Art. 32.
Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, puo' effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonche' i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
In sede di intervento puo' essere prevista la modificazione delle unita' immobiliari originarie.
Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, puo' effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonche' i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
In sede di intervento puo' essere prevista la modificazione delle unita' immobiliari originarie.