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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1190/23 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4360/23 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11.10.2023
TRA
e in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivi rapp.ti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico
Ruocco e Carmine Giugliano
Appellanti
E
in persona del curatore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Diego Di Somma
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
Con la sentenza n. 4360/23, pubblicata in data 11.10.2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di simulazione
1 e di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dal Controparte_1 nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha così deciso:
“
1. Dichiara inammissibili le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute;
2. Rigetta la domanda declaratoria di simulazione e di nullità proposta in via principale dal nei confronti Controparte_2 della e della Parte_1 Parte_2
3. Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. proposta dal nei confronti di tutte le parti Controparte_2 convenute;
e per l'effetto:
4. Dichiara l'inefficacia nei confronti del FALIMENTO della CP_1 dei seguenti atti:
[...]
a) atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep. 18887, racc. 12706, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11860/8299, con il quale la ha trasferito alla la piena CP_1 Parte_1 proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel Comune di Badia Calavena
(VR) alla Via Valcava, censito in Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 6, p.lla 348 sub 9, Via Valcava, piano terra, Cat. D/1, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 10, Via Valcava, piano terra, Cat.
D/1, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari a 1/3 dell'intero sulla cabina
ENEL riportata in Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 348 sub 2, piano terra Cat. D/1, e sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
b) atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep 18889, racc. 127007, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11861/8300, con il quale la ha trasferito alla la CP_1 Parte_2 piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari,
2 facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel Comune di Badia
Calavena (VR) alla Via Valcava, censito in Catasto Fabbricati dello stesso
Comune al foglio 6, p.lla 348, sub 11, categoria D/1, via Valcava, piano
T, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 12, categoria D/1, via Valcava, piano T, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari ad 1/3 dell'intero sulla cabina ENEL riportata in Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 348 sub 2, piano terra, Cat. D/1, e sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
c) atto risultante dal verbale di assemblea della per notaio Parte_3
del 14.4.2014, rep. 18891, racc. 12708, registrato il Persona_1
16.4.2014 e trascritto nei RR.II. di Verona il 17.4.2014 ai nn.
12031/8411, mediante il quale la ha conferito alla CP_1 il ramo d'azienda denominato “Lottizzazione La Quercia” Parte_4 comprensivo della piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel
Comune di Badia Calavena (VR) alla Via Valcava, censito in Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 348 sub 7, Cat. D/1, Via
Valcava, piano terra, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 8, Via
Valcava, piano terra, Cat. D/1, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari ad 1/3 dell'intero sulla cabina ENEL censita in Catasto fabbricati al foglio
6, p.lla 348 sub 2, Via Valcava, piano terra, Cat. D/1, e i proporzionali diritti sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
5. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_1 del capannone trasferitole oggetto Controparte_2 dell'atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep. 18887, racc. 12706, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11860/8299;
6. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_2 del capannone oggetto dell'atto di Controparte_2 compravendita per notaio del 14.4.2014, rep 18889, Persona_1 racc. 127007, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11861/8300;
3
7. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_4 [...] del ramo d'azienda conferitole di cui verbale di Controparte_2 assemblea della per notaio del Parte_4 Persona_1
14.4.2014, rep. 18891, racc. 12708, registrato il 16.4.2014 e trascritto nei RR.II. di Verona il 17.4.2014 ai nn. 12031/8411;
8. Ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità immobiliare competente per territorio di curare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti sopra indicati ex art.
2655 c.c.;
9. Liquida le spese di lite, al netto della dimidizione ex art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002, in euro 14.300,00;
10. Condanna la la e la Parte_1 Parte_2 Pt_4
in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato ex art. 130
[...] del D.P.R. n. 115 del 2002 della predetta somma di cui al punto 9, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche”.
Il giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalle convenute e ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, formulata in via principale, di simulazione assoluta degli atti dispositivi impugnati, ha accolto la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimento ai sensi degli artt. 2091 c.cc. e 66 l.f. avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio comprovando la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di detti atti nonché la scientia damni in capo alla CP_2 in bonis e alle convenute società.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, le società e Parte_1 Parte_2 Parte_3
4 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Hanno così concluso: “1) rigettare la domanda di revocatoria proposta
e per l'effetto
2) dichiarare valido ed efficace anche nei confronti del Fallimento della società gli atti di trasferimento immobiliari impugnati CP_2
3) condannare i soccombenti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari
RICHIESTE ISTRUTTORIE: si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, l'ammissione della documentazione già depositata nel corso del primo grado di giudizio nonché di voler ammettere prova CTU tecnica-contabile, già articolata nella precedente fase del giudizio, tesa a verificare:
a) la contabilizzazione delle cessioni del credito;
b) la compensazione del credito derivante dalle vendite con il debito verso le acquirenti (odierne convenute);
c) a fronte della dismissione degli attivi, la corrispondente diminuzione dei passivi (debiti)”.
Si è costituito il in persona del curatore, Controparte_2 contestando, perché infondate, le censure mosse dalle appellanti alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Il ha altresì chiesto la correzione dell'errore materiale della CP_2 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di provvedere sulla domanda di restituzione del controvalore dei beni oggetto degli atti revocati “per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al ”. CP_2
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Le appellanti dichiarano di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto:
5 “- che la domanda di accertamento dell'inefficacia degli atti ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c., fosse fondata e andasse accolta;
- di non ammettere le istanze istruttorie proposte dagli appellanti in primo grado tese a dimostrare l'esistenza e le modalità dei pagamenti del prezzo convenuto per la compravendita;
- che la stipula degli atti impugnati, avvenuta mediante atti coevi compiuti lo stesso giorno dinanzi al medesimo notaio, denotasse in maniera significativa il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in peius, richiesto ai fini dell'accertamento dell'eventus damni;
- che, affermata l'anteriorità dei crediti rispetto agli atti da revocare, con la conseguente esclusione della necessità di provare il consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare la garanzia patrimoniale del debitore, sarebbe sufficiente la mera conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la prevedibilità di un mero danno potenziale, da accertarsi anche
a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi;
- che, conseguentemente, la non poteva non essere a CP_2 conoscenza della propria esposizione debitoria all'epoca degli atti impugnati, a fronte di crediti erariali e di crediti relativi a forniture di merci sorti in data antecedente la stipula degli atti, e avrebbe dovuto essere consapevole che i trasferimenti plurimi e contestuali atti avrebbero comportato il totale azzeramento della propria garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;
- che la consapevolezza del terzo (scientia damni) potesse desumersi dai rapporti qualificati tra il debitore e i terzi e, più in generale, dalle anomalie riscontrate nelle modalità di esecuzione del contratto;
- che la e la non avrebbero contestato il Parte_1 Parte_2 dedotto mancato pagamento del prezzo;
6 - che - in contraddizione rispetto alla precedente affermazione - il pagamento del prezzo secondo le modalità indicate (bonifici e soprattutto, giroconti che contemplavano la compensazione di ingenti crediti delle parti acquirenti) confermerebbero la consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro, l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso;
- che, per la posizione della sussisterebbe una evidente Parte_3 sproporzione tra le prestazioni previste nell'ambito della cessione del ramo di azienda atteso che, a fronte del conferimento del ramo di azienda, contenente, tra le altre attività anche un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 da parte della quest'ultima CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20% di Parte_4 valore pari a euro 2.500,00 e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di “debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sarebbero stati documentati”.
Lamentano che “il Tribunale ha travisato la documentazione prodotta, ignorando l'efficacia probatoria della stessa e facendo malgoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c., disattendendo il preciso dovere di utilizzare sapientemente “ragione” ed “esperienza” a supporto
e a giustificazione del “prudente apprezzamento”, sancito dall'art. 116,
1° comma c.p.c., emergendo, nella motivazione, d'aver preso in esame ed attentamente valutato solo alcune delle risultanze istruttorie acquisite al processo, peraltro senza enunciare (con chiarezza) l'iter logico seguito nel reputare “decisive” talune di esse e, per converso, nel disattendere di indicare le ragioni che lo hanno portato a rigettare le richieste CTU formulata in primo grado”.
7 In particolare, con riguardo agli atti di acquisto degli immobili da parte di e assumono che gli atti impugnati dal Parte_1 Parte_2
non erano idonei neppure potenzialmente danneggiare la CP_2 società o i suoi creditori in quanto il prezzo di acquisto CP_2 degli immobili, peraltro ancora gravati da un'ipoteca di euro
3.440.000,00, è certamente congruo, tenendo conto del loro indice catastale, quantunque il valore di mercato degli stessi fosse di fatto di gran lunga inferiore, come attestato dalla perizia in atti;
il valore degli immobili in oggetto era stato periziato, con 2 distinte C.T.U. del
Tribunale di Verona (RGE 588/2009), in circa euro 800.000,00 prezzo assolutamente congruo con quello indicato negli atti impugnati, effettivamente pagato dalle società acquirenti.
Sostengono che il Tribunale erroneamente ha ritenuto non contestata dalle convenute la dedotta circostanza del mancato pagamento del prezzo, senza tener conto della documentazione prodotta dalla Pt_1
e dalla in primo grado attestanti l'esistenza dei
[...] Parte_2 loro crediti e delle cessioni;
lamentano al riguardo il mancato accoglimento della richiesta di CTU contabile, che rinnovano, tesa a dimostrare l'esistenza di propri crediti nei confronti della CP_2
e l'avvenuto pagamento del prezzo delle cessioni a mezzo compensazioni.
Quanto al conferimento del ramo di azienda denominato “Lottizzazione
La Quercia” alla società affermano le appellanti che detta Parte_3 società è del tutto indipendente e autonoma rispetto alla CP_2 alla e alla e si occupa, tra l'altro, delle Parte_1 Parte_2 costruzioni di immobili nonché della loro commercializzazione;
essa, pertanto, non ha mai avuto alcuna cognizione del presunto pregiudizio che l'acquisizione del ramo di azienda avrebbe avuto per i creditori della non essendo tenuta a conoscere l'effettiva situazione Parte_5 patrimoniale del suo dante causa.
Del resto, proseguono le appellanti, in primo grado avevano osservato che il valore di detto ramo non era stato contestato ed è stato ritenuto
8 congruo;
inoltre non vi erano rapporti di collaborazione tra le società e che, pertanto, non emerge la prova per ritenere che esse abbiano agito in attuazione di un unico disegno e con la specifica finalità di arrecare danno alle ragioni dei creditori. Deducono che la cessione è stata un'operazione sostanzialmente “neutra” in quanto in quanto all'esito di tale operazione straordinaria il patrimonio della non ha CP_2 subito variazioni bensì ha modificato unicamente la propria consistenza lasciando inalterati i propri valori.
Fanno rilevare le appellanti che il ramo di azienda oggetto di conferimento da parte della alla era costituito CP_2 Parte_3 da attrezzature e macchinari, capannone/magazzino e crediti e debiti, oggetto di puntuale valutazione nella perizia a firma del dott.
[...]
, assolutamente conforme ai dettami di legge. Per_2
Sostengono le appellanti che l'assunto della Curatela, secondo cui la avrebbe ordito la vendita dell'immobile per svuotare il CP_2 proprio patrimonio e sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale
“svendendolo” ad un prezzo vile a chi conosceva lo stato di decozione dell'imprenditore, è incongruente in quanto la ha CP_2 dismesso il proprio patrimonio immobiliare per recuperare liquidità alienando gli immobili ad operatori qualificati del settore immobiliare per capitalizzare in tempi più rapidi un risultato economico apprezzabile e congruo, così riducendo la propria esposizione debitoria.
Le appellanti, infine, assumono che non erano a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare agli interessi dei creditori dell'alienante attesa la carenza dei seguenti elementi indiziari:
“ a) la evidente volontà del debitore di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo anomalo (di contro, nella fattispecie, la vendita è stata effettuata e trascritta e non contiene clausole o condizioni sospette);
9 b) modalità di pagamento oscure (per es., quando in un atto di compravendita si legga che il bene è già stato integralmente pagato, ma non vi sia indicazione delle concrete modalità di pagamento stesso, mentre nella presente vicenda vi è assoluta tracciabilità dei pagamenti effettuati in parte con bonifici bancari ed in parte con giroconti);
c) sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio
o esiguo rispetto al valore del bene, mentre nel caso che ci occupa il prezzo di vendita e il valore di mercato coincidono, come suffragato dalla perizia in atti);
e) anomalie temporali (per es., la tempestività con cui il debitore si spogli dell'intero compendio immobiliare o lo stretto intervallo tra la messa in mora del creditore e la disposizione patrimoniale del debitore)”.
Ad ulteriore supporto della prova della inscientia decoctionis, deducono le appellanti che, al momento degli atti, non sussistevano elementi rivelatori dello stato di insolvenza in quanto la vendita immobiliare si inserisce in una più ampia decisione di dismettere tutti i compendi immobiliari presenti in Verona da parte della ad un prezzo CP_2 assolutamente di mercato.
L'appello è infondato essendo corretta la decisione del primo Giudice di accoglimento della domanda di revocatoria proposta dal , la CP_2 cui ratio decidendi non pare essere stata appieno colta dalle società appellanti.
Anche se le appellanti, riportandone i passi, hanno dichiarato di impugnare la sentenza solo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico, il riferimento, nel corpo dell'atto, alla mancanza dell'eventus damni (“Sull'eventus damni. Mancanza del presupposto oggettivo”) impone a questa Corte la disamina anche di tale presupposto.
Va rammentato che, in tema di dell'azione revocatoria ordinaria proposta a norma degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'eventus damni, quale
10 presupposto oggettivo dell'azione richiede che il curatore dimostri la consistenza dei crediti sorti dopo l'atto impugnato ed ammessi al passivo del fallimento, la sussistenza al momento dell'atto di una situazione patrimoniale della società debitrice idonea a compromettere la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia costituita dal patrimonio della società.
Nel quadro di tale costante indirizzo anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria e tale deve ritenersi la sostituzione di un complesso aziendale, peraltro comprensivo di immobili, con partecipazioni societarie, come nella specie;
è noto che queste sono soggette a maggiori mutamenti di valore in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, rispetto a quello dei beni conferiti (sul tema, da ultimo, con ampia trattazione, Cass. n.
20232/2023; in precedenza Cass. n. 10359/1996; Cass. n. 2817/1995).
All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio da parte del curatore, l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr.
Cass. 4728/2018; Cass. 26331/2008).
Ciò posto, osserva la Corte che detto presupposto, con condivisibili argomentazioni, è stato ritenuto sussistente dal giudice di primo grado, il quale sul punto ha ritenuto innanzitutto dimostrata, con la produzione da parte del dei bilanci disponibili, l'esistenza di un'ingente CP_2 debitoria in capo alla sia per l'anno 2013, per oltre euro CP_2
5.000.000,00 che per l'anno 2014, per oltre euro 6.500.000,00 nonché, mediante il prospetto dello stato passivo, l'ammissione di domande di insinuazione al fallimento, al momento della notifica della citazione, per un credito complessivo di euro 1.047.467,09, dei quali circa euro
700.000 preesistenti agli atti di disposizione impugnati in quanto riferibili a crediti sorti nell'anno 2013.
11 Ha ritenuto il Tribunale sussistente il pregiudizio patrimoniale avendo la mediante atti coevi compiuti lo stesso giorno dinanzi al CP_2 medesimo ufficiale rogante, dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare, come comprovato dalla totale assenza di beni in capo alla società alla data di apertura del fallimento e dalla incapienza della procedura fallimentare, nell'ambito della quale non si era nemmeno proceduto alla redazione dell'inventario per la mancanza di beni da apprendere.
Ha altresì ritenuto l'inconferenza delle argomentazioni svolte da parte convenuta in ordine all'assenza del pregiudizio per l'acclarata esistenza di garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili compravenduti, atteso che l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come pregiudizievole, in quanto “la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza sul valore del bene della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta, in chiave di effetti, con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2016, n. 11892, nonché da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 27/02/2023, n. 5815)”. Ha soggiunto il primo giudice che l'esistenza di ipoteche sui beni oggetto degli atti dispositivi è ancor meno rilevante in caso di apertura di un fallimento, visto che anche il creditore ipotecario è soggetto al concorso tra i creditori.
Con particolare riferimento all'impugnazione dell'atto con il quale la ha conferito alla il ramo d'azienda denominato CP_2 Parte_4
“Lottizzazione La Quercia”, comprensivo della piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, ha ritenuto il Tribunale il suo carattere pregiudizievole “in quanto la sostituzione, come nella specie, nel patrimonio del debitore di un bene immobile ricompreso nel
12 ramo di azienda con una partecipazione societaria (evidentemente più facilmente trasferibile e occultabile, oltre che soggetta all'andamento economico della società), realizza una modificazione peggiorativa tale da giustificare l'esperimento dell'azione in quanto idonea a rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito.
Nel caso di specie, poi, la volatilità della partecipazione societaria si è palesata visto che nel 2015 la ha ceduto la CP_1 partecipazione acquistata con la cessione del ramo di azienda al corrispettivo di soli euro 12.500,00”.
A fronte di tale motivazione, puntuale, fondata su riscontri oggettivi nonché coerente con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, qui richiamati e pienamente condivisi, le appellanti hanno proposto sul punto argomentazioni del tutto inconferenti, generiche, prive di contenuto critico rispetto al decisum, come tali del tutto inammissibili;
infatti, con riguardo a tale presupposto, le critiche sono rivolte all'assunto del fallimento attore e non alla motivazione sul punto adottata dal Tribunale.
Va comunque confermata la sussistenza dell' “eventus damni”, e ciò in quanto deve ritenersi raggiunta, da parte della Curatela Fallimentare, la prova del fatto che per effetto degli atti dispositivi impugnati il patrimonio suscettibile di esecuzione forzata in sede concorsuale si è azzerato, con rilevante pregiudizio per i soggetti insinuati al passivo fallimentare per crediti preesistenti rispetto alla data di detti atti.
Quanto alle doglianze relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla debitrice e alle società appellanti, rileva in CP_2 primo luogo la Corte che il Tribunale - dopo aver correttamente evidenziato che nella specie, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere dei crediti,
l'elemento psicologico richiesto sia in capo al venditore che in capo agli acquirenti è quello della scientia damni - ha altrettanto correttamente chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per scientia damni deve intendersi la conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità,
13 nel debitore e nel terzo del pregiudizio che l'atto arreca agli interessi dei creditori, senza che sia necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. 16825/2013) e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (participatio fraudis).
Non pertinenti ed estranee alla ratio decidendi si rivelano pertanto le deduzioni svolte dalle appellanti secondo cui " non può dirsi che emerga la prova della dolosa preordinazione, da parte della debitrice, di vendere
l'asserito cespite patrimoniale per pregiudicare le ragioni creditorie” e che non corrisponde al vero che avrebbe “ordito la vendita CP_2 dell'immobile per svuotare il proprio patrimonio e sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale “svendendolo” ad un prezzo vile a chi conosceva lo stato di decozione dell'imprenditore” e, quanto al conferimento del ramo di azienda, che “non emerge la prova per ritenere che esse abbiano agito in attuazione di un unico disegno e con la specifica finalità di arrecare danno alle ragioni dei creditori”.
Nella specie non può certo dubitarsi che la non potesse CP_2 conoscere la propria esposizione debitoria e non avesse la rappresentazione del danno cagionato ai creditori nel momento in cui, con contestuali atti, si “liberava” di tutto il suo patrimonio immobiliare e mobiliare e ciò in virtù dell'elevato passivo che la fallita aveva maturato anteriormente agli atti dispositivi, pari da bilancio ad oltre 5,5 milioni di euro al 31.12.2013 e ad oltre 6,5 milioni di euro al 31/12/2014.
Priva di pregio è l'affermazione delle appellanti secondo cui “il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato il prezzo ricavato per
l'estinzione di debiti scaduti ed il pagamento era avvenuto molto prima del periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l. fall”; al di là della genericità dell'assunto, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901
c.c. l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il
14 relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza non solo dell'"eventus damni" (Cass. n.
28698/2023), ma altresì la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni degli altri creditori nel momento in cui ha provveduto ad un pagamento “preferenziale” soltanto in favore di alcuni di essi.
Va anche dato atto che il giudice di prime cure, quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo alle appellanti, nel premettere, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, che “la stessa possa desumersi da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle anomalie riscontrabili nelle modalità di esecuzione del contratto” e che l'elemento psicologico in disamina può essere ritenuto in re ipsa nella ipotesi di vendita contestuale di una pluralità di beni, come accaduto nella specie, ha valorizzato plurime e convergenti circostanze idonee a darne riscontro rilevando che: 1)“La all'epoca dei trasferimenti oggetto di causa era CP_1 interamente partecipata dalla società argentina, e aveva Parte_6 come legale rappresentante . La è Persona_3 Parte_1 partecipata per il 99% dalla e per l'1% dalla Ocamut S.A. Parte_6
e aveva come legale rappresentante .La Controparte_3 pure è partecipata per il 99% dalla e Parte_2 Parte_6 per l'1% dalla Ocamut S.A. e aveva come legale rappresentante
[...]
. CP_3
La è partecipata per il 56% dalla e per 44% Parte_4 Parte_6 dalla Ocamut S.A. e aveva come legale rappresentante sempre
[...]
”; 2) non sussiste la prova dell'esecuzione dei bonifici CP_3 attraverso i quali, negli atti di vendita tra la in bonis e la CP_2
e la le parti avevano dichiarato aver Parte_2 Parte_1 pagato il prezzo della compravendita;
3) i pagamenti mediante
15 compensazione di crediti delle parti acquirenti per somme così ingenti confermano la consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro, l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso;
4) quanto alla posizione della sussiste evidente sproporzione tra le prestazioni Parte_4 previste nell'ambito della cessione del ramo di azienda in quanto, a fronte del conferimento di tale ramo, nel quale, tra le altre attività, era ricompreso anche un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 (con la precisazione del probabile superiore valore di mercato, la CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20%,
[...] Parte_4 di valore pari a euro 12.500,00, e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di
“debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sono stati documentati e di cui la parte cessionaria non ha provato né l'esistenza né il pagamento.
Le suesposte ragioni, idonee a sostenere la decisione in punto di riconosciuta sussistenza del necessario elemento psicologico in capo alle acquirenti, non sono state oggetto di specifiche critiche da parte delle appellanti le quali, pur avendo denunciato l'errore del giudice nel dare rilievo a tali aspetti, non hanno affatto esposto le ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggono la censura, idonee ad infirmare le conclusioni cui
è pervenuto il giudice di primo grado.
Non sono, infatti, conferenti le argomentazioni delle appellanti sulla congruità del prezzo degli immobili acquistati dalla e dalla Parte_1 perché il primo giudice, in relazione alla sussistenza Parte_2 della scientia damni in capo alle parti, non ha compiuto alcun rilievo in merito alla congruità del prezzo delle vendite.
16 Priva di rilievo è la lamentata mancata ammissione della richiesta di CTU contabile tesa a dimostrare l'esistenza dei crediti e l'avvenuto pagamento.
Osserva la Corte che, al di là del fatto che la richiesta, riproposta in questa sede, è del tutto inammissibile in assoluto difetto di allegazione assertiva e probatoria in ordine alle partite di debito e di credito esistenti tra le società che, secondo l'assunto delle appellanti, sono state compensate ad estinzione di una consistente parte del prezzo delle vendite impugnate, la doglianza è inammissibile perché il primo giudice non ha affatto escluso che le parti avessero praticato dette operazioni, dando addirittura loro rilievo indiziario in merito alla “consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro,
l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso.
Tali conclusioni non risultano scalfite neanche dalla previsione in atti di un prezzo superiore al valore di mercato dei beni, atteso che il pagamento per compensazione, comunque, è andato ad esclusivo beneficio delle acquirenti compromettendo le regole del concorso e ledendo le ragioni di credito degli altri creditori”.
