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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 4/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1185 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma alla Via di Grotta Pinta 19 presso lo Parte_1
studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per Parte_2
procura in calce al ricorso introduttivo
RICORREN
TE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Flavia Incletolli giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.7.2021 l'istante conveniva in giudizio l' CP_1
per ivi sentir accertare e dichiarare l'irripetibilità degli indebiti contestati dall' pensione cat. INV. CIV. n. 07292197, con Controparte_2 CP_3 comunicazione del 25.01.2021, ricevuta in data 24.02.2021 per un importo di
Euro 8.305,53 con conseguente condanna dell' alla restituzione degli CP_1
importi illegittimamente riscossi e/o comunque trattenuti.
Premetteva il ricorrente, cui era stato già riconosciuto un grado di invalidità pari all'80%, di aver ottenuto un aggravamento con verbale definitivo datato
05.06.2020 e quindi una invalidità totale ed una permanente inabilità
lavorativa al 100% ex art. 2 e art.12 l. 118/1971 con decorrenza 24.01.2020.
Con raccomandata A/R del 25.01.2021, ricevuta in data 24.02.2021, l' CP_1
comunicava la rideterminazione della pensione in oggetto di cui il ricorrente è
titolare, dal 01.01.2018, sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno
2018. In particolare, con tale provvedimento veniva comunicato che da gennaio
2019 a febbraio 2021 l'ente previdenziale aveva corrisposto un pagamento superiore per un importo complessivo di € 8.305,53, così distinto: per il 2019 risultava un conguaglio di € - 3.847,87, per il 2020 risultava un conguaglio di
€ -3862,82 e per il 2021 risultava un conguaglio di € -594,84.
L pertanto, chiedeva il recupero, in una unica soluzione del predetto CP_1
importo e dal mese di marzo 2021 la prestazione Cat. INVIC n. 07292197 non veniva più erogata.
Contro tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al
Comitato provinciale CP_1
In assenza di riscontro, decorso il termine dei 90 giorni, l'istante si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito e della sospensione della erogazione della prestazione economica.
Il ricorrente precisava altresì di svolgere mansioni di assistente giudiziario -area
II -F2, in servizio presso l'UNEP dell'intestato Tribunale e di aver richiesto ed ottenuto, con istanza del 11.05.2020, per motivi personali, l'aspettativa dal
25.05.2020 al 1° aprile 2021.
Il Ministero di giustizia- dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -direzione generale del personale e della formazione-
nell'accogliere la predetta richiesta, specificava, altresì, che l'aspettativa, sensi dell'art. 40 co 1 del CCNL del personale comparto Funzioni Centrali, comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini del computo della anzianità
di servizio.
Ha dedotto, infine, il ricorrente che, nonostante il diritto ad essere collocati in aspettativa senza retribuzione, il Ministero della Giustizia aveva continuato ad erogare al Sig. l'intera retribuzione per i mesi in cui era stata chiesta Parte_1
e concessa l'aspettativa.
Tale erogazione mensile, comportando in capo al ricorrente un reddito pari a
€22.414,20, aveva contribuito a far superare il limite annuale di 16.982,49€ previsto nell'anno 2021 per l' erogazione della pensione di inabilità.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha evidenziato la specificità del regime dell'indebito assistenziale rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., che consente la restituzione senza limiti dell'indebito.
In particolare ha rilevato che una volta accertato un indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l può recuperare unicamente gli emolumenti non CP_4
dovuti erogati successivamente all'intervenuta comunicazione del maturato indebito, a meno che non si provi che l'”accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione.
Ha precisato infine che i redditi percepiti dal Sig. nell'anno 2020 e Parte_1 parte del 2021, a causa dell' erronea erogazione della retribuzione da parte del
Ministero della Giustizia, non sono definitivi, ossia non destinati a restare nel patrimonio dell'accipiens, attesa l'azione di ripetizione che senza alcun dubbio promuoverà l'amministrazione datrice di lavoro.
Conseguentemente, ha concluso per l'irripetibilità delle prestazioni erogate nel mese di gennaio e febbraio 2021 pari a € 594,84 e per il ripristino della prestazione economica revocata da marzo 2021, alla luce dell'errore nella erogazione della retribuzione da parte della amministrazione datrice di lavoro,
non imputabile all'accipiens.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l ha contestato quanto ex CP_1
adverso dedotto e ha chiesto la reiezione del ricorso allegando il superamento dei redditi per gli anni in contestazione.
All'odierna udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritta, decideva la causa depositando telematicamente la contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La presente controversia ha ad oggetto un' azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere l'indebito nei confronti del ricorrente. CP_1
Il ricorrente contesta la raccomandata A/R del 25.01.2021, ricevuta in data
24.02.2021, con cui l comunica la rideterminazione della pensione cat. CP_1
INV. CIV. n. 07292197 di cui è titolare, dal 01.01.2018, sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018.
Più precisamente l rappresenta di aver corrisposto un pagamento CP_4
superiore per un importo complessivo di € 8.305,53 nel periodo che va da gennaio 2019 a febbraio 2021 così suddiviso: per il 2019 conteggia un conguaglio di € - 3.847,87, per il 2020 un conguaglio di € -3862,82 e per il 2021
un conguaglio di € -594,84.
Va rammentato che nella materia dell'indebito anche assistenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi ricade sul creditore originario ossia in questo caso il ricorrente.
Sul tema anche di recente, a conferma di pregressi orientamenti, così si è
pronunciata la Suprema Corte: " In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio
instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo
dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare
come adempimento quanto corrisposto" Cass sez.. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016.
Entrando dunque nel merito delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente occorre passare a verificare se le somme indebitamente corrisposte siano o meno ripetibili.
A tal fine deve essere richiamato il prevalente orientamento della S.C. in materia:
esclusa l'applicabilità delle disposizioni specificamente dettate in materia previdenziale (quali l'art.13 della legge 412/1991, impropriamente invocato dal ricorrente), la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il
diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento
in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che
risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione
di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (così, tra le tante Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022 n.24606) precisando che il dolo non è
“configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”( così Cassazione
civile sez. lav., 23/02/2023 n.5606).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, come emerge dagli allegati di parte ricorrente, i redditi percepiti negli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Occorre, allora considerare che, l'art. 13 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'istituzione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ed ha previsto che “Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall' ”. Correlativamente, l'articolo appena citato ha modificato l'articolo 35, CP_1
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 stabilendo che soltanto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
Ne discende che, nel caso di specie, i dati relativi ai redditi percepiti dal ricorrente negli anni 2018, 2019 e 2020 erano conosciuti o conoscibili da , CP_1
sicchè l' ha diritto a ripetere le somme indebitamente versate solo a partire CP_1
dal momento in cui ha accertato il superamento dei requisiti reddituali sospendendo l'erogazione della prestazione e dunque solo a partire dal
24.2.2021, data di ricezione della lettera raccomandata (non essendo stato neppure dedotto dalle parti che vi sia stato un precedente provvedimento di sospensione della prestazione per accertamento del superamento dei requisiti reddituali).
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso merita parziale accoglimento e deve essere dichiarato il diritto di alla ripetizione delle CP_1
somme indebitamente corrisposte a favore del ricorrente a titolo di pensione di invalidità, limitatamente al periodo successivo al febbraio 2021.
La soccombenza reciproca rende equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di alla ripetizione delle somme indebitamente CP_1
corrisposte a favore del ricorrente a titolo di pensione di inabilità,
limitatamente al periodo successivo al febbraio 2021;
2) spese compensate.
Civitavecchia, il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis