TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.11.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
ER NI ed NA GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Meda
(MB), via Parini n. 8;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato TT Agosta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano Maderno (MB),
Corso Roma n. 27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Seveso (MB), in data 4 aprile 2007, tra i signori e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Seveso con Atto N. 4, parte II, serie A - anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. I figli TT, di anni 15, e , di anni 11, vengono Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica.
Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute dei figli e su qualsiasi altra necessità ed esigenza degli stessi, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, sia in assenza dell'altro genitore che rispetto alla propria famiglia di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e i figli e con le rispettive famiglie di origine.
2. Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figli.
I genitori stabiliscono modalità e tempi del diritto di visita e frequentazione padre-figli, come segue:
a) il padre avrà ogni e ampio diritto di visita e frequentazione dei figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e alle esigenze dei minori;
ad ogni modo i figli trascorreranno con il padre,
- la sera del venerdì, prelevando i figli dalla casa coniugale, indicativamente tra le ore 18:45 e le ore 19.00, cenando con loro e riportandoli presso la casa materna alle 21:00;
- i fine settimana in alternanza con la madre, dal venerdì sera, tra le ore 18:45 e le ore 19.00, fino alla domenica alle ore 19:00, riportandoli presso la casa materna ove ceneranno e resteranno con la madre.
b) quanto alle festività natalizie e pasquali, i minori TT e trascorreranno il giorno di Per_1
Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania e Pasqua/Lunedì dell'Angelo, alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre, invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori, nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori.
Qualora la madre o il padre desiderino trascorrere qualche giorno/una settimana di vacanza con i figli nel periodo natalizio, ne daranno comunicazione, con congruo anticipo, uno all'altro, al fine di concordare per tempo il periodo di vacanza. I genitori forniranno l'indirizzo del luogo di villeggiatura prescelto.
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, come per le vacanze pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo dei genitori.
pagina 2 di 8 Con specifico riferimento al periodo delle vacanze natalizie, i figli hanno trascorso sia il giorno di Natale sia il giorno di Santo Stefano 2024 con la madre, recandosi con questa a Livigno dal 21 al 28 dicembre 2024; in riferimento alle vacanze natalizie 2025, il signor ha acconsentito che i figli trascorrano sia il giorno di Pt_1
Natale sia il giorno di Santo Stefano 2025 con la madre con la quale si recheranno a Livigno dal 20 al 27 dicembre 2025. Il signor comunicherà alla signora il periodo di ferie natalizie ed i giorni che Pt_1 Pt_2 trascorrerà con i figli, nel rispetto del criterio dell'alternanza, in forza del quale spetta al signor il Pt_1 giorno dell'Epifania.
c) Quanto al Carnevale e ai cosiddetti “ponti” (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno), i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, accordandosi di volta in volta;
d) con riferimento al periodo estivo, i figli TT e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordarsi di anno in anno entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le settimane di vacanza il diritto di visita verrà sospeso, mentre per il restante periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita paterno infrasettimanale, come indicato nel sopra esteso punto a). I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'indirizzo del luogo di vacanza in cui si recheranno con i figli.
In ogni caso, in ordine a quanto concordato nel presente punto 2., resta salva la possibilità per i signori Pt_2
e di accordarsi diversamente, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, Pt_1 nonché delle esigenze lavorative degli stessi.
3. Il signor ha ogni e più ampia facoltà di chiamare/videochiamare i figli. Pt_1
4. Sul mantenimento dei figli.
Spese ordinarie. Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
TT e , la somma mensile complessiva di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario, da versare sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno. Pt_2
Il mantenimento periodico nell'interesse dei figli includerà le voci di spesa definite 'ordinarie' nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di
Monza.
Spese straordinarie. Le spese straordinarie dei figli, TT e , elencate secondo le linee guida Per_1 poste dal Tribunale di Monza e qui di seguito riportate, saranno sostenute nella misura del 60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre.
Si precisa che seguiranno detta divisione concorsuale anche le spese dentistiche, in favore della figlia
TT, preventivate prima dell'intervenuta separazione dei coniugi.
Non seguiranno la divisione concorsuale 60%-40%, ma saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore: ogni spesa afferente il quadriciclo (minicar) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, CP_1 pagina 3 di 8 il rateo mensile della locazione finanziaria, l'assicurazione e le spese di manutenzione) e ogni spesa afferente il TO . Quanto al quadriciclo (minicar) My AMI Tonic ulteriormente si precisa che, posto che CP_2 le spese sono sostenute da entrambe le parti, i coniugi valuteranno congiuntamente se esercitare o meno l'opzione del riscatto del mezzo, di cui al citato contratto di finanziamento. Nel caso di congiunta decisione di riscattare il mezzo, la rata finale a riscatto verrà sostenuta al 60% dalla signora al 40% dal signor Pt_2
e nella medesima misura saranno sostenute, da tale momento in poi, tutte le spese per la microcar e Pt_1 per lo scooter.
Nel caso in cui i coniugi decidessero congiuntamente di vendere la microcar e/o lo scooter, il ricavato andrà ai figli nella misura del 50% ciascuno, da accreditare sui rispettivi con correnti.
A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi pagina 4 di 8 di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, religiose, scolastiche, ricreative, ludiche, formative e comunque socializzanti dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle gite , ai divertimenti con amici, alle proposte di uscite/svago dei centri estivi/oratorio fino alle feste, ai regali e comunque alle spese per svaghi) essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni dieci dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
5. Benefici fiscali. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% in capo alla signora
Pt_2
6. Casa coniugale, rilascio e beni presenti in essa. Il signor concorderà con la signora l termine
Pt_1 Pt_2 in cui recarsi presso la casa coniugale ed il box , ove asporterà la dote nuziale regalatagli dai propri genitori, ogni ulteriore oggetto di proprietà del signor rimasto nella casa coniugale, e, previo accordo con la
Pt_1 signora suppellettili, tessili e regali di nozze, per quanto ancora ivi rimanente. Qualora detti beni siano Pt_2 rinvenuti dal in scatole, il signor preleverà le scatole, ne verificherà il contenuto e indicherà
Pt_1 Pt_1 gli oggetti mancanti, concordando un termine per ritirarli. Il signor rinuncia a prelevare mobili e
Pt_1 complementi di arredo che, seppur congiuntamente acquistati dai coniugi, rimangono nella disponibilità della signora Pt_2
7. Utenze casa coniugale. Sono state effettuate tutte le volture.
pagina 5 di 8 8. Situazione patrimoniale dei coniugi. Il conto corrente presso Banca Mediolanum avente numero 1171402 cointestato ai coniugi, è stato estinto e la somma residua è stata suddivisa equamente.
In riferimento ai fondi comuni a lungo termine in essere presso banca Mediolanum, intestati ai coniugi, come segue, gli stessi si impegnano a non utilizzare quanto ivi giacente, se non per esigenze dei figli che previamente i coniugi congiuntamente concorderanno;
detti fondi potranno essere movimentati, sempre previo congiunto accordo trai i coniugi, solo per convenienza finanziaria e verranno intestati ai rispettivi figli al compimento della loro maggiore età. In particolare, trattasi dei seguenti fondi comuni:
- n. 9263245 (riferito ai risparmi di ) intestati alla sig.ra (primo intestatario) e al sig. Per_1 Pt_2 Pt_1
(secondo intestatario)
- n. 8852187 (riferito ai risparmi di TT) intestati al sig. (primo intestatario) e alla sig.ra Pt_1 Pt_2
(secondo intestatario).
In riferimento ai libretti intestati ai minori si indicano intestati alla minore : Persona_2
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069420,
- libretto postale numero 34839494; intestato al minore : Persona_3
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069609
9. Detrazioni fiscali. Le spese sostenute nell'interesse dei figli minori verranno detratte dai genitori secondo la divisione pattuita al sopra esteso punto 4. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese dagli stessi sostenuti, in costanza di matrimonio, così come previsto per legge, senza alcun diritto di rivalsa.
In ragione di ciò, la signora ontinuerà a portare integralmente in detrazione le spese del mutuo della Pt_2 propria abitazione, mentre il signor continuerà a portare integralmente in detrazione le spese Pt_1 sostenute per costruzione per la casa coniugale.
10. Nessun importo verrà previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
11. Sull'animale domestico. I coniugi si accordano affinché l'animale di affezione, di proprietà della signora resti collocata presso la casa coniugale, con spese di alimentazione, toelettatura, assicurazione, visite Pt_2 veterinarie, farmaci, e ogni altra necessità di cura dell'animale, a carico della signora Pt_2
12. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico e di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro.
13. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni.
14. le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati TT in data 19.11.2009 e in data 20.9.2013. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (TT, 19.11.2009 e , 20.9.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 26.11.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seveso in data 4.4.2008 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
pagina 7 di 8 Il Presidente est.
IA NO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.11.2024, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
ER NI ed NA GI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Meda
(MB), via Parini n. 8;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato TT Agosta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesano Maderno (MB),
Corso Roma n. 27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Seveso (MB), in data 4 aprile 2007, tra i signori e , trascritto nei Registri degli Atti di Parte_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Seveso con Atto N. 4, parte II, serie A - anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. I figli TT, di anni 15, e , di anni 11, vengono Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica.
Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute dei figli e su qualsiasi altra necessità ed esigenza degli stessi, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, sia in assenza dell'altro genitore che rispetto alla propria famiglia di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e i figli e con le rispettive famiglie di origine.
2. Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figli.
I genitori stabiliscono modalità e tempi del diritto di visita e frequentazione padre-figli, come segue:
a) il padre avrà ogni e ampio diritto di visita e frequentazione dei figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e alle esigenze dei minori;
ad ogni modo i figli trascorreranno con il padre,
- la sera del venerdì, prelevando i figli dalla casa coniugale, indicativamente tra le ore 18:45 e le ore 19.00, cenando con loro e riportandoli presso la casa materna alle 21:00;
- i fine settimana in alternanza con la madre, dal venerdì sera, tra le ore 18:45 e le ore 19.00, fino alla domenica alle ore 19:00, riportandoli presso la casa materna ove ceneranno e resteranno con la madre.
b) quanto alle festività natalizie e pasquali, i minori TT e trascorreranno il giorno di Per_1
Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania e Pasqua/Lunedì dell'Angelo, alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre, invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori, nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori.
Qualora la madre o il padre desiderino trascorrere qualche giorno/una settimana di vacanza con i figli nel periodo natalizio, ne daranno comunicazione, con congruo anticipo, uno all'altro, al fine di concordare per tempo il periodo di vacanza. I genitori forniranno l'indirizzo del luogo di villeggiatura prescelto.
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, come per le vacanze pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo dei genitori.
pagina 2 di 8 Con specifico riferimento al periodo delle vacanze natalizie, i figli hanno trascorso sia il giorno di Natale sia il giorno di Santo Stefano 2024 con la madre, recandosi con questa a Livigno dal 21 al 28 dicembre 2024; in riferimento alle vacanze natalizie 2025, il signor ha acconsentito che i figli trascorrano sia il giorno di Pt_1
Natale sia il giorno di Santo Stefano 2025 con la madre con la quale si recheranno a Livigno dal 20 al 27 dicembre 2025. Il signor comunicherà alla signora il periodo di ferie natalizie ed i giorni che Pt_1 Pt_2 trascorrerà con i figli, nel rispetto del criterio dell'alternanza, in forza del quale spetta al signor il Pt_1 giorno dell'Epifania.
c) Quanto al Carnevale e ai cosiddetti “ponti” (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno), i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, accordandosi di volta in volta;
d) con riferimento al periodo estivo, i figli TT e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordarsi di anno in anno entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le settimane di vacanza il diritto di visita verrà sospeso, mentre per il restante periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita paterno infrasettimanale, come indicato nel sopra esteso punto a). I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'indirizzo del luogo di vacanza in cui si recheranno con i figli.
In ogni caso, in ordine a quanto concordato nel presente punto 2., resta salva la possibilità per i signori Pt_2
e di accordarsi diversamente, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, Pt_1 nonché delle esigenze lavorative degli stessi.
3. Il signor ha ogni e più ampia facoltà di chiamare/videochiamare i figli. Pt_1
4. Sul mantenimento dei figli.
Spese ordinarie. Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
TT e , la somma mensile complessiva di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario, da versare sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno. Pt_2
Il mantenimento periodico nell'interesse dei figli includerà le voci di spesa definite 'ordinarie' nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di
Monza.
Spese straordinarie. Le spese straordinarie dei figli, TT e , elencate secondo le linee guida Per_1 poste dal Tribunale di Monza e qui di seguito riportate, saranno sostenute nella misura del 60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre.
Si precisa che seguiranno detta divisione concorsuale anche le spese dentistiche, in favore della figlia
TT, preventivate prima dell'intervenuta separazione dei coniugi.
Non seguiranno la divisione concorsuale 60%-40%, ma saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore: ogni spesa afferente il quadriciclo (minicar) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, CP_1 pagina 3 di 8 il rateo mensile della locazione finanziaria, l'assicurazione e le spese di manutenzione) e ogni spesa afferente il TO . Quanto al quadriciclo (minicar) My AMI Tonic ulteriormente si precisa che, posto che CP_2 le spese sono sostenute da entrambe le parti, i coniugi valuteranno congiuntamente se esercitare o meno l'opzione del riscatto del mezzo, di cui al citato contratto di finanziamento. Nel caso di congiunta decisione di riscattare il mezzo, la rata finale a riscatto verrà sostenuta al 60% dalla signora al 40% dal signor Pt_2
e nella medesima misura saranno sostenute, da tale momento in poi, tutte le spese per la microcar e Pt_1 per lo scooter.
Nel caso in cui i coniugi decidessero congiuntamente di vendere la microcar e/o lo scooter, il ricavato andrà ai figli nella misura del 50% ciascuno, da accreditare sui rispettivi con correnti.
A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi pagina 4 di 8 di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, religiose, scolastiche, ricreative, ludiche, formative e comunque socializzanti dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle gite , ai divertimenti con amici, alle proposte di uscite/svago dei centri estivi/oratorio fino alle feste, ai regali e comunque alle spese per svaghi) essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni dieci dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
5. Benefici fiscali. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% in capo alla signora
Pt_2
6. Casa coniugale, rilascio e beni presenti in essa. Il signor concorderà con la signora l termine
Pt_1 Pt_2 in cui recarsi presso la casa coniugale ed il box , ove asporterà la dote nuziale regalatagli dai propri genitori, ogni ulteriore oggetto di proprietà del signor rimasto nella casa coniugale, e, previo accordo con la
Pt_1 signora suppellettili, tessili e regali di nozze, per quanto ancora ivi rimanente. Qualora detti beni siano Pt_2 rinvenuti dal in scatole, il signor preleverà le scatole, ne verificherà il contenuto e indicherà
Pt_1 Pt_1 gli oggetti mancanti, concordando un termine per ritirarli. Il signor rinuncia a prelevare mobili e
Pt_1 complementi di arredo che, seppur congiuntamente acquistati dai coniugi, rimangono nella disponibilità della signora Pt_2
7. Utenze casa coniugale. Sono state effettuate tutte le volture.
pagina 5 di 8 8. Situazione patrimoniale dei coniugi. Il conto corrente presso Banca Mediolanum avente numero 1171402 cointestato ai coniugi, è stato estinto e la somma residua è stata suddivisa equamente.
In riferimento ai fondi comuni a lungo termine in essere presso banca Mediolanum, intestati ai coniugi, come segue, gli stessi si impegnano a non utilizzare quanto ivi giacente, se non per esigenze dei figli che previamente i coniugi congiuntamente concorderanno;
detti fondi potranno essere movimentati, sempre previo congiunto accordo trai i coniugi, solo per convenienza finanziaria e verranno intestati ai rispettivi figli al compimento della loro maggiore età. In particolare, trattasi dei seguenti fondi comuni:
- n. 9263245 (riferito ai risparmi di ) intestati alla sig.ra (primo intestatario) e al sig. Per_1 Pt_2 Pt_1
(secondo intestatario)
- n. 8852187 (riferito ai risparmi di TT) intestati al sig. (primo intestatario) e alla sig.ra Pt_1 Pt_2
(secondo intestatario).
In riferimento ai libretti intestati ai minori si indicano intestati alla minore : Persona_2
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069420,
- libretto postale numero 34839494; intestato al minore : Persona_3
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069609
9. Detrazioni fiscali. Le spese sostenute nell'interesse dei figli minori verranno detratte dai genitori secondo la divisione pattuita al sopra esteso punto 4. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese dagli stessi sostenuti, in costanza di matrimonio, così come previsto per legge, senza alcun diritto di rivalsa.
In ragione di ciò, la signora ontinuerà a portare integralmente in detrazione le spese del mutuo della Pt_2 propria abitazione, mentre il signor continuerà a portare integralmente in detrazione le spese Pt_1 sostenute per costruzione per la casa coniugale.
10. Nessun importo verrà previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
11. Sull'animale domestico. I coniugi si accordano affinché l'animale di affezione, di proprietà della signora resti collocata presso la casa coniugale, con spese di alimentazione, toelettatura, assicurazione, visite Pt_2 veterinarie, farmaci, e ogni altra necessità di cura dell'animale, a carico della signora Pt_2
12. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico e di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro.
13. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni.
14. le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati TT in data 19.11.2009 e in data 20.9.2013. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.1.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.1.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (TT, 19.11.2009 e , 20.9.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 26.11.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seveso in data 4.4.2008 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
pagina 7 di 8 Il Presidente est.
IA NO
pagina 8 di 8