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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1497 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: acquisto della proprietà per usucapione.
P R O M O S S A da
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, res.te in Anzio (RM), via Miglioramento, 5; C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._2 quali coeredi legittimi di , nata a [...] il Persona_1 26.06.1939, C.F.: ” deceduta il 12.12.2016 in Anzio;
CodiceFiscale_3
, nata a [...], il [...] C.F.: Parte_2 [...]
, ivi residente in [...], C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Garofalo del Foro di Latina, presso il quale elett.te domiciliano in Latina, piazza Paolo VI, 1, giusta delega apposta su foglio separato, p.e.c. certificata
Email_1
ATTORI
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, part. Parte_3 iva ”, con sede legale in Roma, via Luisa Sanfelice, snc;
P.IVA_1
- e , in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3 Persona_4
, deceduta il 28.09.2008 a Puerto Ordaz –Venezuela;
[...]
- in qualità di erede di deceduta il Persona_5 Persona_3 05.07.2020 in Nettuno;
- , in qualità di erede di deceduto il 23.06.2006 Per_6 Persona_7 in Roma;
CONVENUTI contumaci
con sede in Anzio (RM), via Bengasi, 20, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Di Leo C.F._5 del Foro di Castrovillari, in forza di procura alle liti in calce e separata dal proprio atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, pec: Email_2 intervenuta conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
F A T T O Esponevano gli attori nella citazione introduttiva del presente giudizio che
- congiuntamente ai fratelli e sorelle germani , Persona_4 Per_3
e , adivano l'intestato Tribunale con ricorso R.G.
[...] Persona_7 2596/01, per l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni di quattro e di dodici ettari, siti in Nettuno (RM) località “I Cioccati”, confinanti con , , Siracusa, Per_8 Per_9 strada vicinale di Zucchetti, in N.C.T. di Nettuno, Partita 1039 Fg. 10, particelle 1 e 4 (ha 16.26.40), in subordine, chiedevano il pagamento dell'indennizzo per le migliorie realizzate (casa-magazzino, vigneto, spiantamenti, confinazioni etc.) apportate durante il corso degli anni. Il Giudice adito definiva il giudizio con decreto di accoglimento del 04.10.2006 dichiarando, gli esponenti in uno agli altri ricorrenti unici proprietari del terreno per cui è causa per intervenuta usucapione speciale ex art.1159 bis codice civile.
Sul punto, si rappresentava, quindi, quanto segue.
1) , nel 1936, ha avuto da fu Paolo, con CP_4 Persona_10 contratto di compartecipazione riconducibile all'affitto a coltivatore diretto (come rapporto commutativo e non associativo), la concessione del godimento del fondo rustico, con grande casa colonica ed accessori, sito in Nettuno, località “I Cioccati”, della superficie di ettari 16.32.30 (nel N.C.T. ha 16.28.40), conducendolo e coltivandolo personalmente con la propria famiglia a cereali ed ortaggi.
2) , con contratto 27.08.49, ha acquistato dal CP_4 Persona_10 una parte di detto terreno, senza manufatti rustici, di ettari quattro, confinante con per un lato lungo ml. 433, con la strada per un Per_8 altro lato lungo ml. 91 (vicinale di Zucchetti) e per gli altri due lati con residua proprietà in catasto rustico del Comune di Nettuno Per_10 alla partita n.1039, foglio n.10, particella 1 (da frazionare). Dal 1949 lo ha goduto come proprietario, -pacificamente in modo visibile e non equivoco- avendone pagato l'intero prezzo, coltivandolo personalmente con i familiari (moglie – e figli, i quali, man mano, divenivano capaci al lavoro), CP_5 costruendovi una casetta di abitazione e piccolo magazzino, impiantandovi un vigneto, eseguendovi migliorie, facendo propri tutti i prodotti, pagando le relative tasse e contributi consortili, organizzandovi l'impresa agricola familiare a proprio nome, fino alla sua morte - 26.05.1970-, e possedendolo uti dominus, anche concedendone parte in affitto a terzi. Dopo la morte dell' il terreno stesso, con i manufatti ed il vigneto, Per_3 è stato posseduto dalla vedova e dai figli, continuando in esso l'originaria impresa agricola. 3) , alla fine dell'anno 1950, entrato in trattative con il medesimo CP_4
per l'acquisto degli altri dodici ettari, con grande casa colonica e Per_10 magazzini, confinante con l'appezzamento già acquistato, Per_9 Siracusa, , strada vicinale di Zucchetti, sempre in Nettuno, Per_11 distinto in Catasto alla partita n.1039, foglio n.10, con le particelle 1/parte (ancora da frazionare) e 4 (fabbricato rurale ed area di mq. 5200), ha interrotto ogni rapporto agrario, non pagando il canone al
. E, quindi, ha iniziato a godere e possedere – pacificamente, in modo Persona_10 visibile e non equivoco anche tale terreno, come proprietario, eseguendovi migliorie, raccogliendo tutti i prodotti, pagando tasse e contributi consortili, organizzandovi, dal 1950 in poi e fino alla sua morte, l'impresa agricola familiare, continuata, dopo il 26.05.70, dalla vedova e dai figli, fra i quali gli istanti, ininterrottamente.
4) Gli istanti, insieme alla madre ved. ed agli altri CP_5 Per_3 fratelli e sorelle, ricongiungendo il proprio possesso con quello del padre , hanno acquisito i due fondi per usucapione, essendo CP_4 trascorso il termine quindicennale di cui all'art.1159 bis cod. civ.
(legge 10.05.76, n.346, artt.1 e 2) e comunque il termine ventennale, non avendo mai avuto molestie da parte di alcuno, né il de cuius né gli istanti, né gli CP_4 altri fratelli. Da quanto sopra, quindi, discendeva in modo incontestabile che il possesso ininterrotto, non violento e non clandestino risaliva sin dagli anni cinquanta dello scorso secolo e che, con l'entrata in vigore della Legge n.346/1976, hanno ampiamente maturato il previsto quindicennio sin dal
1991, e cioè in un'epoca di gran lunga anteriore all'atto pubblico di compravendita per rogito notar di Roma – repertorio n.53425 racc. 14242- trascritto Per_12 a Roma il 09 aprile 2004 a titolo derivativo della così Parte_3 come è anteriore al suddetto atto pubblico la proposizione del ricorso ex lege n.346/1976, proposto dagli , fra cui i comparenti, avanti Per_3 all'intestato Tribunale ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., depositato il 15 giugno 2001.
Sicchè, il Tribunale adito, riconoscendo in capo ai ricorrenti -fra cui gli istanti- i requisiti soggettivi ed oggettivi, e accertando che i medesimi hanno esercitato sul fondo per cui è causa un possesso pacifico, ininterrotto e non clandestino animo domini per il periodo previsto ex lege, ha rettamente emesso il decreto 04.10.2006 di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, dichiarandoli unici proprietari del terreno oggetto di causa (All.1). Ne è derivato, in modo incontrovertibile, l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte dei ricorrenti, i quali procedevano alle formalità di rito per il riconoscimento di proprietà speciale per intervenuta usucapione speciale e contestuale Decreto Tribunale Civile di Velletri-già S.D. Anzio.
5) Successivamente, gli esponenti venivano, a conoscenza che l'immobile de quo era stato acquisito dalla;
Parte_3 sicchè procedevano a richiederne rilascio con racc.ta A.R. del 07.02.2011
(All.2), riscontrata il successivo 14.03.2011 di diniego al rilascio (All.3), procedendo poi a notificare atto di citazione per opposizione di terzo evocando in giudizio gli esponenti.
6) Il Tribunale di Velletri adito, con sentenza n.2752/2017 del 03.10.2017 (All.4), dichiarava estinto il giudizio con condanna alle spese di lite, per difetto insanabile di “carenza di integrazione del contraddittorio con riguardo alle figlie di . Persona_4 6) Da quanto sopra, quindi, -giova ripetere- discende in modo incontestabile che il possesso ininterrotto, non violento e non clandestino si è configurato sin dall'anno 1950 e che, con l'entrata in vigore della Legge n.346/1976, hanno ampiamente maturato il previsto quindicennio sin dal 1991, e cioè in un'epoca di gran lunga anteriore all'atto pubblico di compravendita per rogito notar di Roma Per_12
– repertorio n.53425 racc. 14242- trascritto a Roma il 09 aprile 2004 a titolo derivativo della soc. così come è anteriore al suddetto atto pubblico la Parte_3 proposizione del ricorso ex lege n.346/1976, proposto dagli , fra Per_3 cui gli odierni attori, avanti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., depositato il 15 giugno 2001.
Sicchè, il Tribunale di Velletri adito, riconoscendo in capo agli originari ricorrenti i requisiti soggettivi ed oggettivi, e Per_3 accertando che i medesimi Urbani hanno esercitato sul fondo per cui è causa un possesso pacifico, ininterrotto e non clandestino animo domini per il periodo previsto ex lege, ha rettamente emesso il decreto 04.10.2006 nella causa R.G. 2596/01 di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione (All.1). Ne deriva, in modo incontrovertibile, che l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte degli originari ricorrenti, fra i quali -giova ripetere-
i comparenti, è assolutamente anteriore alla stipula del rogito sopra menzionato ed è anteriore all'inizio del preteso possesso della , Parte_3 che inizia nel 2004. Sul punto, peraltro, è da ritenersi esaustiva la confessione implicita della controparte, che –nel predetto giudizio definito con sentenza n.2752/2017 del Tribunale di Velletri (All.4)- nulla oppone in relazione al possesso ultracinquantennale degli Urbani -originari ricorrenti-, tanto che il decreto, di intervenuta acquisizione della proprietà del fondo per cui è causa a titolo originario, è perfettamente valido ed efficace.
Né la –che quale oppositore di terzo agiva in quel giudizio Parte_3 dichiarato estinto con sentenza n.2752/2017- NON proponeva altra azione finalizzata all'annullamento dell'intervenuta usucapione Per cui così concludevano:
- accertata la proprietà dell'immobile sito in Nettuno per cui è causa in capo agli attori pro-quota parte indivisa, dichiarare i medesimi unici proprietari dell'immobile distinto al N.C.T. di Nettuno alla partita n.1039, Fg.10, particelle 1 e 4 (ha 16.28.40), come da Decreto 04.10.2006 emesso dal Tribunale di Velletri nella causa R.G. 2596/01; e per l'effetto,
- ordinare, ai sensi dell'art.948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile per cui è causa, da parte della convenuta Parte_3
, libero da persone e/o cose in favore degli istanti pro-quota
[...] parte indivisa;
- condannare la convenuta al pagamento delle Parte_3 spese di lite oltre spese generali e oneri di legge.
Nel procedimento, in cui tutti i convenuti restavano contumaci, si costituiva con intervento, quale dante causa di Urbani A., e la quale non si opponeva CP_6 Controparte_7 all'accoglimento della domanda, quanto ai cespiti già in capo ai tre citati convenuti, concludendo di aderire integralmente alle argomentazioni e ragioni di fatto e diritto di cui all'atto introduttivo del giudizio in epigrafe, rassegnando quindi le medesime ivi rassegnate, All'esito, sulle conclusioni riportate in verbale di udienza, la causa era trattenuta in decisione alla udienza del 22 novembre 2024, con concessione di dimidiati termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai convenuti, a mezzo del quale atto è incardinato il presente giudizio, restando i medesimi contumaci, veniva spiegata dagli attori domanda di revindica della proprietà in forza di argomentazione in fatto e diritto da intendersi sopra riportata e trascritta;
In particolare la azione di revindica si fonda su diritto maturato dalle parti attrici di acquisto della proprietà “de qua” a titolo originario in forza di decreto di usucapione n. rep. 2723 emesso dal Tribunale
Civile di Velletri in data 04.10.2006 nel giudizio R.G. 2596/2001e trascritto presso la CC.RR.II. in data
22.06.2009; la parte attrice del giudizio in epigrafe conveniva in questo giudizio, tra le altre, ma senza formulare conclusioni nei loro confronti, le seguenti tre cointeressate persone:
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
29, C.F. ; C.F._6
- nata a [...] il [...], residente in [...], Persona_3
C.F. C.F._7
, nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_4 strada Vecchia della Madonna, 43, C.F. C.F._8
Esse persone sono tutte e tre comproprietarie dell'oggetto del petitum di causa insieme a parte attrice del giudizio in epigrafe, in virtù dei diritti di proprietà acquisiti da esse tre a titolo originario col predetto decreto di usucapione in quanto:
la prima, unica erede e figlia di (classe 1941, zia alla seconda e Persona_5 Persona_3 terza appresso);
la seconda, (qui detta junior) figlia di (la quale ha chiamato Persona_3 Persona_4 sua figlia con lo stesso nome della sorella e col cognome di lei madre stessa perché fu Persona_13 ragazza madre);
la terza, figlia anche lei di (porta il cognome del Persona_2 Persona_4 padre, nuovo divenuto compagno della ); quindi le ultime Persona_4
Quindi, come si vede, nel decreto di usucapione citato, e in atti, compaiono proprio e Persona_3
, anziane sorelle, decedute;
Persona_4
La qui interveniente, ha quindi acquistato dalle predette tre persone la Controparte_2 loro quota venendo così ad essa trasferiti anche tutti i diritti soggettivi di proprietà acquisiti a titolo originario con quel decreto di usucapione su citato, quindi come da maturate situazioni giuridiche soggettive;
In particolare ha acquistato le quote da e da con rogito del Persona_5 Persona_3 12.07.2022 (doc. 1 – rogito) e da con preliminare e rogito in corso, anno 2023. Parte_4
Pertanto, in lor luogo, posizione e situazione giuridica soggettiva, ad ogni effetto di legge,
[...]
Controparte_2
il cui amministratore, non è solo un terzo, qualunque, ma è anch'egli un ceppo di quelli CP_3
Urbani che si trovano nel decreto di usucapione citato sopra ed in atti ai documenti del presente giudizio, ragion per cui, con l'acquisto dalle tre citate parenti, entra integralmente nella situazione giuridica soggettiva che quelle avevano maturato col decreto di usucapione quale atto di acquisto della proprietà a titolo originario;
dunque, col presente atto di intervento richiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo, qui richiamate ed intese integralmente riportate e trascritte;
DICHIARANDO DI ADERIRE integralmente alle argomentazioni e ragioni di fatto e diritto di cui all'atto introduttivo del giudizio in epigrafe, rassegnando quindi le medesime ivi rassegnate CONCLUSIONI, intendendole qui integralmente riportate e trascritte. Per cui le dichiarazioni rese dalla intervenuta (quanto ad uno dei due fondi), e quelle rese nel precedente giudizio del 2017 (estinto per carenza di contraddittorio) dalla Parte_3
e comunque il contenuto della ordinanza di accoglimento del riconoscimento di usucapione speciale citata dell'anno 2006 (mai opposta e quindi irrevocabile, sebbene non trascritto nei RR.II.)
consentono di ritenere già da lungo tempo maturato l'acquisto per usucapione da parte dei danti causa degli odierni attori che hanno proseguito nel possesso dei due fondi in oggetto, almeno fino alla alienazione di uno di essi alla con il pure citato Parte_3
rogito del 2004, e la intervenuta quanto al pure citato rogito dell'anno 2023,
cui comunque il titolo ricognitivo dell'acquisto per usucapione dell'anno 2006, in quanto a titolo originale, in ogni caso prevale;
va quindi accolta la domanda di accertamento, e la conseguente domanda di rilascio avanzata dagli attori, n.q.;
attesa, infine, la natura della causa, ed il comportamento processuale corretto dei convenuti/intervenuti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili o compensate le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto G.U., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta,
- accerta l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in Nettuno per cui è causa in capo agli attori pro-quota parte indivisa, dichiararndo i medesimi unici proprietari dell'immobile distinto al N.C.T. di Nettuno alla partita n.1039, Fg.10, particelle 1 e 4 (ha 16.28.40), come da Decreto 04.10.2006 emesso dal Tribunale di Velletri-già S.D.Anzio, nella causa R.G. 2596/01; e per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art.948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile per cui è causa, da parte della convenuta e da parte degli altri convenuti, aventi causa o danti Parte_3 causa, libero da persone e/o cose in favore degli istanti pro-quota parte indivisa;
DICHIARANDO compensate od irripetibili per intero le spese di lite.
Velletri, lì 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr. Enrico Colognesi
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1497 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: acquisto della proprietà per usucapione.
P R O M O S S A da
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, res.te in Anzio (RM), via Miglioramento, 5; C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._2 quali coeredi legittimi di , nata a [...] il Persona_1 26.06.1939, C.F.: ” deceduta il 12.12.2016 in Anzio;
CodiceFiscale_3
, nata a [...], il [...] C.F.: Parte_2 [...]
, ivi residente in [...], C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Garofalo del Foro di Latina, presso il quale elett.te domiciliano in Latina, piazza Paolo VI, 1, giusta delega apposta su foglio separato, p.e.c. certificata
Email_1
ATTORI
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, part. Parte_3 iva ”, con sede legale in Roma, via Luisa Sanfelice, snc;
P.IVA_1
- e , in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3 Persona_4
, deceduta il 28.09.2008 a Puerto Ordaz –Venezuela;
[...]
- in qualità di erede di deceduta il Persona_5 Persona_3 05.07.2020 in Nettuno;
- , in qualità di erede di deceduto il 23.06.2006 Per_6 Persona_7 in Roma;
CONVENUTI contumaci
con sede in Anzio (RM), via Bengasi, 20, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Di Leo C.F._5 del Foro di Castrovillari, in forza di procura alle liti in calce e separata dal proprio atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, pec: Email_2 intervenuta conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
F A T T O Esponevano gli attori nella citazione introduttiva del presente giudizio che
- congiuntamente ai fratelli e sorelle germani , Persona_4 Per_3
e , adivano l'intestato Tribunale con ricorso R.G.
[...] Persona_7 2596/01, per l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni di quattro e di dodici ettari, siti in Nettuno (RM) località “I Cioccati”, confinanti con , , Siracusa, Per_8 Per_9 strada vicinale di Zucchetti, in N.C.T. di Nettuno, Partita 1039 Fg. 10, particelle 1 e 4 (ha 16.26.40), in subordine, chiedevano il pagamento dell'indennizzo per le migliorie realizzate (casa-magazzino, vigneto, spiantamenti, confinazioni etc.) apportate durante il corso degli anni. Il Giudice adito definiva il giudizio con decreto di accoglimento del 04.10.2006 dichiarando, gli esponenti in uno agli altri ricorrenti unici proprietari del terreno per cui è causa per intervenuta usucapione speciale ex art.1159 bis codice civile.
Sul punto, si rappresentava, quindi, quanto segue.
1) , nel 1936, ha avuto da fu Paolo, con CP_4 Persona_10 contratto di compartecipazione riconducibile all'affitto a coltivatore diretto (come rapporto commutativo e non associativo), la concessione del godimento del fondo rustico, con grande casa colonica ed accessori, sito in Nettuno, località “I Cioccati”, della superficie di ettari 16.32.30 (nel N.C.T. ha 16.28.40), conducendolo e coltivandolo personalmente con la propria famiglia a cereali ed ortaggi.
2) , con contratto 27.08.49, ha acquistato dal CP_4 Persona_10 una parte di detto terreno, senza manufatti rustici, di ettari quattro, confinante con per un lato lungo ml. 433, con la strada per un Per_8 altro lato lungo ml. 91 (vicinale di Zucchetti) e per gli altri due lati con residua proprietà in catasto rustico del Comune di Nettuno Per_10 alla partita n.1039, foglio n.10, particella 1 (da frazionare). Dal 1949 lo ha goduto come proprietario, -pacificamente in modo visibile e non equivoco- avendone pagato l'intero prezzo, coltivandolo personalmente con i familiari (moglie – e figli, i quali, man mano, divenivano capaci al lavoro), CP_5 costruendovi una casetta di abitazione e piccolo magazzino, impiantandovi un vigneto, eseguendovi migliorie, facendo propri tutti i prodotti, pagando le relative tasse e contributi consortili, organizzandovi l'impresa agricola familiare a proprio nome, fino alla sua morte - 26.05.1970-, e possedendolo uti dominus, anche concedendone parte in affitto a terzi. Dopo la morte dell' il terreno stesso, con i manufatti ed il vigneto, Per_3 è stato posseduto dalla vedova e dai figli, continuando in esso l'originaria impresa agricola. 3) , alla fine dell'anno 1950, entrato in trattative con il medesimo CP_4
per l'acquisto degli altri dodici ettari, con grande casa colonica e Per_10 magazzini, confinante con l'appezzamento già acquistato, Per_9 Siracusa, , strada vicinale di Zucchetti, sempre in Nettuno, Per_11 distinto in Catasto alla partita n.1039, foglio n.10, con le particelle 1/parte (ancora da frazionare) e 4 (fabbricato rurale ed area di mq. 5200), ha interrotto ogni rapporto agrario, non pagando il canone al
. E, quindi, ha iniziato a godere e possedere – pacificamente, in modo Persona_10 visibile e non equivoco anche tale terreno, come proprietario, eseguendovi migliorie, raccogliendo tutti i prodotti, pagando tasse e contributi consortili, organizzandovi, dal 1950 in poi e fino alla sua morte, l'impresa agricola familiare, continuata, dopo il 26.05.70, dalla vedova e dai figli, fra i quali gli istanti, ininterrottamente.
4) Gli istanti, insieme alla madre ved. ed agli altri CP_5 Per_3 fratelli e sorelle, ricongiungendo il proprio possesso con quello del padre , hanno acquisito i due fondi per usucapione, essendo CP_4 trascorso il termine quindicennale di cui all'art.1159 bis cod. civ.
(legge 10.05.76, n.346, artt.1 e 2) e comunque il termine ventennale, non avendo mai avuto molestie da parte di alcuno, né il de cuius né gli istanti, né gli CP_4 altri fratelli. Da quanto sopra, quindi, discendeva in modo incontestabile che il possesso ininterrotto, non violento e non clandestino risaliva sin dagli anni cinquanta dello scorso secolo e che, con l'entrata in vigore della Legge n.346/1976, hanno ampiamente maturato il previsto quindicennio sin dal
1991, e cioè in un'epoca di gran lunga anteriore all'atto pubblico di compravendita per rogito notar di Roma – repertorio n.53425 racc. 14242- trascritto Per_12 a Roma il 09 aprile 2004 a titolo derivativo della così Parte_3 come è anteriore al suddetto atto pubblico la proposizione del ricorso ex lege n.346/1976, proposto dagli , fra cui i comparenti, avanti Per_3 all'intestato Tribunale ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., depositato il 15 giugno 2001.
Sicchè, il Tribunale adito, riconoscendo in capo ai ricorrenti -fra cui gli istanti- i requisiti soggettivi ed oggettivi, e accertando che i medesimi hanno esercitato sul fondo per cui è causa un possesso pacifico, ininterrotto e non clandestino animo domini per il periodo previsto ex lege, ha rettamente emesso il decreto 04.10.2006 di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, dichiarandoli unici proprietari del terreno oggetto di causa (All.1). Ne è derivato, in modo incontrovertibile, l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte dei ricorrenti, i quali procedevano alle formalità di rito per il riconoscimento di proprietà speciale per intervenuta usucapione speciale e contestuale Decreto Tribunale Civile di Velletri-già S.D. Anzio.
5) Successivamente, gli esponenti venivano, a conoscenza che l'immobile de quo era stato acquisito dalla;
Parte_3 sicchè procedevano a richiederne rilascio con racc.ta A.R. del 07.02.2011
(All.2), riscontrata il successivo 14.03.2011 di diniego al rilascio (All.3), procedendo poi a notificare atto di citazione per opposizione di terzo evocando in giudizio gli esponenti.
6) Il Tribunale di Velletri adito, con sentenza n.2752/2017 del 03.10.2017 (All.4), dichiarava estinto il giudizio con condanna alle spese di lite, per difetto insanabile di “carenza di integrazione del contraddittorio con riguardo alle figlie di . Persona_4 6) Da quanto sopra, quindi, -giova ripetere- discende in modo incontestabile che il possesso ininterrotto, non violento e non clandestino si è configurato sin dall'anno 1950 e che, con l'entrata in vigore della Legge n.346/1976, hanno ampiamente maturato il previsto quindicennio sin dal 1991, e cioè in un'epoca di gran lunga anteriore all'atto pubblico di compravendita per rogito notar di Roma Per_12
– repertorio n.53425 racc. 14242- trascritto a Roma il 09 aprile 2004 a titolo derivativo della soc. così come è anteriore al suddetto atto pubblico la Parte_3 proposizione del ricorso ex lege n.346/1976, proposto dagli , fra Per_3 cui gli odierni attori, avanti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art.1159 bis cod. civ., depositato il 15 giugno 2001.
Sicchè, il Tribunale di Velletri adito, riconoscendo in capo agli originari ricorrenti i requisiti soggettivi ed oggettivi, e Per_3 accertando che i medesimi Urbani hanno esercitato sul fondo per cui è causa un possesso pacifico, ininterrotto e non clandestino animo domini per il periodo previsto ex lege, ha rettamente emesso il decreto 04.10.2006 nella causa R.G. 2596/01 di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione (All.1). Ne deriva, in modo incontrovertibile, che l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte degli originari ricorrenti, fra i quali -giova ripetere-
i comparenti, è assolutamente anteriore alla stipula del rogito sopra menzionato ed è anteriore all'inizio del preteso possesso della , Parte_3 che inizia nel 2004. Sul punto, peraltro, è da ritenersi esaustiva la confessione implicita della controparte, che –nel predetto giudizio definito con sentenza n.2752/2017 del Tribunale di Velletri (All.4)- nulla oppone in relazione al possesso ultracinquantennale degli Urbani -originari ricorrenti-, tanto che il decreto, di intervenuta acquisizione della proprietà del fondo per cui è causa a titolo originario, è perfettamente valido ed efficace.
Né la –che quale oppositore di terzo agiva in quel giudizio Parte_3 dichiarato estinto con sentenza n.2752/2017- NON proponeva altra azione finalizzata all'annullamento dell'intervenuta usucapione Per cui così concludevano:
- accertata la proprietà dell'immobile sito in Nettuno per cui è causa in capo agli attori pro-quota parte indivisa, dichiarare i medesimi unici proprietari dell'immobile distinto al N.C.T. di Nettuno alla partita n.1039, Fg.10, particelle 1 e 4 (ha 16.28.40), come da Decreto 04.10.2006 emesso dal Tribunale di Velletri nella causa R.G. 2596/01; e per l'effetto,
- ordinare, ai sensi dell'art.948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile per cui è causa, da parte della convenuta Parte_3
, libero da persone e/o cose in favore degli istanti pro-quota
[...] parte indivisa;
- condannare la convenuta al pagamento delle Parte_3 spese di lite oltre spese generali e oneri di legge.
Nel procedimento, in cui tutti i convenuti restavano contumaci, si costituiva con intervento, quale dante causa di Urbani A., e la quale non si opponeva CP_6 Controparte_7 all'accoglimento della domanda, quanto ai cespiti già in capo ai tre citati convenuti, concludendo di aderire integralmente alle argomentazioni e ragioni di fatto e diritto di cui all'atto introduttivo del giudizio in epigrafe, rassegnando quindi le medesime ivi rassegnate, All'esito, sulle conclusioni riportate in verbale di udienza, la causa era trattenuta in decisione alla udienza del 22 novembre 2024, con concessione di dimidiati termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ai convenuti, a mezzo del quale atto è incardinato il presente giudizio, restando i medesimi contumaci, veniva spiegata dagli attori domanda di revindica della proprietà in forza di argomentazione in fatto e diritto da intendersi sopra riportata e trascritta;
In particolare la azione di revindica si fonda su diritto maturato dalle parti attrici di acquisto della proprietà “de qua” a titolo originario in forza di decreto di usucapione n. rep. 2723 emesso dal Tribunale
Civile di Velletri in data 04.10.2006 nel giudizio R.G. 2596/2001e trascritto presso la CC.RR.II. in data
22.06.2009; la parte attrice del giudizio in epigrafe conveniva in questo giudizio, tra le altre, ma senza formulare conclusioni nei loro confronti, le seguenti tre cointeressate persone:
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
29, C.F. ; C.F._6
- nata a [...] il [...], residente in [...], Persona_3
C.F. C.F._7
, nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_4 strada Vecchia della Madonna, 43, C.F. C.F._8
Esse persone sono tutte e tre comproprietarie dell'oggetto del petitum di causa insieme a parte attrice del giudizio in epigrafe, in virtù dei diritti di proprietà acquisiti da esse tre a titolo originario col predetto decreto di usucapione in quanto:
