Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 175/2025
TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE __________________
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
dott.ssa Sarah Previti Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA provvedendo sul reclamo proposto, nel procedimento ex art. 669 terdecies C.P.C. iscritto al n.
175/2025 ruolo gen., avverso il provvedimento in data 11.02.2025 emesso dal Tribunale di Locri –
Sezione Civile – in composizione monocratica, ad istanza di
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , nato a [...] il [...]; (C.F.: Pt_2 C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Angelo Riccio (indirizzo PEC: ; Email_1
(reclamanti) nei confronti di
(C.F.: ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Avv. Caterina Panetta, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86
C.P.C. (indirizzo PEC: , giusta delibera assembleare in Email_2
atti;
(reclamato)
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, va precisato che il Tribunale, nel motivare “succintamente” la presente ordinanza ai sensi dell'art. 134 C.P.C., non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione adottata, con la
1
Gli odierni reclamanti , e hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
per conseguire la riforma del provvedimento emesso ex artt. 703 C.P.C. e 1168 C.C., con il quale nei confronti dei deducenti – in accoglimento del ricorso proposto in data 14.02.2023 (ove l'odierno reclamato aveva prospettato, nella sola parte rilevante nel presente giudizio, Controparte_1
di essere possessore di un terreno, sita in Caulonia alla via Pietro Calafiore, della superficie di circa
85,00 mq, costituente parte integrante di un'area condominiale utilizzata dai condomini per il parcheggio di autovetture, contraddistinto catastalmente al foglio di mappa n. 115, part. n. 691, sub
1 e part. n. 785 del predetto Comune;
che, in data 16.02.2023, si era introdotto nel Parte_2
complesso condominiale, al fine di recintare la porzione di terreno corrispondente ai parcheggi identificati con i numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32; che, a seguito di una procedura esecutiva, è subentrata nella proprietà della particella n. 785 (ex 194) del Parte_1
foglio di mappa 115; che, nelle date del 9, 10 e 12 agosto 2023, la , unitamente al marito Pt_1
e, nell'occasione del 12.08.2023, anche al figlio si erano introdotti Parte_2 Parte_3
abusivamente nel cortile condominiale, apponendo altri paletti e creando dei fori nel cortile condominiale adibito a parcheggio, nonché suonando ai citofoni delle unità abitative e chiedendo ai condomini di spostare le macchine per ultimare la recinzione, rivendicando quindi la proprietà dell'area) – era stato ordinato di reintegrare il nel possesso della porzione Controparte_1
immobiliare oggetto di causa mediante l'immediato rilascio della stessa, libera e sgombera da persone e cose, previa rimozione di ogni ostacolo al libero esercizio del possesso da parte dell'odierna parte reclamata.
In particolare, nella gravata ordinanza, veniva ritenuta infondata l'eccezione in rito dei resistenti di tardività dell'azione possessoria (addotta sulla base della prospettazione per cui il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1168 C.C. decorresse dal primo atto di spoglio avvenuto il
18.01.2020 allorquando , per il tramite del marito , aveva apposto dei Parte_1 Parte_2
paletti in ferro, con nastro a strisce rosso e bianco, per delimitare il confine tra le due proprietà), nonché, nel merito, avuto riguardo al piano strettamente fattuale, veniva ritenuto provato che il
, al tempo del dedotto spoglio, esercitasse un pieno possesso sull'area adibita Controparte_1
a parcheggio essendo appunto utilizzata dai condomini come zona adibita a CP_2
parcheggio, così come è incontestato il fatto materiale dello spoglio da parte degli odierni reclamanti.
A sua volta, nella presente fase di giudizio, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 dedotto a fondamento dell'impugnazione, nei termini come argomentati nel relativo atto di reclamo
2 a cui si rinvia, l'erroneità della gravata ordinanza sia laddove è stata rigettata l'eccezione di tardività della avversa azione possessoria, sia laddove è stata disattesa l'eccezione feci sed iure feci sollevata da , la quale aveva continuato a possedere il bene a partire dalla sua immissione in Parte_1
possesso intervenuta ad opera del custode giudiziario, a seguito della aggiudicazione in sede di procedura esecutiva immobiliare, e non poteva certo configurarsi nei suoi confronti l'animus spoliandi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'odierno reclamato resisteva al gravame chiedendone Controparte_1
il rigetto, con conferma del provvedimento emesso dal giudice monocratico, contestando punto per punto – nei termini come riportati nel relativo atto di costituzione a cui si rinvia – le doglianze addotte da controparte.
All'udienza del 01.04.2025, celebratasi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 127 bis C.P.C., la causa veniva discussa dalle parti ed il Collegio riservava la decisione.
Il reclamo non può trovare accoglimento, tenuto conto che l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso proposta dal risulta tempestiva e fondata, Controparte_1 ravvisandosi nel caso di specie il presupposto dell'attuale ed effettiva sussistenza del possesso dell'area adibita a parcheggio condominiale in capo all'odierno reclamato al momento della verificazione dello spoglio di parte di tale area, mediante l'apposizione di paletti ed una rudimentale recinzione, sottraendo così una porzione dell'area di sosta delle autovetture alla disponibilità in capo ai condomini, così come argomentato in termini condivisibili nell'impugnata ordinanza e con le ulteriori precisazioni evidenziate nel presente provvedimento.
L'originario ricorrente aveva invocato la tutela possessoria prevista di cui all'art. 1168 C.C. adducendo che l'anzidetta condotta di controparte avrebbe leso l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà sulla anzidetta porzione dell'area adibita a parcheggio CP_2
rendendone impossibile la fruibilità ed il godimento.
Dunque, la presente controversia possessoria concerne le questioni relative:
- alla verifica circa l'effettivo preesistente possesso in capo all'originario ricorrente, odierno reclamato, della porzione dell'area adibita a parcheggio condominiale corrispondente a quella poi inglobata nella rudimentale recinzione sorretta da paletti in ferro;
- alla verifica circa l'integrazione nel caso di specie di una condotta di spossessamento in ordine alla realizzazione sull'anzidetta porzione, da parte degli odierni reclamanti, della apposizione dei paletti a sostegno della rudimentale recinzione tale da impedire ivi il parcheggio delle autovetture da parte dei condomini;
3 - alla verifica circa la collocazione temporale di tale condotta, stante l'eccezione di tardività ribadita anche nella presente fase di giudizio dai reclamanti.
Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito l'immagine fotografica, allegata in atti dagli originari resistenti, ritraente la condizione dei luoghi di causa dopo lo spoglio lamentato dalla controparte:
4 Si deve a questo proposito evidenziare, in linea generale, che l'art. 1168 C.C., così come l'art. 1170 C.C., tutela lo jus possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo jus possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale. In altre parole, può affermarsi che gli artt. 1168-1170 C.C., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la “situazione di fatto” (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla “situazione di diritto” (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore): ciò per la semplice ragione che altro è il diritto di esercitare un potere (jus possidendi), altro il fatto di esercitarlo effettivamente (jus possessionis).
Corollario di quanto sin qui detto è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto
(titolarità della proprietà o di altro diritto reale) è irrilevante, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 C.C.) e della lesione dello stesso (cioè della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso – “spoglio” – ovvero la molestia dello stesso, “turbativa”).
Ne consegue che, ai fini della tutela possessoria ex artt. 1168-1170 C.C., del tutto irrilevante è la titolarità della proprietà o di altro diritto reale, poiché rileva solo l'esistenza (oggetto di onere probatorio a carico del ricorrente, ex art. 2697, comma primo, C.C.) di un potere sulla cosa manifestantesi, “di fatto”, in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Peraltro, nell'interpretare l'art. 1140 C.C., la giurisprudenza e la dottrina hanno configurato la situazione possessoria come composta da un elemento materiale (possessio corpore, ovvero corpus)
e da un elemento volitivo (animus possidendi), che vivifica il primo.
