Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138 del 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1138 del 2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
RI (LT) il 23.11.1979 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Del Duca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in RI (LT), via Torretta Rocchigiana,
24, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “C H I E D ONO / Che l'Ecc.mo Tribunale, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore ai seguenti patti e condizioni: / A) Il minore viene affidato in Per_3
via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
/ B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: / B1) due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 sino alle ore 19,30 ed un fine settimana alternato alla madre dalle ore 10,30 del sabato sino alle ore 19,30 della domenica in inverno, mentre nel periodo estivo il minore resterà con il padre sino alle ore 22,30 della domenica;
/ B2) Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio un periodo di giorni 15, anche frazionati in due o più tranches, da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno, identico periodo potrà essere trascorso dalla madre, fatto salvo per entrambi il diritto di visita nel caso in cui il minore non sia in vacanza con uno dei genitori;
/ B3) Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà alternativamente il 24 o il 25 con il padre dalle ore 10,00 alle ore
Pagina 1
il periodo dal 31.12. - 01.01 dalle ore
10,00 del 31 dicembre alle ore 12,00 dell'1 gennaio alternandolo con la madre con i giorni 5 e 6 gennaio con gli stessi orari;
/ B4) Le vacanze pasquali verranno trascorse dal minore con il padre alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 21,00 della sera;
/ C) Il signor a titolo di concorso per il mantenimento del figlio corrisponderà Per_2 entro il 10 di ogni mese alla signora l'importo di € 250,00 complessivi, oltre al 50% delle Per_1 spese mediche, ludiche e scolastiche, oltre aggiornamento Istat, l'assegno unico sarà percepito al
100% dalla signora;
/ D) I genitori si autorizzano al rilascio di documentazione valida per Per_1
l'espatrio ed a inserire nel passaporto del minore il nominativo di entrambi i genitori;
/ Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora alla comparizione innanzi all'intestato Tribunale e della facoltà di volersi avvalere della sostituzione di note scritte così come previsto dall'art. 473 – bis.51 comma
2.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] l'[...] dalla loro relazione sentimentale ormai Persona_4
interrotta chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse del minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1138 del 2024 V.G., così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2