Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3687/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( , tutti nella qualità di fideiussori Parte_4 C.F._4
della SAEDIL s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n° 63/2016 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 20/04/2016 e pubblicata in data 22/04/2016, rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato, dall'avv.
Biagio Riccio ( ) ed elettivamente domiciliati in Cardito C.F._5
(NA) alla via Cesare Battisti n° 24.
APPELLANTI
E
( , in persona del l.r.p.t., a cui si sono fuse per CP_1 P.IVA_1
incorporazione , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 [...]
con atto di fusione per Notar Controparte_8 Persona_1
Pag. 1 a 10
Rosaria De Simone ( ), con la quale elett.te dom.lia in C.F._6
Napoli alla Piazza Piedigrotta n. 9.
APPELLATA
Conclusioni
Per gli appellanti: Riformare la sentenza n° 140/2020, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15/01/2020, non notificata.
Ritenere che la somma dovuta, quanto ai conti anticipi, deve essere rivista perché bisogna tener conto che le competenze sono state già canalizzate nel conto ordinario ed ivi richieste e devono essere sottratte dall'importo di cui al decreto ingiuntivo. Dunque 306.772, 25 –119.134,28= 187.587, 97.
Soppesare che la banca non ha provato il quantum per quanto attiene al conto anticipi di cui al decreto ingiuntivo.
Acclarare che, quanto al solo conto anticipi, il dovuto degli opponenti è pari ad €
187.587,97 e non ad € 306.772,25.
Nominare consulente tecnico di ufficio ex art. 356 c.p.c. per quanto attiene al rapporto tra conto ordinario e conto anticipi.
Acclarare, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, che le fideiussioni sono nulle e, dunque, cadono tutti i vincoli e le obbligazioni di questi ultimi che nulla devono alla banca attesa la nullità dei sottesi contratti.
Con il favore delle spese e degli emolumenti di giudizio, da attribuire al difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Per l'appellata: - dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 54 D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro” e, per l'effetto emettere ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c. in quanto alla luce della prevalente ed unanime giurisprudenza citata, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
Pag. 2 a 10 - rigettare il proposto gravame, in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 140/2020 resa il 14.01.2019 e pubblicata in data 15.01.2020, del tutto corretta da un punto di vista sia logico che giuridico.
- rigetto dell'avversa richiesta di espletamento della CTU contabile, perché ultronea, irrilevante, oltreché esplorativa per tutto quanto sopra rappresentato;
Con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con DI nr. 815/2015, emesso su ricorso di , ingiunse a DI RL, quale debitrice principale, ed ai CP_1
fideiussori, , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, il pagamento della somma di € 541.953,52 (di cui € Parte_4
235.231,27, quale scoperto di conto corrente ordinario n° 401157482 ed €
306.722,25 quale scoperto di conto corrente anticipi su fatture n° 401157510).
1.1. Gli ingiunti si opposero ed eccepirono la nullità del provvedimento monitorio, per carenza di prova scritta del credito azionato, in ragione della mancata produzione degli estratti conto da parte della ritenendo CP_2
insufficiente, in sede monitoria, la produzione della sola certificazione ex art. 50
TUB; l'inesistenza della pretesa creditoria della Banca, per usurarietà dei tassi di interesse applicati;
l'applicazione di anatocismo, in violazione della delibera
C.I.R.C. del 09/02/2000, per assenza della condizione di reciprocità; la nullità delle prestate fideiussioni per indeterminatezza;
l'inesigibilità del credito nei confronti dei garanti, per violazione dei termini di cui agli art.1955 cc, 1956 cc,
1957 cc.
1.2. Costituitasi, la chiese il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI CP_2
opposto con condanna alle spese.
Pag. 3 a 10
1.3. Il Tribunale rigettò l'opposizione e confermò il DI, condannando gli opponenti alle spese di lite.
In sintesi, ritenne che la avesse provato il suo credito, depositando la CP_2
copia dei contratti, tutti gli estratti conto e la certificazione ex art. 50 TUB, mentre gli opponenti non avevano provato il fondamento delle loro eccezioni, non avendo depositato la sequenza integrale degli estratti conto, né i DM di rilevazione trimestrale dei tassi soglia;
disattese la richiesta di CTU;
ritenne valide le garanzie prestate, perché indicanti l'importo massimo garantito, e le qualificò come contratti autonomi di garanzia.
§.
2. La sentenza n. 140/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.01.2020, è stata impugnata da DI RL e dai fideiussori.
Gli appellanti, dopo aver dichiarato di aver rinunciato all'eccezione di usurarietà dei tassi di interessi, hanno censurato la decisone unicamente sotto due profili: violazione del principio di acquisizione della prova ed omesso rilievo della nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole conformi ai moduli ABI, frutto di intese anticoncorrenziali.
2.1. Costituitasi, la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_2
c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
2.2. Con ordinanza del 07.02.2024 la Corte ha disposto CTU conferendo all'ausiliario il seguente quesito:
“1. verifichi se la clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta nei contratti di corrente ordinario n° 401157482 e conto corrente anticipi su fatture n° 401157510 rispetti i requisiti di cui alla delibera CICR 09.02.2000, tenendo presente che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, Pag. 4 a 10 secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass 4321/2022).
2. Nel caso in cui riscontri il mancato rispetto delle previsioni della delibera
CICR, effettui il ricalcolo dei conti applicando la capitalizzazione semplice.
3. Nel caso in cui riscontri il rispetto delle previsioni della delibera CICR verifichi se, come sostengono gli appellanti, il rapporto tra i due conti nasconda un fenomeno anatocistico, provvedendo, in caso positivo, ad effettuare un ricalcolo che elimini tale effetto.”
2.3. All'esito del deposito della consulenza, all'udienza del 09.10.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
§.
3. L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Le regole sull'onere della prova, difatti, come ha ribadito ultimamente la
Cassazione (cfr. Cass. 9863/2023) “sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.”
Dunque, se i contratti e gli estratti conto non fossero stati prodotti da nessuna delle parti del giudizio, la decisione avrebbe dovuto essere assunta sulla base del principio dell'onere della prova e, conseguentemente, i fideiussori, opponendosi all'ingiunzione di pagamento, avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza delle loro eccezioni.
Nel caso in esame, invece, la opposta, attrice in senso sostanziale, ha CP_2
prodotto i contratti e gli estratti conto ed ha, così, determinato l'acquisizione al giudizio della prova che deve essere posta dal giudice a fondamento della Pag. 5 a 10 propria decisione. Prova che può essere dal giudice valutata anche a sfavore della parte che detta documentazione ha prodotto. Difatti non è possibile che la controversia sia decisa, una volta che una parte, in questo caso la abbia CP_2
prodotto la documentazione probatoria (i contratti di c.c. e di apertura di credito e relativi estratti) sulla base dell'onere della prova, e non tenere conto della documentazione presente in atti, perché avrebbe dovuto produrla la controparte.
Dunque, come ha giustamente lamentato l'appellante, la documentazione prodotta dalla doveva essere valutata anche a sfavore della stessa CP_2 CP_2
se le eccezioni sollevate dagli opponenti erano fondate.
3.2. Ciò premesso, in relazione all'eccezione di anatocismo formulata dagli opponenti, la Corte ha rilevato che emergeva ex actis la violazione della delibera
CICR, in quanto per entrambi i rapporti mancava la condizione di reciprocità, in ragione della previsione della identità del TAN e del TEG per gli interessi creditori. A riguardo la Suprema Corte ha infatti stabilito che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”
(Cass 4321/2022).
Per la necessità di una conferma della emersa violazione della condizione di reciprocità e per il ricalcolo dei rapporti dare/avere, con espunzione del fenomeno anatocistico, è stata disposta CTU.
Il perito d'ufficio ha accertato che in entrambi i contratti di conto corrente, il
Tasso Creditore Nominale e il Tasso Creditore Effettivo coincidono, per cui, non essendo stata rispettata la delibera CICR del 09/02/2000, ha proceduto ad un Pag. 6 a 10 ricalcolo dei due conti applicando la capitalizzazione semplice. All'esito ha accertato che il conto corrente “ordinario” n. 401157482, il 24/12/2014, ha un saldo a credito dell'istituto di € 72.251,20, mentre il conto “anticipi” n.
401157510, al 24/12/2014, ha un saldo a credito dell'istituto di € 406.795,14, da cui il CTU ha sottratto euro 13.778,70, che la stessa aveva già CP_2
autonomamente sottratto a titolo di interessi ultrasoglia maturati nel corso dello svolgimento del rapporto, per effetto dell'abbassamento della soglia successivamente alla stipula del contratto, per complessivi € 465.267,64.
A riguardo occorre precisare che le parti, nel formulare le proprie osservazioni alla bozza della CTU hanno lamentato usura originaria dei conti in esame, in relazione al TEG effettivo, evidenziando la mancata indicazione del TEG nei contratti di c.c. ordinario ed anticipi.
In realtà il CTU ha accertato che nel caso in esame “il TE (TASSO Effettivo) e il
TEG (tasso Effettivo Globale) censurati dal CTP hanno quale differenza le spese, che trasformano il TE in TEG. In mancanza di spese i due tassi coincidono.” Per completezza il CTU ha comunque provveduto a calcolare il TEG includendo nel
TE le spese indicate dalle parti, verificando che nemmeno in tal caso il TEG superava la soglia. Infine, in relazione alla lamentata mancata inclusione della
CMS nel TEG il CTU, ha sottolineato che nessuno dei due conti prevedeva CMS.
3.3. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Le fideiussioni contratte dagli appellanti sono state sottoscritte nell'anno 2012 circa sette anni dopo l'istruttoria della Banca d'Italia, culminata con il richiamato provvedimento nr. 55/2005, sanzionatorio dell'intesa anticoncorrenziale.
Orbene, va premesso che le SS. UU., nel dicembre del 2021 (n. 41994/2021), hanno qualificato la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema
ABI, come nullità parziale, limitata alle sole clausole (2, 6 e 8) inserite nelle fideiussioni omnibus, redatte secondo il modello ABI negli anni 2002-2005, con esclusione, dunque, delle fideiussioni che non abbiano le caratteristiche Pag. 7 a 10 meramente riproduttive del contratto a monte e di tutte quelle clausole che, singolarmente considerate, pur avendo contenuto derogatorio delle clausole oggetto di nullità parziale, non possono essere messe in correlazione diretta con l'intesa anticoncorrenziale, alla quale è esclusivamente legata la declaratoria di nullità c.d. “speciale”.
Ciò premesso va considerato che le fideiussioni in questa sede esaminate, come detto in premessa, sono state stipulate molti anni dopo il periodo considerato dall'istruttoria della Banca d'Italia, sicché la produzione in giudizio del provvedimento nr. 55/2005 della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, nel periodo temporale in cui le fideiussioni sono state sottoscritte dagli appellanti.
Ne consegue che i fideiussori dovevano provare i fatti costitutivi della loro domanda, non potendosi giovare dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto del citato provvedimento della BI, perché riguardante un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale qui esaminata e, come tale, inidoneo a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 (Cass. n. 29810/2017), secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005, ma non già quello successivo.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte solo di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (Cass. n. 21978/2019, con riferimento a contratto sottoscritto nel dicembre 2005).
Le fideiussioni in esame, invece, sono, come detto, successive di circa sette anni dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza questa che imponeva agli Pag. 8 a 10 istanti di effettuare una nuova attività istruttoria per verificare la persistenza dell'intesa illecita, lesiva della concorrenza nel mercato nazionale, non potendosi presumere che a distanza del considerevole lasso temporale l'intesa anticoncorrenziale fosse ancora perdurante.
In definitiva gli appellanti non hanno provato che nell'arco temporale in cui essi hanno sottoscritto le proprie fideiussioni, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus, in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
La censura risulta quindi infondata, non avendo gli appellanti dimostrato la permanenza dell'intesa illecita nell'anno 2012.
§.
4. L'appello va dunque accolto limitatamente al primo motivo, con rideterminazione del credito della in complessivi € 465.267,64, oltre CP_2
interessi legali dalla domandala saldo.
4.1. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
4.2.
Considerato che
all'esito del giudizio alcune delle domande della non CP_2
sono state accolte con conseguente riduzione del proprio credito, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vano compensate per ¼ e poste per la restante parte a carico degli appellanti maggiormente soccombenti e liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm. 147/2022, nei valori medi, in ragione del valore della controversia, ivi comprese le spese di CTU,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_5 Parte_2 Parte_3
Pag. 9 a 10 Maria e , avverso la sentenza n. 140/2020 del Tribunale di Parte_4
Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al pagamento in favore di della somma di €. Parte_4 CP_9
465.267,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per ¼ e pone la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che liquida per tale porzione, quanto al primo grado,
[...] Parte_4
in complessivi € 16.842,75, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, e quanto al grado di appello in complessivi € 15.089,25, oltre iva, cpa e spese generali al
15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
3. Compensa le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 10.09.2024, per ¼ e pone la restante parte definitivamente a carico di , Parte_2
, e in solido tra loro e Parte_1 Pt_3 Parte_3 Parte_4
con vincolo di solidarietà esterna verso il CTU tra tutte le parti.
Napoli, 10.02.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 10 a 10