Il corpus possessionis, quale relazione diretta ed immediata con il bene, implica non solo il IGnoreggiare la cosa in modo tangibile, ma – in senso più vasto – il tenere la cosa in una completa possibilità di dominio nello spazio e nel tempo, con la potenzialità di esercitarvi il potere di fatto su ogni parte ed ogniqualvolta si voglia (ad libitum), per cui una volta verificatasi l'adprehensio necessariamente materiale per l'acquisto del possesso, non è necessaria per la conservazione del possesso, la relazione materiale continua ma solo l'animus accompagnato dalla possibilità di disporre della cosa.
5 Deriva da siffatta configurabilità del possesso – come accolta dall'interpretazione dell'art. 1140
C.C. – che tale modo di conservazione del possesso senza una relazione materiale è condizionato alla reale possibilità per il soggetto di ripristinare ad libitum il corpus, mentre se viene meno la possibilità di disporre materialmente della cosa, escludendo gli altri, tutte le volte che si voglia, il possesso si perde nello stesso momento in cui cessa tale possibilità.
In questo senso, non sussiste il corpus possessionis, allorché la possibilità di disporre materialmente della cosa sia condizionata dal placet altrui;
allorché sussista comunque il potere di terzi di escludere la relazione di fatto;
allorché infine, il ripristino della IGnoria non sia possibile in qualsiasi momento.
In tal senso nella sentenza del 6 maggio 2005, n. 9396, la Suprema Corte ha osservato che: si ritiene che per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso della cosa né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che il bene posseduto, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore, potendosi ipotizzare il mantenimento del possesso anche solo animo, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinate il corpus quando lo voglia, oppure, avendo la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, cosicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus, senza far ricorso ad azioni violente o clandestine (Cass. 1253/2000, n.8612/98, n.11119/97 ed altre conformi).
E' stato, poi, anche affermato e ribadito che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, sia quando, in relazione alla natura del bene medesimo, l'animus derelinquendi sia inequivocabilmente manifestato (Cass. 6472/97, n.6260/97, n.6360/95).
Pertanto, presupposto per agire in possessorio è la sussistenza in capo a chi invoca la tutela di un potere di fatto autonomo e non derivato o occasionalmente dipendente da quello che altri ha sul bene, con l'ulteriore corollario che chi agisce in giudizio deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr., tra le tante, Cass., 13 dicembre 2001, n. 15755, tale principio pur generalmente dettato in tema di possesso ad usucapionem, è indubbiamente di rilievo anche ai fini della tutela interdittale del possesso).
Peraltro, i provvedimenti immediati di reintegrazione nel possesso sono diretti alla restaurazione, senza dilazione, di situazioni di fatto giustificate da un preesistente possesso o detenzione e violate da atti violenti, dirette a restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato. Da ciò discende
6 che la situazione di possesso – asseritamente lesa – deve preesistere al compimento dell'atto di spoglio.
Dunque, nell'ambito dell'azione di reintegrazione nel possesso di cui all'art. 1168 c.c., costituisce onere del ricorrente provare in primo luogo l'esistenza di un possesso – o di un compossesso – sul bene immobile oggetto di causa al momento dell'asserito spoglio ed, in secondo luogo, la condotta di spoglio imputabile al resistente.
A tale specifico proposito, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, richieda soltanto la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio. Resta, dunque, irrilevante l'esame del titolo, consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, così come appare irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore (C. 5760/2004; C. 7067/1995; C.
4721/1995; C. 12790/1993; C. 4625/1987), avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità al momento del lamentato spoglio, la IGnoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto
(C.17567/2005).
