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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
14276 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14276 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a S. Ambrogio di Valpolicella Parte_1
(VR) Via Brennero, n. 104, rappresentata e difesa dall'avv. SARTORI CINZIA
e nato il [...] a [...], residente a Parte_2
TI (VR) Via Roma n. 49D, rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI CINZIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
2. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'immobile della madre sito in S. Ambrogio Per_1 di Valpolicella (VR) – fraz. Domegliara, Via Brennero n. 104; 3. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando lo riporterà presso la casa materna entro le ore
21.00.
Il padre potrà poi vedere e tenere il figlio durante la settimana ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Il Sig. TO, inoltre, trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Per quanto concerne ponti e festività i genitori terranno con sé il figlio in maniera alternata, durante le festività natalizie potrà trascorrere ad anni alternati la settimana dal 24 al 30 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; relativamente alle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà con un genitore la festività di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo.
4. Il Sig. TO verserà alla Sig.ra a decorrere dal mese di settembre 2024, tramite accredito Pt_1 in c/c, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
9. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come stabilite nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona che si riportano:
- Spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: spesa mensa scolastica;
tasse scolastiche sino alle scuole di II grado richieste da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- Spese scolastiche da documentare che richiedono preventivamente accordo: tasse scolastiche richieste da Istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- Altre spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori, spese per l'ottenimento della patente di guida, baby sitter, campi scuola estivi, acquisto di un computer o telefono cellulare, acquisto di motorino o autovettura. Il genitore che anticiperà le spese avrà il diritto di ricevere la quota parte dell'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione della spesa sostenuta.
Per le spese in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori, quello che propone la spesa dovrà inviare all'altro (a mezzo mail) richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge a favore dell'altro.
11. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio minore, siano suddivise al 50% tra i Persona_1 genitori.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità dell'espatrio e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
13. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 19/4/2008; che dall'unione era nato
[...]
(28/5/2010) e che si erano separati con omologa di questo Tribunale del 13/10/15 – hanno Per_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Persona_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 21/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa pubblicata il 3/11/15).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata il Parte_1
25/04/1979 a VERONA (VR) e nato il [...] a [...] Parte_2
AR (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14276 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a S. Ambrogio di Valpolicella Parte_1
(VR) Via Brennero, n. 104, rappresentata e difesa dall'avv. SARTORI CINZIA
e nato il [...] a [...], residente a Parte_2
TI (VR) Via Roma n. 49D, rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI CINZIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
2. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'immobile della madre sito in S. Ambrogio Per_1 di Valpolicella (VR) – fraz. Domegliara, Via Brennero n. 104; 3. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando lo riporterà presso la casa materna entro le ore
21.00.
Il padre potrà poi vedere e tenere il figlio durante la settimana ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Il Sig. TO, inoltre, trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Per quanto concerne ponti e festività i genitori terranno con sé il figlio in maniera alternata, durante le festività natalizie potrà trascorrere ad anni alternati la settimana dal 24 al 30 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; relativamente alle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà con un genitore la festività di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo.
4. Il Sig. TO verserà alla Sig.ra a decorrere dal mese di settembre 2024, tramite accredito Pt_1 in c/c, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
9. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come stabilite nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona che si riportano:
- Spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: spesa mensa scolastica;
tasse scolastiche sino alle scuole di II grado richieste da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- Spese scolastiche da documentare che richiedono preventivamente accordo: tasse scolastiche richieste da Istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- Altre spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori, spese per l'ottenimento della patente di guida, baby sitter, campi scuola estivi, acquisto di un computer o telefono cellulare, acquisto di motorino o autovettura. Il genitore che anticiperà le spese avrà il diritto di ricevere la quota parte dell'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione della spesa sostenuta.
Per le spese in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori, quello che propone la spesa dovrà inviare all'altro (a mezzo mail) richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento sarà posto a carico di un coniuge a favore dell'altro.
11. Disporre che le detrazioni fiscali per il figlio minore, siano suddivise al 50% tra i Persona_1 genitori.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità dell'espatrio e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
13. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 19/4/2008; che dall'unione era nato
[...]
(28/5/2010) e che si erano separati con omologa di questo Tribunale del 13/10/15 – hanno Per_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Persona_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 21/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con omologa pubblicata il 3/11/15).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata il Parte_1
25/04/1979 a VERONA (VR) e nato il [...] a [...] Parte_2
AR (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto