidati ammissibili, di cui 24 totali e 6 infermieri per l A tutti loro, l CP_1 CP_1 aveva trasmesso una comunicazione di servizio (doc. 23 conv.), con cui era stata loro anticipata la trasmissione di una nota formale e richiesto di comunicare accettazione o rinuncia. Riteneva che tale comunicazione non costituisse una proposta di lavoro formale, dovendosi ancora accertare il possesso dei requisiti al momento dell'assunzione. La ricorrente era, quindi, stata sottoposta a visita il 27.3.2024 ed era stata accertata l'assenza del requisito dell'idoneità incondizionata, con giudizio non sottoposto a reclamo alla CMV. Per tale ragione, la stabilizzazione era stata negata. La ricorrente, ritenendosi illegittimamente pretermessa, aveva inoltrato richiesta di essere stabilizzata e poi di annullamento in autotutela del diniego, ma esse erano state respinte. Argomentava in ordine all'eccezionalità della deroga al principio del concorso pubblico, di cui all'art. 97 Cost., prevista, tra l'altro, per la stabilizzazione del personale precario, richiamandone i presupposti normativi. Negava, quindi, che la comunicazione email e l'accettazione della ricorrente potessero costituire un valido contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 35 TUPI e dell'art. 39 CCNL. Deduceva che l'idoneità fisica costituisse un requisito essenziale per il reclutamento, a norma del d.p.r. n. 220 del 27.3.2001, del d.p.r. n. 487/1994 e del d.p.c.m. del 25.1.2008. Evidenziava che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (16.12.2023) la ricorrente non presentava tale requisito, poiché il medico competente aveva imposto varie limitazioni. L'eventuale contratto di lavoro sarebbe, quindi, stato nullo per violazione di norma imperativa e l'inserimento della ricorrente nella lista dei candidati ammissibili era derivata da una sua dichiarazione non rispondente al vero.
4 Evidenziava, comunque, che a norma dell'art. 41, secondo comma, d. lgs. n. 81/2008, il medico competente avrebbe potuto disporre una visita preventiva, il cui esito avrebbe dovuto essere contestato entro trenta giorni, con reclamo alla CMV.
Argomentava, quindi, sul divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la P.A. (art. 36 TUPI) in violazione di disposizioni imperative e sul carattere eccezionale e derogatorio delle norme di stabilizzazione, istituto che dava luogo non a una conversione del rapporto a tempo determinato, ma alla costituzione di uno nuovo. Richiamava la disciplina regolamentare relativa al caso di specie, producendo la prassi amministrativa intervenuta. Negava, quindi, che si fosse trattato di un licenziamento, tantomeno discriminatorio.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La domanda della ricorrente si fonda sul presupposto della ritenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione convenuta. Sulla Contr scorta di esso, la ricorrente ritiene che il rifiuto dell di mantenerla in servizio sia qualificabile alla stregua di un licenziamento e pertanto, denunciandone la illegittimità, chiede disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro.
Occorre, quindi, prendere le mosse dalla vicenda relativa alla (contestata) Contr costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l' convenuta e la ricorrente.
I fatti di causa rilevanti per la decisione sono per lo più pacifici tra le parti e per il resto documentalmente dimostrati. Parte ricorrente ha chiesto ammettersi due capitoli di prova testimoniale, i quali sono irrilevanti, in quanto concernono uno le modalità di svolgimento della visita del medico competente e l'altro la consegna dei risultati delle analisi ematochimiche alla ricorrente. Quest'ultima, tuttavia, non contesta nel merito il giudizio del medico competente, sicché l'esito delle suddette prove non è suscettibile di influire sull'esito della causa. 2. Le parti hanno concordemente riferito che la ricorrente ebbe a partecipare a una procedura di selezione pubblica bandita dall'ente sanitario regionale “Azienda zero”, con delibera n. 239 del 28.11.2023 (doc. 7 ric. e 20 conv.). Nelle premesse del documento si dà atto che tale Ente ha la finalità di provvedere alle procedure di reclutamento del personale per tutte le aziende sanitarie del IE e fa seguito la ricostruzione (a cui deve farsi rinvio) del complesso normativo relativo alla cd.
“stabilizzazione Covid” del personale sanitario e degli accordi sindacali intervenuti a livello regionale. In particolare, nei limiti di spesa previsti dagli atti di programmazione del personale, era stata prevista l'“assunzione diretta” per il personale già titolare di
5 contratti a tempo determinato, ottenuti tramite procedure selettive e a tal fine era stato emanato il bando in parola. Il bando prevedeva i seguenti requisiti: “− essere stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'art.
