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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 758/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
n. a NA (Argentina) il 24.1.1973, cF Parte_1
, difesa dall'Avv. Angela Marina Nigro C.F._1
ATTRICE
C/
n. a UE ES (Argentina) il 17.4.1969, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Stefania Morgione C.F._2
CONVENUTO
Nonché
Avv. Paola Zulli, quale curatrice speciale delle minori Persona_1
e Persona_2
OGGETTO: ricorso per l'affidamento esclusivo delle figlie minori.
CONCLUSIONI
L'Avv. Angela Marina Nigro per la ricorrente conclude: “Voglia il Tribunale di
Lanciano: in via principale, disporre l'affidamento esclusivo delle minori
[...]
e alla madre;
in via subodinata, disporre Persona_1 Persona_2
l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo modalità e tempi di visita del padre;
porre a carico di l'obbligo Controparte_1 di corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 250 mensili per ciascuna figlia (complessivamente euro 500) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base alle variazioni
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF acquisito dal
Tribunale di Lanciano;
porre a favore di entrambi, nella misura del 50% ciascuno,
l'assegno unico previsto per legge;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nel prioritario interesse delle minori;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”
L'Avv. Stefania Morgione per il resistente conclude: “Voglia l'ill..mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed effettuati gli eventuali ed opportuni accertamenti, in via principale: respingere, e rigettare, perché infondata nel merito ed indimostrata senza alcuna prova e documentazione, la domanda attrice, con vittoria di spese di causa,
IVA E CPA come per Legge. In via ricovenzionale Dichiarare e disporre nel supremo interesse delle minori, l'affidamento esclusivo delle minori e Persona_1
al padre al signor con collocamento prevalente Persona_2 Controparte_1 presso il padre. Disporre, qualora venisse accertato l'alto grado di conflittualità della
Signora che continua a manifestare e che nuoce solo ed esclusivamente alle Pt_1 ragazzine, la forma rafforzata dell'affidamento esclusivo a favore del padre
[...]
. Valutare e accertare le inadempienze della Signora anche CP_1 Pt_1 di natura economica, e di atti che arrechino pregiudizio alle minori e che ostacolano il sereno svolgimento delle modalità dell'affidamento. Porre a carico della Signora l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di Parte_1 euro 600,00, ossia euro 300,00 per ciascuna figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diversa somma ritenuta di giustizia rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie e straordinarie.
Rigettare, ogni richiesta presentata dalla Signora in quanto modificare Pt_1
l'ambiente, le abitudini, la serenità raggiunta in questi 7 anni dalle minorenni, significherebbe privare le minorenni di tutte le loro certezze, i loro affetti, i loro legami, solo per un evidente capriccio, un puntiglio, per rancori mai spenti, che si sono trasformati in rabbia, che continua a coltivare, a discapito delle ragazzine. Porre per
l'intero, a favore del l'assegno unico previsto per Controparte_1
Legge.Ritenere e dichiarare che la signora ha la capacità economica necessaria Pt_1
a fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della prole.
Condannare la signora al pagamento delle spese di liti, nonché per lite Pt_1 temeraria ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi giudiziali Condannare al risarcimento dei danni morali la signora ,per non aver versato e parzialmente Pt_1 contribuito dal 2018 al 2023 alle spese a lei spettanti a favore delle figlie minorenni.
Riconoscere e Condannare la signora al risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale da alienazione parentale, verificando che la signora stia e abbia Pt_1 attivato una sorta di programmatico allontanamento delle bambine dal padre, per non aver inoltre, tentato di comporre bonariamente tale controversia, per non aver tentato ed istaurato in via preliminare, una mediazione familiare, manifestando in maniera evidente una alta conflittualità, istaurando un nuovo giudizio con circostanze già ampliamente discusse in altri procedimenti, infondate e pretestuose non provate e documentate. In via subordinata: Confermare l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre, stabilendo modalità e tempi di visita della madre. Porre a carico della Signora l'obbligo di corresponsione Parte_1 di un assegno di mantenimento di euro 600,00, ossia euro 300,00 per ciascuna figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diversa somma ritenuta di giustizia rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al 50% delle spese Per ordinarie e straordinarie. Affidare al padre il signor le Controparte_1 figlie minorenni, imponendo alla madre l'obbligo di frequentarle e tenerla con sé nei periodi - anche di ferie estive e di festività annuali (Natale e Pasqua)- e nei modi che
Il Tribunale vorrà determinare, ma con divieto di lasciarle affidate a terzi senza la propria presenza, sia di portarla con se in viaggio in Italia o all'estero senza il preventivo assenso del padre.Rigettare e non determinare alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento delle figlie. Porre interamente a favore del signor l'assegno unico previsto per legge.Ritenere e dichiarare Controparte_1 che la signora ha la capacità economica necessaria a fronteggiare le spese Pt_1 ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della prole. Condannare la signora al pagamento delle spese di liti, nonché per lite temeraria ex art 96 c.p.c. Con Pt_1 vittoria di spese e compensi giudiziali.
Condannare al risarcimento dei danni morali la signora ,per non aver versato Pt_1
e parzialmente contribuito dal 2018 al 2023 alle spese a lei spettanti a favore delle figlie minorenni. Riconoscere e condannare la signora al risarcimento del danno Pt_1 non patrimoniale da alienazione parentale, verificando che la signora sta Pt_1 attivato una sorta di programmatico allontanamento delle bambine dal padre, per non aver inoltre, tentato di comporre bonariamente tale controversia, per non aver tentato ed istaurato in via preliminare, una mediazione familiare, manifestando in maniera evidente una alta conflittualità, istaurando un nuovo giudizio con circostanze già ampliamente discusse in altri procedimenti, infondate e pretestuose non provate e documentate.”
L'Avv. Paola Zulli per e Persona_1 Persona_2 conclude: “Voglia il Tribunale confermare l'affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la residenza del padre;
rimodulare, ampliando con passaggi graduali, il diritto di visita di con la madre;
attivare un percorso Per_2 terapeutico che possa permettere alle stesse di affrontare adeguatamente le dinamiche familiari e costruire una relazione tra la minore e la mamma, PE disponendo rivalutazioni periodiche dell'andamento terapeutico”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è l'eventuale modifica del regime di affidamento e/o collocamento di e , che questo Persona_3 Per_2
Tribunale, con decreto del 12.6.2019, collocava presso il padre, pur disponendo l'affidamento condiviso delle minori;
parte ricorrente invoca la radicale modifica di tale regime, chiedendo, in via principale, l'affidamento esclusivo delle figlie, in subordine il loro collocamento presso di sé, con conseguente imposizione di un assegno di mantenimento a carico del resistente, il quale, a sua volta, invoca l'affidamento esclusivo delle figlie (con tutte le conseguenze economiche di tale statuizione).
Le richieste di parte attrice sono motivate da un atteggiamento di sostanziale disinteresse di per l'andamento scolastico delle figlie e, Controparte_1 nel contempo, per l'assunzione di un totale controllo sulle loro vite, in quanto le ragazze non sarebbero libere di uscire e sono tenute in totale isolamento.
Parte resistente, d'altro canto, lamenta un atteggiamento ingiustificatamente polemico dela ricorrente, che da molti anni porrebbe in essere delle condotte denigratorie sulla figura del padre, non collaborerebbe affatto alla gestione delle figlie (in particolare sulle scelte attinenti la loro istruzione) e comunque avrebbe una situazione abitativa non ottimale per le ragazze (convivendo con un figlio avuto da altra relazione con il quale le ragazze hanno un pessimo rapporto).
Nel corso del procedimento - nell'ambito del quale vi è stata anche la nomina di un curatore speciale per le ragazze - vi è stato un approfondimento istruttorio particolarmente intenso, sia attraverso l'opera dello stesso curatore speciale, sia attraverso l'istruttoria orale (espletata all'udienza del 12.3.2024), sia mediante la specifica attività di monitoraggio dei Servizi Sociali (che ne hanno riferito con propria relazione del 6.3.2024), sia, infine, mediante apposita CTU (invocata da entrambe le parti processuali); deve infine rilevarsi che è stata sentita personalmente all'udienza del Persona_1
28.12.2023
Tale corposa attività istruttoria ha prodotto i seguenti esiti:
Dalla memoria di costituzione del curatore speciale delle minori, Avv. Paola Zulli, in data 9.3.2024, si evince chiaramente il particolare disagio delle ragazze (ed in particolare di ) nei propri rapporti con Persona_1 la madre, specie dopo un litigio verificatosi il precedente 8 febbraio, quando la madre rimproverava la ragazza aspramente per il proprio cattivo andamento scolastico, che la ragazza invece imputava alla propria mancanza di tranquillità derivante alle tensioni esistenti tra i genitori;
l'attività del curatore speciale (anche in occasione degli incontri con i Servizi Sociali) consentiva di formulare, per conto delle minori, delle richieste del tutto difformi da quelle della ricorrente, avendo entrambe le ragazze espressamente chiesto di rappresentare la loro volontà di restare a vivere con il padre;
inoltre esprimeva Persona_1 il desiderio di ottenere un aiuto esterno che consentisse un suo progressivo riavvicinamento alla madre
Sostanzialmente conformi dalle indicazioni del curatore sono quelle provenienti dai Servizi Sociali (ma anche dall'audizione di
[...] all'udienza del 28.12.2023), evidenziandosi dalle relative Persona_1 attività una persistente disaffezione delle ragazze nei confronti della madre per alcuni comportamenti impropri di quest'ultima (poiché la trascurava le bambine ed anzi le puniva duramente anche per Pt_1 piccole mancanze), ma anche per la presenza, nell'abitazione della ricorrente, di altro figlio (nato da precedente relazione) con il quale entrambe le minori non vanno affatto d'accordo. Viceversa, entrambe le ragazze riferivano di un ottimo rapporto con il padre e con il fratello
Per_4
Nel corso dell'istruttoria orale espletata all'udienza del 12.3.2024, sono stati sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti processuali, la cui audizione ha consentito di acquisire elementi negativi per ciascuno dei contendenti: in particolare, a carico del si pongono le PE dichiarazioni dei testi e , che evidenziano un Testimone_1 Tes_2 grave comportamento denigratorio del resistente nei confronti della madre delle ragazze (comportamento che infastidiva i testi sino a spingerli a rimproverare per tale atteggiamento il ), una scarsa PE attenzione per l'igiene delle ragazze ed anche una tendenza a mantenere le figlie isolate dalle compagne ed anche dagli stessi parenti in linea materna (quali appunto la ed il fratello della ricorrente); i Tes_1 Pt_1 testi inoltre segnalavano un rapporto ambiguo tra Persona_1
e (suo fratellastro), in quanto caratterizzato da
[...] Persona_5 effusioni ed atteggiamenti esagerati (scambi di baci ed abbracci in pubblico); quanto al teste (altro figlio della ricorrente) Testimone_3 lo stesso si limitava a dare la propria versione dei fatti su un litigio avvenuto 25 novembre 2023, quando, a suo dire, fu ad Persona_1 aggredire verbalmente la madre, rimproverandola di non essersi mai presa cura di lei e della sorella (anch'essa presente ma che non Per_2 partecipava al diverbio). Quanto ai testi addotti dalla difesa del resistente, gli stessi non facevano altro che confermare quanto desumibile dalle dichiarazioni di (circa i difficili rapporti Persona_1 di questa con la madre), mentre appare particolarmenete significativa la (pur breve) deposizione di baby sitter delle figlie delle Testimone_4 parti nell'estate del 2023: tale teste, infatti, pur essendo stata addotta dalla difesa del , confermava le asserzioni di parte ricorrente in PE ordine al sostanziale isolamento delle ragazze, che nel periodo in cui furono accudite dalla rimasero sempre isolate ed in casa e non Tes_4 videro mai alcuna amica.
In relazione alla CTU espletata dalla d.ssa gli accertamenti Persona_6 eseguiti dalla predetta (estremamente puntuali, completi ed esaustivi), pur non denotando particolari deficienze o patologie tali da pregiudicare le capacità genitoriali delle parti, hanno comunque consentito di individuare (ad ulteriore conferma di quanto emerso nel corso del'istruttoria) particolari criticità nei rapporti tra e la Persona_1 madre, nonché negli atteggiamenti del padre nei confronti delle figlie (con particolare riguardo allo scarso stimolo del per una PE partecipazione delle ragazze ad attività extrascolastiche, ricreative o sportive), oltre che, ovviamente, nelle relazioni tra i genitori;
il consulente propone un ampliamento del diritto di visita tra la madre e la figlia nonché un percorso psicoterapeutico per il Persona_2 recupero del rapporto padre-figlia; nessuna osservazione critica è stata mossa a tale consulenza tecnica dalle parti.
Sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'attività istruttoria espletata, possono formularsi le seguenti conclusioni:
Devono essere anzitutto rigettate le reciproche domande di affidamento esclusivo avanzate dalle parti, non avendo la CTU espletata nel corso del presente giudizio riscontrato una incapacità genitoriale di alcuno dei contendenti, sibbene esclusivamente una loro esasperata conflittualità, che le parti dovrebbero cercare di superare nell'interesse delle figlie;
la richiesta di affidamento esclusivo (e di conseguente collocamento) avanzata dalla difesa di deve essere altresì Parte_1 disattesa in ragione dei problematici rapporti con le figlie (ed in particolare con la primogenita) quali riferiti sia dal curatore speciale, sia dai Servizi Sociali sia dalla stessa nel corso dell'udienza Persona_1 del 28.12.2023
Vi sono indubbiamente dei comportamenti inappropriati del convenuto nei confronti delle figlie: dall'istruttoria testimoniale è stato infatti riscontrato, quantomeno a livello indiziario (specie in conseguenza della deposizione della teste che le ragazze vivono Testimone_4 abbastanza isolate dalle compagne di classe e non svolgono particolari attività extrascolastiche (sportive o ricreative); tale circostanza non sembra preoccupare il genitore, che anzi non risulta svolgere alcuna attività propositiva nei confronti delle figlie;
ancor più grave e deprecabile è la condotta (riferita dai testi reiteratamente Tes_1 Pt_1 denigratoria ed offensiva del nei confronti della madre delle PE ragazze, anche in presenza di queste ultime;
tale condotta deve assolutamente cessare, non potendosi in alcun modo tollerare che i dissidi personali tra le parti vengano a minare (se non addirittura a compromettere) i rapporti tra figli e genitori;
sotto questo profilo, il problematico rapporto tra e la madre non può non Persona_1 ricollegarsi (almeno in parte) alle reiterate doglianze e critiche espresse dal (che comunque, quale genitore collocatario, ha una grande PE influenza sulle minori) nei confronti della ciò non toglie, Pt_1 comunque, che anche quest'ultima, secondo quanto riferito da PE
, ha assunto degli atteggiamenti negativi (di disinteresse ed anzi
[...] di estremo rigore) verso le figlie, tale da costituire di per sé un grave ostacolo al ripristino di una normale relazione con le ragazze.
