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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5978 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato presso l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Marciano (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_2 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce Email_1 all'atto di citazione in appello;
-appellante - e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona delle procuratrici speciali, dott.ssa e della sig.ra Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n. 204, CP_3 presso lo studio degli avv. Luca Zitiello (cod. fisc. ) CodiceFiscale_3
e Ludovica D'Ostuni (cod. fisc. ), che la rappresen- CodiceFiscale_4 tano e difendono per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: intermediazione finanziaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria Parte_1 istanza, preliminarmente sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado impugnata, e riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto di- chiarare: Accertata la responsabilità del , nella quasi Controparte_4 totale perdita del patrimonio dell'appellante, condannare la stessa all'inte- grale restituzione delle somme investite nei titoli MPS notoriamente "tossici" all'epoca dei fatti quantificati in €. 260.00,00.
Conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza, condannare
[...]
(Già alla pagamento di € Controparte_4 CP_5
900,00 per le spese di procedura, € 800,00 per le spese della fase di studio,
€ 1'000,00 per le spese di fase istruttoria nonché 2'500,00 per le spese concernenti la fase decisoria in aggiunta alle spese generali, iva e c.p.a per il primo grado e dell'importo di € 10.000,00 oltre spese di procedura, spese per la fase di studio e spese istruttorie per la fase d'impugnazione, oltre gli interessi legali dalla data della ricezione delle somme investite ala effettiva restituzione delle stesse.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: (…)
2. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa
3. IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande for- mulate dall'Appellante, escludere o ridurre l'importo da corrispondere al Sig. nella misura e secondo i criteri esposti in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la Parte_1 per sentire accogliere le seguenti con- Controparte_1 clusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Latina, accertare e per gli effetti dichiarare la totale responsabilità della perdita economica subita dal sig.
a seguito di operazioni di allo stesso con- Parte_1 Parte_2 sentite per un voluto errore di profilo indicandolo come operatore DINAMICO
2 quindi in possesso di particolare esperienza tale da discernere ed effettuare operazioni consentite solo a persone particolarmente esperte nel settore TRADING, la spett.l , e per l'effetto condannare la stessa alla CP_1 restituzione delle somme pari ad € 260.000,00 accusate in perdita dal sig.
soprattutto in ordine alle ultime operazione di vendita e riac- Parte_1 quisto dei titoli MONTE DEI PASCHI DI SIENA.
Con condanna alle spese, competenze e onorario del presente giudizio di cui il sottoscritto difensore se ne dichiara antistatario (…)”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha contestato quanto dedotto da parte attrice e ha concluso come
[...] segue: “(…) In via principale: respingere tutte le domande ex adverso avan- zate poiché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in nar- rativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore, escludere o ridurre l'importo da corrispon- dere al Sig nella misura e secondo i criteri esposti in narrativa;
Pt_1
in via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste ex adverso formulate per i motivi indicati in narrativa. Con ogni riserva di merito ed istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA.”.
La causa è stata istruita a mezzo espletamento della prova testimoniale arti- colata dalla convenuta con la propria memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) CP_6
c.p.c., mentre il giudice di primo grado non ha ammesso la prova orale ri- chiesta da parte attrice in quanto o vertente su circostanze generiche o non capitolate o provate documentalmente.
Con sentenza n. 479/2020 pubblicata in data 26.2.2020 il Tribunale di La- tina, in composizione monocratica, ha rigettato tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della condannandolo a rimborsare le spese CP_6 di lite alla convenuta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe. In particolare, l'appellante deduce, nell'impugnare la sentenza di primo grado, che il Tribunale di Latina non avrebbe adeguatamente valutato
3 la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob “Intermediari”, adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007, e modificato con delibera del 3.12.2010, rilevando come il giudice di prime cure avrebbe peraltro fatto riferimento all'art. 28, co. 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1°.7.1998, ormai abrogato all'epoca delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari a cui ha fatto riferimento.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'ap-
[...] pellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. L'odierno appellante censura la decisione assunta dal Tribunale di Latina, in primo luogo, laddove ha ritenuto corretta la valutazione da parte della Banca, effettuata sulla base della profilazione dello stesso, che egli fosse un investitore c.d. “dinamico”. In particolare, si deduce che:
a) nella sezione B.5 del “Modulo Unico” (non viene specificata la data di sottoscrizione dello stesso) ha dichiarato di avere una fre- Parte_1 quenza “media” di investimento, dichiarazione che sarebbe incongruente con il profilo di un investitore cosiddetto “dinamico”, avendo inoltre depennato la voce “cliente al dettaglio”;
b) alla voce “esperienza passata in materia di investimenti finanziari” Pt_1 ha depennato la voce “alta”, risposta che, tuttavia, riporterebbe una
[...] descrizione piuttosto generica e forviante in quanto viene definita come
“buona conoscenza dei mercati”, laddove “il termine buono viene general- mente utilizzato come indicatore di un livello medio e non di un livello pro- fessionale”.
La censura non merita accoglimento.
2.1. A fronte della deduzione da parte dell'attore (odierno appellante) di essere stato erroneamente profilato come investitore “dinamico”, la Banca convenuta ha prodotto il rendiconto analitico del 25.8.2016, dal quale ri- sulta che dal 1985 al 2004, ha effettuato numerose, ulteriori, Parte_1 operazioni di investimento in fondi comuni, privilegiando quelli a compo- nente azionaria e quelli di tipo flessibile (i quali possono investire il patrimo- nio anche totalmente in azioni) (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
4 Da tale documento, tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado dall'originaria parte convenuta, emerge dunque come nel 2013 - data di inizio delle operazioni aventi ad oggetto le azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - LI SS vantasse una pregressa esperienza trentennale, con la Banca convenuta, avente ad oggetto investimenti in via continuativa di in- genti somme di denaro in fondi a prevalente componente azionaria, azioni, certificates, polizze unitlinked e index linked, e quindi come lo stesso avesse già effettuato nel tempo investimenti finanziari caratterizzati da un elevato grado di rischiosità.
La tipologia, frequenza ed ammontare degli investimenti effettuati dall'odierno appellante in via continuativa nel corso di trent'anni, tutti carat- terizzati da una propensione al rischio elevata, conforta dunque la profila- zione effettuata nel tempo dalla Banca, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso Cliente, nei vari moduli di profilazione.
2.2. Da questi emerge - diversamente da quanto dedotto da parte appellante
- un livello di conoscenza ed esperienza elevata, peraltro via via aumentata anche in ragione delle operazioni effettuate nel tempo;
la propensione a sce- gliere investimenti aventi un orizzonte temporale di “lungo termine”; una tolleranza al rischio “alta”; una situazione finanziaria stabile.
In particolare, il 30.7.2007 le informazioni fornite da nel 2004 Parte_1 nel “Modulo Unico” sono state aggiornate. In tale occasione, il Cliente ha dichiarato di avere: i) un'esperienza in materia di investimenti finanziari
“Alta”; ii) una situazione finanziaria “Solida”; iii) obiettivi di investimento a lungo termine (oltre 5 anni); iv) una propensione al rischio “Alta” (v. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado);
Dette dichiarazioni sono state confermate dal Cliente in data 29.4.2008, in ossequio questa volta all'art. 39 del nuovo Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (che, a decorrere dal 1°.11.2007, aveva abrogato e sosti- tuito il precedente Regolamento Consob n. 11522/1998), affermando di avere: i) una tolleranza al rischio “Alta”; ii) obiettivi di investimento a “lungo periodo”; iii) una situazione finanziaria stabile (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, in tale occasione l'odierno appellante ha dichiarato di conoscere e di avere effettuato operazioni di in- vestimento in molti dei prodotti finanziari indicati, tra i quali: Azioni/altri
5 strumenti quotati a capitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbli- gazioni strutturate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati/Fondi/Sicav – mone- tari/obbligazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicurativi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. 11 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
In data 9.3.2011 il Cliente ha aggiornato nuovamente il “Modulo Unico”. Anche in tale occasione ha confermato le informazioni rese Parte_1 precedentemente con il “Modulo Unico” del 2008 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), ossia una conoscenza ed espe- rienza elevata in materia di strumenti finanziari, un orizzonte temporale degli investimenti di “lungo termine”, una tolleranza al rischio “alta” e una situa- zione finanziaria stabile. L'odierno appellante ha inoltre confermato la cono- scenza e l'esperienza nei seguenti prodotti finanziari: Azioni/altri strumenti quotati a capitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbligazioni strutturate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati,Fondi/Sicav– monetari/obbli- gazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicurativi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
2.3. Parte appellante non deduce, con la censura in esame, che la non CP_6 avrebbe adempiuto agli obblighi gravanti in capo alla stessa sotto il profilo dell'avvenuta raccolta delle informazioni dal Cliente. Piuttosto, Parte_1 deduce che sarebbe stata errata l'interpretazione da parte della delle CP_6 informazioni debitamente raccolte dal Cliente, e segnatamente l'avere rite- nuto sulla scorta di tali informazioni che l'appellante avesse un profilo idoneo agli investimenti contestati.
Le operazioni di compravendita di titoli della Monte dei Paschi di Siena s.p.a., da cui sarebbe conseguito il danno dedotto nell'introdurre il presente giudi- zio, hanno avuto luogo a partire dal 24.1.2013. Ne consegue che le infor- mazioni rese dal Cliente, di cui disponeva la (e, per questa, il Consu- CP_6 lente) a quella data, erano dunque quelle contenute nell'ultimo modulo del
9.3.2011 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Differentemente da quanto affermato da parte appellante, secondo cui avrebbe dichiarato al momento della profilazione una fre- Parte_1 quenza “media” di investimento, nel modulo che viene in rilievo ai fini del
6 presente giudizio il Cliente ha invece indicato una frequenza “alta” delle ope- razioni nei servizi di investimento (maggiore di 10 negli ultimi tre anni, che rappresentava il livello più alto tra le opzioni oggetto di scelta).
2.4. Al momento del primo acquisto, avvenuto per il tramite del Consulente finanziario della Banca convenuta in data 24.1.2013, per n. 210.000,00 azioni con un controvalore pari ad € 50.445,89 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), tale operazione risultava dun- que essere del tutto in linea con il profilo del Cliente di cui al questionario di profilazione del 2011, nel quale aveva dichiarato – si ripete Parte_1
– di avere un livello di conoscenza ed esperienza elevata;
una propensione a scegliere investimenti aventi un orizzonte temporale di “lungo termine”, una tolleranza al rischio “alta” e una situazione finanziaria stabile. Si deve ritenere, pertanto, che il Consulente ha correttamente valutato come la com- pravendita dei titoli Monte dei Paschi di Siena s.p.a., richiesta da Pt_1 allo stesso in data 24.1.2013, fosse adeguata ed abbia verificato che
[...] la stessa fosse coerente con gli obiettivi di investimento, la situazione finan- ziaria, la propensione al rischio e il livello di esperienza e conoscenza di come risultavano dall'ultimo questionario di profilazione (v. Parte_1 doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Quanto appena ritenuto comporta l'irrilevanza di tale acquisto di titoli Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'unica effettuata per il tramite di un Consulente finanziario della ai fini del danno di cui Controparte_1 Parte_1 chiede il ristoro con l'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte real- mente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una pre- sunzione legale in ordine all'esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pre- gresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
7 alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12990; Cass. civ., Sez. I, ord. 13.3.2023, n. 7288; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.11.2021, n. 33596; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.7.2020, n. 16126).
3.1. Grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, co. 6, T.U.B., provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risul- tando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informa- tivi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 20.6.2022, n. 19891).
Nel caso in esame, dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il Consulente, a fronte della richiesta di acquisto di azioni della Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha illustrato verbalmente al Cliente tutte le caratteristiche ed i rischi dell'investimento, sottolineandone la vola- tilità e il profilo di rischio molto elevato. E, in particolare, prima che Pt_1 sottoscrivesse l'ordine di acquisto dei titoli in questione in data
[...]
24.1.2013, il Consulente ha provveduto a: a) fornirgli un'analitica descri- zione dell'emittente, del titolo e dei rischi sottesi all'investimento in azioni
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; b) informarlo che il titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. era molto volatile e che l'investimento su un unico titolo molto volatile presentava un elevato livello di rischio di perdita del capitale inve- stito;
c) effettuare una simulazione dell'effetto dell'acquisto del titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sul rischio complessivo del portafoglio del Cliente e ha informato che il profilo di rischio del titolo Monte dei Parte_1
Paschi di Siena s.p.a. avrebbe determinato un profilo di rischio più elevato dell'intero portafoglio (v. verbale dell'udienza del 19.6.2018).
La convenuta ha provato, dunque, di avere fornito all'attore tutte le CP_6 informazioni relative al titolo che questi ha chiesto di acquistare, avvalendosi del Consulente di tale nonché delle conseguenze di tale acquisto sulle CP_6 sue prospettive di investimento e sul suo portafoglio, e quindi ha provato di avere assolto agli obblighi informativi gravanti in capo alla stessa ai sensi
8 dell'art. 23, co. 6, T.U.F. E ciò conformemente a quanto indicato nell'ordine di acquisto, avanzato da per il tramite del suddetto Consulente Parte_1 in data 24.1.2013, in cui viene dato atto che quest'ultimo ha “fornito al Cliente tutte le informazioni utili circa la natura e i rischi degli strumenti fi- nanziari oggetto dell'operazione e dell'operazione stessa” (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
3.2. È opportuno chiarire, anche per opportuna completezza di motivazione, che l'intermediario finanziario incaricato della negoziazione di strumenti fi- nanziari non è tenuto, dopo la conclusione del contratto o durante la fase di esecuzione dell'operazione, a tenere informato l'investitore di eventuali va- riazioni dei profili di rischio né di eventuali riduzioni del valore del prodotto negoziato. In particolare, gli obblighi informativi, imposti all'intermediario fi- nanziario ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), T.U.F., sono finalizzati a garantire all'investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli, per cui tali doveri, al di fuori dei contratti di gestione di portafogli e di consulenza, de- vono essere adempiuti in relazione all'operazione da compiere e si esauri- scono con essa (cfr. Cass. civ., ord. 22.2.2021, n. 4708).
Diverso è il caso in cui il contratto stipulato con l'intermediario sia di gestione del portafoglio del Cliente, in cui gli obblighi, anche informativi, gravanti in capo al Consulente sono diversi. Non era questo, però, il rapporto in essere tra e la Parte_1 Controparte_1
4. L'appellante deduce, in secondo luogo, che “L'incongruenza delle infor- mazioni riportate dal sig che avrebbero dovuto portare l'intermediario Pt_1 finanziario all'astensione del servizio o quantomeno alla stesura di un quadro informativo tale dal rendere il sig. consapevole della mancata appro- Pt_1 priatezza e adeguatezza del tipo di investimento, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 41 oltre che dagli artt. 39 e 40 del regolamento Consob”.
Anche tale censura non è fondata.
4.1. Dopo il primo acquisto di titolo azionari della Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. effettuato in data 24.1.2013 avvalendosi di un Consulente della CP_1
e di cui si è detto sopra, ha effettuato le ulteriori CP_1 Parte_1 operazioni di acquisto dello stesso titolo azionario attraverso i canali diretti
(ordine telefonico senza assistenza del Consulente finanziario). In particolare:
9 - il 24.10.2013 ha acquistato n. 50.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 11.233,60 (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio);
- il 9.12.2013 ha acquistato n.
1.050.000 di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 178.991,18 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte appellata
- primo grado di giudizio);
- in data 15.4.2014 ha acquistato n. 870.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per un totale di € 200.748,68 (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- in data 16.5.2014 ha acquistato n.
2.250 azioni Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. “raggruppate” (con delibera del 28.12.2013 l'assemblea della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha deciso di procedere al raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni possedute) per un importo pari ad € 50.312,59 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
- in data 7.7.2015 ha acquistato n. 10.000 azioni Monte dei Parte_1
Paschi di Siena s.p.a. per un importo pari ad € 15.847,40.
4.2. Conformemente alle Condizioni generali relative alla prestazione del ser- vizio di consulenza in materia di investimenti, che il Cliente ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione del “Modulo unico”, la fruizione di tecniche di comunicazione a distanza per impartire gli ordini di acquisto esclude la for- nitura del servizio di consulenza da parte della (v. doc. n. 13 del fa- CP_6 scicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Rispetto a tali operazioni, quindi, ha usufruito del solo servizio Parte_1 di ricezione e trasmissione di ordini offerto dalla Banca. A questo è applica- bile – non il regime dell'appropriatezza (contrapposto a quello di adegua- tezza, che ha riguardato l'acquisto del 24.1.2013) disciplinato agli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007, modificato con delibera del 3.12.2010, come deduce parte appellata, bensì – l'art. 43 di tale Regolamento. Infatti, i titoli azionari Monte dei Paschi di Siena s.p.a. erano quotati in un mercato regolamentato (lett. a) e “il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'inter- mediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore
10 non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (lett. c).
A ciò consegue che la non aveva alcun obbligo di verificare Controparte_1 che le operazioni di acquisto di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. effet- tuate dall'odierno appellante dopo quella del 24.1.2013 (questa soltanto effettuata per il tramite del Consulente) fossero appropriate.
4.3. L'intermediario finanziario opera in regime di appropriatezza quando non offre consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, ma si limita a trasmettere gli ordini nel mercato per conto del cliente, non potendo dunque astenersi dal trasmettere gli ordini del cliente anche se ina- deguati per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione. Resta però l'obbligo all'intermediario di comunicare al Cliente il rischio dell'operazione. In caso di acquisto/vendita mediante ordine telefonico o accesso telematico, dunque, la non è tenuta a valutare l'adeguatezza di un'operazione, ma solo ed CP_6 esclusivamente l'appropriatezza, vale a dire soltanto l'esperienza e la cono- scenza che il cliente ha con riferimento a quel determinato prodotto/stru- mento finanziario.
Nel caso in esame, tuttavia, in ragione di quanto previsto dalla Condizioni generali relative alla prestazione del servizio di consulenza in materia di in- vestimenti, che il Cliente ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione del
“Modulo unico”, la neanche era tenuta a verificare l'appropriatezza CP_6 delle operazioni in relazione a cui ha operato mediante ordine Parte_1 telefonico. In particolare, l'intermediario non era neanche tenuto a comuni- care al cliente le informazioni necessarie riguardanti lo strumento finanziario acquistato sia per i rischi che per i costi e deve rispettare i principi della c.d. execution only.
4.4. Anche qualora alle operazioni suddette trovasse applicazione il regime dell'appropriatezza, si dovrebbe ritenere che, nel caso in esame, la Banca ha correttamente valutato l'appropriatezza delle operazioni sopra citate (v. docc. nn. 15, 17, 19, 20, 22, e 23 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) in ragione della conoscenza ed esperienza da parte del
Cliente in investimenti azionari. Peraltro, al momento di tali ulteriori acquisti di titoli azionari Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva espe- Parte_1 rienza nell'acquisto non soltanto di titoli azionari, in genere, ma
11 specificamente del titolo in questione in ragione dell'acquisto effettuato, av- valendosi del Consulente della Banca, in data 24.1.2013.
Nel regime di appropriatezza bisogna compilare un questionario, ma questo non ha l'obiettivo di delineare il profilo di rischio del Cliente, ma solamente quello di appurare che questi sia conscio dei rischi e della complessità degli strumenti finanziari che vorrà acquistare, senza dunque definire i clienti me- diante una classificazione che delinea gli strumenti finanziari acquistabili se- condo il suo profilo di rischio. Compilato il questionario, e dimostrato che si hanno le conoscenze e l'esperienza per capire il rischio insito negli strumenti finanziari, il Cliente può acquistare tutti i prodotti offerti, sia non complessi che complessi come gli strumenti derivati.
Con riguardo agli acquisti di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., effettuati da senza avvalersi di un Consulente, dunque, non viene in Parte_1 rilievo la profilazione del Cliente con la stessa valenza che assume con ri- guardo agli acquisti in relazione a cui l'intermediario deve effettuare una valutazione di adeguatezza.
Ciò chiarito, si deve ritenere che, con riguardo agli acquisti effettuati me- diante ordine telefonico da sussistesse comunque l'appropria- Parte_1 tezza, diversamente da quanto dedotto da parte appellante. Infatti, nel com- pilare il questionario di profilazione in data 9.3.2011, l'odierno appellante aveva dichiarato – come si è detto sopra – una conoscenza ed esperienza elevata in materia di strumenti finanziari: Azioni/altri strumenti quotati a ca- pitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbligazioni struttu- rate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati,Fondi/Sicav–monetari/obbligazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicura- tivi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Tra l'altro, per il tramite della stessa Banca odierna appellata Parte_1 aveva anche in precedenza investito in azioni ed Intesa San- Controparte_7 paolo s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), oltre che della stessa Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sicché la sua esperienza e conoscenza risultava anche dall'andamento della precedente composizione del portafoglio del Cliente.
12 5. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (odierna appellata) CP_6 risulta che, dal momento del primo acquisto e fino a marzo 2014, il titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. acquistato da ha registrato un Parte_1 andamento molto positivo. Infatti, quando l'odierno appellante ha deciso, in data 6.3.2014, di liquidare tutte le azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. acquistate, vale a dire n. 1.310.000 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), dalla vendita dei titoli, per un importo pari ad € 298.405,29 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), ha ottenuto una plusvalenza pari ad € 57.734,62, avendo in precedenza acquistato le stesse per complessivi € 240.670,67 (€
50.445,89 in data 24.1.2013 + € 11.233,60 in data 24.10.2013 + € 178.991,18 in data 9.12.2013).
Dall'acquisto effettuato avvalendosi del Consulente, vale a dire quello in data 24.1.2013 di n. 210.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per €
50.445,890 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), non ha conseguito quindi alcun danno. Non è anche Parte_1 solo prospettabile, allora, che dalla condotta tenuta dall'intermediario finan- ziario, per avere erroneamente valutato l'adeguatezza o – qualora anche fosse stato un suo obbligo – l'appropriatezza delle operazioni di acquisto di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sia derivato in capo all'odierno ap- pellante un danno.
Il danno di cui si domanda il ristoro, invece, è conseguito agli acquisti effet- tuati autonomamente, mediante ordine telefonico, e si è concretizzata in un primo momento con la vendita, in data 16.6.2014, di n.
6.840 azioni Monte dei Pasci di Siena s.p.a. per un importo pari ad € 122.800,92 (v. doc. 21 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), nonché, in un secondo momento (e malgrado tale perdita), in ragione degli ulteriori acquisti effet- tuati, sempre autonomamente, da successivamente a tale ven- Parte_1 dita.
6. Non può essere accolta la domanda di parte appellata volta a conseguire la condanna di ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Parte_1
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr., tra molte, Cass. civ., S.U., ord. 16.9.2021, n.
13 25041; Cass. civ., Sez. III, ord. 4.8.2021, n. 22208; Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912; Cass. civ., Sez. III, 30.3.2018, n. 7901; Cass. civ., Sez.
II, 21.11.2017, n. 27623).
Dalla motivazione della presente sentenza emerge come, sebbene le censure mosse da parte appellante alla decisione di primo grado non siano meritevoli di accoglimento, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Pt_1 richiedesse però un inquadramento normativo della condotta richiesta
[...] all'intermediario finanziario, in relazione alle diverse operazioni effettuate per conto dell'originario attore, diverso da quello effettuato dal giudice di prime cure. E, peraltro, l'inquadramento operato con la presente decisione neanche condivide integralmente la prospettazione di parte appellata, in par- ticolare in ordine all'obbligo di valutazione di adeguatezza degli acquisti ef- fettuati telefonicamente dall'odierno appellante.
In altri termini, non è possibile ritenere che, nel caso in esame, si sia in pre- senza di una condotta processuale indicativa dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibile, come tale, di deter- minare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ra- gionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8453; Cass. civ., Sez. III, ord. 30.4.2018, n. 10327).
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
479/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.2.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
14 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
479/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.2.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
15
(cod. fisc. ), domiciliato presso l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Marciano (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_2 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce Email_1 all'atto di citazione in appello;
-appellante - e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona delle procuratrici speciali, dott.ssa e della sig.ra Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n. 204, CP_3 presso lo studio degli avv. Luca Zitiello (cod. fisc. ) CodiceFiscale_3
e Ludovica D'Ostuni (cod. fisc. ), che la rappresen- CodiceFiscale_4 tano e difendono per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: intermediazione finanziaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria Parte_1 istanza, preliminarmente sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado impugnata, e riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto di- chiarare: Accertata la responsabilità del , nella quasi Controparte_4 totale perdita del patrimonio dell'appellante, condannare la stessa all'inte- grale restituzione delle somme investite nei titoli MPS notoriamente "tossici" all'epoca dei fatti quantificati in €. 260.00,00.
Conseguentemente in riforma dell'impugnata sentenza, condannare
[...]
(Già alla pagamento di € Controparte_4 CP_5
900,00 per le spese di procedura, € 800,00 per le spese della fase di studio,
€ 1'000,00 per le spese di fase istruttoria nonché 2'500,00 per le spese concernenti la fase decisoria in aggiunta alle spese generali, iva e c.p.a per il primo grado e dell'importo di € 10.000,00 oltre spese di procedura, spese per la fase di studio e spese istruttorie per la fase d'impugnazione, oltre gli interessi legali dalla data della ricezione delle somme investite ala effettiva restituzione delle stesse.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: (…)
2. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa
3. IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande for- mulate dall'Appellante, escludere o ridurre l'importo da corrispondere al Sig. nella misura e secondo i criteri esposti in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la Parte_1 per sentire accogliere le seguenti con- Controparte_1 clusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Latina, accertare e per gli effetti dichiarare la totale responsabilità della perdita economica subita dal sig.
a seguito di operazioni di allo stesso con- Parte_1 Parte_2 sentite per un voluto errore di profilo indicandolo come operatore DINAMICO
2 quindi in possesso di particolare esperienza tale da discernere ed effettuare operazioni consentite solo a persone particolarmente esperte nel settore TRADING, la spett.l , e per l'effetto condannare la stessa alla CP_1 restituzione delle somme pari ad € 260.000,00 accusate in perdita dal sig.
soprattutto in ordine alle ultime operazione di vendita e riac- Parte_1 quisto dei titoli MONTE DEI PASCHI DI SIENA.
Con condanna alle spese, competenze e onorario del presente giudizio di cui il sottoscritto difensore se ne dichiara antistatario (…)”.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha contestato quanto dedotto da parte attrice e ha concluso come
[...] segue: “(…) In via principale: respingere tutte le domande ex adverso avan- zate poiché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in nar- rativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore, escludere o ridurre l'importo da corrispon- dere al Sig nella misura e secondo i criteri esposti in narrativa;
Pt_1
in via istruttoria: ci si oppone a tutte le richieste ex adverso formulate per i motivi indicati in narrativa. Con ogni riserva di merito ed istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA.”.
La causa è stata istruita a mezzo espletamento della prova testimoniale arti- colata dalla convenuta con la propria memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) CP_6
c.p.c., mentre il giudice di primo grado non ha ammesso la prova orale ri- chiesta da parte attrice in quanto o vertente su circostanze generiche o non capitolate o provate documentalmente.
Con sentenza n. 479/2020 pubblicata in data 26.2.2020 il Tribunale di La- tina, in composizione monocratica, ha rigettato tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della condannandolo a rimborsare le spese CP_6 di lite alla convenuta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe. In particolare, l'appellante deduce, nell'impugnare la sentenza di primo grado, che il Tribunale di Latina non avrebbe adeguatamente valutato
3 la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob “Intermediari”, adottato con delibera n. 16190 del 29.10.2007, e modificato con delibera del 3.12.2010, rilevando come il giudice di prime cure avrebbe peraltro fatto riferimento all'art. 28, co. 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1°.7.1998, ormai abrogato all'epoca delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari a cui ha fatto riferimento.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'ap-
[...] pellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. L'odierno appellante censura la decisione assunta dal Tribunale di Latina, in primo luogo, laddove ha ritenuto corretta la valutazione da parte della Banca, effettuata sulla base della profilazione dello stesso, che egli fosse un investitore c.d. “dinamico”. In particolare, si deduce che:
a) nella sezione B.5 del “Modulo Unico” (non viene specificata la data di sottoscrizione dello stesso) ha dichiarato di avere una fre- Parte_1 quenza “media” di investimento, dichiarazione che sarebbe incongruente con il profilo di un investitore cosiddetto “dinamico”, avendo inoltre depennato la voce “cliente al dettaglio”;
b) alla voce “esperienza passata in materia di investimenti finanziari” Pt_1 ha depennato la voce “alta”, risposta che, tuttavia, riporterebbe una
[...] descrizione piuttosto generica e forviante in quanto viene definita come
“buona conoscenza dei mercati”, laddove “il termine buono viene general- mente utilizzato come indicatore di un livello medio e non di un livello pro- fessionale”.
La censura non merita accoglimento.
2.1. A fronte della deduzione da parte dell'attore (odierno appellante) di essere stato erroneamente profilato come investitore “dinamico”, la Banca convenuta ha prodotto il rendiconto analitico del 25.8.2016, dal quale ri- sulta che dal 1985 al 2004, ha effettuato numerose, ulteriori, Parte_1 operazioni di investimento in fondi comuni, privilegiando quelli a compo- nente azionaria e quelli di tipo flessibile (i quali possono investire il patrimo- nio anche totalmente in azioni) (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
4 Da tale documento, tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado dall'originaria parte convenuta, emerge dunque come nel 2013 - data di inizio delle operazioni aventi ad oggetto le azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - LI SS vantasse una pregressa esperienza trentennale, con la Banca convenuta, avente ad oggetto investimenti in via continuativa di in- genti somme di denaro in fondi a prevalente componente azionaria, azioni, certificates, polizze unitlinked e index linked, e quindi come lo stesso avesse già effettuato nel tempo investimenti finanziari caratterizzati da un elevato grado di rischiosità.
La tipologia, frequenza ed ammontare degli investimenti effettuati dall'odierno appellante in via continuativa nel corso di trent'anni, tutti carat- terizzati da una propensione al rischio elevata, conforta dunque la profila- zione effettuata nel tempo dalla Banca, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso Cliente, nei vari moduli di profilazione.
2.2. Da questi emerge - diversamente da quanto dedotto da parte appellante
- un livello di conoscenza ed esperienza elevata, peraltro via via aumentata anche in ragione delle operazioni effettuate nel tempo;
la propensione a sce- gliere investimenti aventi un orizzonte temporale di “lungo termine”; una tolleranza al rischio “alta”; una situazione finanziaria stabile.
In particolare, il 30.7.2007 le informazioni fornite da nel 2004 Parte_1 nel “Modulo Unico” sono state aggiornate. In tale occasione, il Cliente ha dichiarato di avere: i) un'esperienza in materia di investimenti finanziari
“Alta”; ii) una situazione finanziaria “Solida”; iii) obiettivi di investimento a lungo termine (oltre 5 anni); iv) una propensione al rischio “Alta” (v. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado);
Dette dichiarazioni sono state confermate dal Cliente in data 29.4.2008, in ossequio questa volta all'art. 39 del nuovo Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (che, a decorrere dal 1°.11.2007, aveva abrogato e sosti- tuito il precedente Regolamento Consob n. 11522/1998), affermando di avere: i) una tolleranza al rischio “Alta”; ii) obiettivi di investimento a “lungo periodo”; iii) una situazione finanziaria stabile (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, in tale occasione l'odierno appellante ha dichiarato di conoscere e di avere effettuato operazioni di in- vestimento in molti dei prodotti finanziari indicati, tra i quali: Azioni/altri
5 strumenti quotati a capitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbli- gazioni strutturate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati/Fondi/Sicav – mone- tari/obbligazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicurativi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. 11 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
In data 9.3.2011 il Cliente ha aggiornato nuovamente il “Modulo Unico”. Anche in tale occasione ha confermato le informazioni rese Parte_1 precedentemente con il “Modulo Unico” del 2008 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), ossia una conoscenza ed espe- rienza elevata in materia di strumenti finanziari, un orizzonte temporale degli investimenti di “lungo termine”, una tolleranza al rischio “alta” e una situa- zione finanziaria stabile. L'odierno appellante ha inoltre confermato la cono- scenza e l'esperienza nei seguenti prodotti finanziari: Azioni/altri strumenti quotati a capitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbligazioni strutturate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati,Fondi/Sicav– monetari/obbli- gazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicurativi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
2.3. Parte appellante non deduce, con la censura in esame, che la non CP_6 avrebbe adempiuto agli obblighi gravanti in capo alla stessa sotto il profilo dell'avvenuta raccolta delle informazioni dal Cliente. Piuttosto, Parte_1 deduce che sarebbe stata errata l'interpretazione da parte della delle CP_6 informazioni debitamente raccolte dal Cliente, e segnatamente l'avere rite- nuto sulla scorta di tali informazioni che l'appellante avesse un profilo idoneo agli investimenti contestati.
Le operazioni di compravendita di titoli della Monte dei Paschi di Siena s.p.a., da cui sarebbe conseguito il danno dedotto nell'introdurre il presente giudi- zio, hanno avuto luogo a partire dal 24.1.2013. Ne consegue che le infor- mazioni rese dal Cliente, di cui disponeva la (e, per questa, il Consu- CP_6 lente) a quella data, erano dunque quelle contenute nell'ultimo modulo del
9.3.2011 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Differentemente da quanto affermato da parte appellante, secondo cui avrebbe dichiarato al momento della profilazione una fre- Parte_1 quenza “media” di investimento, nel modulo che viene in rilievo ai fini del
6 presente giudizio il Cliente ha invece indicato una frequenza “alta” delle ope- razioni nei servizi di investimento (maggiore di 10 negli ultimi tre anni, che rappresentava il livello più alto tra le opzioni oggetto di scelta).
2.4. Al momento del primo acquisto, avvenuto per il tramite del Consulente finanziario della Banca convenuta in data 24.1.2013, per n. 210.000,00 azioni con un controvalore pari ad € 50.445,89 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), tale operazione risultava dun- que essere del tutto in linea con il profilo del Cliente di cui al questionario di profilazione del 2011, nel quale aveva dichiarato – si ripete Parte_1
– di avere un livello di conoscenza ed esperienza elevata;
una propensione a scegliere investimenti aventi un orizzonte temporale di “lungo termine”, una tolleranza al rischio “alta” e una situazione finanziaria stabile. Si deve ritenere, pertanto, che il Consulente ha correttamente valutato come la com- pravendita dei titoli Monte dei Paschi di Siena s.p.a., richiesta da Pt_1 allo stesso in data 24.1.2013, fosse adeguata ed abbia verificato che
[...] la stessa fosse coerente con gli obiettivi di investimento, la situazione finan- ziaria, la propensione al rischio e il livello di esperienza e conoscenza di come risultavano dall'ultimo questionario di profilazione (v. Parte_1 doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Quanto appena ritenuto comporta l'irrilevanza di tale acquisto di titoli Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'unica effettuata per il tramite di un Consulente finanziario della ai fini del danno di cui Controparte_1 Parte_1 chiede il ristoro con l'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte real- mente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una pre- sunzione legale in ordine all'esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pre- gresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato,
7 alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12990; Cass. civ., Sez. I, ord. 13.3.2023, n. 7288; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.11.2021, n. 33596; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.7.2020, n. 16126).
3.1. Grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, co. 6, T.U.B., provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risul- tando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informa- tivi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 20.6.2022, n. 19891).
Nel caso in esame, dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il Consulente, a fronte della richiesta di acquisto di azioni della Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha illustrato verbalmente al Cliente tutte le caratteristiche ed i rischi dell'investimento, sottolineandone la vola- tilità e il profilo di rischio molto elevato. E, in particolare, prima che Pt_1 sottoscrivesse l'ordine di acquisto dei titoli in questione in data
[...]
24.1.2013, il Consulente ha provveduto a: a) fornirgli un'analitica descri- zione dell'emittente, del titolo e dei rischi sottesi all'investimento in azioni
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; b) informarlo che il titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. era molto volatile e che l'investimento su un unico titolo molto volatile presentava un elevato livello di rischio di perdita del capitale inve- stito;
c) effettuare una simulazione dell'effetto dell'acquisto del titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sul rischio complessivo del portafoglio del Cliente e ha informato che il profilo di rischio del titolo Monte dei Parte_1
Paschi di Siena s.p.a. avrebbe determinato un profilo di rischio più elevato dell'intero portafoglio (v. verbale dell'udienza del 19.6.2018).
La convenuta ha provato, dunque, di avere fornito all'attore tutte le CP_6 informazioni relative al titolo che questi ha chiesto di acquistare, avvalendosi del Consulente di tale nonché delle conseguenze di tale acquisto sulle CP_6 sue prospettive di investimento e sul suo portafoglio, e quindi ha provato di avere assolto agli obblighi informativi gravanti in capo alla stessa ai sensi
8 dell'art. 23, co. 6, T.U.F. E ciò conformemente a quanto indicato nell'ordine di acquisto, avanzato da per il tramite del suddetto Consulente Parte_1 in data 24.1.2013, in cui viene dato atto che quest'ultimo ha “fornito al Cliente tutte le informazioni utili circa la natura e i rischi degli strumenti fi- nanziari oggetto dell'operazione e dell'operazione stessa” (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
3.2. È opportuno chiarire, anche per opportuna completezza di motivazione, che l'intermediario finanziario incaricato della negoziazione di strumenti fi- nanziari non è tenuto, dopo la conclusione del contratto o durante la fase di esecuzione dell'operazione, a tenere informato l'investitore di eventuali va- riazioni dei profili di rischio né di eventuali riduzioni del valore del prodotto negoziato. In particolare, gli obblighi informativi, imposti all'intermediario fi- nanziario ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), T.U.F., sono finalizzati a garantire all'investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli, per cui tali doveri, al di fuori dei contratti di gestione di portafogli e di consulenza, de- vono essere adempiuti in relazione all'operazione da compiere e si esauri- scono con essa (cfr. Cass. civ., ord. 22.2.2021, n. 4708).
Diverso è il caso in cui il contratto stipulato con l'intermediario sia di gestione del portafoglio del Cliente, in cui gli obblighi, anche informativi, gravanti in capo al Consulente sono diversi. Non era questo, però, il rapporto in essere tra e la Parte_1 Controparte_1
4. L'appellante deduce, in secondo luogo, che “L'incongruenza delle infor- mazioni riportate dal sig che avrebbero dovuto portare l'intermediario Pt_1 finanziario all'astensione del servizio o quantomeno alla stesura di un quadro informativo tale dal rendere il sig. consapevole della mancata appro- Pt_1 priatezza e adeguatezza del tipo di investimento, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 41 oltre che dagli artt. 39 e 40 del regolamento Consob”.
Anche tale censura non è fondata.
4.1. Dopo il primo acquisto di titolo azionari della Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. effettuato in data 24.1.2013 avvalendosi di un Consulente della CP_1
e di cui si è detto sopra, ha effettuato le ulteriori CP_1 Parte_1 operazioni di acquisto dello stesso titolo azionario attraverso i canali diretti
(ordine telefonico senza assistenza del Consulente finanziario). In particolare:
9 - il 24.10.2013 ha acquistato n. 50.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 11.233,60 (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio);
- il 9.12.2013 ha acquistato n.
1.050.000 di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 178.991,18 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte appellata
- primo grado di giudizio);
- in data 15.4.2014 ha acquistato n. 870.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per un totale di € 200.748,68 (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- in data 16.5.2014 ha acquistato n.
2.250 azioni Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. “raggruppate” (con delibera del 28.12.2013 l'assemblea della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha deciso di procedere al raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni possedute) per un importo pari ad € 50.312,59 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
- in data 7.7.2015 ha acquistato n. 10.000 azioni Monte dei Parte_1
Paschi di Siena s.p.a. per un importo pari ad € 15.847,40.
4.2. Conformemente alle Condizioni generali relative alla prestazione del ser- vizio di consulenza in materia di investimenti, che il Cliente ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione del “Modulo unico”, la fruizione di tecniche di comunicazione a distanza per impartire gli ordini di acquisto esclude la for- nitura del servizio di consulenza da parte della (v. doc. n. 13 del fa- CP_6 scicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Rispetto a tali operazioni, quindi, ha usufruito del solo servizio Parte_1 di ricezione e trasmissione di ordini offerto dalla Banca. A questo è applica- bile – non il regime dell'appropriatezza (contrapposto a quello di adegua- tezza, che ha riguardato l'acquisto del 24.1.2013) disciplinato agli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007, modificato con delibera del 3.12.2010, come deduce parte appellata, bensì – l'art. 43 di tale Regolamento. Infatti, i titoli azionari Monte dei Paschi di Siena s.p.a. erano quotati in un mercato regolamentato (lett. a) e “il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'inter- mediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore
10 non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato” (lett. c).
A ciò consegue che la non aveva alcun obbligo di verificare Controparte_1 che le operazioni di acquisto di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. effet- tuate dall'odierno appellante dopo quella del 24.1.2013 (questa soltanto effettuata per il tramite del Consulente) fossero appropriate.
4.3. L'intermediario finanziario opera in regime di appropriatezza quando non offre consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, ma si limita a trasmettere gli ordini nel mercato per conto del cliente, non potendo dunque astenersi dal trasmettere gli ordini del cliente anche se ina- deguati per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione. Resta però l'obbligo all'intermediario di comunicare al Cliente il rischio dell'operazione. In caso di acquisto/vendita mediante ordine telefonico o accesso telematico, dunque, la non è tenuta a valutare l'adeguatezza di un'operazione, ma solo ed CP_6 esclusivamente l'appropriatezza, vale a dire soltanto l'esperienza e la cono- scenza che il cliente ha con riferimento a quel determinato prodotto/stru- mento finanziario.
Nel caso in esame, tuttavia, in ragione di quanto previsto dalla Condizioni generali relative alla prestazione del servizio di consulenza in materia di in- vestimenti, che il Cliente ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione del
“Modulo unico”, la neanche era tenuta a verificare l'appropriatezza CP_6 delle operazioni in relazione a cui ha operato mediante ordine Parte_1 telefonico. In particolare, l'intermediario non era neanche tenuto a comuni- care al cliente le informazioni necessarie riguardanti lo strumento finanziario acquistato sia per i rischi che per i costi e deve rispettare i principi della c.d. execution only.
4.4. Anche qualora alle operazioni suddette trovasse applicazione il regime dell'appropriatezza, si dovrebbe ritenere che, nel caso in esame, la Banca ha correttamente valutato l'appropriatezza delle operazioni sopra citate (v. docc. nn. 15, 17, 19, 20, 22, e 23 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) in ragione della conoscenza ed esperienza da parte del
Cliente in investimenti azionari. Peraltro, al momento di tali ulteriori acquisti di titoli azionari Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva espe- Parte_1 rienza nell'acquisto non soltanto di titoli azionari, in genere, ma
11 specificamente del titolo in questione in ragione dell'acquisto effettuato, av- valendosi del Consulente della Banca, in data 24.1.2013.
Nel regime di appropriatezza bisogna compilare un questionario, ma questo non ha l'obiettivo di delineare il profilo di rischio del Cliente, ma solamente quello di appurare che questi sia conscio dei rischi e della complessità degli strumenti finanziari che vorrà acquistare, senza dunque definire i clienti me- diante una classificazione che delinea gli strumenti finanziari acquistabili se- condo il suo profilo di rischio. Compilato il questionario, e dimostrato che si hanno le conoscenze e l'esperienza per capire il rischio insito negli strumenti finanziari, il Cliente può acquistare tutti i prodotti offerti, sia non complessi che complessi come gli strumenti derivati.
Con riguardo agli acquisti di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., effettuati da senza avvalersi di un Consulente, dunque, non viene in Parte_1 rilievo la profilazione del Cliente con la stessa valenza che assume con ri- guardo agli acquisti in relazione a cui l'intermediario deve effettuare una valutazione di adeguatezza.
Ciò chiarito, si deve ritenere che, con riguardo agli acquisti effettuati me- diante ordine telefonico da sussistesse comunque l'appropria- Parte_1 tezza, diversamente da quanto dedotto da parte appellante. Infatti, nel com- pilare il questionario di profilazione in data 9.3.2011, l'odierno appellante aveva dichiarato – come si è detto sopra – una conoscenza ed esperienza elevata in materia di strumenti finanziari: Azioni/altri strumenti quotati a ca- pitale non garantito, Strumenti non tradizionali/Obbligazioni struttu- rate/Warrent/CoveredWarrant/Derivati,Fondi/Sicav–monetari/obbligazionari, Fondi/Sicav – bilanciati/flessibili, Fondi/Sicav – azionari, e Prodotti assicura- tivi con contenuto finanziario (Unit e Index-linked) (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Tra l'altro, per il tramite della stessa Banca odierna appellata Parte_1 aveva anche in precedenza investito in azioni ed Intesa San- Controparte_7 paolo s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), oltre che della stessa Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sicché la sua esperienza e conoscenza risultava anche dall'andamento della precedente composizione del portafoglio del Cliente.
12 5. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta (odierna appellata) CP_6 risulta che, dal momento del primo acquisto e fino a marzo 2014, il titolo Monte dei Paschi di Siena s.p.a. acquistato da ha registrato un Parte_1 andamento molto positivo. Infatti, quando l'odierno appellante ha deciso, in data 6.3.2014, di liquidare tutte le azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. acquistate, vale a dire n. 1.310.000 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), dalla vendita dei titoli, per un importo pari ad € 298.405,29 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), ha ottenuto una plusvalenza pari ad € 57.734,62, avendo in precedenza acquistato le stesse per complessivi € 240.670,67 (€
50.445,89 in data 24.1.2013 + € 11.233,60 in data 24.10.2013 + € 178.991,18 in data 9.12.2013).
Dall'acquisto effettuato avvalendosi del Consulente, vale a dire quello in data 24.1.2013 di n. 210.000 azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per €
50.445,890 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), non ha conseguito quindi alcun danno. Non è anche Parte_1 solo prospettabile, allora, che dalla condotta tenuta dall'intermediario finan- ziario, per avere erroneamente valutato l'adeguatezza o – qualora anche fosse stato un suo obbligo – l'appropriatezza delle operazioni di acquisto di azioni Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sia derivato in capo all'odierno ap- pellante un danno.
Il danno di cui si domanda il ristoro, invece, è conseguito agli acquisti effet- tuati autonomamente, mediante ordine telefonico, e si è concretizzata in un primo momento con la vendita, in data 16.6.2014, di n.
6.840 azioni Monte dei Pasci di Siena s.p.a. per un importo pari ad € 122.800,92 (v. doc. 21 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), nonché, in un secondo momento (e malgrado tale perdita), in ragione degli ulteriori acquisti effet- tuati, sempre autonomamente, da successivamente a tale ven- Parte_1 dita.
6. Non può essere accolta la domanda di parte appellata volta a conseguire la condanna di ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Parte_1
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr., tra molte, Cass. civ., S.U., ord. 16.9.2021, n.
13 25041; Cass. civ., Sez. III, ord. 4.8.2021, n. 22208; Cass. civ., S.U., 20.4.2018, n. 9912; Cass. civ., Sez. III, 30.3.2018, n. 7901; Cass. civ., Sez.
II, 21.11.2017, n. 27623).
Dalla motivazione della presente sentenza emerge come, sebbene le censure mosse da parte appellante alla decisione di primo grado non siano meritevoli di accoglimento, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Pt_1 richiedesse però un inquadramento normativo della condotta richiesta
[...] all'intermediario finanziario, in relazione alle diverse operazioni effettuate per conto dell'originario attore, diverso da quello effettuato dal giudice di prime cure. E, peraltro, l'inquadramento operato con la presente decisione neanche condivide integralmente la prospettazione di parte appellata, in par- ticolare in ordine all'obbligo di valutazione di adeguatezza degli acquisti ef- fettuati telefonicamente dall'odierno appellante.
In altri termini, non è possibile ritenere che, nel caso in esame, si sia in pre- senza di una condotta processuale indicativa dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibile, come tale, di deter- minare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ra- gionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8453; Cass. civ., Sez. III, ord. 30.4.2018, n. 10327).
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
479/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.2.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
14 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
479/2020 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.2.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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