Articolo 32 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 31Articolo 33
Versione
31 marzo 1981
Art. 32.
Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, puo' effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonche' i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
In sede di intervento puo' essere prevista la modificazione delle unita' immobiliari originarie.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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