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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2605/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guastafierro Ersilia (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Carbone Roberta (C.F. ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 ; C.F._3 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – La impugnava la sentenza n. 3533/2019, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Sant'Anastasia in data 13.11.2019, con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda formulata dalla stessa nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 03.12.2016 e 21.12.2016, e cedevano alla Controparte_4 CP_5 CP_1
a titolo gratuito, il credito risarcitorio scaturente dal sinistro avvenuto in data
[...]
1 21.12.2016 in Somma Vesuviana, alla via Costantinopoli, scaturente dai danni subiti dal veicolo Audi tg. ES681HA, di proprietà dei medesimi;
• il veicolo in parola, infatti, era stato urtato e danneggiato dalla Fiat Panda tg. BP964LB, di proprietà di assicurato per la RCA presso la Controparte_3 Controparte_2
• in particolare, la vettura Fiat Panda, essendo parcheggiata lungo la strada alla destra ed in direzione di marcia contraria rispetto al veicolo Audi, nell'effettuare una manovra improvvisa di retromarcia, urtava e danneggiava con il proprio lato posteriore destro tutta la fiancata destra dell'Audi, che transitava regolarmente nel proprio senso di marcia.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno subito dai cedenti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava l'improponibilità della domanda in questione, evidenziando che non è stata trasmessa alcuna richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, in violazione dell'art. 145 comma 2 e 149 del d.lgs. 209/2005.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in questione, CP_1 deducendo l'errata interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 145 comma 2 e dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, alla luce della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 180/2009, che ha chiarito che l'assicurato gode della mera facoltà di agire nei confronti del proprio assicuratore. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, insistendo, nel merito, per l'accoglimento della domanda.
1.4 – La e benché regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3 costituivano nel presente giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata la loro contumacia.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 13.11.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.05.2020 nei confronti di e in data 23.05.2020 nei Controparte_3
2 confronti della compagnia assicuratrice. Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.05.2020, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha lamentato, in particolare, che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato gli artt. 145 comma 2 e 149 del d.lgs. 209/2005, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, ritenendo che, ai fini della proponibilità della domanda, il danneggiato è tenuto a inviare la richiesta di risarcimento sia alla propria compagnia assicuratrice che a quella del responsabile civile.
L'appello è infondato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che l'art. 149 del d.lgs. 209/2005 prevede una articolata procedura stragiudiziale, che si applica nell'ipotesi di “sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria”; in particolare, il procedimento previsto dal citato articolo “riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente”, nonché il “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato, prima dell'introduzione di un giudizio, è tenuto a seguire la procedura stragiudiziale prevista dal citato art. 149, che si avvia attraverso l'invio di una
“richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”; ai sensi dell'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005, tale richiesta deve essere trasmessa, per conoscenza anche all'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante. Ove non venga raggiunto un accordo tra le parti, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2009, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa citata, evidenziando che l'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è prevista dal legislatore in via esclusiva,
3 bensì in via alternativa rispetto alle azioni che possono essere intraprese nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice.
La disciplina citata, dunque, devolve alla compagnia assicuratrice del danneggiato il compito di curare la fase stragiudiziale della procedura risarcitoria;
solo dopo aver espletato invano tale procedura, il danneggiato può agire in giudizio, optando per lo strumento giurisdizionale che ritiene più opportuno. Infatti, l'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005 prevede: “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
In altri termini, la norma in questione si applica nei casi inclusi nell'analizzato art. 149, ossia quando il sinistro si è verificato tra due veicoli identificati e assicurati e ha cagionato soltanto danni a cose oppure lesione personali di lieve entità; essa riguarda l'azione risarcitoria, in generale, a prescindere dal soggetto nei cui confronti è esercitata;
subordina l'iniziativa giurisdizionale all'infruttuoso decorso del termine dilatorio decorrente dall'invio della richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice del danneggiato e, per conoscenza, a quella del danneggiante.
3.2 – Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna appellante ha trasmesso la richiesta di risarcimento del danno alla sola compagnia assicuratrice del danneggiante.
Il caso esaminato, tuttavia, rientra certamente tra quelli disciplinati dall'art. 149 del d.lgs.
