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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 787/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28.03.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. POZZUOLI BRUNO, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. VELTRE ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 28.08.1999; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 27.01.2000) e (Caserta Per_1 Per_2
30.01.2005); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.10.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
1 b) Nulla è dovuto da ciascun coniuge in favore dell'altro a titolo di assegno divorzile;
c) Nulla è dovuto da ciascun coniuge in favore dei figli ad oggi economicamente autosufficienti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il
28.08.1999 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, parte II, serie A, anno
1999);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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