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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/03/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1353/2023 R. G. introdotta da
Parte_1
) rappresentata e difesa giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
PARTE ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Alessandro Cassigoli ed elettivamente domiciliato in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Chiamata la causa alle h. 11.01 è presente il Funzionario Delegato Dott.
che rappresenta di non avere procura rilasciata da parte CP_3 attrice;
per parte convenuta è presente l'Avv. Notari in CP_1 Per_1 sostituzione dell'Avv. Cassigoli la quale si riporta alla comparsa di costituzione e all'eccezione di prescrizione della domanda evidenziandosi che la notifica si è perfezionata oltre i 5 anni previsti dalla normativa. Nel merito ribadisce che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria riportandosi a quanto già in atti, anche da un punto soggettivo ribadisce la sua insussistenza.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
1 L'Avv. Notari precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della sentenza.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
ha domandato all'intestato Tribunale revocarsi ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dichiarandolo privo di effetti, il verbale di assemblea straordinario di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio
[...]
trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di Per_5
al n. R.G. 225 e R.P. 135 con cui ha conferito alla Pt_1 CP_1 società la piena proprietà dei seguenti immobili: - Parte_3
½ appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12,
2 dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro
1.177,52=; - ½ appartamento su due piani collegati da scala interna, composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in
Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani
13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32=”; 2) in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di cui supra.
Nel merito parte attrice ha esposto che: - in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri è creditrice nei confronti di della somma complessiva di € 302.982,29; il 22.12.2018, in CP_1 data successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, CP_1 conferiva in favore della società determinati Parte_3 cespiti immobiliari del valore complessivo di 320.000,00 euro;
che il debitore si è spogliato del proprio patrimonio immobiliare, impedendo all'Amministrazione di porre in essere le azioni di recupero coattive sui citati beni per la soddisfazione dei crediti vantati nei suoi confronti.
Si è costituito che ha eccepito la prescrizione dell'azione CP_1 revocatoria poiché il verbale di assemblea è stato trascritto in data
9.1.2019 mentre la notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti è avvenuta in data 24.2.2024, pertanto oltre il termine quinquennale;
nel merito si è opposto alle avverse domande.
Ritualmente notificato l'atto di citazione non si è costituita la
[...]
e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
All'odierna udienza parte convenuta ha concluso come da comparsa mentre parte attrice, non presente, non ha rassegnato conclusioni.
In proposito si osserva che “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del
3 30/09/2013); ancora, “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” (Cass. 26523/20).
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta da che non merita CP_1 accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'art. 2903 c.c. prevede espressamente che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. La giurisprudenza ha specificato la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro documentalmente provato che il verbale di assemblea straordinario di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio è Persona_5 stato trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di al Pt_1
n. R.G. 225 e R.P. 135 (all. 74 e ss., fasc. ricorrente).
Pertanto, è da tale data che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che la data di scadenza del relativo termine quinquennale deve essere identificata nel 9.1.2024.
4 Premesso ciò, il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione notificato a parte resistente, in data Controparte_2
15.6.2023 e a in data 14.2.2024. CP_1
La Suprema Corte intervenuta a Sezioni Unite sul punto, dopo aver precisato che l'azione revocatoria produce effetti processuali e sostanziali e che per impedire il maturare della prescrizione è sufficiente che il diritto sia stato esercitato nel termine, ha concluso che “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. 24822/2015).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.” è un “effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale” (cfr. Cass.
Civ. n. 26543/2022).
Quindi, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, come nel caso dell'azione revocatoria, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Invero, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria non può essere interrotto da un formale atto di messa in mora, ma solo mediante la notifica dell'atto di citazione, attesa la natura del diritto potestativo del creditore e la natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione: “In queste fattispecie, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione non è solo un incombente materiale di per sé significativo
5 della cessazione dello stato di protratta inerzia che giustificherebbe altrimenti l'estinzione del diritto, ma rappresenta l'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo del creditore al quale corrisponde, in capo al debitore, non già un obbligo di prestazione, ma uno stato di mera attesa e soggezione all'altrui iniziativa giudiziale. In tali evenienze, il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine prescrizionale per intero e non al "netto" dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all'agente notificatore” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
24822/2015).
In tal caso, quindi, opera il meccanismo di scissione degli effetti della notifica in favore del notificante.
Ebbene, nel caso in esame risulta che parte attrice ha consegnato l'atto di citazione per la notifica all' Ufficiale Giudiziario (UNEP di Siena) il
13.6.2023 e che il 14.6.2023 quest'ultimo ha spedito l'atto presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana, ove è pervenuto il 26.3.2023 (vd. e-mail ambasciata allegata agli atti di parte attrice e all.1, fasc. convenuto CP_1
.
[...]
Essendo, quindi, stato consegnato l'atto di citazione all'Ufficiale
Giudiziario prima della scadenza del termine di prescrizione, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione e la domanda attorea può essere esaminata nel merito.
3.1. La domanda revocatoria merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria, in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi;
ovvero, egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e
6 che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (c.d. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis); infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, che il terzo coinvolto fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c.: la sussistenza del credito;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito;
la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, trattandosi di un atto a titolo oneroso.
3.1. Si rileva, innanzitutto, che è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria, che trae origine da ruoli/avvisi di debito/ avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori della somma complessiva di € 302.982,29 (all. 2- 69, fasc. attrice) e che i crediti conseguono dalle iscrizioni a ruolo emessi dall'odierna ricorrente a carico di CP_1
Appare, quindi, sussistente la ragione di credito vantata dalla società attrice.
3.2. Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per parte attrice.
Nello specifico, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il
7 compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro il conferimento di beni immobili in una società, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nello specifico, in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Civ. n.
26310/2021, Cass. Civ. n. 16221/2019).
L'azione revocatoria ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nella società i seguenti beni immobili “1) ½ Controparte_2 appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro
1.177,52=; 2) ½ appartamento su due piani collegati da scala interna,
8 composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in
Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani
13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32 =; così come risulta dall'estratto catastale del contribuente che il patrimonio del debitore residuo del debitore è inconsistente (all. 80, fasc. attrice).
Viceversa, parte convenuta, sul quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali, l'insussistenza dell'eventus damni, ovvero che il residuo patrimonio sarebbe stato bastevole a soddisfare le ragioni del credito, nulla ha provato in tal senso limitandosi ad allegare la circostanza che l'operazione societaria era stato posta in essere al fine di valorizzare il patrimonio e che essendo gli immobili gravati da ipoteca parte attrice non avrebbe avuto possibilità di ottenere il recupero del proprio credito.
3.3. Quanto al consilium fraudis, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni),
è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione (cfr. Cass. Civ. n. 7262/2000).
Nel caso in esame il verbale di assemblea con cui sono stati conferiti i beni immobili nella società è successivo al sorgere del Controparte_2 credito, onde i convenuti all'atto del conferimento erano pienamente
9 consapevoli del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie della ricorrente.
Segnatamente, i ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri si riferiscono a cartelle di pagamento i cui anni di imposta sono precedenti all'anno 2018 (epoca in cui è stato effettuato il predetto conferimento); difatti i ruoli sono stati formati antecedentemente alla data del conferimento, tant'è che sul punto nulla ha contestato CP_1
Quanto alla partecipatio fraudis del terzo, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo nemmeno necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie: non occorre, perciò, la precipua intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né la cooperazione del terzo all'intento fraudolento, ma è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia consapevole che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da comprometterne la realizzazione del credito
(cfr. Cass. Civ. n. 11763/06, Cass. Civ. n. 7262/2000).
Per giurisprudenza pacifica (ex multis Cass. Civ. n. 17821/2014) la prova della piena consapevolezza del terzo del danno arrecato ai creditori con l'atto di disposizione può essere assolta anche mediante presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019, Cass. Civ. n. 5359/2009).
Ebbene, nel caso in esame non si può non sottolineare il rapporto di parentela tra i soci della difatti, il debitore Controparte_2 CP_1
è socio della predetta società nonché fratello di Persona_6
10 quest'ultimo amministratore unico della società, così come risultano soci il padre, e la madre (all. 78, fasc. attrice). Controparte_5 Persona_7
Tale legame tra il debitore e i terzi rende estremamente plausibile che quest'ultimi non potessero non essere a conoscenza del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni creditizie, atteso che, dati gli stretti legami familiari intercorrenti tra il debitore e i terzi quest'ultimi non potevano non conoscere la situazione debitoria di Persona_6
Invero, a nulla rileva quanto dedotto dal convenuto CP_1 ovvero che la società gode di autonoma capacità giuridica, in quanto comunque la compagine sociale è formata dai predetti familiari del debitore;
di talché non appare convincente l'idea che quest'ultimi non fossero a conoscenza del pregiudizio che avrebbero arrecato all'Ente con il conferimento dei predetti immobili.
Pertanto, si ritiene che gli stessi fossero consapevoli che l'atto di conferimento dei beni immobili nella società avrebbe arrecato un pregiudizio per la ricorrente.
Sulla base delle considerazioni svolte deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' Parte_2
dell'atto impugnato e meglio specificato in dispositivo.
[...]
Ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, (scaglione di riferimento € 260.001,00 - € 520.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
11 - dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c.. nei confronti dell'
[...]
del seguente atto: verbale di assemblea Parte_2 straordinaria di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio
[...]
trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di Per_5
Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135 con cui il sig. ha conferito alla CP_1 società la piena proprietà dei seguenti immobili: Parte_3
“A) ½ appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria
A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro 1.177,52=; B) ½ appartamento su due piani collegati da scala interna, composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella
53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32=;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pt_1
l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- condanna e in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite Parte_2 del presente giudizio che liquida in € 8.964,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
Chiamata la causa iscritta al N. 1353/2023 R. G. introdotta da
Parte_1
) rappresentata e difesa giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
PARTE ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Alessandro Cassigoli ed elettivamente domiciliato in Via Camollia n. 107, Pt_1
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Chiamata la causa alle h. 11.01 è presente il Funzionario Delegato Dott.
che rappresenta di non avere procura rilasciata da parte CP_3 attrice;
per parte convenuta è presente l'Avv. Notari in CP_1 Per_1 sostituzione dell'Avv. Cassigoli la quale si riporta alla comparsa di costituzione e all'eccezione di prescrizione della domanda evidenziandosi che la notifica si è perfezionata oltre i 5 anni previsti dalla normativa. Nel merito ribadisce che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria riportandosi a quanto già in atti, anche da un punto soggettivo ribadisce la sua insussistenza.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
1 L'Avv. Notari precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della sentenza.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il giudice esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
ha domandato all'intestato Tribunale revocarsi ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dichiarandolo privo di effetti, il verbale di assemblea straordinario di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio
[...]
trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di Per_5
al n. R.G. 225 e R.P. 135 con cui ha conferito alla Pt_1 CP_1 società la piena proprietà dei seguenti immobili: - Parte_3
½ appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12,
2 dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro
1.177,52=; - ½ appartamento su due piani collegati da scala interna, composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in
Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani
13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32=”; 2) in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti ex art. 1414 c.c., dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di cui supra.
Nel merito parte attrice ha esposto che: - in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri è creditrice nei confronti di della somma complessiva di € 302.982,29; il 22.12.2018, in CP_1 data successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, CP_1 conferiva in favore della società determinati Parte_3 cespiti immobiliari del valore complessivo di 320.000,00 euro;
che il debitore si è spogliato del proprio patrimonio immobiliare, impedendo all'Amministrazione di porre in essere le azioni di recupero coattive sui citati beni per la soddisfazione dei crediti vantati nei suoi confronti.
Si è costituito che ha eccepito la prescrizione dell'azione CP_1 revocatoria poiché il verbale di assemblea è stato trascritto in data
9.1.2019 mentre la notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti è avvenuta in data 24.2.2024, pertanto oltre il termine quinquennale;
nel merito si è opposto alle avverse domande.
Ritualmente notificato l'atto di citazione non si è costituita la
[...]
e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
All'odierna udienza parte convenuta ha concluso come da comparsa mentre parte attrice, non presente, non ha rassegnato conclusioni.
In proposito si osserva che “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del
3 30/09/2013); ancora, “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” (Cass. 26523/20).
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta da che non merita CP_1 accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'art. 2903 c.c. prevede espressamente che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. La giurisprudenza ha specificato la portata applicativa di tale disposizione, affermando come la stessa “deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n.
4049/2023).
Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile la funzione di pubblicità legale ai terzi viene assolta mediante l'istituto della trascrizione, la quale consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, finalizzato a rendere tale trasferimento del diritto di proprietà opponibile ai terzi.
Nel caso in esame risulta incontestato, nonché, peraltro documentalmente provato che il verbale di assemblea straordinario di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio è Persona_5 stato trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di al Pt_1
n. R.G. 225 e R.P. 135 (all. 74 e ss., fasc. ricorrente).
Pertanto, è da tale data che deve essere individuato il termine di decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che la data di scadenza del relativo termine quinquennale deve essere identificata nel 9.1.2024.
4 Premesso ciò, il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione notificato a parte resistente, in data Controparte_2
15.6.2023 e a in data 14.2.2024. CP_1
La Suprema Corte intervenuta a Sezioni Unite sul punto, dopo aver precisato che l'azione revocatoria produce effetti processuali e sostanziali e che per impedire il maturare della prescrizione è sufficiente che il diritto sia stato esercitato nel termine, ha concluso che “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. 24822/2015).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.” è un “effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale” (cfr. Cass.
Civ. n. 26543/2022).
Quindi, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, come nel caso dell'azione revocatoria, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Invero, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria non può essere interrotto da un formale atto di messa in mora, ma solo mediante la notifica dell'atto di citazione, attesa la natura del diritto potestativo del creditore e la natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione: “In queste fattispecie, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione non è solo un incombente materiale di per sé significativo
5 della cessazione dello stato di protratta inerzia che giustificherebbe altrimenti l'estinzione del diritto, ma rappresenta l'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo del creditore al quale corrisponde, in capo al debitore, non già un obbligo di prestazione, ma uno stato di mera attesa e soggezione all'altrui iniziativa giudiziale. In tali evenienze, il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine prescrizionale per intero e non al "netto" dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all'agente notificatore” (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
24822/2015).
In tal caso, quindi, opera il meccanismo di scissione degli effetti della notifica in favore del notificante.
Ebbene, nel caso in esame risulta che parte attrice ha consegnato l'atto di citazione per la notifica all' Ufficiale Giudiziario (UNEP di Siena) il
13.6.2023 e che il 14.6.2023 quest'ultimo ha spedito l'atto presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana, ove è pervenuto il 26.3.2023 (vd. e-mail ambasciata allegata agli atti di parte attrice e all.1, fasc. convenuto CP_1
.
[...]
Essendo, quindi, stato consegnato l'atto di citazione all'Ufficiale
Giudiziario prima della scadenza del termine di prescrizione, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione e la domanda attorea può essere esaminata nel merito.
3.1. La domanda revocatoria merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria, in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi;
ovvero, egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e
6 che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti, per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio del debitore, alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore (c.d. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis); infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, che il terzo coinvolto fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c.: la sussistenza del credito;
la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito;
la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, trattandosi di un atto a titolo oneroso.
3.1. Si rileva, innanzitutto, che è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria, che trae origine da ruoli/avvisi di debito/ avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori della somma complessiva di € 302.982,29 (all. 2- 69, fasc. attrice) e che i crediti conseguono dalle iscrizioni a ruolo emessi dall'odierna ricorrente a carico di CP_1
Appare, quindi, sussistente la ragione di credito vantata dalla società attrice.
3.2. Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per parte attrice.
Nello specifico, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il
7 compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro il conferimento di beni immobili in una società, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Nello specifico, in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. Civ. n.
26310/2021, Cass. Civ. n. 16221/2019).
L'azione revocatoria ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nella società i seguenti beni immobili “1) ½ Controparte_2 appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro
1.177,52=; 2) ½ appartamento su due piani collegati da scala interna,
8 composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in
Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani
13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32 =; così come risulta dall'estratto catastale del contribuente che il patrimonio del debitore residuo del debitore è inconsistente (all. 80, fasc. attrice).
Viceversa, parte convenuta, sul quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali, l'insussistenza dell'eventus damni, ovvero che il residuo patrimonio sarebbe stato bastevole a soddisfare le ragioni del credito, nulla ha provato in tal senso limitandosi ad allegare la circostanza che l'operazione societaria era stato posta in essere al fine di valorizzare il patrimonio e che essendo gli immobili gravati da ipoteca parte attrice non avrebbe avuto possibilità di ottenere il recupero del proprio credito.
3.3. Quanto al consilium fraudis, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni),
è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione (cfr. Cass. Civ. n. 7262/2000).
Nel caso in esame il verbale di assemblea con cui sono stati conferiti i beni immobili nella società è successivo al sorgere del Controparte_2 credito, onde i convenuti all'atto del conferimento erano pienamente
9 consapevoli del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie della ricorrente.
Segnatamente, i ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri si riferiscono a cartelle di pagamento i cui anni di imposta sono precedenti all'anno 2018 (epoca in cui è stato effettuato il predetto conferimento); difatti i ruoli sono stati formati antecedentemente alla data del conferimento, tant'è che sul punto nulla ha contestato CP_1
Quanto alla partecipatio fraudis del terzo, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo nemmeno necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie: non occorre, perciò, la precipua intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né la cooperazione del terzo all'intento fraudolento, ma è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia consapevole che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da comprometterne la realizzazione del credito
(cfr. Cass. Civ. n. 11763/06, Cass. Civ. n. 7262/2000).
Per giurisprudenza pacifica (ex multis Cass. Civ. n. 17821/2014) la prova della piena consapevolezza del terzo del danno arrecato ai creditori con l'atto di disposizione può essere assolta anche mediante presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019, Cass. Civ. n. 5359/2009).
Ebbene, nel caso in esame non si può non sottolineare il rapporto di parentela tra i soci della difatti, il debitore Controparte_2 CP_1
è socio della predetta società nonché fratello di Persona_6
10 quest'ultimo amministratore unico della società, così come risultano soci il padre, e la madre (all. 78, fasc. attrice). Controparte_5 Persona_7
Tale legame tra il debitore e i terzi rende estremamente plausibile che quest'ultimi non potessero non essere a conoscenza del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni creditizie, atteso che, dati gli stretti legami familiari intercorrenti tra il debitore e i terzi quest'ultimi non potevano non conoscere la situazione debitoria di Persona_6
Invero, a nulla rileva quanto dedotto dal convenuto CP_1 ovvero che la società gode di autonoma capacità giuridica, in quanto comunque la compagine sociale è formata dai predetti familiari del debitore;
di talché non appare convincente l'idea che quest'ultimi non fossero a conoscenza del pregiudizio che avrebbero arrecato all'Ente con il conferimento dei predetti immobili.
Pertanto, si ritiene che gli stessi fossero consapevoli che l'atto di conferimento dei beni immobili nella società avrebbe arrecato un pregiudizio per la ricorrente.
Sulla base delle considerazioni svolte deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' Parte_2
dell'atto impugnato e meglio specificato in dispositivo.
[...]
Ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, (scaglione di riferimento € 260.001,00 - € 520.000,00), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
11 - dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c.. nei confronti dell'
[...]
del seguente atto: verbale di assemblea Parte_2 straordinaria di aumento di capitale con conferimento di beni immobili con relative passività Rep. n. 27575, Racc. 14619 a rogito Notaio
[...]
trascritto in data 09.01.2019 presso l'Ufficio del Territorio di Per_5
Siena al n. R.G. 225 e R.P. 135 con cui il sig. ha conferito alla CP_1 società la piena proprietà dei seguenti immobili: Parte_3
“A) ½ appartamento al piano primo, composto di 9,5= (nove virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella 53 subalterno 4: zona censuaria 2, categoria
A/7, classe 2, consistenza vani 9,5=, superficie catastale totale mq. 175=, rendita Euro 1.177,52=; B) ½ appartamento su due piani collegati da scala interna, composto di 13,5= (tredici virgola cinque) vani catastali, censito in Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 12, dalla particella
53 subalterno 11: zona censuaria 2, categoria A/7, classe 2, consistenza vani 13,5=, superficie catastale totale mq. 256=, rendita Euro 1.673,32=;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pt_1
l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- condanna e in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite Parte_2 del presente giudizio che liquida in € 8.964,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 25/03/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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