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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Gianluigi Canali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8-1/2025 p.u. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da:
Parte_1
RICORRENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudice,
rilevato che , con l'ausilio del gestore della crisi dott.ssa ha Parte_1 Persona_1 proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, secondo comma CCII nonché dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai Parte_1 sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
rilevato che, come disposto dal decreto di questo giudice del 11.2.2025 il piano è stato comunicato, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma CCII;
rilevato che, con informativa depositata il 7.5.2025 ai sensi dell'art. 70, comma sesto CCII, il gestore della crisi ha attestato che nessun creditore ha presentato osservazioni;
accertata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
rilevato pertanto che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 67 ss. CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (c.f. Parte_1
pagina 1 di 2 ); C.F._1 dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del gestore della crisi;
dichiara chiusa la procedura.
Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.
Brescia, 8 maggio 2025
Il giudice dott. Gianluigi Canali
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Gianluigi Canali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8-1/2025 p.u. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da:
Parte_1
RICORRENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudice,
rilevato che , con l'ausilio del gestore della crisi dott.ssa ha Parte_1 Persona_1 proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, secondo comma CCII nonché dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai Parte_1 sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
rilevato che, come disposto dal decreto di questo giudice del 11.2.2025 il piano è stato comunicato, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma CCII;
rilevato che, con informativa depositata il 7.5.2025 ai sensi dell'art. 70, comma sesto CCII, il gestore della crisi ha attestato che nessun creditore ha presentato osservazioni;
accertata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
rilevato pertanto che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 67 ss. CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (c.f. Parte_1
pagina 1 di 2 ); C.F._1 dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del gestore della crisi;
dichiara chiusa la procedura.
Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.
Brescia, 8 maggio 2025
Il giudice dott. Gianluigi Canali
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