Articolo 1 della Legge 1 giugno 1966, n. 415
Articolo 2
Versione
7 luglio 1966
Art. 1. E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 . -
Entrata in vigore il 7 luglio 1966