Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15121 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ciancio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Fallerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del minore -OMISSIS-alla fruizione del trattamento riabilitativo ABA pari a 20 ore settimanali, per la durata di 48 mesi a carico dell'ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante p.t. ovvero in difetto di erogazione diretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi in favore dalla ricorrente
NONCHE' PER LA ND
dell'ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso a favore della ricorrente dell'importo pari ad € 23.276,88 (ventitremiladuecentosettantasei/88) per la somministrazione della terapia riabilitativa ABA riferita agli anni 2019/2020/2021/2022 come documentato dalle fatture prodotte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LV EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio in riassunzione di precedente giudizio civile, la ricorrente, in qualità di genitore di un minore nato nel 2014, affetto da disturbo dello spettro autistico, chiedeva l’accertamento del diritto di quest’ultimo a vedersi erogato da parte della ASL Roma 2 il trattamento riabilitativo con metodo Applied Behavioral Analysis (d’ora in poi anche ABA) nella misura di venti ore settimanali per la durata di 48 mesi, nonché la condanna della stessa ASL al rimborso a favore della ricorrente dell’importo pari ad € 23.276,88 per la somministrazione della terapia riabilitativa ABA riferita agli anni 2019202020212022.
2. Si è costituita la ASL Roma 2 depositando da ultimo due note sui fatti di causa.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
4.1 Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario effettuare una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
Sul piano normativo che l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Sono comunque escluse dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale (LEA) le prestazioni per le quali siano presenti forme alternative di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, soddisfacendo il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero che non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Le Linee guida nel sottoporre ad un esame comparato l’efficacia dei programmi intensivi comportamentali prendono in considerazione anche la metodologia ABA, che è quella d’interesse per gli odierni ricorrenti.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
Il richiamo delle più avanzate evidenze scientifiche riecheggia i principi informatori del sistema dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 7 d.lgs. 502 del 1992 secondo cui l’efficacia deve essere dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili.
4.2 Pertanto la Giurisprudenza ha ritenuto che anche la terapia ABA presa in considerazione dalle richiamate Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico rientri tra i LEA ( ex multis : Cons. St. n. 2119 del 2022).
4.3 A livello regionale, la Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
5. Alla luce di quanto riportato se da un lato le prestazioni di cura dello spettro autistico si configurano quali livelli essenziali di assistenza, la cui erogazione deve essere garantita dal SSN, tuttavia in capo al privato richiedente non sussiste un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di un determinato specifico trattamento – nel caso di specie quello secondo la metodica ABA- da parte delle Aziende sanitarie e a carico del SSR, se non dopo che, attraverso il Piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica a ciò designata, sia stata individuata la terapia più confacente per la tutela della salute dell’assistito.
E’ stato osservato che: “ Il fatto che le linee guida non escludano tale metodica non può valere a giustificare un malinteso obbligo di doverne valutare l’applicabilità a favore del minore, indipendentemente dalla fascia di età: tale argomentare tradisce una fallacia logica di fondo e trascura primariamente l’asse portante di tutto l’impianto diagnostico e terapeutico-trattamentale -OMISSIS-, ossia che l'impiego di metodi e strumenti deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche a norma dell’art. 60 del ridetto d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Peraltro, le evidenze scientifiche raccomandano una valutazione caso-specifica che calibri il programma trattamentale in relazione alla situazione clinica del paziente..” (così Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2024, n. 6785, proprio a proposito della erogazione della terapia ABA)
6. Per la Regione Lazio le modalità di presa in carico dell’assistito e di predisposizione del Piano terapeutico individualizzato sono dettate dalla deliberazione di Giunta regionale n.75 del 13 febbraio 2018 che approva le “ Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) ".
Le Linee guida prevedono che in ogni ASL è individuata almeno una “Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale” composta da operatori afferenti ai servizi TSMREE, in grado di effettuare: “ la diagnosi…la restituzione scritta della diagnosi ai genitori nell’ambito della quale è da contemplare anche la corretta informazione circa le diverse opportunità e modalità di trattamento, prognosi, tempi, etc., compreso l’orientamento sull’accesso ai diritti esigibili (invalidità/handicap, etc.) e le informazioni utili a prendere contatto con le specifiche Associazioni dei familiari; il supporto immediato ai genitori attraverso un ciclo di incontri di parent training; la condivisione della diagnosi con il PLS e l’invio all’équipe multidisciplinare del territorio di riferimento per la presa in carico e la realizzazione degli interventi, previa condivisione della valutazione; il coordinamento/supervisione delle varie azioni e verifica periodica degli esiti e del percorso per la presa in carico condotto dalle équipes multidisciplinari territoriali;..”
Inoltre si legge nelle Linee guida che nell’ambito dei servizi TSMREE di ciascuna ASL sono organizzate équipe multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, educatore professionale, logopedista) territoriali per la presa in carico socio-sanitaria e il trattamento dei minori con ASD.
L’équipe territorialmente competente:
“ -predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola….
- garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio-sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate;
- garantisce le attività di parent training e di teacher training;
- mantiene la reciprocità informativa con il PLS/Medico di Medicina Generale (MMG), in quanto principale referente per la salute complessiva del proprio assistito.”
7. Da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende che compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, per il quale deve essere redatto il Piano o Progetto terapeutico, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
8. Nel caso di specie parte ricorrente sostiene che in violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 1 comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992, delle linee guida dell’ISS e delle Linee guida regionali, la Asl, per carenze strutturali ed organizzative, avrebbe omesso di prendere in carico il minore non garantendogli così il trattamento ABA ritenuto necessario e non predisponendo il progetto terapeutico.
Pertanto la famiglia si sarebbe rivolta al centro “Fare ABA” per assicurare al minore le cure terapeutiche indispensabili alla sua condizione.
Con pec dell’8 aprile 2022 la difesa di parte ricorrente avrebbe pertanto diffidato e messo in mora la Asl al fine di ottenere l’erogazione del servizio richiesto in forma diretta o indiretta, ritenuta necessaria in base alle prescrizioni mediche del dipartimento di neuropsichiatria infantile del Policlinico “Umberto I”, nonché alla relazione medico specialistica a firma delle Dott.sse -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Tuttavia dalla nota depositata in atti dalla Asl a firma dell’Equipe medica dell’UOS TSMREE D7 del Dipartimento di salute mentale emerge un diverso quadro fattuale ed in particolare che la scelta di rivolgersi al Centro "Fare Aba” per erogare al minore la terapia ABA non è stata supportata da una previa indicazione in tal senso della ASL e che in data “ 16-02-2021 l'equipe TSMREE congiuntamente al Servizio Sociale Municipale propone alla madre in base ai fondi disponibili, l'attivazione del progetto di Assistenza Domiciliare- SAISH in forma DIRETTA precedentemente richiesto, con la possibilità di attivarlo in 6 ore settimanali con la Coop. Soc. Ass. ANAFI. ”
Tale proposta è stata rifiutata dalla madre.
Il Servizio TSMREE ha continuato a monitorare il nucleo familiare anche con riferimento alla situazione di aggravio psicologico della madre e alle instabili condizioni lavorative del padre.
In data “ 21-03-2022 Su segnalazione della scuola Primaria del bambino, Istit. Comprensivo RI. Montalcini plesso don Rua- ai Servizi Sociali municipali e considerata la condizione di rischio socio-familiare del bambino, congiuntamente con il Servizio Sociale Municipale si procede ad una nuova valutazione dei bisogni assistenziali del bambino ai fini dell'attivazione in urgenza dell'Assistenza domiciliare SAISH precedentemente rifiutata….
12-04-2022 la famiglia viene invitata da parte dell'Unità Valutativa Interdistrettuale per i Disturbi dello Spettro Autistico, a presentarsi il giorno 29-04-2022 alle ore 11.00 do ns. servizio TSMREE al fine di dare avvio all'iter valutativo per definire i bisogni assistenziali del bambino, in accordo con l'Equipe territoriale di riferimento.
29-04-2022 non essendosi i genitori presentati, è stata inviata nuova convocazione, con le stesse finalità, per il 20-05-2022 alle ore 11.