Non valgono, poi, ad escludere la ritenuta consapevolezza del pregiudizio in capo alla conferitaria del ramo di azienda, la Parte_4
l'asserita autonomia e indipendenza di detta società dalla CP_2
Detto assunto è smentito dalla circostanza, rilevata dal primo giudice e non contestata dalle appellanti, che la conferitaria era partecipata per il
56% dalla la stessa società argentina detentrice di tutte Parte_6 le quote della la quale aveva come legale rappresentante CP_2
, amministratrice anche della e della Controparte_3 Parte_1
anch'esse partecipate, al 99%, dalla Parte_2 Parte_6
Non si confrontano con le ragioni della decisione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo le argomentazioni delle appellanti
17 secondo cui, con riferimento alla cessione del ramo di azienda, non sussisterebbe la “dolosa preordinazione” delle parti ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie perché “… la predetta cessione di ramo
d'azienda è stata un'operazione sostanzialmente “neutra”, in quanto all'esito di tale operazione straordinaria il patrimonio della Parte_5 non ha subito variazioni bensì ha modificato unicamente la propria consistenza lasciando inalterati i propri valori”.
Ribadito che non assume rilievo nella fattispecie in esame il consilium fraudis e la participatio fraudis, l'assunto non vale a contrastare i rilievi del primo giudice che in merito ha condivisibilmente rilevato che a fronte della cessione del ramo di azienda, comprensivo, tra le altre attività, di un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 (con la precisazione del probabile superiore valore di mercato), la CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20% di Parte_4 valore pari a euro 12.500,00 e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di “debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sono stati documentati e di cui la parte cessionaria non ha provato né l'esistenza né il pagamento.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza delle appellanti e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da ritenersi indeterminabile non essendo nota l'entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento) e delle fasi di giudizio
(compresa quella di trattazione, Cass. n. 30219/2023), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valori medi).
Stante l'ammissione del Fallimento appellato al patrocinio a spese dello
Stato, va disposta la condanna al pagamento della somma liquidata direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. cit. È opportuno precisare che, nella liquidazione delle anzidette spese a carico della
18 parte soccombente, non si opererà la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U.
Spese di Giustizia, e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018; conf. Cass. n. 11590/2019; Cass.
n. 19/2020; Cass. n. 777/2021)".
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Non può trovare accoglimento l'istanza di correzione di errore materiale con la quale il appellato chiede di integrare la pronuncia di CP_2 primo grado per avere il giudice di primo grado “tralasciato di emettere, sempre al fine di ripristinare la garanzia patrimoniale della CP_2
la contestuale pronuncia di condanna delle convenute al
[...] pagamento del controvalore dei beni oggetto degli atti revocati per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al ”. CP_2
Si osserva che il procedimento di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, nonché degli altri provvedimenti giudiziali, consente l'eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il
19 provvedimento considerato non come atto giurisdizionale bensì come documento. Il procedimento è funzionale all'eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso;
diversamente, nel caso in cui si deduca che il giudice abbia omesso di pronunziare su una domanda, verrà censurata non la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici
(tra le tante Cass. 816/2000; Cass. n. 13006/2003; Cass. n. 177/1985).
Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma sia l'omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio (Cass. n. 9796/2011;
Cass. n. 6768/1994), così come l'ultrapetizione (Cass., Sez. Un. n.
80/1984) per le quali le parti hanno a disposizione gli ordinari mezzi di impugnazione. (Cass n. 16877/2020).
Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza del Tribunale nulla
è stato affermato con riguardo alla domanda di restituzione del controvalore dei beni proposta dal contestualmente alla CP_2 domanda di inefficacia degli atti impugnati e di restituzione dei beni alienati, sulle quali il giudice di prime cure si è pronunciato nella motivazione, conformemente statuendo nel dispositivo.
Inconferente risulta il richiamo a Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n.
16037, riguardante il diverso caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, come anche il riferimento a Cass. civ. sez. VI, 12/01/2022, n. 683, riferentesi alla diversa fattispecie in cui, espressa implicitamente un'istanza di correzione materiale in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
Giova osservare che la domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni alienati proposta nei confronti dell'acquirente la quale, per consolidato indirizzo, può essere proposta anche quando il curatore non abbia agito nei confronti del sub-acquirente, presuppone
20 che l'atto dispositivo oggetto del giudizio sia non solo revocabile ai sensi degli att. 2901c.c.e 66 l.f., ma altresì che il terzo abbia alienato il bene o compiuto atti elusivi della garanzia patrimoniale nonché in tutti i casi in cui il curatore non possa conseguire, perché impossibile, l'apprensione dei beni oggetto degli atti dispositivi revocati.
Detta domanda, avente natura essenzialmente risarcitoria, non è accessoria alla domanda revocatoria ordinaria né la pronuncia di accoglimento di quest'ultima comporta, quale effetto- al pari di quello restitutorio del bene ad essa consequenziale alla pronuncia su domanda di revocatoria proposta dal curatore fallimentare ex artt. 66 l.f. e 2901
c.c. - quello della restituzione del controvalore del bene “per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al
”; essa, pur essendo proponibile contestualmente alla CP_2 domanda di inefficacia, presuppone altresì che venga dedotta e accertata l'impossibilità del conseguimento della disponibilità del bene da parte del curatore.
Tanto ciò è vero che sarebbe contraddittoria una pronuncia che, allo stesso tempo, disponesse sia la restituzione del bene che quella del controvalore perché, una volta accertato che è impossibile la restituzione del bene, l'unica statuizione possibile è la seconda (Cass. n.
10432/2005).
In tale prospettiva corretta è la decisione del primo giudice il quale, una volta disposta la restituzione dei beni oggetto degli atti impugnati, non avrebbe mai potuto statuire sulla domanda di restituzione del controvalore;
piuttosto, con tempestiva impugnazione, la curatela avrebbe potuto dolersi della statuizione di restituzione dei beni (questa accessoria alla declaratoria di inefficacia nei confronti del ) in CP_2 luogo dell'accoglimento della domanda di restituzione del controvalore, ma non denunciare un'omessa pronuncia su detta domanda, peraltro, a mezzo un'istanza di correzione di errore materiale, che va pertanto rigettata.
21 Per completezza argomentativa, sotto altro profilo, si osserva che una domanda di restituzione del controvalore del bene, prospettata in via ipotetica (“per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna
e/o la restituzione al ”), come nella specie, sarebbe stata CP_2 inammissibile per carenza di interesse ad agire, il quale presuppone una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Detta condizione dell'azione richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili eventi futuri pregiudizievoli per la parte.
Giova, al riguardo richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui: “il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto a proporre contemporaneamente tutte le domande. Ben può limitarsi a chiedere che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione, riservandosi di assumere in seguito le iniziative meglio adeguate a realizzare il suo credito, tenuto conto delle peculiari contingenze del caso concreto.
Ed invero, l'attuazione dell'azione revocatoria si realizza in due fasi distinte: l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite un'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra che poggia sulla prima ma è da essa distinta - che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art. 2902 cod. civ., comma 1 o di quelle ad esse alternative, quali le azioni dirette ad ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, 17 febbraio 1993 n. 1941; Cass. Civ. Sez. 1^, 22 ottobre 2002 n. 14891; Idem 9 febbraio 2007 n. 2883; Idem, 17 giugno
2009 n. 14098), o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con
22 il suo comportamento le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 gennaio 1996 n. 251)” (così Cass. n. 18369/2010).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna la la e la in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato ex art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002 delle spese di lite che liquida in euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso);
3) dichiara la sussistenza a carico delle appellanti dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228;
4) rigetta l'istanza di correzione materiale della sentenza proposta dall'appellato.
Così deciso in Salerno, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1190/23 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4360/23 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11.10.2023
TRA
e in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivi rapp.ti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico
Ruocco e Carmine Giugliano
Appellanti
E
in persona del curatore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Diego Di Somma
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
Con la sentenza n. 4360/23, pubblicata in data 11.10.2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di simulazione
1 e di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dal Controparte_1 nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha così deciso:
“
1. Dichiara inammissibili le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute;
2. Rigetta la domanda declaratoria di simulazione e di nullità proposta in via principale dal nei confronti Controparte_2 della e della Parte_1 Parte_2
3. Accoglie la domanda di revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. proposta dal nei confronti di tutte le parti Controparte_2 convenute;
e per l'effetto:
4. Dichiara l'inefficacia nei confronti del FALIMENTO della CP_1 dei seguenti atti:
[...]
a) atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep. 18887, racc. 12706, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11860/8299, con il quale la ha trasferito alla la piena CP_1 Parte_1 proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel Comune di Badia Calavena
(VR) alla Via Valcava, censito in Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 6, p.lla 348 sub 9, Via Valcava, piano terra, Cat. D/1, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 10, Via Valcava, piano terra, Cat.
D/1, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari a 1/3 dell'intero sulla cabina
ENEL riportata in Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 348 sub 2, piano terra Cat. D/1, e sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
b) atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep 18889, racc. 127007, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11861/8300, con il quale la ha trasferito alla la CP_1 Parte_2 piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari,
2 facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel Comune di Badia
Calavena (VR) alla Via Valcava, censito in Catasto Fabbricati dello stesso
Comune al foglio 6, p.lla 348, sub 11, categoria D/1, via Valcava, piano
T, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 12, categoria D/1, via Valcava, piano T, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari ad 1/3 dell'intero sulla cabina ENEL riportata in Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 348 sub 2, piano terra, Cat. D/1, e sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
c) atto risultante dal verbale di assemblea della per notaio Parte_3
del 14.4.2014, rep. 18891, racc. 12708, registrato il Persona_1
16.4.2014 e trascritto nei RR.II. di Verona il 17.4.2014 ai nn.
12031/8411, mediante il quale la ha conferito alla CP_1 il ramo d'azienda denominato “Lottizzazione La Quercia” Parte_4 comprensivo della piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, facente parte di maggiore complesso edilizio sito nel
Comune di Badia Calavena (VR) alla Via Valcava, censito in Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 348 sub 7, Cat. D/1, Via
Valcava, piano terra, rendita euro 3.692,00, e p.lla 348 sub 8, Via
Valcava, piano terra, Cat. D/1, rendita euro 3.692,00, con i diritti pari ad 1/3 dell'intero sulla cabina ENEL censita in Catasto fabbricati al foglio
6, p.lla 348 sub 2, Via Valcava, piano terra, Cat. D/1, e i proporzionali diritti sulla corte comune identificata dalla p.lla 348 sub 3 del foglio 6;
5. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_1 del capannone trasferitole oggetto Controparte_2 dell'atto di compravendita per notaio del 14.4.2014, Persona_1 rep. 18887, racc. 12706, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11860/8299;
6. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_2 del capannone oggetto dell'atto di Controparte_2 compravendita per notaio del 14.4.2014, rep 18889, Persona_1 racc. 127007, registrato il 15.4.2014 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Verona il 16.4.2014 ai nn. 11861/8300;
3
7. Condanna la alla restituzione in favore del Parte_4 [...] del ramo d'azienda conferitole di cui verbale di Controparte_2 assemblea della per notaio del Parte_4 Persona_1
14.4.2014, rep. 18891, racc. 12708, registrato il 16.4.2014 e trascritto nei RR.II. di Verona il 17.4.2014 ai nn. 12031/8411;
8. Ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità immobiliare competente per territorio di curare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti sopra indicati ex art.
2655 c.c.;
9. Liquida le spese di lite, al netto della dimidizione ex art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002, in euro 14.300,00;
10. Condanna la la e la Parte_1 Parte_2 Pt_4
in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato ex art. 130
[...] del D.P.R. n. 115 del 2002 della predetta somma di cui al punto 9, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche”.
Il giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalle convenute e ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, formulata in via principale, di simulazione assoluta degli atti dispositivi impugnati, ha accolto la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimento ai sensi degli artt. 2091 c.cc. e 66 l.f. avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio comprovando la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di detti atti nonché la scientia damni in capo alla CP_2 in bonis e alle convenute società.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, le società e Parte_1 Parte_2 Parte_3
4 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Hanno così concluso: “1) rigettare la domanda di revocatoria proposta
e per l'effetto
2) dichiarare valido ed efficace anche nei confronti del Fallimento della società gli atti di trasferimento immobiliari impugnati CP_2
3) condannare i soccombenti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari
RICHIESTE ISTRUTTORIE: si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, l'ammissione della documentazione già depositata nel corso del primo grado di giudizio nonché di voler ammettere prova CTU tecnica-contabile, già articolata nella precedente fase del giudizio, tesa a verificare:
a) la contabilizzazione delle cessioni del credito;
b) la compensazione del credito derivante dalle vendite con il debito verso le acquirenti (odierne convenute);
c) a fronte della dismissione degli attivi, la corrispondente diminuzione dei passivi (debiti)”.
Si è costituito il in persona del curatore, Controparte_2 contestando, perché infondate, le censure mosse dalle appellanti alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Il ha altresì chiesto la correzione dell'errore materiale della CP_2 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di provvedere sulla domanda di restituzione del controvalore dei beni oggetto degli atti revocati “per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al ”. CP_2
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Le appellanti dichiarano di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto:
5 “- che la domanda di accertamento dell'inefficacia degli atti ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c., fosse fondata e andasse accolta;
- di non ammettere le istanze istruttorie proposte dagli appellanti in primo grado tese a dimostrare l'esistenza e le modalità dei pagamenti del prezzo convenuto per la compravendita;
- che la stipula degli atti impugnati, avvenuta mediante atti coevi compiuti lo stesso giorno dinanzi al medesimo notaio, denotasse in maniera significativa il mutamento quantitativo del patrimonio del debitore in peius, richiesto ai fini dell'accertamento dell'eventus damni;
- che, affermata l'anteriorità dei crediti rispetto agli atti da revocare, con la conseguente esclusione della necessità di provare il consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare la garanzia patrimoniale del debitore, sarebbe sufficiente la mera conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la prevedibilità di un mero danno potenziale, da accertarsi anche
a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi;
- che, conseguentemente, la non poteva non essere a CP_2 conoscenza della propria esposizione debitoria all'epoca degli atti impugnati, a fronte di crediti erariali e di crediti relativi a forniture di merci sorti in data antecedente la stipula degli atti, e avrebbe dovuto essere consapevole che i trasferimenti plurimi e contestuali atti avrebbero comportato il totale azzeramento della propria garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;
- che la consapevolezza del terzo (scientia damni) potesse desumersi dai rapporti qualificati tra il debitore e i terzi e, più in generale, dalle anomalie riscontrate nelle modalità di esecuzione del contratto;
- che la e la non avrebbero contestato il Parte_1 Parte_2 dedotto mancato pagamento del prezzo;
6 - che - in contraddizione rispetto alla precedente affermazione - il pagamento del prezzo secondo le modalità indicate (bonifici e soprattutto, giroconti che contemplavano la compensazione di ingenti crediti delle parti acquirenti) confermerebbero la consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro, l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso;
- che, per la posizione della sussisterebbe una evidente Parte_3 sproporzione tra le prestazioni previste nell'ambito della cessione del ramo di azienda atteso che, a fronte del conferimento del ramo di azienda, contenente, tra le altre attività anche un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 da parte della quest'ultima CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20% di Parte_4 valore pari a euro 2.500,00 e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di “debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sarebbero stati documentati”.
Lamentano che “il Tribunale ha travisato la documentazione prodotta, ignorando l'efficacia probatoria della stessa e facendo malgoverno dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c., disattendendo il preciso dovere di utilizzare sapientemente “ragione” ed “esperienza” a supporto
e a giustificazione del “prudente apprezzamento”, sancito dall'art. 116,
1° comma c.p.c., emergendo, nella motivazione, d'aver preso in esame ed attentamente valutato solo alcune delle risultanze istruttorie acquisite al processo, peraltro senza enunciare (con chiarezza) l'iter logico seguito nel reputare “decisive” talune di esse e, per converso, nel disattendere di indicare le ragioni che lo hanno portato a rigettare le richieste CTU formulata in primo grado”.
