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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25121/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25121/2023 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTA Controparte_1
Oggi 15 settembre 2025 alle ore 10.47 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono compar- si per l'avv. ANGELINO ROSA e per Parte_1 Controparte_2
l'avv. ROSATO ALFREDO i quali discutono oralmente la causa riportandosi
[...] ai propri scritti . Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 25121/2023 R. Gen.Aff.Cont, decisa all'udienza del
15.09.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
1
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo (NA), alla Via Cardinale Verde n. 23, presso lo studio dell'avv. Angelino
Rosa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli, al Corso Secondigliano 389, presso lo studio dell'avv. Alfredo Rosato che la rappresentata e difende, in virtù di procura in atti
-CONVENUTA -
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. 144401)
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.2023 conve- Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di sentirla Pt_2 Controparte_1 condannare al rilascio immediato dell'immobile sito al secondo piano del fabbricato in
Napoli, alla via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6.
L'attrice formulava in citazione le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità attiva della IG.ra , quale unica e Parte_1 legittima proprietaria dell'immobile sito al secondo piano, interno undici del Condomi- nio di Via Eurialo 38, ubicato in 80124 Napoli (NA) alla via Eurialo n.38, acquistato in data 22.03.2017, giusto rogito redatto dal Dott. Notaio rep. n. Persona_1
251220, racc. n. 40783, registrato a Caserta (CE) il 30.03.2017 al n. 5883;
2) Accertare e dichiarare che la IG.ra ha occupato ed oc- Controparte_1 cupa abusivamente il suddetto immobile e, di conseguenza, ordinare alla stessa conve- nuta l'immediato rilascio;
3) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra Parte_3 ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione del suddetto immobile e,
[...] di conseguenza, condannare la IG.ra al pagamento della maturata Controparte_1
e maturanda cifra in favore della attrice;
4) In via gradata o alternativa, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere il pagamento del risarci- Parte_1 mento del danno equitativamente determinato;
5) Condannare la stessa alla CP_1 restituzione e/o al pagamento di tutto quanto pagato a titolo di oneri condominiali -per il suddetto appartamento sito nel Condominio di Via Eurialo 38- dalla IG.ra Parte_4
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[...]
dall'aprile del 2017 e fino alla data di rilascio, aggravato da interessi maturati e matu- randi;
6) Condannare , ex art. 96 c.p.c., alla luce della condotta as- Controparte_1 sunta in questi anni di occupazione, nonché dei ripetuti tentativi stragiudiziali -della di comporre la vertenza;
7) In ogni caso, condannare essa convenuta Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre CP_3
I.V.A. e c.p.a.”.
In punto di fatto deduceva:
che era proprietaria dell'immobile ubicato in Napoli, alla via Eurialo n. 38, cen- sito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub.
15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6, a lei pervenuto in base ai titoli indicati in citazione;
che precedente proprietaria dell'immobile, continuava ad Controparte_1 occuparlo sine titulo;
che gli oneri condominiali non versati dalla precedente proprietaria, venivano pagati dall'istante;
che era interesse di ottenere l'immobile libero da cose e perso- Parte_1 ne ed il pagamento dell'indennità di occupazione maturata dal 15.01.2021;
che l'istante, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, introduceva procedi- mento di negoziazione assistita;
La causa, rubricata con R.G. n. 25121/2023, veniva assegnata alla IX Sezione
Civile del Tribunale di Napoli che, con decreto del 23.01.2024, rilevata la nullità della citazione ne ordinava l'integrazione e fissava al 30.09.2024 la prima udienza di compa- rizione delle parti.
non si presentava a rendere il libero interrogatorio, ai sensi Controparte_1 dell'art. 183 cpc.
In data 15.01.2024 la convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costi- tuzione e risposta eccependo l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed in- fondatezza della domanda.
, più precisamente, in punto di fatto deduceva di aver ricevuto, per la Controparte_1 vendita dell'immobile, esclusivamente, la somma di € 41.158,93, laddove il prezzo convenuto in contratto era pari ad € 120.000,00. Deduceva, altresì, lesione ultra dimi- dium per essere il prezzo di vendita inferiore a quello di mercato.
La convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) Accertare tali circostanze,
a mezzo dimostrazione prova concreta dell'incasso della cifra residua, cosa che age-
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volmente parte acquirente potrà dimostrare, considerata, quantomeno, la stranezza di tutta la vicenda;
2) Accertare che l'udienza si svolga in presenza delle parti che hanno firmato il contratto di compravendita, al fine di valutare l'effettiva e totale validità del- lo stesso, rimettendosi totalmente alle determinazioni che il Giudice Adito vorrà espri- mere”.
In memoria depositata in data 10.04.2024 l'istante precisava di non aver mai conseguito la disponibilità dell'immobile e di non aver mai ricevuto in consegna le chiavi.
In memoria depositata in data 10.08.2024 l'attrice emendava la propria domanda, dedu- cendo l'inadempimento della convenuta all'obbligo di consegna del bene compravendu- to. Deduceva, altresì, che l'azione esercitata era da qualificarsi come personale e non reale, in virtù dell'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale.
L'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “1) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale rispetto all'obbligazione assunta con rogito redatto dal
Dott. Notaio rep. n. 251220, racc. n. 40783, registrato a Caserta Persona_1
(CE) il 30.03.2017 al n. 5883- della IG.ra , la quale non ha mai Controparte_1 adempiuto all'obbligo di consegna del bene compravenduto e sito al secondo piano, in- terno undici del Condominio di Via Eurialo 38, ubicato in 80124 Napoli (NA) alla via
Eurialo n.38; 2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della IG.ra
[...]
, la quale non ha mai consegnato alla acquirente IG.ra Controparte_2 Persona_2
[...
la copia delle chiavi di accesso al suddetto immobile;
3) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della IG.ra , la quale non ha mai Controparte_1 consegnato alla acquirente IG.ra l'immobile compravenduto;
4) Con- Parte_1 dannare parte convenuta, IG.ra , all'esatto adempimento Controparte_1 dell'obbligo di consegna dell'immobile venduto, in favore della attrice, IG.ra Parte_1
; 5) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere il
[...] Parte_1 pagamento del risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento o inesatto adempimento contrattuale della IG.ra per mancata consegna;
6) Controparte_1
Condannare, per lo effetto, la stessa a risarcire il danno -per ina- Controparte_1 dempimento contrattuale dell'obbligo di consegna- alla IG.ra ; 7) Ad Parte_1 ogni modo, condannare ex art. 96 c.p.c., alla luce della condotta Controparte_1 assunta;
8) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e c.p.a.”.
All'udienza del 30.09.2024 l'attrice, liberamente interrogata dal giudice, dichiarava:
“Mi riporto agli scritti del mio avvocato. non è una mia parente, Controparte_1
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ma io la conoscevo già prima del 2017 perché conosceva la mia famiglia, ed in partico- lare mia nonna. Preciso che prima del 2017 ero in procinto di comprare casa per il mio futuro matrimonio e trovandosi a casa di mia nonna disse che vole- Controparte_1 va vendersi l'immobile dove viveva. Nel rogito notarile scrivemmo davanti al notaio che
c'era il passaggio del possesso, ma, invece, non mi vennero date le chiavi. Confermo che ci sono stati i pagamenti come indicati in quanto per il saldo del prezzo è stata sti- lata una scrittura transattiva. Nego che nell'atto di compravendita sia intervenuto un mio parente che sarebbe il nipote di . Io non conosco nessun nipote Controparte_1 della sig.ra ”. Controparte_1
Il giudice formulava alle parti proposta, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negati- vo.
All'udienza del 4.11.2024 l'attrice, liberamente interrogata dal giudice, dichiarava:
“l'immobile mi occorre perché devo andarci a vivere, perché sono ospite dai miei geni- tori e non ho la disponibilità per locare un immobile del quale pago anche gli oneri condominiali”.
Il giudice, nominava CTU per quantificare l'indennità di occupazione dalla prima lette- ra di costituzione in mora in atti, datata gennaio 2021 alla data odierna, stabilendo anche gli oneri accessori pagati per l'immobile in oggetto, quantificandoli come da documenti in atti.
All'udienza del 7.04.2025 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. , Testimone_1 il quale dichiarava:” Sono il padre di , non sono stato presente il Parte_1 giorno del rogito notarile però sono a conoscenza che la signora , Controparte_1 parte venditrice, al momento della vendita chiese ed ottenne di restare ancora nell'immobile perché aveva bisogno di un mese per fare il trasloco e mia figlia accon- sentì in buona fede, ma accadde che la stessa non ha dato più le chiavi. Preci- CP_1 so che insieme a mia moglie sono andato sul posto perché ci dovevano occupare di al- cune questioni condominiali ed in quella occasione parlammo con per vedere CP_1 di risolvere bonariamente la questione e consentirci di prendere la copia delle chiavi, ma lei pur facendoci entrare in casa si è rifiutata di consegnarci le chiavi, accampando delle scuse. Io sono a conoscenza del fatto che mia figlia ha pagato per intero il prezzo dell'appartamento. Preciso che avevo conosciuto prima della ven- Controparte_1 dita a casa di mia suocera che vive a sant'Antimo via Torriello Separiello e la CP_1 era un'amica di mia suocera che propose di mettere in vendita l'appartamento di via
Eurialo e la vendita avvenne nel 2017 e mia figlia comprò l'appartamento perché in
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cerca di casa per potersi sposare. Noi genitori la aiutammo per comprare questa casa, ma non potevamo immaginare che la venditrice avesse debiti condominiali e si rifiutas- se di procedere alla consegna. Mia figlia ha sopportato anche gli oneri condominiali ordinari e straordinari. Mia figlia ora si appoggia in un appartamento da me lasciatole provvisoriamente, dove convive con il fidanzato in attesa di poter rientrare nel possesso del suo bene. Preciso che in occasione del primo incontro paventò di essere CP_1 benestante e che voleva vendere l'appartamento per poter avere liquidità necessaria ma non mostrò di essere in difficoltà finanziaria”.
Il CTU, con perizia depositata in data 5.09.2025, quantificava l'indennità di occupa- zione dovuta per il periodo dal 01.01.2021 al 28.07.2025 come da tabella in atti . Pre- cisava, inoltre, che dagli atti prodotti in giudizio non risultavano versati, da parte attrice, oneri condominiali.
Indi la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 15.09.2025.
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In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda attorea, essendo stato espe- rita, ante causam, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita.
Nel merito, va accolta la domanda attorea tesa ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta con il contratto del 22.03.2017.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1476 comma 1 del cc, tra le obbligazioni princi- pali del venditore vi è quella di consegnare la cosa al compratore.
Conforme in tal senso Cass. n. 7171/2018: “il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua pro- prietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai prin- cipi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto”.
In caso di inadempimento del venditore, il compratore dispone degli strumenti giuridici previsti dall'art. 1453 cc, ovvero dell'azione di risoluzione del contratto e di quella di esatto adempimento dell'obbligazione dovuta.
L'azione di adempimento, detta anche azione di manutenzione del contratto, mira alla conservazione del negozio giuridico e consiste in una domanda giudiziale di condanna all'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte.
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Con il vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, più precisamente, l'attore avrà il titolo per ottenere il dare, facere o non facere oggetto dell'obbligazione e il con- testuale risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'adempimento. Presupposti per l'esercizio dell'azione sono, evidentemente, la sussistenza di un contratto a presta- zioni corrispettive, il ritardo nell'adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere l'obbligazione.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti, emerge una le- sione dell'equilibrio contrattuale, in quanto, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione gravante sull'acquirente, si è riscontrato il mancato adempimento dell'obbligazione gra- vante sulla venditrice di consegnare il bene.
A fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta ha soltanto asse- rito di non aver consegnato il bene per non aver conseguito l'integrale prezzo convenuto per la vendita dell'immobile.
Tale circostanza risulta sconfessata dalla documentazione in atti, in particolare, dall'accordo transattivo stipulato dalle parti in causa.
Va, infatti, considerato che, nel caso di specie, dall'art. 4 dell'accordo di transazione si evince che: “la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo Controparte_1 dichiara di accettare la somma offerta, la sua imputazione e le sue modalità di paga- mento, espressamente dichiarando che, al buon esito dell'integrale pagamento di quan- to concordato all'art. 2 (€ 41.158,93), nei termini pattuiti dall'art. 3, non avrà nulla più
a pretendere, dalla sig.ra , per la causale relativa al saldo-prezzo della Parte_1 compravendita del 22.03.2017, per notar . Per_3
L'assegno di € 41.158,00 a saldo- prezzo della compravendita è stato consegnato dall'istante all'avv. Vincenzo Meles, legale di parte convenuta, in data 28.09.2021. Tan- to risulta dagli atti del giudizio.
Pertanto, non può parlarsi di inadempimento di , che contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto da , ha adempiuto correttamente alle obbligazioni Controparte_1 su di lei gravanti, derivanti dal contratto di compravendita.
L'adempimento della descritta obbligazione, si evince non soltanto dalla documentazio- ne in atti, ma, altresì, dalle prove orali assunte.
Il testimone escusso, sig. , invero, ha confermato che la vendita Testimone_1 dell'immobile è avvenuta nel 2017.
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Il testimone ha, altresì, confermato che la consegna del bene da parte della sig.ra CP_2
non è avvenuta : il teste , in particolare, ha affermato che la
[...] Testimone_1 sig.ra non ha più consegnato le chiavi. CP_1
Con ciò, l'inadempimento di è provato, spettando la prova Controparte_1 dell'esatto adempimento alla convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova dello stesso, né articolato mezzi di prova.
Le esposte circostanze, che risultano dalla documentazione prodotta e dalle prove assun- te, non lasciano dubbi sulla sussistenza dell'inadempimento .
Va per l'effetto pronunciata condanna di , occupante sine Controparte_1 titulo, alla consegna immediata, in favore di , dell'immobile sito Parte_1 in Napoli alla Via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napo- li, alla Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6 (meglio indi- cato e descritto in atti) libero e vuoto da cose e persone.
Resta da valutare la sussistenza dei danni da inadempimento contrattuale lamentati da parte attrice e riferiti al valore locativo del bene. Si tratta del danno emergente, ovvero la concreta possibilità di godimento perduta.
Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza
33645/2022, che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, ha affermato che <la que- stione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quan- to integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della
Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della pre- sunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito in- terpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito>>
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abu- siva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il
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non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astrat- to, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcito- ria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispetti- vo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurispruden- ziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno al- la differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specifica- tamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godi- mento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello spe- cifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o me- diante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costi- tutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento di- retto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato qua- le valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti : << "nel caso di occu- pazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimen- to ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il pro- prietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, es-
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so è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>.
Tali principi, affermati per l'appunto con riferimento ad una fattispecie di occupazione senza titolo di un immobile ad opera di un terzo, spiegano i loro effetti anche nel caso specifico, in cui viene in rilievo una situazione di mancata disponibilità di un bene im- mobile, peraltro, neppure contestata dalla convenuta.
Tanto chiarito, valutando che l'attrice ha manifestato in concreto, con raccomandata del
15 Gennaio 2021, la volontà di riottenere il bene per goderne in prima persona, è tenuto, altresì, conto del fatto che l'attrice è stata costretta a trasferirsi temporaneamente in un immobile messo a disposizione dei genitori, deve presumersi la volontà di Parte_3 di godere del bene in via diretta.
[...]
Di qui la risarcibilità del danno da perdita subita.
In punto di liquidazione, considerando le risultanze della CTU, la perdita subita va sti- mata in euro 615 mensili come indicato della ctp di parte dell'Arch , in Per_4 corrispondenza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc , avendo il CTU giudicato congruo tale importo ed avendo al contrario indicato una in- dennità di occupazione in misura maggiore .
Si ritiene di porre il canone di 615 euro mensili (in luogo dell'importo maggiore stima- to dal CTU) in quanto il consulente di parte attrice ha preso come base di partenza l'ac- cordo territoriale la città di Napoli per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'arti- colo 2 comma tre della legge 431 del 98 e dm 16 gennaio 2017; tale criterio appare pre- feribile rispetto a quello indicato dal CTU per i contratti a canone libero anche in ra- gione del noto fenomeno bradisismico che ha ridotto i canoni della zona di Bagnoli.
Va pronunciata condanna della convenuta alla rifusione a titolo risarcitorio di euro
35.055/00 per indennità di occupazione da gennaio 2021 a settembre 2025 (euro 615*
57 mesi), e su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va rigettata la domanda di rimborso oneri condominiali . non provati ex art 2697 cc
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in disposi- tivo, valore sino ad euro 52.000,00.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico del- la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 alla consegna immediata, in favore di , dell'immobile sito in Parte_1
Napoli alla Via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, alla Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6 (meglio indica- to e descritto in atti) libero e vuoto da cose e persone;
3) Condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno la somma di euro 35.055/00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo come indicato in motivazione;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 7.616/00 per compensi ed € 600/00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA,
CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
5) Pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli 15/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25121/2023 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTA Controparte_1
Oggi 15 settembre 2025 alle ore 10.47 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono compar- si per l'avv. ANGELINO ROSA e per Parte_1 Controparte_2
l'avv. ROSATO ALFREDO i quali discutono oralmente la causa riportandosi
[...] ai propri scritti . Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 25121/2023 R. Gen.Aff.Cont, decisa all'udienza del
15.09.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
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(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo (NA), alla Via Cardinale Verde n. 23, presso lo studio dell'avv. Angelino
Rosa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli, al Corso Secondigliano 389, presso lo studio dell'avv. Alfredo Rosato che la rappresentata e difende, in virtù di procura in atti
-CONVENUTA -
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. 144401)
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.2023 conve- Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di sentirla Pt_2 Controparte_1 condannare al rilascio immediato dell'immobile sito al secondo piano del fabbricato in
Napoli, alla via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6.
L'attrice formulava in citazione le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità attiva della IG.ra , quale unica e Parte_1 legittima proprietaria dell'immobile sito al secondo piano, interno undici del Condomi- nio di Via Eurialo 38, ubicato in 80124 Napoli (NA) alla via Eurialo n.38, acquistato in data 22.03.2017, giusto rogito redatto dal Dott. Notaio rep. n. Persona_1
251220, racc. n. 40783, registrato a Caserta (CE) il 30.03.2017 al n. 5883;
2) Accertare e dichiarare che la IG.ra ha occupato ed oc- Controparte_1 cupa abusivamente il suddetto immobile e, di conseguenza, ordinare alla stessa conve- nuta l'immediato rilascio;
3) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra Parte_3 ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione del suddetto immobile e,
[...] di conseguenza, condannare la IG.ra al pagamento della maturata Controparte_1
e maturanda cifra in favore della attrice;
4) In via gradata o alternativa, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere il pagamento del risarci- Parte_1 mento del danno equitativamente determinato;
5) Condannare la stessa alla CP_1 restituzione e/o al pagamento di tutto quanto pagato a titolo di oneri condominiali -per il suddetto appartamento sito nel Condominio di Via Eurialo 38- dalla IG.ra Parte_4
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[...]
dall'aprile del 2017 e fino alla data di rilascio, aggravato da interessi maturati e matu- randi;
6) Condannare , ex art. 96 c.p.c., alla luce della condotta as- Controparte_1 sunta in questi anni di occupazione, nonché dei ripetuti tentativi stragiudiziali -della di comporre la vertenza;
7) In ogni caso, condannare essa convenuta Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre CP_3
I.V.A. e c.p.a.”.
In punto di fatto deduceva:
che era proprietaria dell'immobile ubicato in Napoli, alla via Eurialo n. 38, cen- sito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub.
15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6, a lei pervenuto in base ai titoli indicati in citazione;
che precedente proprietaria dell'immobile, continuava ad Controparte_1 occuparlo sine titulo;
che gli oneri condominiali non versati dalla precedente proprietaria, venivano pagati dall'istante;
che era interesse di ottenere l'immobile libero da cose e perso- Parte_1 ne ed il pagamento dell'indennità di occupazione maturata dal 15.01.2021;
che l'istante, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, introduceva procedi- mento di negoziazione assistita;
La causa, rubricata con R.G. n. 25121/2023, veniva assegnata alla IX Sezione
Civile del Tribunale di Napoli che, con decreto del 23.01.2024, rilevata la nullità della citazione ne ordinava l'integrazione e fissava al 30.09.2024 la prima udienza di compa- rizione delle parti.
non si presentava a rendere il libero interrogatorio, ai sensi Controparte_1 dell'art. 183 cpc.
In data 15.01.2024 la convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costi- tuzione e risposta eccependo l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed in- fondatezza della domanda.
, più precisamente, in punto di fatto deduceva di aver ricevuto, per la Controparte_1 vendita dell'immobile, esclusivamente, la somma di € 41.158,93, laddove il prezzo convenuto in contratto era pari ad € 120.000,00. Deduceva, altresì, lesione ultra dimi- dium per essere il prezzo di vendita inferiore a quello di mercato.
La convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) Accertare tali circostanze,
a mezzo dimostrazione prova concreta dell'incasso della cifra residua, cosa che age-
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volmente parte acquirente potrà dimostrare, considerata, quantomeno, la stranezza di tutta la vicenda;
2) Accertare che l'udienza si svolga in presenza delle parti che hanno firmato il contratto di compravendita, al fine di valutare l'effettiva e totale validità del- lo stesso, rimettendosi totalmente alle determinazioni che il Giudice Adito vorrà espri- mere”.