D'altra parte, sempre in linea generale, le azioni possessorie sono volte alla tutela di situazioni di fatto, anche non sorrette dal correlato diritto, ne cives ad arma veniant. Pertanto, colui che assuma di essere stato privato o molestato nell'esercizio in fatto, su un dato bene, di poteri e facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale, in ragione del principio per cui spoliatus ante omnia restituendus, potrà far valere lo ius possessionis, cioè la IGnoria esercitata di fatto sul bene, anche nei confronti dell'effettivo proprietario o titolare del diritto reale, che abbia compiuto, ai suoi danni, atti di spoglio o di turbativa nel possesso.
Invero, proprio la peculiarità dell'oggetto della tutela possessoria e la finalità sottesa ai rimedi di cui agli artt. 1168 e 1170 C.C. comportano che la veste di spoliator o di autore di una turbativa giuridicamente rilevante, possa essere assunta anche dal titolare di un diritto sul bene, il quale, quindi, non potrà validamente opporre il diritto medesimo per resistere alle pretese del possessore, non valendo, come noto, a mutare la natura dell'atto di turbativa o di spoglio l'eccezione feci sed iure feci, ed essendo indubbio che l'acquisto di un bene a titolo derivativo, attribuisce, sì, lo ius possidendi – ovvero il diritto di ottenere la disponibilità del bene mediante azione petitoria di rivendica – ma non conferisce, necessariamente, il possesso, lo ius possessionis, quante volte non sussista effettiva corrispondenza tra situazione di diritto e situazione di fatto, anche in capo al proprio dante causa che abbia consegnato il bene venduto nello stato in cui lo deteneva.
7 Ne consegue che l'eccezione feci sed iure feci deve ritenersi inammissibile se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo la prova del possesso essere desunta, in sede di procedimento possessorio, dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo.
Più nello specifico, l'art. 705 C.P.C. fa divieto al convenuto in un giudizio possessorio di introdurre azioni petitorie. Tale divieto non impedisce, tuttavia, al convenuto di formulare un'eccezione a contenuto petitorio (feci sed iure feci) purché essa sia finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda possessoria e non già ad accertare le ragioni petitorie del convenuto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “nelle azioni possessorie, l'eccezione feci sed iure feci del convenuto che deduce di essere compossessore della cosa, rende necessario l'esame del titolo per stabilire sia pure ad colorandam possessionem,
l'esistenza e l'estensione del diritto che si allega. Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza” (cfr. Cass. 3 febbraio 1998, n. 1042; Cass. 29 gennaio 2007, n. 1795).
Una volta premesso tali criteri valutativi di diritto, si passa ora alla loro concreta applicazione nel caso di specie.
In primo luogo, sulla base delle anzidette considerazioni, risulta del tutto irrilevante ai fini dell'invocata tutela possessoria, per come correttamente evidenziato nella reclamata ordinanza, la verifica se il posizionamento della rudimentale recinzione sorretta da paletti metallici coincida con l'effettivo confine tra il fondo di proprietà di a seguito di vendita in una azione Parte_1
esecutiva, come sostenuto dalla stessa, e quello condominiale adibito a parcheggio, oppure se venne realizzato all'interno dell'area di proprietà del odierno reclamato, secondo la CP_1 prospettazione di tale parte, dovendosi invece focalizzare l'attenzione sulla dedotta impossibilità da parte dei condomini – proprio a cagione del concreto posizionamento dei paletti in ferro e della rudimentale recinzione, pacificamente realizzato dagli odierni reclamanti, quand'anche entro il
8 limitrofo fondo di proprietà della – di continuare ad esercitare il vantato e preesistente Pt_1
possesso della porzione di fondo inglobata nella recinzione con le specifiche modalità, parcheggio delle autovetture da parte dei condomini, di fatto attuate fino al lamentato spoglio.
In secondo luogo, dalla lettura d'insieme degli atti di causa è dato desumere, sempre per come correttamente evidenziato nella reclamata ordinanza, alla stregua di un dato pacifico – non essendo stato oggetto di contestazione in modo specifico dagli originari resistenti ai sensi dell'art. 115, comma primo ultima parte, C.P.C. – che i condomini del avevano da tempo Controparte_1 la materiale disponibilità dell'area oggetto di causa in quanto da loro utilizzata come parcheggio, essendosi limitati gli odierni reclamanti ad invocare la titolarità in capo a di un diritto Parte_1
reale su tale area.
Dunque, risulta provato che, all'epoca del lamentato spoglio, l'area contesa fosse utilizzata dai condomini del come zona adibita a parcheggio (al di là, come detto, di Controparte_1
questioni afferenti all'esatta linea di confine tra la particella dell'area co0ndominiale e quella limitrofa di proprietà della ). Pt_1
Ancora, costituisce alla stregua di altro dato fattuale pacifico ed incontestato la condotta posta in essere dagli odierni reclamanti – considerata dal ricorrente quale atto di spoglio violento ai sensi dell'art. 1168 C.C. – e consistita appunto nella circostanza per cui, nelle date del 16.02.2023 e, successivamente, del 9, 10 e 12.08.2023, i resistenti si siano introdotti nell'area oggetto di causa rivendicandone la proprietà ed apponendo i paletti di ferro e la rudimentale recinzione. Tale accadimento non è stata mai contestata specificamente dai reclamanti, i quali, fin dalla loro originaria comparsa di risposta, si sono limitati ad eccepire la mancanza dell'elemento oggettivo dello spoglio violento e clandestino “dato che l'attuale proprietaria IG.ra , è stata Parte_1 immessa nel possesso dei beni acquistati all'asta per il tramite del Custode Giudiziario” e dell'elemento soggettivo “dato che la IG.ra , in buona fede, dopo l'immissione in Parte_1
possesso, si è solo limitata a delimitare il suo fondo il 18 gennaio 2020, ed ha continuato a mantenerlo delimitato con i paletti in ferro, con nastro a strisce rosso e bianco, nella stessa posizione di prima, fino all'agosto 2023 e a tutt'oggi”.
Risulta, in tal modo, sollevata l'eccezione feci, sed iure feci risolventesi nel richiamo di un titolo proprietario da cui si assume che derivi la liceità del comportamento denunziato con l'azione possessoria.
Sulla base delle precedenti considerazioni in linea generale, tale eccezione deve ritenersi inammissibile in questa sede.
Invero, nel giudizio possessorio l'eccezione feci, sed iure feci è ammessa solo ove tenda a far valere lo ius possessionis (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo ius
9 possidendi (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale (Cass. 4198/2016).
Nel caso di specie l'eccezione non è evidentemente volta a far valere una precedente relazione di fatto sulla porzione di suolo oggetto di causa, atteso che, pur a fronte del formale atto di immissione in possesso del bene immobile aggiudicato in sede di procedura esecutiva (una sorta di traditio ficta, nel senso di una consegna simbolica del bene immobile), nella realtà invece, prima dell'apposizione dei paletti in ferro e della rudimentale recinzione che l'ha inglobata, era insussistente in capo agli odierni reclamanti una stabile relazione fattuale con l'area oggetto di causa, ancorchè solo animo, essendo appunto adibita dai condomini del a Controparte_1
zona di parcheggio delle proprie autovetture, mentre da quell'atto di immissione, così come dal tenore del decreto di archiviazione in atti emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Locri il
31.05.2022, potrebbe in ipotesi al più discendere il vantato ius possidendi – irrilevante, giova ribadire, nel presente giudizio – ovvero il diritto di ottenere la disponibilità del bene di cui Pt_1
si dichiara esclusiva proprietaria.
[...]
Va ancora evidenziato che l'effettivo punto controverso tra le parti si incentra sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso possessorio per tardività della domanda, riproposto in sede di reclamo, secondo cui il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1168 C.C. sarebbe decorso dal primo atto di spoglio avvenuto il 18.01.2020 allorquando , per il tramite Parte_1
del marito , aveva apposto dei paletti in ferro, con nastro a strisce rosso e bianco, per Parte_2
delimitare il confine tra le due proprietà.
Il motivo di reclamo sul punto risulta infondato, atteso che sono condivisibili anche sul punto le argomentazioni addotte nella gravata ordinanza.
Come è noto, l'art 1168 C.C. espressamente sancisce che chi è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso può entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
Inoltre, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall'ultimo atto quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente”
(così Cass., sez. VI, 24/09/2020, n. 20007).
A sua volta, nel caso di specie, dal verbale di sequestro in atti di due paletti in ferro del
18.01.2020, emerge chiaramente che, in occasione della prima apposizione di tali paletti da parte di
10 , per conto della consorte a seguito dell'intervento sul posto dei Parte_2 Parte_1
Militari dell'Arma appartenenti alla Stazione CC. di Caulonia Marina, gli stessi paletti erano stati materialmente rimossi e sottoposti a sequestro ex art. 354 C.P.P. (“Si da atto che quanto in sequestro viene custodito, temporaneamente, in quest'uffici per la [sic] successivo deposito presso
l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Locri”). In tal modo, veniva nell'immediatezza ripristinata la situazione quo ante, consentendo così la perdurante destinazione dell'area oggetto di causa a zona di parcheggio delle autovetture dei condomini del . Controparte_1
Pertanto, come evidenziato in termini del tutto condivisibili nella reclamata ordinanza, il sequestro dei paletti apposti da , stante la loro materiale rimozione nell'occasione, Parte_2
aveva fatto venire meno il collegamento tra il primo atto di spoglio del 18.01.2020 e le successive condotte poste in essere dagli odierni reclamanti con la conseguenza che, rispetto alla condotta del
16.02.2023 oggetto del presente giudizio, il ricorso depositato in data 14.02.2024 è da ritenersi tempestivo, non essendo configurabile alcuna prosecuzione della stessa attività, trattandosi bensì di una condotta posta in essere ex novo ancorchè con modalità analoghe a quella del gennaio 2020.
Infine, va precisato che la convinzione di aver agito nell'esercizio di un proprio diritto (come pure la buona fede nel ritenerlo) non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'animus spoliandi, che si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento avente come conseguenza la sostituzione del possesso altrui con il proprio, ovvero la trasformazione del proprio compossesso in possesso esclusivo e che, quindi, è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore contro la volontà espressa o tacita del medesimo, indipendentemente dalla convinzione dell'autore di agire secondo il diritto. La giurisprudenza di legittimità ha riassunto tali deduzioni nel principio di diritto secondo cui
“caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilità dell'animus spoliandi deve ritenersi la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello spolians di esercitare un proprio diritto”. (cfr., in tal senso, Cass., 23/02/2001, n. 2667).
Sulla base delle argomentazioni finora illustrate, il reclamo deve essere rigettato e va confermata l'ordinanza impugnata.
In difetto allo stato di richiesta di fissazione d'udienza, il presente provvedimento è destinato ad assumere carattere di definitività e, pertanto, sulla base dei principi generali in tema di spese giudiziali di cui agli artt. 91 e ss. C.P.C., occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite del presente grado del giudizio cautelare che seguono l'odierna soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma
11 semplificata della fase decisoria che si è estrinsecata solo nella discussione orale dinanzi al
Collegio.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, atteso che l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis” ed in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorga al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, visti gli artt. 669 terdecies C.P.C. e 1168 C.C., così dispone:
- conferma l'ordinanza ex artt. 703 C.P.C. e 1168 C.C. emessa in data 11.02.2025 dal Tribunale di
Locri – Sezione Civile – in composizione monocratica;
- condanna in solido i reclamanti al pagamento in favore della controparte delle spese processuali della presente fase, che liquida in complessivi € 2.627,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
Iva e Cap, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso alla camera di conIGlio del 10 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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