7 In particolare, con riguardo agli atti di acquisto degli immobili da parte di e assumono che gli atti impugnati dal Parte_1 Parte_2
non erano idonei neppure potenzialmente danneggiare la CP_2 società o i suoi creditori in quanto il prezzo di acquisto CP_2 degli immobili, peraltro ancora gravati da un'ipoteca di euro
3.440.000,00, è certamente congruo, tenendo conto del loro indice catastale, quantunque il valore di mercato degli stessi fosse di fatto di gran lunga inferiore, come attestato dalla perizia in atti;
il valore degli immobili in oggetto era stato periziato, con 2 distinte C.T.U. del
Tribunale di Verona (RGE 588/2009), in circa euro 800.000,00 prezzo assolutamente congruo con quello indicato negli atti impugnati, effettivamente pagato dalle società acquirenti.
Sostengono che il Tribunale erroneamente ha ritenuto non contestata dalle convenute la dedotta circostanza del mancato pagamento del prezzo, senza tener conto della documentazione prodotta dalla Pt_1
e dalla in primo grado attestanti l'esistenza dei
[...] Parte_2 loro crediti e delle cessioni;
lamentano al riguardo il mancato accoglimento della richiesta di CTU contabile, che rinnovano, tesa a dimostrare l'esistenza di propri crediti nei confronti della CP_2
e l'avvenuto pagamento del prezzo delle cessioni a mezzo compensazioni.
Quanto al conferimento del ramo di azienda denominato “Lottizzazione
La Quercia” alla società affermano le appellanti che detta Parte_3 società è del tutto indipendente e autonoma rispetto alla CP_2 alla e alla e si occupa, tra l'altro, delle Parte_1 Parte_2 costruzioni di immobili nonché della loro commercializzazione;
essa, pertanto, non ha mai avuto alcuna cognizione del presunto pregiudizio che l'acquisizione del ramo di azienda avrebbe avuto per i creditori della non essendo tenuta a conoscere l'effettiva situazione Parte_5 patrimoniale del suo dante causa.
Del resto, proseguono le appellanti, in primo grado avevano osservato che il valore di detto ramo non era stato contestato ed è stato ritenuto
8 congruo;
inoltre non vi erano rapporti di collaborazione tra le società e che, pertanto, non emerge la prova per ritenere che esse abbiano agito in attuazione di un unico disegno e con la specifica finalità di arrecare danno alle ragioni dei creditori. Deducono che la cessione è stata un'operazione sostanzialmente “neutra” in quanto in quanto all'esito di tale operazione straordinaria il patrimonio della non ha CP_2 subito variazioni bensì ha modificato unicamente la propria consistenza lasciando inalterati i propri valori.
Fanno rilevare le appellanti che il ramo di azienda oggetto di conferimento da parte della alla era costituito CP_2 Parte_3 da attrezzature e macchinari, capannone/magazzino e crediti e debiti, oggetto di puntuale valutazione nella perizia a firma del dott.
[...]
, assolutamente conforme ai dettami di legge. Per_2
Sostengono le appellanti che l'assunto della Curatela, secondo cui la avrebbe ordito la vendita dell'immobile per svuotare il CP_2 proprio patrimonio e sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale
“svendendolo” ad un prezzo vile a chi conosceva lo stato di decozione dell'imprenditore, è incongruente in quanto la ha CP_2 dismesso il proprio patrimonio immobiliare per recuperare liquidità alienando gli immobili ad operatori qualificati del settore immobiliare per capitalizzare in tempi più rapidi un risultato economico apprezzabile e congruo, così riducendo la propria esposizione debitoria.
Le appellanti, infine, assumono che non erano a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare agli interessi dei creditori dell'alienante attesa la carenza dei seguenti elementi indiziari:
“ a) la evidente volontà del debitore di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo anomalo (di contro, nella fattispecie, la vendita è stata effettuata e trascritta e non contiene clausole o condizioni sospette);
9 b) modalità di pagamento oscure (per es., quando in un atto di compravendita si legga che il bene è già stato integralmente pagato, ma non vi sia indicazione delle concrete modalità di pagamento stesso, mentre nella presente vicenda vi è assoluta tracciabilità dei pagamenti effettuati in parte con bonifici bancari ed in parte con giroconti);
c) sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio
o esiguo rispetto al valore del bene, mentre nel caso che ci occupa il prezzo di vendita e il valore di mercato coincidono, come suffragato dalla perizia in atti);
e) anomalie temporali (per es., la tempestività con cui il debitore si spogli dell'intero compendio immobiliare o lo stretto intervallo tra la messa in mora del creditore e la disposizione patrimoniale del debitore)”.
Ad ulteriore supporto della prova della inscientia decoctionis, deducono le appellanti che, al momento degli atti, non sussistevano elementi rivelatori dello stato di insolvenza in quanto la vendita immobiliare si inserisce in una più ampia decisione di dismettere tutti i compendi immobiliari presenti in Verona da parte della ad un prezzo CP_2 assolutamente di mercato.
L'appello è infondato essendo corretta la decisione del primo Giudice di accoglimento della domanda di revocatoria proposta dal , la CP_2 cui ratio decidendi non pare essere stata appieno colta dalle società appellanti.
Anche se le appellanti, riportandone i passi, hanno dichiarato di impugnare la sentenza solo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico, il riferimento, nel corpo dell'atto, alla mancanza dell'eventus damni (“Sull'eventus damni. Mancanza del presupposto oggettivo”) impone a questa Corte la disamina anche di tale presupposto.
Va rammentato che, in tema di dell'azione revocatoria ordinaria proposta a norma degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., l'eventus damni, quale
10 presupposto oggettivo dell'azione richiede che il curatore dimostri la consistenza dei crediti sorti dopo l'atto impugnato ed ammessi al passivo del fallimento, la sussistenza al momento dell'atto di una situazione patrimoniale della società debitrice idonea a compromettere la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia costituita dal patrimonio della società.
Nel quadro di tale costante indirizzo anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un'azione revocatoria e tale deve ritenersi la sostituzione di un complesso aziendale, peraltro comprensivo di immobili, con partecipazioni societarie, come nella specie;
è noto che queste sono soggette a maggiori mutamenti di valore in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, rispetto a quello dei beni conferiti (sul tema, da ultimo, con ampia trattazione, Cass. n.
20232/2023; in precedenza Cass. n. 10359/1996; Cass. n. 2817/1995).
All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio da parte del curatore, l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori (cfr.
Cass. 4728/2018; Cass. 26331/2008).
Ciò posto, osserva la Corte che detto presupposto, con condivisibili argomentazioni, è stato ritenuto sussistente dal giudice di primo grado, il quale sul punto ha ritenuto innanzitutto dimostrata, con la produzione da parte del dei bilanci disponibili, l'esistenza di un'ingente CP_2 debitoria in capo alla sia per l'anno 2013, per oltre euro CP_2
5.000.000,00 che per l'anno 2014, per oltre euro 6.500.000,00 nonché, mediante il prospetto dello stato passivo, l'ammissione di domande di insinuazione al fallimento, al momento della notifica della citazione, per un credito complessivo di euro 1.047.467,09, dei quali circa euro
700.000 preesistenti agli atti di disposizione impugnati in quanto riferibili a crediti sorti nell'anno 2013.
11 Ha ritenuto il Tribunale sussistente il pregiudizio patrimoniale avendo la mediante atti coevi compiuti lo stesso giorno dinanzi al CP_2 medesimo ufficiale rogante, dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare, come comprovato dalla totale assenza di beni in capo alla società alla data di apertura del fallimento e dalla incapienza della procedura fallimentare, nell'ambito della quale non si era nemmeno proceduto alla redazione dell'inventario per la mancanza di beni da apprendere.
Ha altresì ritenuto l'inconferenza delle argomentazioni svolte da parte convenuta in ordine all'assenza del pregiudizio per l'acclarata esistenza di garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili compravenduti, atteso che l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come pregiudizievole, in quanto “la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza sul valore del bene della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta, in chiave di effetti, con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2016, n. 11892, nonché da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 27/02/2023, n. 5815)”. Ha soggiunto il primo giudice che l'esistenza di ipoteche sui beni oggetto degli atti dispositivi è ancor meno rilevante in caso di apertura di un fallimento, visto che anche il creditore ipotecario è soggetto al concorso tra i creditori.
Con particolare riferimento all'impugnazione dell'atto con il quale la ha conferito alla il ramo d'azienda denominato CP_2 Parte_4
“Lottizzazione La Quercia”, comprensivo della piena proprietà di un capannone composto da due unità immobiliari, ha ritenuto il Tribunale il suo carattere pregiudizievole “in quanto la sostituzione, come nella specie, nel patrimonio del debitore di un bene immobile ricompreso nel
12 ramo di azienda con una partecipazione societaria (evidentemente più facilmente trasferibile e occultabile, oltre che soggetta all'andamento economico della società), realizza una modificazione peggiorativa tale da giustificare l'esperimento dell'azione in quanto idonea a rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito.
Nel caso di specie, poi, la volatilità della partecipazione societaria si è palesata visto che nel 2015 la ha ceduto la CP_1 partecipazione acquistata con la cessione del ramo di azienda al corrispettivo di soli euro 12.500,00”.
A fronte di tale motivazione, puntuale, fondata su riscontri oggettivi nonché coerente con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, qui richiamati e pienamente condivisi, le appellanti hanno proposto sul punto argomentazioni del tutto inconferenti, generiche, prive di contenuto critico rispetto al decisum, come tali del tutto inammissibili;
infatti, con riguardo a tale presupposto, le critiche sono rivolte all'assunto del fallimento attore e non alla motivazione sul punto adottata dal Tribunale.
Va comunque confermata la sussistenza dell' “eventus damni”, e ciò in quanto deve ritenersi raggiunta, da parte della Curatela Fallimentare, la prova del fatto che per effetto degli atti dispositivi impugnati il patrimonio suscettibile di esecuzione forzata in sede concorsuale si è azzerato, con rilevante pregiudizio per i soggetti insinuati al passivo fallimentare per crediti preesistenti rispetto alla data di detti atti.
Quanto alle doglianze relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla debitrice e alle società appellanti, rileva in CP_2 primo luogo la Corte che il Tribunale - dopo aver correttamente evidenziato che nella specie, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere dei crediti,
l'elemento psicologico richiesto sia in capo al venditore che in capo agli acquirenti è quello della scientia damni - ha altrettanto correttamente chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per scientia damni deve intendersi la conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità,
13 nel debitore e nel terzo del pregiudizio che l'atto arreca agli interessi dei creditori, senza che sia necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. 16825/2013) e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (participatio fraudis).
Non pertinenti ed estranee alla ratio decidendi si rivelano pertanto le deduzioni svolte dalle appellanti secondo cui " non può dirsi che emerga la prova della dolosa preordinazione, da parte della debitrice, di vendere
l'asserito cespite patrimoniale per pregiudicare le ragioni creditorie” e che non corrisponde al vero che avrebbe “ordito la vendita CP_2 dell'immobile per svuotare il proprio patrimonio e sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale “svendendolo” ad un prezzo vile a chi conosceva lo stato di decozione dell'imprenditore” e, quanto al conferimento del ramo di azienda, che “non emerge la prova per ritenere che esse abbiano agito in attuazione di un unico disegno e con la specifica finalità di arrecare danno alle ragioni dei creditori”.
Nella specie non può certo dubitarsi che la non potesse CP_2 conoscere la propria esposizione debitoria e non avesse la rappresentazione del danno cagionato ai creditori nel momento in cui, con contestuali atti, si “liberava” di tutto il suo patrimonio immobiliare e mobiliare e ciò in virtù dell'elevato passivo che la fallita aveva maturato anteriormente agli atti dispositivi, pari da bilancio ad oltre 5,5 milioni di euro al 31.12.2013 e ad oltre 6,5 milioni di euro al 31/12/2014.
Priva di pregio è l'affermazione delle appellanti secondo cui “il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato il prezzo ricavato per
l'estinzione di debiti scaduti ed il pagamento era avvenuto molto prima del periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l. fall”; al di là della genericità dell'assunto, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901
c.c. l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il
14 relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza non solo dell'"eventus damni" (Cass. n.
28698/2023), ma altresì la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni degli altri creditori nel momento in cui ha provveduto ad un pagamento “preferenziale” soltanto in favore di alcuni di essi.
Va anche dato atto che il giudice di prime cure, quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo alle appellanti, nel premettere, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, che “la stessa possa desumersi da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle anomalie riscontrabili nelle modalità di esecuzione del contratto” e che l'elemento psicologico in disamina può essere ritenuto in re ipsa nella ipotesi di vendita contestuale di una pluralità di beni, come accaduto nella specie, ha valorizzato plurime e convergenti circostanze idonee a darne riscontro rilevando che: 1)“La all'epoca dei trasferimenti oggetto di causa era CP_1 interamente partecipata dalla società argentina, e aveva Parte_6 come legale rappresentante . La è Persona_3 Parte_1 partecipata per il 99% dalla e per l'1% dalla Ocamut S.A. Parte_6
e aveva come legale rappresentante .La Controparte_3 pure è partecipata per il 99% dalla e Parte_2 Parte_6 per l'1% dalla Ocamut S.A. e aveva come legale rappresentante
[...]
. CP_3
La è partecipata per il 56% dalla e per 44% Parte_4 Parte_6 dalla Ocamut S.A. e aveva come legale rappresentante sempre
[...]
”; 2) non sussiste la prova dell'esecuzione dei bonifici CP_3 attraverso i quali, negli atti di vendita tra la in bonis e la CP_2
e la le parti avevano dichiarato aver Parte_2 Parte_1 pagato il prezzo della compravendita;
3) i pagamenti mediante
15 compensazione di crediti delle parti acquirenti per somme così ingenti confermano la consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro, l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso;
4) quanto alla posizione della sussiste evidente sproporzione tra le prestazioni Parte_4 previste nell'ambito della cessione del ramo di azienda in quanto, a fronte del conferimento di tale ramo, nel quale, tra le altre attività, era ricompreso anche un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 (con la precisazione del probabile superiore valore di mercato, la CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20%,
[...] Parte_4 di valore pari a euro 12.500,00, e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di
“debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sono stati documentati e di cui la parte cessionaria non ha provato né l'esistenza né il pagamento.
Le suesposte ragioni, idonee a sostenere la decisione in punto di riconosciuta sussistenza del necessario elemento psicologico in capo alle acquirenti, non sono state oggetto di specifiche critiche da parte delle appellanti le quali, pur avendo denunciato l'errore del giudice nel dare rilievo a tali aspetti, non hanno affatto esposto le ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggono la censura, idonee ad infirmare le conclusioni cui
è pervenuto il giudice di primo grado.
Non sono, infatti, conferenti le argomentazioni delle appellanti sulla congruità del prezzo degli immobili acquistati dalla e dalla Parte_1 perché il primo giudice, in relazione alla sussistenza Parte_2 della scientia damni in capo alle parti, non ha compiuto alcun rilievo in merito alla congruità del prezzo delle vendite.
16 Priva di rilievo è la lamentata mancata ammissione della richiesta di CTU contabile tesa a dimostrare l'esistenza dei crediti e l'avvenuto pagamento.
Osserva la Corte che, al di là del fatto che la richiesta, riproposta in questa sede, è del tutto inammissibile in assoluto difetto di allegazione assertiva e probatoria in ordine alle partite di debito e di credito esistenti tra le società che, secondo l'assunto delle appellanti, sono state compensate ad estinzione di una consistente parte del prezzo delle vendite impugnate, la doglianza è inammissibile perché il primo giudice non ha affatto escluso che le parti avessero praticato dette operazioni, dando addirittura loro rilievo indiziario in merito alla “consapevolezza della situazione debitoria della dante causa da parte delle acquirenti e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale degli altri creditori attraverso un pagamento per compensazione implicante, da un lato, un pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori concorrenti e, dall'altro,
l'acquisizione di immobili sottratti alle garanze del concorso.
Tali conclusioni non risultano scalfite neanche dalla previsione in atti di un prezzo superiore al valore di mercato dei beni, atteso che il pagamento per compensazione, comunque, è andato ad esclusivo beneficio delle acquirenti compromettendo le regole del concorso e ledendo le ragioni di credito degli altri creditori”.
Non valgono, poi, ad escludere la ritenuta consapevolezza del pregiudizio in capo alla conferitaria del ramo di azienda, la Parte_4
l'asserita autonomia e indipendenza di detta società dalla CP_2
Detto assunto è smentito dalla circostanza, rilevata dal primo giudice e non contestata dalle appellanti, che la conferitaria era partecipata per il
56% dalla la stessa società argentina detentrice di tutte Parte_6 le quote della la quale aveva come legale rappresentante CP_2
, amministratrice anche della e della Controparte_3 Parte_1
anch'esse partecipate, al 99%, dalla Parte_2 Parte_6
Non si confrontano con le ragioni della decisione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo le argomentazioni delle appellanti
17 secondo cui, con riferimento alla cessione del ramo di azienda, non sussisterebbe la “dolosa preordinazione” delle parti ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie perché “… la predetta cessione di ramo
d'azienda è stata un'operazione sostanzialmente “neutra”, in quanto all'esito di tale operazione straordinaria il patrimonio della Parte_5 non ha subito variazioni bensì ha modificato unicamente la propria consistenza lasciando inalterati i propri valori”.
Ribadito che non assume rilievo nella fattispecie in esame il consilium fraudis e la participatio fraudis, l'assunto non vale a contrastare i rilievi del primo giudice che in merito ha condivisibilmente rilevato che a fronte della cessione del ramo di azienda, comprensivo, tra le altre attività, di un immobile valorizzato dalla stessa perizia allegata all'atto di trasferimento sotto il profilo contabile in euro 521.315,50 (con la precisazione del probabile superiore valore di mercato), la CP_2 ha ottenuto una partecipazione sociale nella del 20% di Parte_4 valore pari a euro 12.500,00 e ciò in virtù del decremento del valore del ramo di azienda determinato dalla ricomprensione nello stesso di “debiti diversi” per euro 634.000,00, risultanti dalla contabilità, che però in concreto non sono stati documentati e di cui la parte cessionaria non ha provato né l'esistenza né il pagamento.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza delle appellanti e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da ritenersi indeterminabile non essendo nota l'entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento) e delle fasi di giudizio
(compresa quella di trattazione, Cass. n. 30219/2023), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valori medi).
Stante l'ammissione del Fallimento appellato al patrocinio a spese dello
Stato, va disposta la condanna al pagamento della somma liquidata direttamente in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. cit. È opportuno precisare che, nella liquidazione delle anzidette spese a carico della
18 parte soccombente, non si opererà la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U.
Spese di Giustizia, e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018; conf. Cass. n. 11590/2019; Cass.
n. 19/2020; Cass. n. 777/2021)".
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Non può trovare accoglimento l'istanza di correzione di errore materiale con la quale il appellato chiede di integrare la pronuncia di CP_2 primo grado per avere il giudice di primo grado “tralasciato di emettere, sempre al fine di ripristinare la garanzia patrimoniale della CP_2
la contestuale pronuncia di condanna delle convenute al
[...] pagamento del controvalore dei beni oggetto degli atti revocati per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al ”. CP_2
Si osserva che il procedimento di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, nonché degli altri provvedimenti giudiziali, consente l'eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il
19 provvedimento considerato non come atto giurisdizionale bensì come documento. Il procedimento è funzionale all'eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso;
diversamente, nel caso in cui si deduca che il giudice abbia omesso di pronunziare su una domanda, verrà censurata non la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici
(tra le tante Cass. 816/2000; Cass. n. 13006/2003; Cass. n. 177/1985).
Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma sia l'omissione di giudizio sia di un aspetto del giudizio (Cass. n. 9796/2011;
Cass. n. 6768/1994), così come l'ultrapetizione (Cass., Sez. Un. n.
80/1984) per le quali le parti hanno a disposizione gli ordinari mezzi di impugnazione. (Cass n. 16877/2020).
Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza del Tribunale nulla
è stato affermato con riguardo alla domanda di restituzione del controvalore dei beni proposta dal contestualmente alla CP_2 domanda di inefficacia degli atti impugnati e di restituzione dei beni alienati, sulle quali il giudice di prime cure si è pronunciato nella motivazione, conformemente statuendo nel dispositivo.
Inconferente risulta il richiamo a Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n.
16037, riguardante il diverso caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, come anche il riferimento a Cass. civ. sez. VI, 12/01/2022, n. 683, riferentesi alla diversa fattispecie in cui, espressa implicitamente un'istanza di correzione materiale in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
Giova osservare che la domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni alienati proposta nei confronti dell'acquirente la quale, per consolidato indirizzo, può essere proposta anche quando il curatore non abbia agito nei confronti del sub-acquirente, presuppone
20 che l'atto dispositivo oggetto del giudizio sia non solo revocabile ai sensi degli att. 2901c.c.e 66 l.f., ma altresì che il terzo abbia alienato il bene o compiuto atti elusivi della garanzia patrimoniale nonché in tutti i casi in cui il curatore non possa conseguire, perché impossibile, l'apprensione dei beni oggetto degli atti dispositivi revocati.
Detta domanda, avente natura essenzialmente risarcitoria, non è accessoria alla domanda revocatoria ordinaria né la pronuncia di accoglimento di quest'ultima comporta, quale effetto- al pari di quello restitutorio del bene ad essa consequenziale alla pronuncia su domanda di revocatoria proposta dal curatore fallimentare ex artt. 66 l.f. e 2901
c.c. - quello della restituzione del controvalore del bene “per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna e/o la restituzione al
”; essa, pur essendo proponibile contestualmente alla CP_2 domanda di inefficacia, presuppone altresì che venga dedotta e accertata l'impossibilità del conseguimento della disponibilità del bene da parte del curatore.
Tanto ciò è vero che sarebbe contraddittoria una pronuncia che, allo stesso tempo, disponesse sia la restituzione del bene che quella del controvalore perché, una volta accertato che è impossibile la restituzione del bene, l'unica statuizione possibile è la seconda (Cass. n.
10432/2005).
In tale prospettiva corretta è la decisione del primo giudice il quale, una volta disposta la restituzione dei beni oggetto degli atti impugnati, non avrebbe mai potuto statuire sulla domanda di restituzione del controvalore;
piuttosto, con tempestiva impugnazione, la curatela avrebbe potuto dolersi della statuizione di restituzione dei beni (questa accessoria alla declaratoria di inefficacia nei confronti del ) in CP_2 luogo dell'accoglimento della domanda di restituzione del controvalore, ma non denunciare un'omessa pronuncia su detta domanda, peraltro, a mezzo un'istanza di correzione di errore materiale, che va pertanto rigettata.
21 Per completezza argomentativa, sotto altro profilo, si osserva che una domanda di restituzione del controvalore del bene, prospettata in via ipotetica (“per il caso in cui non dovesse esserne possibile la consegna
e/o la restituzione al ”), come nella specie, sarebbe stata CP_2 inammissibile per carenza di interesse ad agire, il quale presuppone una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Detta condizione dell'azione richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili eventi futuri pregiudizievoli per la parte.
Giova, al riguardo richiamare quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui: “il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto a proporre contemporaneamente tutte le domande. Ben può limitarsi a chiedere che sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione, riservandosi di assumere in seguito le iniziative meglio adeguate a realizzare il suo credito, tenuto conto delle peculiari contingenze del caso concreto.
Ed invero, l'attuazione dell'azione revocatoria si realizza in due fasi distinte: l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite un'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra che poggia sulla prima ma è da essa distinta - che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art. 2902 cod. civ., comma 1 o di quelle ad esse alternative, quali le azioni dirette ad ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, 17 febbraio 1993 n. 1941; Cass. Civ. Sez. 1^, 22 ottobre 2002 n. 14891; Idem 9 febbraio 2007 n. 2883; Idem, 17 giugno
2009 n. 14098), o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con
22 il suo comportamento le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 gennaio 1996 n. 251)” (così Cass. n. 18369/2010).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna la la e la in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato ex art. 130 del D.P.R.
n. 115 del 2002 delle spese di lite che liquida in euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso);
3) dichiara la sussistenza a carico delle appellanti dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228;
4) rigetta l'istanza di correzione materiale della sentenza proposta dall'appellato.
Così deciso in Salerno, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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