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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2271/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2271/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno - pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
BA LE (RM) alla Via delle Grotte n. 51 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta
Parisi (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024,;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'assegno ordinario di
[...] invalidità ex art. 1 L. 222/84 dal 27.10.2021 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 16.11.2023 emesso a definizione del giudizio rubricato con RG N 5871/2022 -
Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Veronica Vaccaro, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 7/11/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 26/11/2024 con rinvio su istanza di parte all'udienza del 14/1/2025 per verificare l'effettivo pagamento della liquidazione intervenuta in data 5/11/2024; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 16/11/2023 del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex
2 art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27/10/2021, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 5871/2022 RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/11/2023. In data CP_1
30/11/2023 la ricorrente inviava il modello AP04 per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati veniva comunicata con lettera del
5/11/2024 e il relativo pagamento interveniva in data 2/12/2024, successivamente alla notifica, giusta cedolino di pensione prodotto in giudizio.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
3 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2271/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno - pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
BA LE (RM) alla Via delle Grotte n. 51 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta
Parisi (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024,;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'assegno ordinario di
[...] invalidità ex art. 1 L. 222/84 dal 27.10.2021 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 16.11.2023 emesso a definizione del giudizio rubricato con RG N 5871/2022 -
Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Veronica Vaccaro, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 7/11/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 26/11/2024 con rinvio su istanza di parte all'udienza del 14/1/2025 per verificare l'effettivo pagamento della liquidazione intervenuta in data 5/11/2024; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 16/11/2023 del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex
2 art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27/10/2021, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 5871/2022 RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/11/2023. In data CP_1
30/11/2023 la ricorrente inviava il modello AP04 per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati veniva comunicata con lettera del
5/11/2024 e il relativo pagamento interveniva in data 2/12/2024, successivamente alla notifica, giusta cedolino di pensione prodotto in giudizio.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
3 2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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