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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3219/2024 per interdizione promossa da:
Controparte_1 nata in [...] il _5.10.1956 ( ), residente in [...]1; C.F._1
nato a ), residente in San Benigno Canavese Parte_1 C.F._2 (TO), via Genova n. 8,
nata a [...] il [...] ), residente Leini(TO),via Gramsci n. 4, Parte_2 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in San Giorgio Can.se (TO), V.lo Filli n.1, presso lo studio dell'Avv. Erika Zanotto del Foro di Torino (C.F.: , fax: C.F._4 Email_1
), che li rappresenta e difende per delega in atti P.IVA_1
- ricorrenti- nei confronti di
– nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Controparte_2 C.F._5 Leini (TO), via Giuseppe Verdi n. 20, attualmente domiciliato presso ” – Controparte_3
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente:
- dichiarare l'interdizione del signor nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in e Verdi n. 20, attualmente domiciliato presso C.F._5 CP_3 ;
[...]
- Provvedere alla nomina della signora quale Tutore nell'interesse del signor Controparte_1 CP_2
autorizzandola a gestire tutti gli aspetti economici, patrimoniali e personali del marito, signora , occupandosi
[...] CP_2 dell'amministrazione della prestazione pensionistica che il medesimo riceve, provvedendo al pagamento della retta della struttura ospitante, al pagamento delle cure sanitarie e/o riabilitative necessarie, delle spese personali, gestendo i rapporti con gli uffici amministrativi-bancari o comunque erogatori di pubblici servizi nonché le spese Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 02/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss le parti ricorrenti – qual moglie e figli del convenuto - esponevano che il resistente è attinto da deterioramento cognitivo con conseguente incapacità di intendere e volere. All'esame del 26.5.2025 il GOP delegato ha proceduto all'incombente e il convenuto – che trovavasi allettato – non ha risposto a nessuna delle semplicissime domande postegli. Parte ricorrente concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione. Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni.
* * *
pagina 1 di 2 All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto. L'esito dell'esame di cui al verbale del 26.5.2025 rassegna un quadro entro il quale collocare il convenuto mutacico in un sostanziale stato di disorientamento spazio- temporale, e la documentazione depositata dalla parte ricorrente corrobora il quadro di decadimento delle facoltà cognitivo-volitive del convenuto. Alla luce del quadro testè delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione del convenuto. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando egli totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della situazione del convenuto, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stesso di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione del convenuto alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, Dichiara l'interdizione di – nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in [...], domiciliato presso C.F._5 CP_3
”.
[...] Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3219/2024 per interdizione promossa da:
Controparte_1 nata in [...] il _5.10.1956 ( ), residente in [...]1; C.F._1
nato a ), residente in San Benigno Canavese Parte_1 C.F._2 (TO), via Genova n. 8,
nata a [...] il [...] ), residente Leini(TO),via Gramsci n. 4, Parte_2 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in San Giorgio Can.se (TO), V.lo Filli n.1, presso lo studio dell'Avv. Erika Zanotto del Foro di Torino (C.F.: , fax: C.F._4 Email_1
), che li rappresenta e difende per delega in atti P.IVA_1
- ricorrenti- nei confronti di
– nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Controparte_2 C.F._5 Leini (TO), via Giuseppe Verdi n. 20, attualmente domiciliato presso ” – Controparte_3
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente:
- dichiarare l'interdizione del signor nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in e Verdi n. 20, attualmente domiciliato presso C.F._5 CP_3 ;
[...]
- Provvedere alla nomina della signora quale Tutore nell'interesse del signor Controparte_1 CP_2
autorizzandola a gestire tutti gli aspetti economici, patrimoniali e personali del marito, signora , occupandosi
[...] CP_2 dell'amministrazione della prestazione pensionistica che il medesimo riceve, provvedendo al pagamento della retta della struttura ospitante, al pagamento delle cure sanitarie e/o riabilitative necessarie, delle spese personali, gestendo i rapporti con gli uffici amministrativi-bancari o comunque erogatori di pubblici servizi nonché le spese Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 02/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss le parti ricorrenti – qual moglie e figli del convenuto - esponevano che il resistente è attinto da deterioramento cognitivo con conseguente incapacità di intendere e volere. All'esame del 26.5.2025 il GOP delegato ha proceduto all'incombente e il convenuto – che trovavasi allettato – non ha risposto a nessuna delle semplicissime domande postegli. Parte ricorrente concludeva come sopra visto e la causa viene ora a decisione. Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni.
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pagina 1 di 2 All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto. L'esito dell'esame di cui al verbale del 26.5.2025 rassegna un quadro entro il quale collocare il convenuto mutacico in un sostanziale stato di disorientamento spazio- temporale, e la documentazione depositata dalla parte ricorrente corrobora il quadro di decadimento delle facoltà cognitivo-volitive del convenuto. Alla luce del quadro testè delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione del convenuto. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando egli totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della situazione del convenuto, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stesso di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione del convenuto alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, Dichiara l'interdizione di – nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in [...], domiciliato presso C.F._5 CP_3
”.
[...] Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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