2-ter del D.L. 18/2020;
− aver già maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 presso Enti o ND;
Controparte_4
− essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N. nel profilo oggetto di stabilizzazione;
− non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato. Qualora il candidato presenti una contrattualizzazione a tempo indeterminato in ruolo o area contrattuale differente rispetto al ruolo o area contrattuale per cui risulti eleggibile alla procedura di stabilizzazione, può partecipare all'avviso per la stabilizzazione”. La scadenza per la presentazione delle domande fu fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. La ricorrente presentò, quindi, domanda di stabilizzazione, datata 8.12.2023 e costituita da un'autocertificazione del possesso dei requisiti (doc. 8 ric. e 21 conv.). All'esito della procedura, l'Azienda zero pubblicò la deliberazione n. 21 del 30.1.2024 (doc. 9 ric. e 22 conv.), nella quale, riepilogata la base giuridica della procedura, venne “- considerato che entro il termine di presentazione delle domande (23:59:59 del 16.12.2023) sono pervenute n. 609 istanze di partecipazione;
- dato atto che l'Azienda Zero in data 11 gennaio 2024 ha trasmesso gli elenchi alle per la verifica del possesso dei requisiti per Controparte_5
l'ammissione dei candidati alla procedura di stabilizzazione;
- rilevato che le hanno terminato l'invio delle risultanze delle verifiche in CP_6 data 18.01.2024;
- rilevato altresì che Azienda Zero, acquisiti gli elenchi consolidati delle domande, ha proceduto alla registrazione degli aggiornamenti effettuati dalle
[...] nella procedura on-line, riportando lo stato indicato dalle medesime Controparte_5
ND e precisamente:
candidati ammessi: tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2021 e s.m.i.;
candidati non ammessi: tutti i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2021 e s.m.i.;”. Alla delibera furono, poi, Contr allegati, gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, suddivisi per , tra cui l'allegato 17, in cui la ricorrente figura tra i candidati ammessi per l CP_1
Ai candidati ammessi, tra cui la ricorrente, l'ufficio concorsi dell' (in CP_1 persona di inviò un messaggio email del seguente tenore: “Buongiorno, Persona_2 si avvisa la S.V. che a breve verrà predisposta la deliberazione per la sua
6 stabilizzazione a tempo indeterminato tramite avviso regionale. A tal proposito si chiede di comunicare accettazione o eventuale rinuncia alla stessa al fine di non creare disguidi nella redazione dell'atto formale. La decorrenza verrà comunicata tramite nota formale che riceverete sull'indirizzo email o pec indicato nella domanda di iscrizione” (doc. 11 ric. e 23 conv.) e la ricorrente rispose dichiarando l'accettazione (doc. 12 ric.). Le parti hanno, poi, concordemente dichiarato e documentato (docc. 24 e 25 conv.) che gli altri candidati con profilo di infermiere furono assunti a tempo indeterminato, mentre la stabilizzazione della ricorrente è stata rifiutata, nonostante i ripetuti solleciti di quest'ultima, con delibera n. 202 del 28.3.2024 (doc. 19 ric. e 3 conv.), sulla scorta della seguente motivazione: “RICHIAMATO l'avviso pubblico dell ad oggetto “Avviso pubblico per titoli per il reclutamento Parte_2 di personale a tempo determinato da impiegare nelle aziende sanitarie della Regione IE, profilo: Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione IE n. 45 del 05/11/2020; RICHIAMATA la Contr deliberazione del Direttore Generale NO n. 14 del 20/01/2021 ad oggetto
“Costituzione di n. 27 rapporti di lavoro a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (Cat “D”) – emergenza epidemiologica Covid19”, con la quale la dipendente (matr. 4902), avendo partecipato all'avviso pubblico Pt_3 soprarichiamato, è stata assunta a tempo determinato per la durata di 36 mesi, a decorrere dal 01/04/2021; VISTO l'avviso regionale di stabilizzazione tramite assunzione diretta, di cui alla Deliberazione n. 239 del 28/11/2023 emanata dall'Azienda Zero, riservato al personale del comparto ruolo sanitario e socio sanitario (O.S.S. e assistenti sociali) con contratto di lavoro a tempo determinato presso aziende
o enti del servizio sanitario della Regione IE in possesso dei requisiti di cui all'art 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2001 e s.m.i., a cui la dipendente Pt_3
(matr. 4902) ha preso parte;
VISTE la deliberazione n. 21 del 30/01/2024 emanata dall'Azienda Zero, per mezzo della quale la dipendente G.P. (matr. 4902) è stata ammessa alla stabilizzazione di cui sopra, stante il possesso del requisito di servizio previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L.234/2021; la circolare Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 22/157/CR7a/C7 ad oggetto documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle aziende ed enti del SSN;
la circolare Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 23/77/CR06/C7 ad oggetto documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9- quinqiedecies, 9-sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14; PRESO ATTO che la citata circolare n. 23/77/CR06/C7, al punto c) delle Linee guida applicative, prevede che in ogni caso la stabilizzazione richiede il possesso, oltre che dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L.234/2021, anche di tutti i requisiti
7 generali e specifici, stabiliti in relazione a ciascun profilo, per l'accesso ai pubblici concorsi;
che tra i requisiti generali di ammissione previsti dall'avviso pubblico dell di cui in premessa, è , tra l'altro, prevista l'idoneità fisica Parte_2 all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere;
PRESO ATTO altresì che il Medico Competente ASL NO ha formulato, in data 27/3/2024, nei confronti della dipendente G.P. (matr. 4902) il seguente giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione specifica: “evitare attività lavorative ad alto impegno psichico. Prevedere lavoro in coppia con altro operatore come condivisione e sorveglianza. Utilizzare rigorosamente gli ausili meccanici/elettrici per la movimentazione.” RITENUTO pertanto: di prendere atto del giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione specifica espresso in data 27/3/2024 dal Medico Competente Aziendale nei confronti della dipendente G.P. (matr. 4902); di non procedere alla stabilizzazione della dipendente G.P. (matr. 4902) stante il mancato mantenimento del possesso del requisito generale previsto dall'avviso pubblico dell' dell'idoneità fisica Parte_2 all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere”. 3. Così riepilogata la vicenda, si può convenire con parte convenuta che, nel caso di specie, non si controverte in ordine a un licenziamento. Non vi è dubbio, infatti, che la stabilizzazione non costituisce conversione di un rapporto da tempo indeterminato a tempo determinato, in deroga al divieto di cui all'art. 36, quinto comma, d. lgs. n. 165/2001, ma l'instaurazione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, avente come presupposto il precedente periodo di lavoro a termine.
Per altro verso, la comunicazione email sopra citata (doc. 11 ric. e 23 conv.) non può ritenersi equiparabile a un contratto di lavoro, sia perché priva dei requisiti formali di cui all'art. 39 CCNL (doc. 23 ric.), sia perché non proveniente da un soggetto abilitato a impegnare l'Amministrazione nei rapporti con i terzi.
Al momento dell'adozione della delibera n. 202 appena citata, quindi, non vi era alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere tra le parti, ma soltanto uno a tempo determinato, destinato a scadere il 30.3.2024 (doc. 2 ric.). 4. Ciò non impedisce, tuttavia, di valutare i fatti allegati sotto la diversa lente del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. A ciò non osta la mancata esplicita menzione di tale titolo nelle conclusioni di parte attrice, avendo la S.C. affermato, con giurisprudenza costante e condivisibile, che “spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n. 3893)” e “che la diversa qualificazione giuridica del titolo della pretesa restitutoria non comporta di per sé inammissibile "mutatio libelli" né va incontro al divieto di nova ex art. 345 c.p.c., tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal
8 giudice; questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare, come ha rilevato la Corte territoriale, l'ascrizione della pretesa a più titoli non è impedito al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 11/05/2007, n. 10830; Cass. 20/04/2010, n. 9325, Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26243 e n. 26242)” (Cass, sez. III, 28.12.2023, n. 36272, in motivazione;
v. anche Cass., sez. III, 13.9.2023, n. 26452, riguardante la riqualificazione di una domanda risarcitoria in domanda di indebito, considerato che “il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante”). 5. Ciò posto, non può negarsi la fondatezza della tesi della ricorrente, che sostenuto l'illegittimità della delibera n. 202 sopra citata, avendo la stessa negato un diritto soggettivo all'assunzione ormai perfezionatosi.
La delibera in questione, infatti, contraddittoriamente fonda il rilievo della carenza del requisito di idoneità non sul bando per la stabilizzazione, ma su quello dell'ASL Città di Torino, in base al quale la ricorrente era stata assunta a tempo determinato (doc.
1 ric. e 4 conv.). Quest'ultimo, invero, prevedeva espressamente il requisito della
“idoneità fisica all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in Reparti organizzati con lavoro a turni 24 ore su 24”.
Requisito che, come concordemente riferito dalle parti, era venuto meno nel corso del rapporto, essendo stata la ricorrente dichiarata idonea con limitazioni fin dall'11.6.2021 (doc. 11 conv.), senza che con ciò si fosse determinata la risoluzione dello stesso, segno che le limitazioni non impedivano l'espletamento delle mansioni assegnabili alla ricorrente. Contr
Tale giudizio fu, poi, confermato nelle successive visite mediche, gestite dall
(docc. 12 e 13 conv.) del 12.11.2022 e dell'11.1.2023, sicché esso era perfettamente noto a entrambe le parti al tempo dello svolgimento della procedura di stabilizzazione. Deve, poi, evidenziarsi che contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, l CP_1 fu coinvolta nell'accertamento dei requisiti, come risulta dalla delibera n. 21 sopra citata (doc. 9 ric. e 22 conv.) e in tale sede non ebbe ad apporre alcuna riserva, né sollevare obiezioni circa il possesso degli stessi.
Condotta, quest'ultima, perfettamente conforme al bando, il quale, come sopra ricordato, prevedeva genericamente il “possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N. nel profilo oggetto di stabilizzazione”. Tra di essi, come correttamente ricordato dalla convenuta, vi è
9 l'idoneità fisica all'impiego (art. 2, comma 1, lett. b, d.p.r. n. 220/2001), che è nozione diversa dall'idoneità incondizionata all'impiego, la quale può ben essere prevista da un bando, salva l'osservanza delle norme relative alle categorie protette, ma non lo era nel caso di specie.
Si deve, infatti, rammentare che l'art. 41, comma 6, d. lgs. n. 81/2008 prevede due categorie di giudizi di idoneità (piena o parziale) e due di inidoneità (temporanea e permanente), sicché l'idoneo con limitazioni, in assenza di un'esplicita previsione del bando, non può essere tout court equiparato all'inidoneo.
Ne consegue che, una volta assunta dall'Amministrazione la decisione di assumere mediante stabilizzazioni, ritualmente accertato, da parte della stessa, il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e in presenza della copertura finanziaria e della scopertura del posto, la cui sussistenza è stata allegata dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta, la ricorrente aveva un diritto soggettivo alla stipulazione del contratto di lavoro, che è stato violato con la delibera n. 202 cit. Contr
L convenuta va, pertanto, condannata ad assumere la ricorrente, con decorrenza dal 1.4.2024 (giorno successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato) e a corrisponderle le retribuzioni maturate da tale data, oltre al versamento degli oneri fiscali e previdenziali come per legge. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 6.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l ad assumere CP_1
con contratto a tempo indeterminato e qualifica di infermiere, con Parte_1 decorrenza dal 1.4.2024 e a corrisponderle le retribuzioni arretrate, oltre al versamento degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...] liquidate in complessivi euro 6.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e Pt_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Costanza Acciai. Così deciso il 9.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Panama n. 54, presso lo studio dell'Avv. ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in via Dolores Bello n. 3, presso lo studio CP_1 dell'Avv. PAGANI IGNAZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: costituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra la ricorrente e la per effetto dell'accettazione trasmessa e ricevuta CP_1 all'indirizzo di quest'ultima in data 6 febbraio 2024 b) ritenuta l'illegittimità della delibera n. 202/2024 della , da ritenersi CP_1 alla stregua di licenziamento per asserito ma insussistente giustificato motivo oggettivo c) Dichiarare la nullità, o comunque annullare o comunque dichiarare inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione del 28 marzo 2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 lg.300/70 d) Ordinare alla in persona del l.r.p.t., l'immediata reintegrazione della CP_1
Dr.ssa nel ruolo di Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [
(CAT.”D”) presso una delle strutture sanitarie facenti capo
[...] alla stessa. e) Ordinare alla stessa il versamento dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali, nonché un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del Procuratore che si dichiara antistatario.
PER LA CONVENUTA ASL NOVARA:
1) nell'immediato e in rito: respingere ogni eventuale domanda, anche cautelare, della ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
2) al definitivo e nel merito: previo accertamento dell'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la ricorrente e la resistente Parte_1 [...]
della legittimità della Delibera del Direttore Generale di n. 220 CP_1 CP_1
/2024; dell'assenza di un licenziamento, specie discriminatorio, respingere ogni avversaria domanda e istanza formulate in ricorso, per le ragioni esposte in memoria e comprovate nel fascicolo documenti. Con il favore di spese e competenze di giudizio, accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.5.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 5.12.2020, era stato emanato un avviso pubblico relativo a una selezione per titoli per l'assunzione a tempo determinato di infermieri, per 36 mesi. Tra l'altro, era stata richiesta l'idoneità incondizionata all'impiego in reparti organizzati su turni sulle 24 ore. L'accertamento dell'idoneità fisica era stato demandato all'azienda di assegnazione. Ella aveva quindi partecipato e conseguito l'assunzione, in data 10.3.2021, in esecuzione della deliberazione n. 14 del 20.1.2021. Precisava che, già dal 1.6.2020, aveva intrattenuto con la convenuta altri due rapporti di lavoro a tempo determinato. Il 5.5.2020, era stata sottoposta a visita medica preventiva, con giudizio di idoneità e aveva lavorato nel periodo emergenziale. In data 11.6.2021, la ricorrente era stata sottoposta a visita medica e aveva ricevuto giudizio di idoneità con limitazioni (doc. 6 ric.). Il 28.11.2023, l'“Azienda zero” della Regione IE aveva pubblicato un bando (doc. 7 ric.), per la stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo determinato per almeno 18 mesi, che aveva lavorato per almeno 6 mesi nel periodo dell'emergenza Covid. Con delibera n. 21 del 30.1.2024, era stato approvato l'elenco dei
2 candidati ammessi all'assunzione a tempo indeterminato, tra cui figurava la ricorrente (docc.
9-10 ric.). Il 6.2.2024, quest'ultima aveva ricevuto un messaggio email dall'ufficio concorsi dell con cui le era stato richiesto di anticipare la propria accettazione o CP_1 rinuncia della stabilizzazione a tempo indeterminato, “ al fine di non creare disguidi nella redazione dell'atto formale”. Ella aveva risposto, comunicando la propria accettazione (docc. 10-11 ric.). Con delibere nn. 93 del 16.2.2024 e 133 del 6.3.2024, l aveva CP_1 ammesso alla procedura di stabilizzazione gli altri infermieri dichiarati idonei nella procedura regionale, ma non la ricorrente (docc. 13 e 14 ric.). Quest'ultima aveva, quindi, inviato due successivi messaggi PEC sollecitando la formalizzazione del contratto (docc. 15-16 ric.). Era, quindi, stata convocata a visita medica “periodica” per il 27.3.2024, ove era stato replicato il precedente giudizio di idoneità con limitazioni (doc. 18 ric.). Il 28.3.2024, era stata emanata la delibera n. 202, con cui era stata negata la sua stabilizzazione (doc. 19 ric.). Con successive PEC, la ricorrente aveva domandato il riesame in autotutela della suddetta delibera e impugnato il licenziamento. Contr Agiva, in questa sede, qualificando l'atto dell' alla stregua di un licenziamento illegittimo e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Sosteneva, infatti, che il contratto di lavoro a tempo indeterminato si fosse già perfezionato al momento della visita medica e che l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica con limitazioni non costituisse valida ragione per la risoluzione del rapporto, di cui riteneva la natura discriminatoria, citando la giurisprudenza in tema di sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 2.9.2024. CP_1
Riferiva che la ricorrente era stata assunta a tempo determinato il 10.3.2021 (doc. 5 conv.), in seguito alla partecipazione a una selezione indetta dalla ASL Città di Torino, quale capofila di tutte le ASL piemontesi. Tale contratto era scaduto il 31.3.2024. In precedenza, aveva intrattenuto altri due rapporti a tempo determinato di un anno, risolti anticipatamente per dimissioni. Per la prima assunzione, il 5.5.2020, era stata sottoposta a visita del medico competente, che l'aveva ritenuta idonea per il periodo di un anno (doc. 9 conv.). In occasione della seconda e della terza assunzione, non era stata sottoposta a visita, poiché tale giudizio era ancora valido. Dopo la sua scadenza e in pendenza del terzo rapporto, di 36 mesi, l'11.6.2021 era stata sottoposta nuovamente a visita medica, che aveva dato esito di idoneità con prescrizioni e limitazioni (doc. 11 conv.): in particolare, le erano state precluse l'operatività individuale, il turno di notte in solitaria e i contesti ad alto impegno psichico. Il giudizio di idoneità con limitazioni era stato confermato il 12.1.2022, per un anno (doc. 12 conv.) e poi l'11.1.2023 (doc. 13 conv.). Nelle more, era stata richiesta la visita della Commissione medica valutativa (CMV) dell' , fissata il 26.10.2023. La ricorrente aveva ricevuto comunicazione CP_3
3 della stessa il 19.10.2023 (doc. 14 conv.) e aveva scritto il 15.10.2023 al dott. Per_1 asserendo disfunzioni della casella email di servizio e dichiarando di essere preoccupata di perdere il posto di lavoro (doc. 15 conv.). Con PEC del 31.10.2023 (doc. 16 conv.) il medico competente aveva chiesto il rinvio della visita ma la ricorrente, il 26.10.2023, aveva già dichiarato alla CMV l'impossibilità a presenziare per motivi di salute (doc. 17 conv.). Il 27.3.2024 era stata nuovamente sottoposta a visita del medico competente, che aveva formulato giudizio di idoneità con limitazioni (docc. 18-19 conv.). Il rapporto a tempo determinato si era esaurito il 31.3.2024 per decorso del termine finale. Riferiva, a sua volta, che il 28.11.2023 era stato pubblicato un avviso per la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato della Regione IE
(doc. 20 conv.) e la ricorrente, in data 8.12.2023, vi aveva partecipato, dichiarando il possesso di tutti i requisiti, compresa l'idoneità piena (doc. 21 conv.). Con delibera n. 21 del 30.1.2024 (doc. 22 conv.) erano stati indicati i candidati ammissibili, di cui 24 totali e 6 infermieri per l A tutti loro, l CP_1 CP_1 aveva trasmesso una comunicazione di servizio (doc. 23 conv.), con cui era stata loro anticipata la trasmissione di una nota formale e richiesto di comunicare accettazione o rinuncia. Riteneva che tale comunicazione non costituisse una proposta di lavoro formale, dovendosi ancora accertare il possesso dei requisiti al momento dell'assunzione. La ricorrente era, quindi, stata sottoposta a visita il 27.3.2024 ed era stata accertata l'assenza del requisito dell'idoneità incondizionata, con giudizio non sottoposto a reclamo alla CMV. Per tale ragione, la stabilizzazione era stata negata. La ricorrente, ritenendosi illegittimamente pretermessa, aveva inoltrato richiesta di essere stabilizzata e poi di annullamento in autotutela del diniego, ma esse erano state respinte. Argomentava in ordine all'eccezionalità della deroga al principio del concorso pubblico, di cui all'art. 97 Cost., prevista, tra l'altro, per la stabilizzazione del personale precario, richiamandone i presupposti normativi. Negava, quindi, che la comunicazione email e l'accettazione della ricorrente potessero costituire un valido contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 35 TUPI e dell'art. 39 CCNL. Deduceva che l'idoneità fisica costituisse un requisito essenziale per il reclutamento, a norma del d.p.r. n. 220 del 27.3.2001, del d.p.r. n. 487/1994 e del d.p.c.m. del 25.1.2008. Evidenziava che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (16.12.2023) la ricorrente non presentava tale requisito, poiché il medico competente aveva imposto varie limitazioni. L'eventuale contratto di lavoro sarebbe, quindi, stato nullo per violazione di norma imperativa e l'inserimento della ricorrente nella lista dei candidati ammissibili era derivata da una sua dichiarazione non rispondente al vero.
4 Evidenziava, comunque, che a norma dell'art. 41, secondo comma, d. lgs. n. 81/2008, il medico competente avrebbe potuto disporre una visita preventiva, il cui esito avrebbe dovuto essere contestato entro trenta giorni, con reclamo alla CMV.
Argomentava, quindi, sul divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la P.A. (art. 36 TUPI) in violazione di disposizioni imperative e sul carattere eccezionale e derogatorio delle norme di stabilizzazione, istituto che dava luogo non a una conversione del rapporto a tempo determinato, ma alla costituzione di uno nuovo. Richiamava la disciplina regolamentare relativa al caso di specie, producendo la prassi amministrativa intervenuta. Negava, quindi, che si fosse trattato di un licenziamento, tantomeno discriminatorio.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La domanda della ricorrente si fonda sul presupposto della ritenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione convenuta. Sulla Contr scorta di esso, la ricorrente ritiene che il rifiuto dell di mantenerla in servizio sia qualificabile alla stregua di un licenziamento e pertanto, denunciandone la illegittimità, chiede disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro.
Occorre, quindi, prendere le mosse dalla vicenda relativa alla (contestata) Contr costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l' convenuta e la ricorrente.
I fatti di causa rilevanti per la decisione sono per lo più pacifici tra le parti e per il resto documentalmente dimostrati. Parte ricorrente ha chiesto ammettersi due capitoli di prova testimoniale, i quali sono irrilevanti, in quanto concernono uno le modalità di svolgimento della visita del medico competente e l'altro la consegna dei risultati delle analisi ematochimiche alla ricorrente. Quest'ultima, tuttavia, non contesta nel merito il giudizio del medico competente, sicché l'esito delle suddette prove non è suscettibile di influire sull'esito della causa. 2. Le parti hanno concordemente riferito che la ricorrente ebbe a partecipare a una procedura di selezione pubblica bandita dall'ente sanitario regionale “Azienda zero”, con delibera n. 239 del 28.11.2023 (doc. 7 ric. e 20 conv.). Nelle premesse del documento si dà atto che tale Ente ha la finalità di provvedere alle procedure di reclutamento del personale per tutte le aziende sanitarie del IE e fa seguito la ricostruzione (a cui deve farsi rinvio) del complesso normativo relativo alla cd.
“stabilizzazione Covid” del personale sanitario e degli accordi sindacali intervenuti a livello regionale. In particolare, nei limiti di spesa previsti dagli atti di programmazione del personale, era stata prevista l'“assunzione diretta” per il personale già titolare di
5 contratti a tempo determinato, ottenuti tramite procedure selettive e a tal fine era stato emanato il bando in parola. Il bando prevedeva i seguenti requisiti: “− essere stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'art.
2-ter del D.L. 18/2020;
− aver già maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 presso Enti o ND;
Controparte_4
− essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N. nel profilo oggetto di stabilizzazione;
− non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato. Qualora il candidato presenti una contrattualizzazione a tempo indeterminato in ruolo o area contrattuale differente rispetto al ruolo o area contrattuale per cui risulti eleggibile alla procedura di stabilizzazione, può partecipare all'avviso per la stabilizzazione”. La scadenza per la presentazione delle domande fu fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. La ricorrente presentò, quindi, domanda di stabilizzazione, datata 8.12.2023 e costituita da un'autocertificazione del possesso dei requisiti (doc. 8 ric. e 21 conv.). All'esito della procedura, l'Azienda zero pubblicò la deliberazione n. 21 del 30.1.2024 (doc. 9 ric. e 22 conv.), nella quale, riepilogata la base giuridica della procedura, venne “- considerato che entro il termine di presentazione delle domande (23:59:59 del 16.12.2023) sono pervenute n. 609 istanze di partecipazione;
- dato atto che l'Azienda Zero in data 11 gennaio 2024 ha trasmesso gli elenchi alle per la verifica del possesso dei requisiti per Controparte_5
l'ammissione dei candidati alla procedura di stabilizzazione;
- rilevato che le hanno terminato l'invio delle risultanze delle verifiche in CP_6 data 18.01.2024;
- rilevato altresì che Azienda Zero, acquisiti gli elenchi consolidati delle domande, ha proceduto alla registrazione degli aggiornamenti effettuati dalle
[...] nella procedura on-line, riportando lo stato indicato dalle medesime Controparte_5
ND e precisamente:
candidati ammessi: tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2021 e s.m.i.;
candidati non ammessi: tutti i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2021 e s.m.i.;”. Alla delibera furono, poi, Contr allegati, gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, suddivisi per , tra cui l'allegato 17, in cui la ricorrente figura tra i candidati ammessi per l CP_1
Ai candidati ammessi, tra cui la ricorrente, l'ufficio concorsi dell' (in CP_1 persona di inviò un messaggio email del seguente tenore: “Buongiorno, Persona_2 si avvisa la S.V. che a breve verrà predisposta la deliberazione per la sua
6 stabilizzazione a tempo indeterminato tramite avviso regionale. A tal proposito si chiede di comunicare accettazione o eventuale rinuncia alla stessa al fine di non creare disguidi nella redazione dell'atto formale. La decorrenza verrà comunicata tramite nota formale che riceverete sull'indirizzo email o pec indicato nella domanda di iscrizione” (doc. 11 ric. e 23 conv.) e la ricorrente rispose dichiarando l'accettazione (doc. 12 ric.). Le parti hanno, poi, concordemente dichiarato e documentato (docc. 24 e 25 conv.) che gli altri candidati con profilo di infermiere furono assunti a tempo indeterminato, mentre la stabilizzazione della ricorrente è stata rifiutata, nonostante i ripetuti solleciti di quest'ultima, con delibera n. 202 del 28.3.2024 (doc. 19 ric. e 3 conv.), sulla scorta della seguente motivazione: “RICHIAMATO l'avviso pubblico dell ad oggetto “Avviso pubblico per titoli per il reclutamento Parte_2 di personale a tempo determinato da impiegare nelle aziende sanitarie della Regione IE, profilo: Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione IE n. 45 del 05/11/2020; RICHIAMATA la Contr deliberazione del Direttore Generale NO n. 14 del 20/01/2021 ad oggetto
“Costituzione di n. 27 rapporti di lavoro a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (Cat “D”) – emergenza epidemiologica Covid19”, con la quale la dipendente (matr. 4902), avendo partecipato all'avviso pubblico Pt_3 soprarichiamato, è stata assunta a tempo determinato per la durata di 36 mesi, a decorrere dal 01/04/2021; VISTO l'avviso regionale di stabilizzazione tramite assunzione diretta, di cui alla Deliberazione n. 239 del 28/11/2023 emanata dall'Azienda Zero, riservato al personale del comparto ruolo sanitario e socio sanitario (O.S.S. e assistenti sociali) con contratto di lavoro a tempo determinato presso aziende
o enti del servizio sanitario della Regione IE in possesso dei requisiti di cui all'art 1, comma 268, lettera b) della L. 234/2001 e s.m.i., a cui la dipendente Pt_3
(matr. 4902) ha preso parte;
VISTE la deliberazione n. 21 del 30/01/2024 emanata dall'Azienda Zero, per mezzo della quale la dipendente G.P. (matr. 4902) è stata ammessa alla stabilizzazione di cui sopra, stante il possesso del requisito di servizio previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L.234/2021; la circolare Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 22/157/CR7a/C7 ad oggetto documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle aziende ed enti del SSN;
la circolare Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 23/77/CR06/C7 ad oggetto documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9- quinqiedecies, 9-sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14; PRESO ATTO che la citata circolare n. 23/77/CR06/C7, al punto c) delle Linee guida applicative, prevede che in ogni caso la stabilizzazione richiede il possesso, oltre che dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L.234/2021, anche di tutti i requisiti
7 generali e specifici, stabiliti in relazione a ciascun profilo, per l'accesso ai pubblici concorsi;
che tra i requisiti generali di ammissione previsti dall'avviso pubblico dell di cui in premessa, è , tra l'altro, prevista l'idoneità fisica Parte_2 all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere;
PRESO ATTO altresì che il Medico Competente ASL NO ha formulato, in data 27/3/2024, nei confronti della dipendente G.P. (matr. 4902) il seguente giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione specifica: “evitare attività lavorative ad alto impegno psichico. Prevedere lavoro in coppia con altro operatore come condivisione e sorveglianza. Utilizzare rigorosamente gli ausili meccanici/elettrici per la movimentazione.” RITENUTO pertanto: di prendere atto del giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione specifica espresso in data 27/3/2024 dal Medico Competente Aziendale nei confronti della dipendente G.P. (matr. 4902); di non procedere alla stabilizzazione della dipendente G.P. (matr. 4902) stante il mancato mantenimento del possesso del requisito generale previsto dall'avviso pubblico dell' dell'idoneità fisica Parte_2 all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere”. 3. Così riepilogata la vicenda, si può convenire con parte convenuta che, nel caso di specie, non si controverte in ordine a un licenziamento. Non vi è dubbio, infatti, che la stabilizzazione non costituisce conversione di un rapporto da tempo indeterminato a tempo determinato, in deroga al divieto di cui all'art. 36, quinto comma, d. lgs. n. 165/2001, ma l'instaurazione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, avente come presupposto il precedente periodo di lavoro a termine.
Per altro verso, la comunicazione email sopra citata (doc. 11 ric. e 23 conv.) non può ritenersi equiparabile a un contratto di lavoro, sia perché priva dei requisiti formali di cui all'art. 39 CCNL (doc. 23 ric.), sia perché non proveniente da un soggetto abilitato a impegnare l'Amministrazione nei rapporti con i terzi.
Al momento dell'adozione della delibera n. 202 appena citata, quindi, non vi era alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere tra le parti, ma soltanto uno a tempo determinato, destinato a scadere il 30.3.2024 (doc. 2 ric.). 4. Ciò non impedisce, tuttavia, di valutare i fatti allegati sotto la diversa lente del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. A ciò non osta la mancata esplicita menzione di tale titolo nelle conclusioni di parte attrice, avendo la S.C. affermato, con giurisprudenza costante e condivisibile, che “spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n. 3893)” e “che la diversa qualificazione giuridica del titolo della pretesa restitutoria non comporta di per sé inammissibile "mutatio libelli" né va incontro al divieto di nova ex art. 345 c.p.c., tutte le volte in cui i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nell'atto introduttivo coincidano o comunque siano in relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica come riqualificata dal
8 giudice; questa Corte ha infatti precisato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare, come ha rilevato la Corte territoriale, l'ascrizione della pretesa a più titoli non è impedito al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 11/05/2007, n. 10830; Cass. 20/04/2010, n. 9325, Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26243 e n. 26242)” (Cass, sez. III, 28.12.2023, n. 36272, in motivazione;
v. anche Cass., sez. III, 13.9.2023, n. 26452, riguardante la riqualificazione di una domanda risarcitoria in domanda di indebito, considerato che “il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante”). 5. Ciò posto, non può negarsi la fondatezza della tesi della ricorrente, che sostenuto l'illegittimità della delibera n. 202 sopra citata, avendo la stessa negato un diritto soggettivo all'assunzione ormai perfezionatosi.
La delibera in questione, infatti, contraddittoriamente fonda il rilievo della carenza del requisito di idoneità non sul bando per la stabilizzazione, ma su quello dell'ASL Città di Torino, in base al quale la ricorrente era stata assunta a tempo determinato (doc.
1 ric. e 4 conv.). Quest'ultimo, invero, prevedeva espressamente il requisito della
“idoneità fisica all'impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in Reparti organizzati con lavoro a turni 24 ore su 24”.
Requisito che, come concordemente riferito dalle parti, era venuto meno nel corso del rapporto, essendo stata la ricorrente dichiarata idonea con limitazioni fin dall'11.6.2021 (doc. 11 conv.), senza che con ciò si fosse determinata la risoluzione dello stesso, segno che le limitazioni non impedivano l'espletamento delle mansioni assegnabili alla ricorrente. Contr
Tale giudizio fu, poi, confermato nelle successive visite mediche, gestite dall
(docc. 12 e 13 conv.) del 12.11.2022 e dell'11.1.2023, sicché esso era perfettamente noto a entrambe le parti al tempo dello svolgimento della procedura di stabilizzazione. Deve, poi, evidenziarsi che contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, l CP_1 fu coinvolta nell'accertamento dei requisiti, come risulta dalla delibera n. 21 sopra citata (doc. 9 ric. e 22 conv.) e in tale sede non ebbe ad apporre alcuna riserva, né sollevare obiezioni circa il possesso degli stessi.
Condotta, quest'ultima, perfettamente conforme al bando, il quale, come sopra ricordato, prevedeva genericamente il “possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel S.S.N. nel profilo oggetto di stabilizzazione”. Tra di essi, come correttamente ricordato dalla convenuta, vi è
9 l'idoneità fisica all'impiego (art. 2, comma 1, lett. b, d.p.r. n. 220/2001), che è nozione diversa dall'idoneità incondizionata all'impiego, la quale può ben essere prevista da un bando, salva l'osservanza delle norme relative alle categorie protette, ma non lo era nel caso di specie.
Si deve, infatti, rammentare che l'art. 41, comma 6, d. lgs. n. 81/2008 prevede due categorie di giudizi di idoneità (piena o parziale) e due di inidoneità (temporanea e permanente), sicché l'idoneo con limitazioni, in assenza di un'esplicita previsione del bando, non può essere tout court equiparato all'inidoneo.
Ne consegue che, una volta assunta dall'Amministrazione la decisione di assumere mediante stabilizzazioni, ritualmente accertato, da parte della stessa, il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e in presenza della copertura finanziaria e della scopertura del posto, la cui sussistenza è stata allegata dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta, la ricorrente aveva un diritto soggettivo alla stipulazione del contratto di lavoro, che è stato violato con la delibera n. 202 cit. Contr
L convenuta va, pertanto, condannata ad assumere la ricorrente, con decorrenza dal 1.4.2024 (giorno successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato) e a corrisponderle le retribuzioni maturate da tale data, oltre al versamento degli oneri fiscali e previdenziali come per legge. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 6.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l ad assumere CP_1
con contratto a tempo indeterminato e qualifica di infermiere, con Parte_1 decorrenza dal 1.4.2024 e a corrisponderle le retribuzioni arretrate, oltre al versamento degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...] liquidate in complessivi euro 6.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e Pt_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Costanza Acciai. Così deciso il 9.1.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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