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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 312 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Nicotera, via La Corte, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Salvatore Francesco Campisi (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Varì (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920219001145561000, notificato il 25.01.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
43920140001212409000 e 43920140001212510000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avviso di addebito prodromici all'intimazione di pagamento contestata in via principale e, a ogni modo, l'estinzione del credito in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, limitatamente agli avvisi di addebito impugnati nr. 43920140001212409000 e nr. 43920140001212510000 nonché dei ruoli sottesi, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli avvisi di addebito impugnati, per
1 insussistenza del credito di natura contributiva;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito recato negli avvisi nr. 43920140001212409000 e nr.
43920140001212510000; - Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). CP_
4. Il ricorso merita di essere accolto perché – nonostante l' previdenziale abbia documentato di aver validamente notificato, il 9.02.2015, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata in via principale – tra la data di notifica degli avvisi di addebito (9.02.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento contestata (25.01.2022) è trascorso inutilmente il termine quinquennale di prescrizione.
5. Il ha dichiarato di aver notificato al ricorrente atti di pagamento, nell'arco temporale CP_5 dei cinque anni intercorrenti fra la data di notifica degli avvisi e quella dell'intimazione di pagamento, utili a interrompere la prescrizione, senza, tuttavia, documentare il contenuto degli atti di pagamento
(intimazione di pagamento n. 13920169000486768000; preavviso di fermo n.
13980201500002911000; intimazione di pagamento n. 13920199001788616000), rendendo impossibile ricondurre a tali atti gli avvisi di addebito in contestazione, o la notifica della
2 comunicazione preventiva n. 13976201700000051000, impedendo di comprendere se e in quale momento il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'atto medesimo.
6. Per tale ragione, il ricorso deve essere accolto e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento devono dichiararsi prescritti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto accerta e dichiara prescritto il credito riportato dagli avvisi di addebito n. 43920140001212409000 e 439201400012125100000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido e nei rapporti interni nella CP_2 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore Francesco
Salvatore Campisi, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Nicotera, via La Corte, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Salvatore Francesco Campisi (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Varì (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920219001145561000, notificato il 25.01.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n.
43920140001212409000 e 43920140001212510000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avviso di addebito prodromici all'intimazione di pagamento contestata in via principale e, a ogni modo, l'estinzione del credito in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, limitatamente agli avvisi di addebito impugnati nr. 43920140001212409000 e nr. 43920140001212510000 nonché dei ruoli sottesi, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente agli avvisi di addebito impugnati, per
1 insussistenza del credito di natura contributiva;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito recato negli avvisi nr. 43920140001212409000 e nr.
43920140001212510000; - Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). CP_
4. Il ricorso merita di essere accolto perché – nonostante l' previdenziale abbia documentato di aver validamente notificato, il 9.02.2015, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata in via principale – tra la data di notifica degli avvisi di addebito (9.02.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento contestata (25.01.2022) è trascorso inutilmente il termine quinquennale di prescrizione.
5. Il ha dichiarato di aver notificato al ricorrente atti di pagamento, nell'arco temporale CP_5 dei cinque anni intercorrenti fra la data di notifica degli avvisi e quella dell'intimazione di pagamento, utili a interrompere la prescrizione, senza, tuttavia, documentare il contenuto degli atti di pagamento
(intimazione di pagamento n. 13920169000486768000; preavviso di fermo n.
13980201500002911000; intimazione di pagamento n. 13920199001788616000), rendendo impossibile ricondurre a tali atti gli avvisi di addebito in contestazione, o la notifica della
2 comunicazione preventiva n. 13976201700000051000, impedendo di comprendere se e in quale momento il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'atto medesimo.
6. Per tale ragione, il ricorso deve essere accolto e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento devono dichiararsi prescritti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto accerta e dichiara prescritto il credito riportato dagli avvisi di addebito n. 43920140001212409000 e 439201400012125100000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido e nei rapporti interni nella CP_2 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore Francesco
Salvatore Campisi, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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