In memoria depositata in data 10.04.2024 l'istante precisava di non aver mai conseguito la disponibilità dell'immobile e di non aver mai ricevuto in consegna le chiavi.
In memoria depositata in data 10.08.2024 l'attrice emendava la propria domanda, dedu- cendo l'inadempimento della convenuta all'obbligo di consegna del bene compravendu- to. Deduceva, altresì, che l'azione esercitata era da qualificarsi come personale e non reale, in virtù dell'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale.
L'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “1) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale rispetto all'obbligazione assunta con rogito redatto dal
Dott. Notaio rep. n. 251220, racc. n. 40783, registrato a Caserta Persona_1
(CE) il 30.03.2017 al n. 5883- della IG.ra , la quale non ha mai Controparte_1 adempiuto all'obbligo di consegna del bene compravenduto e sito al secondo piano, in- terno undici del Condominio di Via Eurialo 38, ubicato in 80124 Napoli (NA) alla via
Eurialo n.38; 2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della IG.ra
[...]
, la quale non ha mai consegnato alla acquirente IG.ra Controparte_2 Persona_2
[...
la copia delle chiavi di accesso al suddetto immobile;
3) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della IG.ra , la quale non ha mai Controparte_1 consegnato alla acquirente IG.ra l'immobile compravenduto;
4) Con- Parte_1 dannare parte convenuta, IG.ra , all'esatto adempimento Controparte_1 dell'obbligo di consegna dell'immobile venduto, in favore della attrice, IG.ra Parte_1
; 5) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere il
[...] Parte_1 pagamento del risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento o inesatto adempimento contrattuale della IG.ra per mancata consegna;
6) Controparte_1
Condannare, per lo effetto, la stessa a risarcire il danno -per ina- Controparte_1 dempimento contrattuale dell'obbligo di consegna- alla IG.ra ; 7) Ad Parte_1 ogni modo, condannare ex art. 96 c.p.c., alla luce della condotta Controparte_1 assunta;
8) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e c.p.a.”.
All'udienza del 30.09.2024 l'attrice, liberamente interrogata dal giudice, dichiarava:
“Mi riporto agli scritti del mio avvocato. non è una mia parente, Controparte_1
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ma io la conoscevo già prima del 2017 perché conosceva la mia famiglia, ed in partico- lare mia nonna. Preciso che prima del 2017 ero in procinto di comprare casa per il mio futuro matrimonio e trovandosi a casa di mia nonna disse che vole- Controparte_1 va vendersi l'immobile dove viveva. Nel rogito notarile scrivemmo davanti al notaio che
c'era il passaggio del possesso, ma, invece, non mi vennero date le chiavi. Confermo che ci sono stati i pagamenti come indicati in quanto per il saldo del prezzo è stata sti- lata una scrittura transattiva. Nego che nell'atto di compravendita sia intervenuto un mio parente che sarebbe il nipote di . Io non conosco nessun nipote Controparte_1 della sig.ra ”. Controparte_1
Il giudice formulava alle parti proposta, ex art. 185 bis cpc, la quale aveva esito negati- vo.
All'udienza del 4.11.2024 l'attrice, liberamente interrogata dal giudice, dichiarava:
“l'immobile mi occorre perché devo andarci a vivere, perché sono ospite dai miei geni- tori e non ho la disponibilità per locare un immobile del quale pago anche gli oneri condominiali”.
Il giudice, nominava CTU per quantificare l'indennità di occupazione dalla prima lette- ra di costituzione in mora in atti, datata gennaio 2021 alla data odierna, stabilendo anche gli oneri accessori pagati per l'immobile in oggetto, quantificandoli come da documenti in atti.
All'udienza del 7.04.2025 veniva escusso il teste di parte attrice, sig. , Testimone_1 il quale dichiarava:” Sono il padre di , non sono stato presente il Parte_1 giorno del rogito notarile però sono a conoscenza che la signora , Controparte_1 parte venditrice, al momento della vendita chiese ed ottenne di restare ancora nell'immobile perché aveva bisogno di un mese per fare il trasloco e mia figlia accon- sentì in buona fede, ma accadde che la stessa non ha dato più le chiavi. Preci- CP_1 so che insieme a mia moglie sono andato sul posto perché ci dovevano occupare di al- cune questioni condominiali ed in quella occasione parlammo con per vedere CP_1 di risolvere bonariamente la questione e consentirci di prendere la copia delle chiavi, ma lei pur facendoci entrare in casa si è rifiutata di consegnarci le chiavi, accampando delle scuse. Io sono a conoscenza del fatto che mia figlia ha pagato per intero il prezzo dell'appartamento. Preciso che avevo conosciuto prima della ven- Controparte_1 dita a casa di mia suocera che vive a sant'Antimo via Torriello Separiello e la CP_1 era un'amica di mia suocera che propose di mettere in vendita l'appartamento di via
Eurialo e la vendita avvenne nel 2017 e mia figlia comprò l'appartamento perché in
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cerca di casa per potersi sposare. Noi genitori la aiutammo per comprare questa casa, ma non potevamo immaginare che la venditrice avesse debiti condominiali e si rifiutas- se di procedere alla consegna. Mia figlia ha sopportato anche gli oneri condominiali ordinari e straordinari. Mia figlia ora si appoggia in un appartamento da me lasciatole provvisoriamente, dove convive con il fidanzato in attesa di poter rientrare nel possesso del suo bene. Preciso che in occasione del primo incontro paventò di essere CP_1 benestante e che voleva vendere l'appartamento per poter avere liquidità necessaria ma non mostrò di essere in difficoltà finanziaria”.
Il CTU, con perizia depositata in data 5.09.2025, quantificava l'indennità di occupa- zione dovuta per il periodo dal 01.01.2021 al 28.07.2025 come da tabella in atti . Pre- cisava, inoltre, che dagli atti prodotti in giudizio non risultavano versati, da parte attrice, oneri condominiali.
Indi la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 15.09.2025.
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In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda attorea, essendo stato espe- rita, ante causam, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita.
Nel merito, va accolta la domanda attorea tesa ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta con il contratto del 22.03.2017.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1476 comma 1 del cc, tra le obbligazioni princi- pali del venditore vi è quella di consegnare la cosa al compratore.
Conforme in tal senso Cass. n. 7171/2018: “il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua pro- prietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai prin- cipi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto”.
In caso di inadempimento del venditore, il compratore dispone degli strumenti giuridici previsti dall'art. 1453 cc, ovvero dell'azione di risoluzione del contratto e di quella di esatto adempimento dell'obbligazione dovuta.
L'azione di adempimento, detta anche azione di manutenzione del contratto, mira alla conservazione del negozio giuridico e consiste in una domanda giudiziale di condanna all'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte.
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Con il vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, più precisamente, l'attore avrà il titolo per ottenere il dare, facere o non facere oggetto dell'obbligazione e il con- testuale risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'adempimento. Presupposti per l'esercizio dell'azione sono, evidentemente, la sussistenza di un contratto a presta- zioni corrispettive, il ritardo nell'adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere l'obbligazione.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti, emerge una le- sione dell'equilibrio contrattuale, in quanto, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione gravante sull'acquirente, si è riscontrato il mancato adempimento dell'obbligazione gra- vante sulla venditrice di consegnare il bene.
A fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta ha soltanto asse- rito di non aver consegnato il bene per non aver conseguito l'integrale prezzo convenuto per la vendita dell'immobile.
Tale circostanza risulta sconfessata dalla documentazione in atti, in particolare, dall'accordo transattivo stipulato dalle parti in causa.
Va, infatti, considerato che, nel caso di specie, dall'art. 4 dell'accordo di transazione si evince che: “la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo Controparte_1 dichiara di accettare la somma offerta, la sua imputazione e le sue modalità di paga- mento, espressamente dichiarando che, al buon esito dell'integrale pagamento di quan- to concordato all'art. 2 (€ 41.158,93), nei termini pattuiti dall'art. 3, non avrà nulla più
a pretendere, dalla sig.ra , per la causale relativa al saldo-prezzo della Parte_1 compravendita del 22.03.2017, per notar . Per_3
L'assegno di € 41.158,00 a saldo- prezzo della compravendita è stato consegnato dall'istante all'avv. Vincenzo Meles, legale di parte convenuta, in data 28.09.2021. Tan- to risulta dagli atti del giudizio.
Pertanto, non può parlarsi di inadempimento di , che contrariamente a Parte_1 quanto sostenuto da , ha adempiuto correttamente alle obbligazioni Controparte_1 su di lei gravanti, derivanti dal contratto di compravendita.
L'adempimento della descritta obbligazione, si evince non soltanto dalla documentazio- ne in atti, ma, altresì, dalle prove orali assunte.
Il testimone escusso, sig. , invero, ha confermato che la vendita Testimone_1 dell'immobile è avvenuta nel 2017.
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Il testimone ha, altresì, confermato che la consegna del bene da parte della sig.ra CP_2
non è avvenuta : il teste , in particolare, ha affermato che la
[...] Testimone_1 sig.ra non ha più consegnato le chiavi. CP_1
Con ciò, l'inadempimento di è provato, spettando la prova Controparte_1 dell'esatto adempimento alla convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova dello stesso, né articolato mezzi di prova.
Le esposte circostanze, che risultano dalla documentazione prodotta e dalle prove assun- te, non lasciano dubbi sulla sussistenza dell'inadempimento .
Va per l'effetto pronunciata condanna di , occupante sine Controparte_1 titulo, alla consegna immediata, in favore di , dell'immobile sito Parte_1 in Napoli alla Via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napo- li, alla Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6 (meglio indi- cato e descritto in atti) libero e vuoto da cose e persone.
Resta da valutare la sussistenza dei danni da inadempimento contrattuale lamentati da parte attrice e riferiti al valore locativo del bene. Si tratta del danno emergente, ovvero la concreta possibilità di godimento perduta.
Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza
33645/2022, che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, ha affermato che <la que- stione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quan- to integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della
Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della pre- sunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito in- terpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito>>
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abu- siva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il
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non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astrat- to, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcito- ria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispetti- vo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurispruden- ziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno al- la differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specifica- tamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godi- mento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello spe- cifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o me- diante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costi- tutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento di- retto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato qua- le valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti : << "nel caso di occu- pazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimen- to ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il pro- prietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, es-
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so è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>.
Tali principi, affermati per l'appunto con riferimento ad una fattispecie di occupazione senza titolo di un immobile ad opera di un terzo, spiegano i loro effetti anche nel caso specifico, in cui viene in rilievo una situazione di mancata disponibilità di un bene im- mobile, peraltro, neppure contestata dalla convenuta.
Tanto chiarito, valutando che l'attrice ha manifestato in concreto, con raccomandata del
15 Gennaio 2021, la volontà di riottenere il bene per goderne in prima persona, è tenuto, altresì, conto del fatto che l'attrice è stata costretta a trasferirsi temporaneamente in un immobile messo a disposizione dei genitori, deve presumersi la volontà di Parte_3 di godere del bene in via diretta.
[...]
Di qui la risarcibilità del danno da perdita subita.
In punto di liquidazione, considerando le risultanze della CTU, la perdita subita va sti- mata in euro 615 mensili come indicato della ctp di parte dell'Arch , in Per_4 corrispondenza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc , avendo il CTU giudicato congruo tale importo ed avendo al contrario indicato una in- dennità di occupazione in misura maggiore .
Si ritiene di porre il canone di 615 euro mensili (in luogo dell'importo maggiore stima- to dal CTU) in quanto il consulente di parte attrice ha preso come base di partenza l'ac- cordo territoriale la città di Napoli per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'arti- colo 2 comma tre della legge 431 del 98 e dm 16 gennaio 2017; tale criterio appare pre- feribile rispetto a quello indicato dal CTU per i contratti a canone libero anche in ra- gione del noto fenomeno bradisismico che ha ridotto i canoni della zona di Bagnoli.
Va pronunciata condanna della convenuta alla rifusione a titolo risarcitorio di euro
35.055/00 per indennità di occupazione da gennaio 2021 a settembre 2025 (euro 615*
57 mesi), e su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va rigettata la domanda di rimborso oneri condominiali . non provati ex art 2697 cc
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
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Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in disposi- tivo, valore sino ad euro 52.000,00.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico del- la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 alla consegna immediata, in favore di , dell'immobile sito in Parte_1
Napoli alla Via Eurialo n. 38, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Napoli, alla Sez. CHI, foglio 39, part. 786, sub. 15, z.c. 10/A, Cat. A/2, classe 6 (meglio indica- to e descritto in atti) libero e vuoto da cose e persone;
3) Condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno la somma di euro 35.055/00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo come indicato in motivazione;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 7.616/00 per compensi ed € 600/00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA,
CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;
5) Pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli 15/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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