6-05-2022 Viene comunicato dal Servizio Sociale Municipale Roma VII (Dott.ssa -OMISSIS-) l'avvio del Servizio SAISH (Assistenza domiciliare) finanziato dai fondi Municipali e gestito dalla Cooperativa Sociale Roma 81. Le prestazioni domiciliari erogate ammontano a 6 ore settimanali ripartite in 3 giorni: lunedì e martedì dalle 18.30 alle 20.00 e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Gli operatori sociali domiciliari il lunedì e il martedì sono di aiuto per riportare a casa il bambino dal Centro privato Fare ABA consentendo alla madre di occuparsi dell'altro minore e il venerdì le 3 ore di Assistenza pomeridiane vengono trascorse dopo l'orario scolastico per implementare la socializzazione del bambino e stimolarlo nelle autonomie personali. Tale Servizio è ad oggi ancora attivo.”
Risulta inoltre che in data 20 maggio 2022 “ i genitori non si sono presentati al servizio TSMREE per il primo incontro finalizzato alla valutazione dei bisogni assistenziali del bambino ” e che in data 6 dicembre 2022 “ non si presentano alla visita di controllo NPI ”.
8.1 Osserva il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto con riferimento al procedimento per l’elaborazione del progetto individualizzato e la successiva erogazione delle terapie ivi individuate, la collaborazione dei genitori sia indispensabile perché l’Amministrazione possa effettuare le valutazioni necessarie per definire i bisogni assistenziali del minore.
La richiesta di una specifica terapia da parte dei genitori del minore non trova alcuna corrispondenza nel procedimento sopra richiamato che demanda alla Asl, con la necessaria collaborazione della famiglia, la valutazione del minore e la prescrizione della terapia più confacente alla tutela della salute e allo sviluppo del minore stesso, non potendo i privati scegliere liberamente che tipo di terapia richiedere a carico del SSN.
8.2 Come difatti ha osservato la giurisprudenza avuto riguardo a fattispecie analoghe: “.. In linea più generale, non è ammissibile che il privato cittadino aneli a sovrapporre le proprie personali valutazioni, o quelle di un proprio centro clinico di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale, che deve muoversi notoriamente nelle anguste strettoie tra la disciplina vincolistica sul contenimento della spesa sanitaria, secondo i suoi andamenti pendolari in base alle congiunture della finanza pubblica, e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza scolpiti nel d.P.C.M. del 2017, che costituiscono l’ossatura dello stato sociale sanitario: non possono valere a mutare i termini del discorso gli enfatici richiami nè dell’art. 32 Cost. né dell’art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in base al quale gli Stati devono fornire alle persone con disabilità “i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani”. Invero, nel caso di specie, l’Amministrazione sanitaria non sta negando all’assistito il nucleo di prestazioni di cui ha bisogno, bensì disconosce l’appropriatezza e l’efficacia della metodica -OMISSIS- per il minore ormai adolescente, privilegiando, di contro, un diverso piano trattamentale sulla scorta di motivati assunti medico-scientifici condensati nei documenti di indirizzo e programmatici, nazionali e regionali: in definitiva, il diritto alla salute vergato nella Carta costituzionale non implica un incondizionato diritto ad un complesso di prestazioni liberamente individuate come appropriate dall’interessato, bensì transita per un ineludibile momento di esercizio della discrezionalità tecnica attraverso la quale l’Amministrazione sanitaria elabora il piano trattamentale o terapeutico ritenuto più adatto secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili al momento. Indi, il nucleo più intimo di tutela della salute del disabile, per come salvaguardato dalle due disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale, non viene intaccato dalle determinazioni della Azienda sanitaria locale contestate in questa sede, che anzi si propone di promuoverlo e proteggerlo.” (Cons. St. sez. III, 29 luglio 2024 n. 6785).
9. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento, risultando infondati i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere della condotta posta in essere dalla ASL, non sussistendo un obbligo di erogazione della terapia ABA in favore del minore.
10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IN GO, Presidente
LV EM, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV EM | IA IN GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.