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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2023 tra Parte_1
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. GAETANI ROBERTO che precisa le conclusioni come da note Parte_1 depositate in data 23.05.2025
Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi Controparte_1 sostituiti recisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 I AN avv. ZURLO RAFFAELE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso in data 24.0 di Macerata in favore della er l'importo di € 13.641,32 oltre interessi e spese della fase Controparte_1 monitoria in ziamento n. 6056925, sottoscritto in data 17.06.2021 dall'opponente con la cedente avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97 Controparte_2 da rimborsare in 120 rate me 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013. A fondamento della opposizione eccepiva, in via pregiudiziale, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Nel merito contestava l'avversa domanda eccependo che alla data del 17.06.2021 in cui era stato sottoscritto il contratto di cessione la cedente non vantava più alcun credito nei confronti di esso opponente. A tal fine esponeva: che CP_2 con missiva in data 09.10.2013 la società intermediatrice del contratto di finanziamento richiedeva alla società – successivamente divenuta - alle cui dipendenze all'epoca lavorava esso CP_3 CP_4 opponente una dichiarazione di vincolo del tfr relativa al contratto di finanziamento n. 6056925; che, cessato il rapporto di lavoro con la esso opponente richiedeva il pagamento delle somme ad CP_3 esso dovute a titolo di tfr;
che la società rifiutava il pagamento in ragione del vincolo disposto CP_3 in favore della banca mutuante;
che in d 6, in sede di conciliazione, esso opponente conveniva con la di sospendere la domanda di pagamento del tfr in attesa della definizione delle CP_3 contesta on in ordine alla validità del contratto di finanziamento con cessione del CP_2 quinto;
che in data 19.12.2016 la ritenendo il credito incagliato, richiedeva alla CP_2 [...] il pagamento dell o per consentire l'estinzione anticipata della cessi Controparte_5 quinto e quantificava l'importo ad essa dovuto nella somma di € 23.147,28; che con missiva in data pagina 2 di 5 17.11.2017 la dichiarava di aver ricevuto dalla in qualità di assicuratrice
CP_2 Controparte_5 del rischio impiego in forza della polizza n. 37367C02 la somma di € 11.330,28 ad estinzione dell'operazione di cessione del quinto concessa all'opponente con conseguente surroga della nei CP_5 diritti spettanti ad essa assicurata;
che in data 15.04.2020 la comunicava ad esso opponente il CP_5 pagamento in favore della della somma di € 11.330, al debito residuo del finanziamento
CP_2 risultante dal conteggio estintivo elaborato dalla in fase di richiesta di indennizzo, al netto della
CP_2 somma di € 11.817,00 pari al TFR maturato pres e, al contempo, richiedeva una proposta CP_3 di pagamento;
che in data 07.01.2020 esso opponente invitava la a far valere le proprie pretese CP_5 nell'ambito del concordato preventivo della nel cui passi tato insinuato il credito vantato CP_4 da esso opponente per tfr;
che, pertanto, stante la intervenuta surroga della nella posizione CP_5 creditoria vantata da nei confronti del alla data della cessione in dei crediti, non
CP_2 Pt_1 sussisteva alcun credito della nei confronti del avendo la ceduto il credito alla
CP_2 Pt_1 CP_2
che, comunque, la n aveva fornito della esist redito. Concludeva, CP_5 dunque, nel merito chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi intestatario. Si costituiva la opposta che contestava specificatamente i singoli motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 329/2023 del 24/03/2023 RG n. 868/2023 emesso dal Tribunale di Macerata stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel Controparte_1 merito, rigettare l'opposizio omande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 329/2023 del 24/03/2023 RG n. 868/2023 emesso dal Tribunale di Macerata In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_2 C pagamento in favore della società . della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. I i i spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Con ordinanza in data 30.11.2023 veniva accolta la istanza ex art 648 c.p.c. ed assegnato termine per l'avvio della mediazione. All'udienza del 18.06.2024 veniva verificato l'espletamento con esito negativo della mediazione. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che. come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002).
pagina 3 di 5 E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire il pagamento della somma di € 13.641,32 oltre interessi e spese della fase monitoria in forza del contratto di finanziamento n. 6056925, sottoscritto in data 05.09.2013 dall'opponente con la cedente Controparte_2 avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97, da restituire in 120 rate men 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013 Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie il non ha contestato la esistenza del contratto di cessione in blocco ma unicamente la Pt_1 esistenza di un credito vantato dalla cedente nei confronti di esso opponente alla data della CP_2 intervenuta cessione in blocco. L'opposta ha fornito prova della esistenza del credito alla data della intervenuta cessione e la sua inclusione nell'operazione di cessione. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo: copia del contratto di finanziamento di finanziamento n. 6056925, sottoscritto in data 05.09.2013 dall'opponente con la cedente avente ad oggetto avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97 da Controparte_2 restituire i nsili ognuna di € 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013 ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente. L'opponente ha contestato la domanda di pagamento eccependo che alla data della cessione in blocco la non era più titolare di alcun credito nei confronti di esso opponente per aver ceduto il predetto CP_2
a CP_5 La opposizione è infondata. Dalla documentazione prodotta si evince: che con missiva in data 09.10.2013 la società intermediatrice del contratto di finanziamento richiedeva alla società – successivamente divenuta Controparte_3 CP_4
- alle cui dipendenze lavorava all'epoca esso oppo iarazione di vincolo del tf contratto di finanziamento n. 6056925; che, cessato il rapporto di lavoro con la l'opponente CP_3 domandava il pagamento delle somme ad esso dovute a titolo di tfr;
che la societ agamento in ragione del vincolo disposto in favore della banca mutuante;
che in data 01.09.2016, in sede di conciliazione, l' opponente conveniva con la di sospendere la domanda di pagamento del tfr CP_3 in attesa della definizione delle contestazioni insorte con in ordine alla validità del contratto di CP_2 finanziamento con cessione del quinto;
che, in data 19 la stante la cessazione del CP_2 rapporto di lavoro dell'opponente con la domandava alla il CP_3 Controparte_5
pagina 4 di 5 pagamento dell'indennizzo per consentire l'estinzione anticipata della cessione del quinto da essa consentita, quantificando l'importo ad essa dovuto nella somma di € 23.147,28; che con missiva in data 17.11.2017 la dichiarava di aver ricevuto dalla in qualità di assicuratrice CP_2 Controparte_5 del rischio impiego in forza della polizza n. 37367C02 la somma di € 11.330,28 ad estinzione dell'operazione di cessione del quinto concessa all'opponente, con conseguente surroga della nei CP_5 diritti spettanti ad essa assicurata;
che in data 15.04.2020 la comunicava all' opponente il CP_5 pagamento in favore della della somma di € 11.330,28, debito residuo del finanziamento CP_2 risultante dal conteggio estintivo elaborato dalla in fase di richiesta di indennizzo, al netto della CP_2 somma di € 11.817,00 pari al TFR maturato pres e, al contempo, richiedeva una proposta CP_3 di pagamento. Tanto esposto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la surroga ha riguardato la sola somma pagata dalla in favore della di € 11.330,28, quale indennizzo pattuito per il rischio CP_5 CP_2 derivante dal a del lavoro e no ulteriore somma di € 11.817,00 quale credito residuo ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento, risultando il predetto credito residuo coperto dal tfr vincolato dalla CP_3 Non risulta in alcun modo dimostrata la cessione del credito di € 11.817,00 dalla in favore CP_2 della CP_5 Peraltro, dalla documentazione prodotta si evince che la in data 24.11.2015 aveva sollecitato CP_2 nuovamente alla il pagamento del tfr – precede e di pagamento erano state inoltrate CP_3 nel dicembre del 2014 e a gennaio del 2015 siccome evincibile dal doc. 5 di parte opponente (v. doc. 6 fascicolo monitorio) e che la aveva invitato il e la a trovare un accordo onde CP_3 Pt_1 CP_2 consentire ad essa debitrice di eseguire il pagamento in favore del soggetto effettivamente legittimato. (v. doc. 5 fascicolo opponente). Come è noto, la dichiarazione di vincolo del tfr integra una forma di garanzia in caso di inadempimento della parte finanziata che non priva, come tale, la parte creditrice del diritto di chiedere il pagamento del debito residuo al debitore. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000m00 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2023 tra Parte_1
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. GAETANI ROBERTO che precisa le conclusioni come da note Parte_1 depositate in data 23.05.2025
Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi Controparte_1 sostituiti recisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2023 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 I AN avv. ZURLO RAFFAELE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso in data 24.0 di Macerata in favore della er l'importo di € 13.641,32 oltre interessi e spese della fase Controparte_1 monitoria in ziamento n. 6056925, sottoscritto in data 17.06.2021 dall'opponente con la cedente avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97 Controparte_2 da rimborsare in 120 rate me 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013. A fondamento della opposizione eccepiva, in via pregiudiziale, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Nel merito contestava l'avversa domanda eccependo che alla data del 17.06.2021 in cui era stato sottoscritto il contratto di cessione la cedente non vantava più alcun credito nei confronti di esso opponente. A tal fine esponeva: che CP_2 con missiva in data 09.10.2013 la società intermediatrice del contratto di finanziamento richiedeva alla società – successivamente divenuta - alle cui dipendenze all'epoca lavorava esso CP_3 CP_4 opponente una dichiarazione di vincolo del tfr relativa al contratto di finanziamento n. 6056925; che, cessato il rapporto di lavoro con la esso opponente richiedeva il pagamento delle somme ad CP_3 esso dovute a titolo di tfr;
che la società rifiutava il pagamento in ragione del vincolo disposto CP_3 in favore della banca mutuante;
che in d 6, in sede di conciliazione, esso opponente conveniva con la di sospendere la domanda di pagamento del tfr in attesa della definizione delle CP_3 contesta on in ordine alla validità del contratto di finanziamento con cessione del CP_2 quinto;
che in data 19.12.2016 la ritenendo il credito incagliato, richiedeva alla CP_2 [...] il pagamento dell o per consentire l'estinzione anticipata della cessi Controparte_5 quinto e quantificava l'importo ad essa dovuto nella somma di € 23.147,28; che con missiva in data pagina 2 di 5 17.11.2017 la dichiarava di aver ricevuto dalla in qualità di assicuratrice
CP_2 Controparte_5 del rischio impiego in forza della polizza n. 37367C02 la somma di € 11.330,28 ad estinzione dell'operazione di cessione del quinto concessa all'opponente con conseguente surroga della nei CP_5 diritti spettanti ad essa assicurata;
che in data 15.04.2020 la comunicava ad esso opponente il CP_5 pagamento in favore della della somma di € 11.330, al debito residuo del finanziamento
CP_2 risultante dal conteggio estintivo elaborato dalla in fase di richiesta di indennizzo, al netto della
CP_2 somma di € 11.817,00 pari al TFR maturato pres e, al contempo, richiedeva una proposta CP_3 di pagamento;
che in data 07.01.2020 esso opponente invitava la a far valere le proprie pretese CP_5 nell'ambito del concordato preventivo della nel cui passi tato insinuato il credito vantato CP_4 da esso opponente per tfr;
che, pertanto, stante la intervenuta surroga della nella posizione CP_5 creditoria vantata da nei confronti del alla data della cessione in dei crediti, non
CP_2 Pt_1 sussisteva alcun credito della nei confronti del avendo la ceduto il credito alla
CP_2 Pt_1 CP_2
che, comunque, la n aveva fornito della esist redito. Concludeva, CP_5 dunque, nel merito chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi intestatario. Si costituiva la opposta che contestava specificatamente i singoli motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 329/2023 del 24/03/2023 RG n. 868/2023 emesso dal Tribunale di Macerata stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel Controparte_1 merito, rigettare l'opposizio omande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 329/2023 del 24/03/2023 RG n. 868/2023 emesso dal Tribunale di Macerata In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_2 C pagamento in favore della società . della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. I i i spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Con ordinanza in data 30.11.2023 veniva accolta la istanza ex art 648 c.p.c. ed assegnato termine per l'avvio della mediazione. All'udienza del 18.06.2024 veniva verificato l'espletamento con esito negativo della mediazione. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.05.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che. come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002).
pagina 3 di 5 E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire il pagamento della somma di € 13.641,32 oltre interessi e spese della fase monitoria in forza del contratto di finanziamento n. 6056925, sottoscritto in data 05.09.2013 dall'opponente con la cedente Controparte_2 avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97, da restituire in 120 rate men 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013 Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie il non ha contestato la esistenza del contratto di cessione in blocco ma unicamente la Pt_1 esistenza di un credito vantato dalla cedente nei confronti di esso opponente alla data della CP_2 intervenuta cessione in blocco. L'opposta ha fornito prova della esistenza del credito alla data della intervenuta cessione e la sua inclusione nell'operazione di cessione. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo: copia del contratto di finanziamento di finanziamento n. 6056925, sottoscritto in data 05.09.2013 dall'opponente con la cedente avente ad oggetto avente ad oggetto la consegna della somma di € 23.394,97 da Controparte_2 restituire i nsili ognuna di € 351,00 mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30.11.2013 ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente. L'opponente ha contestato la domanda di pagamento eccependo che alla data della cessione in blocco la non era più titolare di alcun credito nei confronti di esso opponente per aver ceduto il predetto CP_2
a CP_5 La opposizione è infondata. Dalla documentazione prodotta si evince: che con missiva in data 09.10.2013 la società intermediatrice del contratto di finanziamento richiedeva alla società – successivamente divenuta Controparte_3 CP_4
- alle cui dipendenze lavorava all'epoca esso oppo iarazione di vincolo del tf contratto di finanziamento n. 6056925; che, cessato il rapporto di lavoro con la l'opponente CP_3 domandava il pagamento delle somme ad esso dovute a titolo di tfr;
che la societ agamento in ragione del vincolo disposto in favore della banca mutuante;
che in data 01.09.2016, in sede di conciliazione, l' opponente conveniva con la di sospendere la domanda di pagamento del tfr CP_3 in attesa della definizione delle contestazioni insorte con in ordine alla validità del contratto di CP_2 finanziamento con cessione del quinto;
che, in data 19 la stante la cessazione del CP_2 rapporto di lavoro dell'opponente con la domandava alla il CP_3 Controparte_5
pagina 4 di 5 pagamento dell'indennizzo per consentire l'estinzione anticipata della cessione del quinto da essa consentita, quantificando l'importo ad essa dovuto nella somma di € 23.147,28; che con missiva in data 17.11.2017 la dichiarava di aver ricevuto dalla in qualità di assicuratrice CP_2 Controparte_5 del rischio impiego in forza della polizza n. 37367C02 la somma di € 11.330,28 ad estinzione dell'operazione di cessione del quinto concessa all'opponente, con conseguente surroga della nei CP_5 diritti spettanti ad essa assicurata;
che in data 15.04.2020 la comunicava all' opponente il CP_5 pagamento in favore della della somma di € 11.330,28, debito residuo del finanziamento CP_2 risultante dal conteggio estintivo elaborato dalla in fase di richiesta di indennizzo, al netto della CP_2 somma di € 11.817,00 pari al TFR maturato pres e, al contempo, richiedeva una proposta CP_3 di pagamento. Tanto esposto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la surroga ha riguardato la sola somma pagata dalla in favore della di € 11.330,28, quale indennizzo pattuito per il rischio CP_5 CP_2 derivante dal a del lavoro e no ulteriore somma di € 11.817,00 quale credito residuo ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento, risultando il predetto credito residuo coperto dal tfr vincolato dalla CP_3 Non risulta in alcun modo dimostrata la cessione del credito di € 11.817,00 dalla in favore CP_2 della CP_5 Peraltro, dalla documentazione prodotta si evince che la in data 24.11.2015 aveva sollecitato CP_2 nuovamente alla il pagamento del tfr – precede e di pagamento erano state inoltrate CP_3 nel dicembre del 2014 e a gennaio del 2015 siccome evincibile dal doc. 5 di parte opponente (v. doc. 6 fascicolo monitorio) e che la aveva invitato il e la a trovare un accordo onde CP_3 Pt_1 CP_2 consentire ad essa debitrice di eseguire il pagamento in favore del soggetto effettivamente legittimato. (v. doc. 5 fascicolo opponente). Come è noto, la dichiarazione di vincolo del tfr integra una forma di garanzia in caso di inadempimento della parte finanziata che non priva, come tale, la parte creditrice del diritto di chiedere il pagamento del debito residuo al debitore. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000m00 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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