la prima, unica erede e figlia di (classe 1941, zia alla seconda e Persona_5 Persona_3 terza appresso);
la seconda, (qui detta junior) figlia di (la quale ha chiamato Persona_3 Persona_4 sua figlia con lo stesso nome della sorella e col cognome di lei madre stessa perché fu Persona_13 ragazza madre);
la terza, figlia anche lei di (porta il cognome del Persona_2 Persona_4 padre, nuovo divenuto compagno della ); quindi le ultime Persona_4
Quindi, come si vede, nel decreto di usucapione citato, e in atti, compaiono proprio e Persona_3
, anziane sorelle, decedute;
Persona_4
La qui interveniente, ha quindi acquistato dalle predette tre persone la Controparte_2 loro quota venendo così ad essa trasferiti anche tutti i diritti soggettivi di proprietà acquisiti a titolo originario con quel decreto di usucapione su citato, quindi come da maturate situazioni giuridiche soggettive;
In particolare ha acquistato le quote da e da con rogito del Persona_5 Persona_3 12.07.2022 (doc. 1 – rogito) e da con preliminare e rogito in corso, anno 2023. Parte_4
Pertanto, in lor luogo, posizione e situazione giuridica soggettiva, ad ogni effetto di legge,
[...]
Controparte_2
il cui amministratore, non è solo un terzo, qualunque, ma è anch'egli un ceppo di quelli CP_3
Urbani che si trovano nel decreto di usucapione citato sopra ed in atti ai documenti del presente giudizio, ragion per cui, con l'acquisto dalle tre citate parenti, entra integralmente nella situazione giuridica soggettiva che quelle avevano maturato col decreto di usucapione quale atto di acquisto della proprietà a titolo originario;
dunque, col presente atto di intervento richiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo, qui richiamate ed intese integralmente riportate e trascritte;
DICHIARANDO DI ADERIRE integralmente alle argomentazioni e ragioni di fatto e diritto di cui all'atto introduttivo del giudizio in epigrafe, rassegnando quindi le medesime ivi rassegnate CONCLUSIONI, intendendole qui integralmente riportate e trascritte. Per cui le dichiarazioni rese dalla intervenuta (quanto ad uno dei due fondi), e quelle rese nel precedente giudizio del 2017 (estinto per carenza di contraddittorio) dalla Parte_3
e comunque il contenuto della ordinanza di accoglimento del riconoscimento di usucapione speciale citata dell'anno 2006 (mai opposta e quindi irrevocabile, sebbene non trascritto nei RR.II.)
consentono di ritenere già da lungo tempo maturato l'acquisto per usucapione da parte dei danti causa degli odierni attori che hanno proseguito nel possesso dei due fondi in oggetto, almeno fino alla alienazione di uno di essi alla con il pure citato Parte_3
rogito del 2004, e la intervenuta quanto al pure citato rogito dell'anno 2023,
cui comunque il titolo ricognitivo dell'acquisto per usucapione dell'anno 2006, in quanto a titolo originale, in ogni caso prevale;
va quindi accolta la domanda di accertamento, e la conseguente domanda di rilascio avanzata dagli attori, n.q.;
attesa, infine, la natura della causa, ed il comportamento processuale corretto dei convenuti/intervenuti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili o compensate le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del sottoscritto G.U., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta,
- accerta l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in Nettuno per cui è causa in capo agli attori pro-quota parte indivisa, dichiararndo i medesimi unici proprietari dell'immobile distinto al N.C.T. di Nettuno alla partita n.1039, Fg.10, particelle 1 e 4 (ha 16.28.40), come da Decreto 04.10.2006 emesso dal Tribunale di Velletri-già S.D.Anzio, nella causa R.G. 2596/01; e per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art.948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile per cui è causa, da parte della convenuta e da parte degli altri convenuti, aventi causa o danti Parte_3 causa, libero da persone e/o cose in favore degli istanti pro-quota parte indivisa;
DICHIARANDO compensate od irripetibili per intero le spese di lite.
Velletri, lì 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
dr. Enrico Colognesi