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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2225/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
( ), con l'avv. CORNELIO Parte_3 C.F._3
ENRICO
contro
, con l'avv. BRIGUGLIO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le domande di primo grado secondo i criteri di quantificazione di 1° grado applicando la nuova tabella milanese al danno da perdita parentale. Vittoria di spese per entrambi i gradi;
conclusioni del primo grado:
1. accertato che la malattia e la morte del signor sono Persona_1
state causate dall'inalazione di polvere di amianto e fumi di saldatura dovuta alle condizioni di lavoro in cui è stato fatto a lavorare nella sede lavorativa dove operava,
2. accertata conseguentemente la responsabilità dell'ex-datore di lavoro ex artt. 2043, 2050 e 2051 cc, nonché per violazione delle norme di sicurezza del lavoro, 3. condannarsi quale successore Controparte_1
universale di , a risarcire ai suoi familiari, odierni attori, CP_2
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, con i criteri sopra indicati.
Interessi e rivalutazioni dal fatto al saldo. Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva;
per la parte appellata: insiste per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 835/2022 il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale proposta da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Controparte_1
2. Il tribunale ha osservato che i parenti ora indicati, rispettivamente moglie e figli, hanno agìto nei confronti di chiedendo il CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in seguito al decesso di avvenuto il 28.12.2009, oltre che il Persona_1
risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale risentito dalla pag. 2/8 moglie quale lucro cessante per il mancato Parte_1
conseguimento del vantaggio economico derivante dalla convivenza col defunto marito.
3. Secondo il tribunale, non è dimostrata la responsabilità della società nella morte di , avuto riguardo alle CP_1 Persona_1
prove atipiche, ovvero la sentenza del giudice del lavoro e le altre prove assunte in detto procedimento lavoristico.
4. In particolare, dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sez. lavoro, n. 646/2021, dalla prova testimoniale e dalla CTU ivi espletate, può desumersi l'insussistenza del nesso causale tra la morte di e l'esposizione del medesimo a polveri di amianto (nel Persona_1
combinato effetto sinergico con i fumi della saldatura) durante l'attività lavorativa svolta presso la con stabilimento in Marghera, CP_2
di cui è stata ritenuta successore a titolo universale Controparte_1
con sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 956/2017.
5. Con atto dell'1.12.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello deducendo: Parte_3
1° motivo, violazione dell'art. 2697 cc, 41 cp non avendo la sentenza impugnata spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una (ctu del 2° grado) o all'altra conclusione
(ctu della causa contro l' , ns. doc. 18); CP_3
2° motivo violazione degli artt. 41 cp, 2087 e 2697 cc.
6. si è costituita con comparsa del 14.2.2023 Controparte_1
resistendo al gravame.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pag. 3/8 8. Osserva la Corte. Dagli atti risulta che il tribunale di Venezia sez. lavoro con sentenza n. 38/2014 ha riconosciuto la rendita agli eredi CP_3
di , sulla base della CTU svolta dal dott. in Persona_1 Persona_2
data 30.10.2013, secondo cui esiste un concorso fra fumo di sigaretta ed esposizione ai metalli della saldatura in danno del lavoratore, il quale è deceduto per un «adenocarcinoma polmonare destro metastatizzato», non per mesotelioma pleurico.
9. Invece, il medesimo tribunale con sentenza n. 577/2017 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai parenti del deceduto, ritenendo estranea ai fatti di causa. CP_1
10. La Corte d'Appello di Venezia sez. lavoro con la sentenza n.
646/2021 ha riformato quest'ultima decisione sulla legittimazione di
, ma ha poi rigettato la domanda risarcitoria nel merito, CP_1
dopo aver disposto la CTU affidata al dott. depositata Persona_3
il 28.10.2021 – a quanto pare, il ricorso cassazione è pendente.
11. Il tribunale di Venezia sez. civ. con la sentenza qui appellata ha anch'esso rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale sulla base della CTU ora cit. (vd. punto 9). Gli Per_3
appellanti chiedono di disporre una nuova CTU.
12. Col primo motivo (pagg. 21s), parte appellante sostiene che il carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi può essere dichiarato, nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (essendo fumatore); di Persona_1
conseguenza, «il principio di equivalenza delle concause impone di relegare la pregressa abitudine al fumo a una di tali concause di rilevanza sul piano risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, a fronte di nessuna rilevanza sul piano causale non essendo possibile stabilire (non in astratto, ma nel caso concreto) quale sia stata l'entità del concorso
pag. 4/8 tra le tre concause: fumi da saldatura, fumo di tabacco e inalazione di polveri di amianto» (appello pagg. 28s).
13. Il motivo non è fondato, poiché muove da un presupposto indimostrato, ovvero che il carcinoma polmonare fosse imputabile all'amianto. Invece, la CTU ha valutato se l'esposizione Per_3
lavorativa a fumi di saldatura fosse considerabile causa efficiente della neoplasia polmonare che ha condotto a morte il sig. : e ha Per_1
ribadito che «è presente nella vita del sig. un elemento, Per_1
l'abitudine tabagica rilevante per 22 anni, da solo idoneo a determinare la neoplasia polmonare» (p. 18).
14. Il dott. ha svolto l'indagine in modo preciso, nel Per_3
contraddittorio con i consulenti di parte dott.ssa e dott. Persona_4
ha risposto con puntualità alle loro osservazioni (vd. Persona_5
relazione p. 11), e ha concluso ritenendo che «l'esposizione ad asbesto e
l'esposizione a fumi di saldatura nell'ambiente di lavoro presso la convenuta NON abbiano avuto ruolo causale o concausale nel determinismo della patologia neoplastica (adenocarcinoma polmonare) che ha condotto a morte il sig. . Si ritiene che la Persona_1
pregressa abitudine tabagica, quantitativamente rilevante, abbia avuto un ruolo causale nel determinismo della neoplasia che ha condotto a morte il sig. . Non si sono rilevati ulteriori fattori idonei Persona_1
a rappresentare un ruolo concausale. L'adenocarcinoma polmonare del predetto NON è dunque ascrivibile a concausa patologica professionale».
15. Va sottolineato che la CTU del dott. è stata svolta in Per_3
appello dal giudice del lavoro, e all'esito la Corte ha respinto nel merito le domande proposte in quella sede dagli odierni appellanti, che intendevano far accertare che la malattia e la morte di Persona_1
pag. 5/8 sono state causate dall'inalazione di polveri di amianto dovuta alle condizioni di lavoro in cui è stato fatto lavorare nella sede dove operava:
e dunque, è stata esclusa una responsabilità dell'ex datore di lavoro per violazione delle norme di sicurezza del lavoro.
16. La relazione del 30.10.2013 del dott. che è pervenuta Persona_2
a conclusioni difformi, è però stata svolta sempre nel giudizio lavoristico ma in primo grado, sicché l'indagine è stata rinnovata da quella del dott.
di cui si è detto sopra. Per_3
17. Mette conto di rilevare che il dott. ha espresso un avviso Per_2
opposto a quello del dott. non però in termini altrettanto netti: Per_3
si legge infatti nella relazione che “«…nel caso di Persona_1
abbiamo una certa ed elevata esposizione al fumo di sigaretta (20 sigarette al giorno per oltre 20 anni), e una esposizione certa, elevata e prolungata a fumi di saldatura contenenti con elevata probabilità ossidi di cadmio, nichel e altri metalli. Sebbene non vi siano certezze sulla reale entità espositiva all'asbesto e ai fumi di saldatura, e sia molto difficile formulare una diagnosi eziologica di cancro associato a neumoconiosi nel singolo paziente, ritengo che le esposizioni ai fumi di saldatura abbiano contribuito in associazione al fumo di sigaretta ad aumentare il rischio di sviluppo di carcinoma del polmone…».
18. Su queste premesse, la Corte ritiene di non dover effettuare una terza CTU medico-legale, poiché quella favorevole ai consorti contiene un giudizio sfumato proprio sul terreno Parte_4
dell'eziologia, mentre quella successiva svolta in grado di appello è netta nell'escludere incertezze, attribuendo alla inalazione del fumo di sigaretta protratta per vent'anni la causa esclusiva del cancro al polmone.
pag. 6/8 19. Il secondo motivo (pagg. 30s) che affronta l'equivalenza delle concause (ovvero il fumo di sigaretta e il fumo di saldatura) è assorbito dal rigetto del precedente.
20. L'appello non può essere accolto, e le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
21. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
e conferma la sentenza impugnata;
Parte_3
2. condanna , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido a rifondere le spese liquidate in € 7.120,00 (scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il Presidente
pag. 7/8 Marco Campagnolo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2225/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
( ), con l'avv. CORNELIO Parte_3 C.F._3
ENRICO
contro
, con l'avv. BRIGUGLIO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le domande di primo grado secondo i criteri di quantificazione di 1° grado applicando la nuova tabella milanese al danno da perdita parentale. Vittoria di spese per entrambi i gradi;
conclusioni del primo grado:
1. accertato che la malattia e la morte del signor sono Persona_1
state causate dall'inalazione di polvere di amianto e fumi di saldatura dovuta alle condizioni di lavoro in cui è stato fatto a lavorare nella sede lavorativa dove operava,
2. accertata conseguentemente la responsabilità dell'ex-datore di lavoro ex artt. 2043, 2050 e 2051 cc, nonché per violazione delle norme di sicurezza del lavoro, 3. condannarsi quale successore Controparte_1
universale di , a risarcire ai suoi familiari, odierni attori, CP_2
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, con i criteri sopra indicati.
Interessi e rivalutazioni dal fatto al saldo. Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva;
per la parte appellata: insiste per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 835/2022 il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale proposta da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Controparte_1
2. Il tribunale ha osservato che i parenti ora indicati, rispettivamente moglie e figli, hanno agìto nei confronti di chiedendo il CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in seguito al decesso di avvenuto il 28.12.2009, oltre che il Persona_1
risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale risentito dalla pag. 2/8 moglie quale lucro cessante per il mancato Parte_1
conseguimento del vantaggio economico derivante dalla convivenza col defunto marito.
3. Secondo il tribunale, non è dimostrata la responsabilità della società nella morte di , avuto riguardo alle CP_1 Persona_1
prove atipiche, ovvero la sentenza del giudice del lavoro e le altre prove assunte in detto procedimento lavoristico.
4. In particolare, dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sez. lavoro, n. 646/2021, dalla prova testimoniale e dalla CTU ivi espletate, può desumersi l'insussistenza del nesso causale tra la morte di e l'esposizione del medesimo a polveri di amianto (nel Persona_1
combinato effetto sinergico con i fumi della saldatura) durante l'attività lavorativa svolta presso la con stabilimento in Marghera, CP_2
di cui è stata ritenuta successore a titolo universale Controparte_1
con sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 956/2017.
5. Con atto dell'1.12.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello deducendo: Parte_3
1° motivo, violazione dell'art. 2697 cc, 41 cp non avendo la sentenza impugnata spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una (ctu del 2° grado) o all'altra conclusione
(ctu della causa contro l' , ns. doc. 18); CP_3
2° motivo violazione degli artt. 41 cp, 2087 e 2697 cc.
6. si è costituita con comparsa del 14.2.2023 Controparte_1
resistendo al gravame.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
pag. 3/8 8. Osserva la Corte. Dagli atti risulta che il tribunale di Venezia sez. lavoro con sentenza n. 38/2014 ha riconosciuto la rendita agli eredi CP_3
di , sulla base della CTU svolta dal dott. in Persona_1 Persona_2
data 30.10.2013, secondo cui esiste un concorso fra fumo di sigaretta ed esposizione ai metalli della saldatura in danno del lavoratore, il quale è deceduto per un «adenocarcinoma polmonare destro metastatizzato», non per mesotelioma pleurico.
9. Invece, il medesimo tribunale con sentenza n. 577/2017 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai parenti del deceduto, ritenendo estranea ai fatti di causa. CP_1
10. La Corte d'Appello di Venezia sez. lavoro con la sentenza n.
646/2021 ha riformato quest'ultima decisione sulla legittimazione di
, ma ha poi rigettato la domanda risarcitoria nel merito, CP_1
dopo aver disposto la CTU affidata al dott. depositata Persona_3
il 28.10.2021 – a quanto pare, il ricorso cassazione è pendente.
11. Il tribunale di Venezia sez. civ. con la sentenza qui appellata ha anch'esso rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale sulla base della CTU ora cit. (vd. punto 9). Gli Per_3
appellanti chiedono di disporre una nuova CTU.
12. Col primo motivo (pagg. 21s), parte appellante sostiene che il carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi può essere dichiarato, nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (essendo fumatore); di Persona_1
conseguenza, «il principio di equivalenza delle concause impone di relegare la pregressa abitudine al fumo a una di tali concause di rilevanza sul piano risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, a fronte di nessuna rilevanza sul piano causale non essendo possibile stabilire (non in astratto, ma nel caso concreto) quale sia stata l'entità del concorso
pag. 4/8 tra le tre concause: fumi da saldatura, fumo di tabacco e inalazione di polveri di amianto» (appello pagg. 28s).
13. Il motivo non è fondato, poiché muove da un presupposto indimostrato, ovvero che il carcinoma polmonare fosse imputabile all'amianto. Invece, la CTU ha valutato se l'esposizione Per_3
lavorativa a fumi di saldatura fosse considerabile causa efficiente della neoplasia polmonare che ha condotto a morte il sig. : e ha Per_1
ribadito che «è presente nella vita del sig. un elemento, Per_1
l'abitudine tabagica rilevante per 22 anni, da solo idoneo a determinare la neoplasia polmonare» (p. 18).
14. Il dott. ha svolto l'indagine in modo preciso, nel Per_3
contraddittorio con i consulenti di parte dott.ssa e dott. Persona_4
ha risposto con puntualità alle loro osservazioni (vd. Persona_5
relazione p. 11), e ha concluso ritenendo che «l'esposizione ad asbesto e
l'esposizione a fumi di saldatura nell'ambiente di lavoro presso la convenuta NON abbiano avuto ruolo causale o concausale nel determinismo della patologia neoplastica (adenocarcinoma polmonare) che ha condotto a morte il sig. . Si ritiene che la Persona_1
pregressa abitudine tabagica, quantitativamente rilevante, abbia avuto un ruolo causale nel determinismo della neoplasia che ha condotto a morte il sig. . Non si sono rilevati ulteriori fattori idonei Persona_1
a rappresentare un ruolo concausale. L'adenocarcinoma polmonare del predetto NON è dunque ascrivibile a concausa patologica professionale».
15. Va sottolineato che la CTU del dott. è stata svolta in Per_3
appello dal giudice del lavoro, e all'esito la Corte ha respinto nel merito le domande proposte in quella sede dagli odierni appellanti, che intendevano far accertare che la malattia e la morte di Persona_1
pag. 5/8 sono state causate dall'inalazione di polveri di amianto dovuta alle condizioni di lavoro in cui è stato fatto lavorare nella sede dove operava:
e dunque, è stata esclusa una responsabilità dell'ex datore di lavoro per violazione delle norme di sicurezza del lavoro.
16. La relazione del 30.10.2013 del dott. che è pervenuta Persona_2
a conclusioni difformi, è però stata svolta sempre nel giudizio lavoristico ma in primo grado, sicché l'indagine è stata rinnovata da quella del dott.
di cui si è detto sopra. Per_3
17. Mette conto di rilevare che il dott. ha espresso un avviso Per_2
opposto a quello del dott. non però in termini altrettanto netti: Per_3
si legge infatti nella relazione che “«…nel caso di Persona_1
abbiamo una certa ed elevata esposizione al fumo di sigaretta (20 sigarette al giorno per oltre 20 anni), e una esposizione certa, elevata e prolungata a fumi di saldatura contenenti con elevata probabilità ossidi di cadmio, nichel e altri metalli. Sebbene non vi siano certezze sulla reale entità espositiva all'asbesto e ai fumi di saldatura, e sia molto difficile formulare una diagnosi eziologica di cancro associato a neumoconiosi nel singolo paziente, ritengo che le esposizioni ai fumi di saldatura abbiano contribuito in associazione al fumo di sigaretta ad aumentare il rischio di sviluppo di carcinoma del polmone…».
18. Su queste premesse, la Corte ritiene di non dover effettuare una terza CTU medico-legale, poiché quella favorevole ai consorti contiene un giudizio sfumato proprio sul terreno Parte_4
dell'eziologia, mentre quella successiva svolta in grado di appello è netta nell'escludere incertezze, attribuendo alla inalazione del fumo di sigaretta protratta per vent'anni la causa esclusiva del cancro al polmone.
pag. 6/8 19. Il secondo motivo (pagg. 30s) che affronta l'equivalenza delle concause (ovvero il fumo di sigaretta e il fumo di saldatura) è assorbito dal rigetto del precedente.
20. L'appello non può essere accolto, e le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
21. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
e conferma la sentenza impugnata;
Parte_3
2. condanna , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido a rifondere le spese liquidate in € 7.120,00 (scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.3.2025.
Il Presidente
pag. 7/8 Marco Campagnolo
pag. 8/8