Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2022, proposto da
INWIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di SO ZI in Lecce, piazzetta Montale, n. 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dirigenziale del 26 aprile 2022, notificato il 27 aprile 2022, con cui il Settore Sviluppo Economico - S.U.E. - S.U.A.P. del Comune di Taranto ha rigettato l’istanza del 12 ottobre 2021 di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telecomunicazione (telefonia) di proprietà di INWIT S.p.A. su cui verrà ospitata la Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. da ubicarsi in c.da. “BoscoVerde”, in area soggetta a tutela paesaggistica P.P.T.R. (area rispetto dei boschi);
- della nota prot. 70088 del 19 aprile 2022 del Responsabile della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Taranto;
- del provvedimento prot. n. 53138 del 30 marzo 2022, reso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Taranto;
- della nota prot. 53675 del 24 marzo 2022 a del Responsabile della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. De Pascalis in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani, e avv.to T. ZI in sostituzione dell'avv.to A. Buccoliero.;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto sembra meritevole di accoglimento la principale censura incentrata sulla avvenuta formazione, nel caso di specie, del silenzio assenso dell’A.C. al decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell’istanza in data 12 ottobre 2021 (ossia l’11 gennaio 2022) atteso che, da un lato, il meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio ex art. 87 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., in quanto previsto da una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici a carattere derogatorio del regime generale del silenzio assenso disegnato dall’art. 20 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., trova applicazione anche nel caso di ubicazione dell’impianto su aree assoggettate a vincolo paesaggistico e che, in ogni caso, nella vicenda che occupa, il dissenso espresso da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela paesaaggistico-territoriale è intervenuto tardivamente (con nota prot. 53675 del 24 marzo 2022 della Direzione Pianificazione Urbanistica - Ufficio Paesaggio di Taranto) quando risultava ormai formato il silenzio assenso.
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 marzo 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO