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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 242 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Roberta Lezza, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Taranto CP_1 C.F._1
alla Via Polibio n. 75, presso lo studio degli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis, dai quali è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
Oggetto: pagamento TFR – Fondo di garanzia
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1566/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' - volta al CP_1 Pt_1
conseguimento del credito per TFR, pari a €. 5.014,10, di cui €. 2.188,56 a carico del fondo di garanzia e €. 2.825,54, a carico del fondo di tesoreria, a saldo del complessivo tfr di €.
10.838,61, evincibile dal CUD 2013, maturato dal 17.3.2005 al 2.4.2014 alle dipendenze, con mansioni di operaio, della Nuova Canepa Metalmeccanica s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 26.11.2014, avendo ricevuto dall di tesoreria, a seguito CP_2
della istanza amministrativa inoltrata l'11.12.2017, acconti con specifico riferimento al tfr accantonato nel periodo dall'1.1.2007 al 6.2.2014 – e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente di conseguire dall' il trattamento di fine rapporto Controparte_3
maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro, dal 17.3.2005 al 2.4.2014, condannava l' al pagamento del saldo pari a €.5.014,10, oltre accessori ex art.16 comma 6 L. Pt_1
412/1991 al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della CP_1
sentenza impugnata, vinte le spese processuali.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 Pt_1
DPR 639/1970 e dell'art. 24 legge 88/1989, ritenendo tardivo il ricorso amministrativo inoltrato dal ricorrente in data 19.6.2019 e non essendo decorso, alla data di deposito del ricorso giudiziario (25.8.2019) un anno e 300 giorni dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (11.12.2017), ha condiviso, per economia motivazionale, quanto a contenuto ed argomentazioni giuridiche, le sentenze emesse dal Tribunale di Taranto nn. 1402/2019,
3831/2019, 388/2021, 176/2021 e 1382/2020, rilevando, in particolare, che il lavoratore insoddisfatto, in caso di impossibilità di precostituirsi un titolo giudiziale prima della estinzione del datore di lavoro, persona giuridica, ha diritto a conseguire il TFR direttamente
2 dal Fondo di Garanzia mercé diretto accertamento del relativo credito in cui viene Pt_1
convenuto in causa l' , ritenendo dimostrata anche a mezzo del teste Controparte_4
escusso, il sindacalista , l'inadempienza della datrice di lavoro nel versamento CP_5
del tfr, il cui ammontare risulta dal mod. CUD 2013 allegato dal ricorrente.
Si duole di tale decisione l' ribadendo, in via pregiudiziale, l'eccezione di decadenza per Pt_1
la proposizione della domanda giudiziaria, avvenuta in data 25.6.2019, essendo decorso un anno dalla comunicazione a mezzo pec, in data 28.4.2018, di rigetto del primo ricorso amministrativo presentato dal lavoratore in data 28.3.2018.
Nel merito l'appellante evidenzia l'errore del primo giudice per aver ritenuto fondata la domanda del nonostante il mancato accertamento del credito, rilevato che il decreto CP_1
ingiuntivo emesso nei confronti della società datrice di lavoro, prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, è perento ed inefficace, non essendo stato notificato nel termine di cui all'art. 644 cpc, mancando l'avviso di ricevimento, e che la prova testimoniale a mezzo del sindacalista, oltre ad essere inammissibile ex art. 2725 cc, è priva di contenuto probatorio sul “se” e sul “quantum” del pretesto credito peraltro già integralmente versato dal Fondo di Tesoreria con somme al netto delle trattenute fiscali e pure superiori a quelle richieste dal lavoratore con un conteggio al lordo.
Le censure dell'appellante sono meritevoli di accoglimento.
Fondata è l'eccezione di decadenza.
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n.
384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione
3 di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria
– non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969). Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 23/08/2018 n. 21039).
Il citato art. 47, inoltre, dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma” e, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che il dopo aver presentato, Pt_1 CP_1
in data 11.12.2017, la domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del Tfr e ricevuto il provvedimento di reiezione della sua domanda in data
28.3.2028, ha inoltrato all' nella stessa data del 28.3.2018, il ricorso amministrativo on Pt_1
line ottenendo il provvedimento di rigetto comunicatogli in data 28.4.2018 a mezzo pec all'indirizzo specificatamente indicato nel predetto ricorso, e cioè entro il previsto termine dei giorni 90 dalla presentazione del ricorso.
Si versa, pertanto, nella ipotesi sub 1, contemplata dall'art. 47 comma secondo del DPR n.
639/70 (“…dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
4 competenti organi dell'istituto”) e cioè quando l'interessato propone ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla sua domanda amministrativa e l si Pt_1 Pt_1
pronuncia su detto ricorso nel previsto termine di 90 gg. (ipotesi diversa da quella sub 3 del citato art. 47 considerata dal primo giudice sull'erroneo presupposto di un ricorso amministrativo tardivo del 19.6.2019 e senza tener conto del menzionato ricorso amministrativo inoltrato dallo stesso lavoratore in data 28.3.2018).
Ne consegue che il è effettivamente decaduto dal diritto di richiedere l'intervento del CP_1
Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere il tfr non erogato dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale in data 25.6.2019, ossia oltre il termine annuale dalla comunicazione in data 28.4.2018 del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
La domanda del in disparte i profili di inammissibilità denunciati dall'appellante, è CP_1
comunque infondata.
Ed infatti, il ha allegato il decreto ingiuntivo N.R.G. n. 3437/14, emesso il 17.4.2014, CP_1
provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla Nuova Canepa
Metalmeccanica srl, sua datrice di lavoro, con sede in Roma a via Del Casale Ferranti n. 3, il pagamento in proprio favore della somma di €. 10.838,61 a titolo di Tfr maturato nel rapporto di lavoro subordinato dal 17.3.2005 al 2.4.2014, consegnato all'Ufficio Giudiziario addetto in data 22.5.2014 per la notifica a mezzo posta alla società, ma privo di avviso di ricevimento. Tale decreto ingiuntivo deve, pertanto, considerarsi tamquam non esset, stante la sua inidoneità a instaurare un contraddittorio integro tra le parti.
Inoltre, lo stesso ricorrente ha dedotto nel suo ricorso introduttivo, sub “J”, che la Nuova
Canepa Metalmeccanica srl, sua datrice di lavoro, “è stata cancellata dal registro delle imprese;
è stata depositata istanza di fallimento al Tribunale di Roma, istanza rigettata stante l'impossibilità di notifica della stessa istanza anche a cagione della circostanza che il liquidatore della Società aveva posto in essere il suo domicilio in via Modesta Valenti in
Roma, via inesistente e ideata dalla Giunta Municipale Capitolina per dare un indirizzo formale di resistenza ai senza tetto, ma di fatto utilizzata da società off-shore per la propria sede legale e per sottrarsi alle notifiche”.
5 Ciò posto, osserva la Corte che “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982 il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente ma anche logicamente, necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile, come nella specie, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n.
1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n.
28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione,
a procedura concorsuale. E proprio in ragione di siffatta ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuando il mezzo all'uopo necessario nell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non può ritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo in relazione al suo credito di TFR nei confronti del datore di lavoro in quanto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è mai stato notificato per irreperibilità dello stesso datore di lavoro e, comunque, risultando la società non fallibile e pacificamente cancellata dal registro delle imprese, non ha provato poi neppure a citare in giudizio i soci, ai quali potrebbero essere state liquidate delle somme, né ha dimostrato l'incapienza della società mediante la produzione del bilancio finale di liquidazione, da cui evincersi che alla data della cancellazione non residuasse alcun attivo da dividere.
6 In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, il cui conseguimento costituisce indispensabile presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di credito. Pt_1
Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso Pt_1
contestazioni in ordine alla sua quantificazione ed anzi ha ritenuto di aver provato il relativo pagamento, essendo l' come detto, terzo rispetto al rapporto di lavoro e dovendo Pt_1
l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve dunque essere accolto e nulla è dovuto all'appellato a titolo di TFR.
La natura e complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR dal Fondo di Garanzia presso l' Pt_1
2) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 242 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Roberta Lezza, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Taranto CP_1 C.F._1
alla Via Polibio n. 75, presso lo studio degli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis, dai quali è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLATO -
Oggetto: pagamento TFR – Fondo di garanzia
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1566/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' - volta al CP_1 Pt_1
conseguimento del credito per TFR, pari a €. 5.014,10, di cui €. 2.188,56 a carico del fondo di garanzia e €. 2.825,54, a carico del fondo di tesoreria, a saldo del complessivo tfr di €.
10.838,61, evincibile dal CUD 2013, maturato dal 17.3.2005 al 2.4.2014 alle dipendenze, con mansioni di operaio, della Nuova Canepa Metalmeccanica s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 26.11.2014, avendo ricevuto dall di tesoreria, a seguito CP_2
della istanza amministrativa inoltrata l'11.12.2017, acconti con specifico riferimento al tfr accantonato nel periodo dall'1.1.2007 al 6.2.2014 – e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente di conseguire dall' il trattamento di fine rapporto Controparte_3
maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro, dal 17.3.2005 al 2.4.2014, condannava l' al pagamento del saldo pari a €.5.014,10, oltre accessori ex art.16 comma 6 L. Pt_1
412/1991 al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della CP_1
sentenza impugnata, vinte le spese processuali.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 Pt_1
DPR 639/1970 e dell'art. 24 legge 88/1989, ritenendo tardivo il ricorso amministrativo inoltrato dal ricorrente in data 19.6.2019 e non essendo decorso, alla data di deposito del ricorso giudiziario (25.8.2019) un anno e 300 giorni dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (11.12.2017), ha condiviso, per economia motivazionale, quanto a contenuto ed argomentazioni giuridiche, le sentenze emesse dal Tribunale di Taranto nn. 1402/2019,
3831/2019, 388/2021, 176/2021 e 1382/2020, rilevando, in particolare, che il lavoratore insoddisfatto, in caso di impossibilità di precostituirsi un titolo giudiziale prima della estinzione del datore di lavoro, persona giuridica, ha diritto a conseguire il TFR direttamente
2 dal Fondo di Garanzia mercé diretto accertamento del relativo credito in cui viene Pt_1
convenuto in causa l' , ritenendo dimostrata anche a mezzo del teste Controparte_4
escusso, il sindacalista , l'inadempienza della datrice di lavoro nel versamento CP_5
del tfr, il cui ammontare risulta dal mod. CUD 2013 allegato dal ricorrente.
Si duole di tale decisione l' ribadendo, in via pregiudiziale, l'eccezione di decadenza per Pt_1
la proposizione della domanda giudiziaria, avvenuta in data 25.6.2019, essendo decorso un anno dalla comunicazione a mezzo pec, in data 28.4.2018, di rigetto del primo ricorso amministrativo presentato dal lavoratore in data 28.3.2018.
Nel merito l'appellante evidenzia l'errore del primo giudice per aver ritenuto fondata la domanda del nonostante il mancato accertamento del credito, rilevato che il decreto CP_1
ingiuntivo emesso nei confronti della società datrice di lavoro, prima della sua cancellazione dal registro delle imprese, è perento ed inefficace, non essendo stato notificato nel termine di cui all'art. 644 cpc, mancando l'avviso di ricevimento, e che la prova testimoniale a mezzo del sindacalista, oltre ad essere inammissibile ex art. 2725 cc, è priva di contenuto probatorio sul “se” e sul “quantum” del pretesto credito peraltro già integralmente versato dal Fondo di Tesoreria con somme al netto delle trattenute fiscali e pure superiori a quelle richieste dal lavoratore con un conteggio al lordo.
Le censure dell'appellante sono meritevoli di accoglimento.
Fondata è l'eccezione di decadenza.
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n.
384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione
3 di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria
– non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969). Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 23/08/2018 n. 21039).
Il citato art. 47, inoltre, dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma” e, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che il dopo aver presentato, Pt_1 CP_1
in data 11.12.2017, la domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del Tfr e ricevuto il provvedimento di reiezione della sua domanda in data
28.3.2028, ha inoltrato all' nella stessa data del 28.3.2018, il ricorso amministrativo on Pt_1
line ottenendo il provvedimento di rigetto comunicatogli in data 28.4.2018 a mezzo pec all'indirizzo specificatamente indicato nel predetto ricorso, e cioè entro il previsto termine dei giorni 90 dalla presentazione del ricorso.
Si versa, pertanto, nella ipotesi sub 1, contemplata dall'art. 47 comma secondo del DPR n.
639/70 (“…dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
4 competenti organi dell'istituto”) e cioè quando l'interessato propone ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla sua domanda amministrativa e l si Pt_1 Pt_1
pronuncia su detto ricorso nel previsto termine di 90 gg. (ipotesi diversa da quella sub 3 del citato art. 47 considerata dal primo giudice sull'erroneo presupposto di un ricorso amministrativo tardivo del 19.6.2019 e senza tener conto del menzionato ricorso amministrativo inoltrato dallo stesso lavoratore in data 28.3.2018).
Ne consegue che il è effettivamente decaduto dal diritto di richiedere l'intervento del CP_1
Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere il tfr non erogato dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale in data 25.6.2019, ossia oltre il termine annuale dalla comunicazione in data 28.4.2018 del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
La domanda del in disparte i profili di inammissibilità denunciati dall'appellante, è CP_1
comunque infondata.
Ed infatti, il ha allegato il decreto ingiuntivo N.R.G. n. 3437/14, emesso il 17.4.2014, CP_1
provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Taranto ha ingiunto alla Nuova Canepa
Metalmeccanica srl, sua datrice di lavoro, con sede in Roma a via Del Casale Ferranti n. 3, il pagamento in proprio favore della somma di €. 10.838,61 a titolo di Tfr maturato nel rapporto di lavoro subordinato dal 17.3.2005 al 2.4.2014, consegnato all'Ufficio Giudiziario addetto in data 22.5.2014 per la notifica a mezzo posta alla società, ma privo di avviso di ricevimento. Tale decreto ingiuntivo deve, pertanto, considerarsi tamquam non esset, stante la sua inidoneità a instaurare un contraddittorio integro tra le parti.
Inoltre, lo stesso ricorrente ha dedotto nel suo ricorso introduttivo, sub “J”, che la Nuova
Canepa Metalmeccanica srl, sua datrice di lavoro, “è stata cancellata dal registro delle imprese;
è stata depositata istanza di fallimento al Tribunale di Roma, istanza rigettata stante l'impossibilità di notifica della stessa istanza anche a cagione della circostanza che il liquidatore della Società aveva posto in essere il suo domicilio in via Modesta Valenti in
Roma, via inesistente e ideata dalla Giunta Municipale Capitolina per dare un indirizzo formale di resistenza ai senza tetto, ma di fatto utilizzata da società off-shore per la propria sede legale e per sottrarsi alle notifiche”.
5 Ciò posto, osserva la Corte che “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982 il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente ma anche logicamente, necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile, come nella specie, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass., n.
1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è, dunque, invocabile se e in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n.
28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando il TFR, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione,
a procedura concorsuale. E proprio in ragione di siffatta ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuando il mezzo all'uopo necessario nell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non può ritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo in relazione al suo credito di TFR nei confronti del datore di lavoro in quanto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è mai stato notificato per irreperibilità dello stesso datore di lavoro e, comunque, risultando la società non fallibile e pacificamente cancellata dal registro delle imprese, non ha provato poi neppure a citare in giudizio i soci, ai quali potrebbero essere state liquidate delle somme, né ha dimostrato l'incapienza della società mediante la produzione del bilancio finale di liquidazione, da cui evincersi che alla data della cancellazione non residuasse alcun attivo da dividere.
6 In conclusione, in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, il cui conseguimento costituisce indispensabile presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al rapporto di credito. Pt_1
Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l non ha mosso Pt_1
contestazioni in ordine alla sua quantificazione ed anzi ha ritenuto di aver provato il relativo pagamento, essendo l' come detto, terzo rispetto al rapporto di lavoro e dovendo Pt_1
l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve dunque essere accolto e nulla è dovuto all'appellato a titolo di TFR.
La natura e complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR dal Fondo di Garanzia presso l' Pt_1
2) Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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