Altri aspetti problematici (l'ambiguo rapporto tra ed il Persona_1 fratellastro l'asserita scarsa igiene dell ragazze) sono stati Per_4 riferiti dai testi e ma in termini che non consentono di Tes_1 Pt_1 formulare delle censure nei confronti del resistente, sia perché non è chiaro se il si sia accorto o meno di tali effusioni, né tanto meno PE se le abbia incoraggiate, e comunque delle manifestazioni di affetto (abbracci e baci, questi ultimi non riferiti in termini di aperta lascività) tra fratelli non sono di per sé fatti preoccupanti;
ancor meno problematiche possono considerarsi le riferite condizioni igieniche delle ragazze, limitate a singole occasioni, espresse in termini molto generici, non riscontrate comunque né in occasione dell'audizione di PE
, né dal curatore speciale né dai Servizi Sociali né dal consulente
[...] tecnico d'ufficio
La d.ssa nella propria relazione, valutando positivamente Persona_6
i rapporti tra e la figlia minore propone Parte_1 Per_2 un ampliamento del diritto di visita tra le due: pur rispettando e condividendo le osservazioni del CTU sul punto, si ritiene che tale proposta non possa essere acriticamente recepita da questo collegio: se infatti è possibile (ma poco probabile) che un maggiore rapporto tra e la madre possa aiutare anche ad un Per_2 Persona_1 riavvicinamento con la genitrice (potendo la sorella minore chiedere a volte di essere accompagnata nelle proprie visite alla , tale Pt_1 possibilità rappresenta l'unico lieve elemento che consiglierebbe il proposto ampliamento;
contro tale scelta si pongono però degli argomenti più solidi e convincenti, ossia: l'opportunità di non stravolgere o modificare (se non in presenza di fatti gravi) l'attuale consolidato regime di visita tra madre e figlia, specie in ragione del fatto che, essendo tale modifica adottata solo nei confronti di una delle figlie, ossia di , quest'ultima potrebbe sentire come privilegiata Persona_2 la posizione della sorella che invece ha un rapporto altamente conflittuale con la madre, sentendosi non solo non premiata, ma addirittura penalizzata per la propria disponibilità verso la genitrice: ciò in particolare poiché, da quanto deducibile dalla perizia della d.ssa la stessa da alcuni mesi si rifiuta di dormire nella casa Per_6 Per_2 materna per i problematici rapporti con l'attuale compagno della donna;
in tale situazione, ampliare il diritto di visita della ragazza con la madre potrebbe sortire un effetto controproducente nei rapporti tra e Per_2 la si ritiene pertanto di poter recepire la proposta della d.ssa Pt_1 solo “su base volontaristica”, ossia di consentire la possibilità di Per_6 visita di alla madre tutte le volte che la ragazza manifesterà tale Per_2 intenzione. La posizione di , quale genitore collocatario delle ragazze, CP_1 importa una sua particolare responsabilità nella loro gestione, perché il più stretto contatto con le minori gli impone di vigilare in modo accurato ed intenso sul loro stile di vita: sotto questo profilo, non può non prescriversi al di spingere le ragazze ad avere degli impegni PE extrascolastici (ovviamente senza forzarle), dei rapporti con le amiche, a svolgere delle attività sportive e a non restare isolate;
soprattutto si ritiene di imporre al la cessazione di ogni condotta offensiva e PE denigratoria nei confronti di , specie in presenza Parte_1 della ragazze;
tale prescrizione, se disattesa, potrà costituire motivo di modifica del regime di affidamento e collocamento delle minori, oltre che di sanzione ai sensi dell'art. 473/bis.39 cpc;
si ritiene altresì di invitare il a favorire (anziché inibire) i contatti tra le figlie e la madre, PE poiché solo dalla ripresa di un normale rapporto tra madre e figlie potrà essere assicurata una crescita armoniosa e completa delle ragazze;
a tal fine può essere utile anche intraprendere il percorso terapeutico proposto dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione.
Quanto a , si può indubbiamente valutare Parte_1 positivamente il fatto che la stessa abbia intrapreso un autonomo percorso psicologico, ma lo sforzo della ricorrente, al fine di recuperare il rapporto con le figlie, deve essere anzitutto quello di evitare qualsiasi atteggiamento critico nei confronti del e ciò proprio PE nell'interesse della stessa ricorrente: il padre è infatti visto dalle ragazze come propria figura di riferimento e minarne la persona e la credibilità non sortisce alcun effetto negativo nei rapporti padre-figlie, mentre contribuisce a generare diffidenza e rancore di (e forse Persona_1 anche di ) verso la madre;
inoltre la dovrebbe cercare Persona_2 Pt_1 di assicurare dei buoni rapporti tra le ragazze ed il fratellastro , Tes_3 posto che anche la conflittualità esistente tra quest'ultimo e le minori può rappresentare un ostacolo alla ripresa di un normale rapporto madre-figlie; stesso discorso vale per quel che concerne il rapporto tra le minori ed il nuovo compagno della in relazione al quale si Pt_1 rilevano (in base a quanto riferito dalle ragazze al consulente tecnico) delle criticità molto gravi.
Al di là di tali aspetti, comunque, il regime disposto da questo Tribunale con decreto del 12.6.2019 deve essere mantenuto sia per quel che concerne l'affidamento condiviso delle minori alle parti processuali che per quanto riguarda il loro collocamento presso il padre ed i tempi ed i modi di esercizio del diritto di visita della madre (con le precisazioni esposte in dispositivo).
Quanto all'aspetto economico, bisogna preliminarmente osservare che il decreto di questo Tribunale del 12.6.2019, accogliendo del resto le concordi richieste delle parti, non disponeva alcun assegno di mantenimento a carico di , ponendo a carico di quest'ultima esclusivamente il Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute da Controparte_1 nell'interesse delle minori.
Nel presente giudizio, sia pure in via riconvenzionale, la difesa di
[...] invoca invece la fissazione di un contributo al mantenimento CP_1 delle figlie ad opera della madre, nonché la previsione del versamento del 100% dell'assegno unico ad opera dell'INPS; entrambe tali richieste devono trovare accoglimento, in quanto:
Come si evince anche dalle dichiarazioni rese alla d.ssa la Per_6 Pt_1 ha trovato un'attività lavorativa presso un'impresa di pulizie e convive con altro uomo a sua volta impiegato come trasportatore presso un'azienda di commercio di frutta;
vi è quindi un minimo di disponibilità economica che consente alla donna di ottemperare al proprio dovere primario di contribuire, per quanto le è possibile, ai bisogni delle figlie
La ridotta disponibilità delle figlie di andare a trovare la madre comporta che alle loro esigenze primarie quotidiane contribuisce in via pressochè esclusiva il padre
D'altro canto, sussiste comunque una situazione di squilibrio economico tra le parti, tale da poter imporre un assegno di mantenimento in una misura non particolarmente elevata a carico della
Pt_1
A compensazione del fatto che l'importo dell'assegno di mantenimento a carico della ricorrente è poco più che simbolico, deve trovare accoglimento la richiesta di assegnazione al dell'intero assegno PE unico erogato dall'INPS.
Deve infine disporsi, quanto al contributo di mantenimento a carico di
[...]
, la decorrenza dalla data della presentazione della domanda Parte_1 di parte convenuta (ossia il 13.11.2023).
Quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di poterle integralmente compensare in ragione del rigetto delle domande principali avanzate dalle parti processuali (ossia quelle relative all'affidamento esclusivo delle figlie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 758/2023, ogni altra istanza disattesa, così decide:
A parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 12.6.2019, fisa in complessivi euro 200 mensili il contributo per il mantenimento delle figlie e , con decorrenza dal Persona_1 Persona_2
13.11.2023, somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a Controparte_1
[...]
Dispone che l'INPS eroghi l'intero ammontare dell'assegno unico familiare a quale genitore collocatario delle figlie Controparte_1 minori
Invita ad impegnarsi per tentare di far riprendere Controparte_1 un adeguato rapporto tra e la madre Persona_1
(eventualmente anche attraverso un percorso psicoterapeutico)
Fa assoluto divieto a di esprimere valutazioni Controparte_1 negative, denigratorie ed offensive nei confronti di Parte_1
in presenza delle figlie, operandosi piuttosto per un loro
[...] riavvicinamento alla madre
Invita a stimolare nelle ragazze delle attività Controparte_1 extrascolastiche (ricreative o sportive) o comunque una maggiore socializzazione con il mondo esterno
Conferma per il resto il decreto di questo Tribunale del 12.6.2019, rigettando le contrapposte richieste di affidamento esclusivo formulate dalle parti;
dispone comunque che e/o Persona_1 [...]
possano incontrare la madre anche in giorni ed orari Persona_2 diversi da quelli fissati nel predetto decreto, se ciò corrisponde alla loro volontà
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 10.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa