TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 723/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025 da:
CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. CIBIN ANTONELLA
e:
(CF ) Parte_2 C.F._2 con l'avv. CIBIN ANTONELLA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso e, trascorso il termine di legge, pronuncia di divorzio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
26.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al RG n. 723/2025 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Conegliano (TV) il Parte_1
09/05/1976) e , (n. a Pordenone (PN) il 10/02/1985), che hanno contratto Parte_2 matrimonio il 02/07/2016, atto trascritto al n. 22, parte 1, Serie -, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Disporre l'affidamento in forma condivisa della figlia con collocazione prevalente presso la madre. Persona_1
2) Assegnare in godimento la casa coniugale sita in Conegliano (TV), Via San Marco n. 2, catastalmente individuata all'immobile Sez. Urbana C, Foglio 9 – Part. 1916 – Sub. 14 e sub 19, Natura A2 sito in Conegliano, Via San
Marco n. 2 (cfr. docc. 2 e 4cit.) di proprietà esclusiva del sig. alla signora affinché la abiti Parte_2 Parte_1 con la figlia minore Persona_1
Per_
3) Disporre le modalità di visita di con il genitore non collocatario liberamente, previo congruo avviso di almeno 12 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e secondo il Piano genitoriale in calce;
Per_
4) Disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore di , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza, ed effettuando disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
5) Disporre che il signor corrisponda alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
Per_ ordinario di , l'importo mensile di € 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo l'indicizzazione Istat, se in aumento, con primo aggiornamento decorrente da giugno 2025;
6) Disporre che il signor continui a pagare tutte le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, connessione Parte_2 internet;
e le spese condominiali relative alla casa familiare di sua proprietà, mantenendo l'intestazione dei CP_1 relativi contratti di fornitura;
se però nella casa familiare dovesse coabitare una terza persona, legata sentimentalmente alla signora quest'ultima si farà carico del pagamento delle utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, acqua, Pt_1 connessione internet;
e delle spese condominiali nella quota parte imputabile all'inquilino (con esclusione di quelle CP_1 imputabili al proprietario dell'immobile); Per_
7) Disporre il riparto al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie da sostenersi nell'esclusivo interesse della figlia , giusta quanto previsto nel Protocollo d'Intesa vigente presso questo Tribunale ad eccezione delle spese ut supra indicate al punto “g” che saranno a carico esclusivo della signora giusta quanto praticato nel consolidato periodo di separazione Pt_1 di fatto;
2 Per_ 8) Le spese scolastiche di (compresa la mensa) restano a carico del padre;
9) Disporre le seguenti modalità di gestione delle spese straordinarie nell'esclusivo interesse della figlia, salvo per quelle scolastiche (imputate al padre in via esclusiva) e quelle elencate al precedente punto “g” (imputate alla madre in via esclusiva): il genitore proponente si comunicherà all'altro genitore, anche mediante messaggio telefonico, la spesa straordinaria da sostenere. L'altro genitore, entro 10 giorni, dovrà comunicare l'eventuale dissenso motivato. In caso di mancato riscontro, il silenzio sarà considerato assenso. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria avrà il diritto di rimborso pro quota da parte dell'altro genitore entro quindici giorni dalla richiesta, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto esborso (fattura e/o ricevuta fiscale, e/o scontrino e/o altro equipollente). Resta inteso che alla bisogna le parti Per_ potranno comunicare in ogni modo tra loro, anche telefonicamente, decidendo quanto necessario per .
10) Disporre che l'assegno unico universale (ad oggi mai richiesto e se richiesto) venga suddiviso al 50% tra i coniugi, come per legge.
Parte_3
Per_
starà con ciascun genitore secondo il seguente piano che potrà essere derogato in base alle primarie esigenze della ragazza. Per_ a) starà con il padre: ogni lunedì, dall'uscita da scuola (attualmente alle ore 13:30) sino alle ore 20:20 dello stesso giorno ed a finesettimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10:00 alla domenica sera alle 20:30;
b) Durante le festività (ad esempio: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre), la figlia starà con ciascun genitore nelle festività comandate e nei ponti, alternandole/i di anno in anno, salvo diverso accordo e previo ascolto della minore;
c) Durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori decideranno di anno in anno, previo ascolto della minore e decidendo in base alle preferenze espresse da quest'ultima, con riparto del periodo al 50% presso ciascun genitore;
d) Durante le vacanze scolastiche pasquali, i genitori decideranno di anno in anno, previo ascolto della minore e decidendo in base alle preferenze espresse da quest'ultima, con riparto del periodo al 50% presso ciascun genitore;
Per_ e) Durante le vacanze estive, trascorrerà le vacanze estive come d'abitudine per la maggior parte del tempo, da giugno e settembre, con i nonni materni a Lignano, dove il padre potrà recarsi liberamente per trascorrere con lei il tempo che riterrà, previo avviso alla madre, che a sua volta avvertirà i nonni materni, almeno 24 ore prima;
il padre comunicherà alla madre il periodo in cui intenderà trascorrere le vacanze estive con la figlia, comunicandolo con congruo anticipo (ameno 10 giorni); Per_ f) Nel rispetto delle esigenze scolastiche e non di i genitori potranno di comune accordo – confrontandosi preliminarmente con la minore attesa la sua età – modificare la regolamentazione del periodo scolastico e delle vacanze;
g) Per il benessere della figlia i genitori si impegnano a favorire l'esercizio delle discipline sportive secondo le sue attitudini.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CONEGLIANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese compensate tra le parti.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 - Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
4