209/2005, poiché il sinistro si è verificato tra veicoli identificati e assicurati e ha cagionato soltanto danni a cose. Ai fini della proponibilità della domanda, dunque, il danneggiato avrebbe dovuto formulare una richiesta risarcitoria alla propria compagnia assicuratrice, competente ex lege per la gestione della fase stragiudiziale;
solo in caso di mancato accordo con la stessa, avrebbe potuto agire, alternativamente, nei confronti del proprio assicuratore oppure contro la che copriva il veicolo danneggiante per la RCA. Controparte_2
4 Non essendo stata preventivamente attuata la procedura prevista dall'art. 149 del d.lgs. 209/2005, la domanda formulata è stata correttamente dichiarata improponibile dal Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
4 – Non occorre disporre in ordine alle spese di lite tra l'appellante soccombente e gli appellati contumaci.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della e di Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2605/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guastafierro Ersilia (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Carbone Roberta (C.F. ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 ; C.F._3 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – La impugnava la sentenza n. 3533/2019, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Sant'Anastasia in data 13.11.2019, con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda formulata dalla stessa nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 03.12.2016 e 21.12.2016, e cedevano alla Controparte_4 CP_5 CP_1
a titolo gratuito, il credito risarcitorio scaturente dal sinistro avvenuto in data
[...]
1 21.12.2016 in Somma Vesuviana, alla via Costantinopoli, scaturente dai danni subiti dal veicolo Audi tg. ES681HA, di proprietà dei medesimi;
• il veicolo in parola, infatti, era stato urtato e danneggiato dalla Fiat Panda tg. BP964LB, di proprietà di assicurato per la RCA presso la Controparte_3 Controparte_2
• in particolare, la vettura Fiat Panda, essendo parcheggiata lungo la strada alla destra ed in direzione di marcia contraria rispetto al veicolo Audi, nell'effettuare una manovra improvvisa di retromarcia, urtava e danneggiava con il proprio lato posteriore destro tutta la fiancata destra dell'Audi, che transitava regolarmente nel proprio senso di marcia.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno subito dai cedenti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava l'improponibilità della domanda in questione, evidenziando che non è stata trasmessa alcuna richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, in violazione dell'art. 145 comma 2 e 149 del d.lgs. 209/2005.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in questione, CP_1 deducendo l'errata interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 145 comma 2 e dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, alla luce della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 180/2009, che ha chiarito che l'assicurato gode della mera facoltà di agire nei confronti del proprio assicuratore. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, insistendo, nel merito, per l'accoglimento della domanda.
1.4 – La e benché regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3 costituivano nel presente giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata la loro contumacia.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 13.11.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.05.2020 nei confronti di e in data 23.05.2020 nei Controparte_3
2 confronti della compagnia assicuratrice. Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 19.05.2020, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante ha lamentato, in particolare, che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato gli artt. 145 comma 2 e 149 del d.lgs. 209/2005, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, ritenendo che, ai fini della proponibilità della domanda, il danneggiato è tenuto a inviare la richiesta di risarcimento sia alla propria compagnia assicuratrice che a quella del responsabile civile.
L'appello è infondato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che l'art. 149 del d.lgs. 209/2005 prevede una articolata procedura stragiudiziale, che si applica nell'ipotesi di “sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria”; in particolare, il procedimento previsto dal citato articolo “riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente”, nonché il “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato, prima dell'introduzione di un giudizio, è tenuto a seguire la procedura stragiudiziale prevista dal citato art. 149, che si avvia attraverso l'invio di una
“richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”; ai sensi dell'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005, tale richiesta deve essere trasmessa, per conoscenza anche all'impresa di assicurazione del veicolo danneggiante. Ove non venga raggiunto un accordo tra le parti, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2009, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa citata, evidenziando che l'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è prevista dal legislatore in via esclusiva,
3 bensì in via alternativa rispetto alle azioni che possono essere intraprese nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice.
La disciplina citata, dunque, devolve alla compagnia assicuratrice del danneggiato il compito di curare la fase stragiudiziale della procedura risarcitoria;
solo dopo aver espletato invano tale procedura, il danneggiato può agire in giudizio, optando per lo strumento giurisdizionale che ritiene più opportuno. Infatti, l'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005 prevede: “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
In altri termini, la norma in questione si applica nei casi inclusi nell'analizzato art. 149, ossia quando il sinistro si è verificato tra due veicoli identificati e assicurati e ha cagionato soltanto danni a cose oppure lesione personali di lieve entità; essa riguarda l'azione risarcitoria, in generale, a prescindere dal soggetto nei cui confronti è esercitata;
subordina l'iniziativa giurisdizionale all'infruttuoso decorso del termine dilatorio decorrente dall'invio della richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice del danneggiato e, per conoscenza, a quella del danneggiante.
3.2 – Nel caso di specie, è pacifico che l'odierna appellante ha trasmesso la richiesta di risarcimento del danno alla sola compagnia assicuratrice del danneggiante.
Il caso esaminato, tuttavia, rientra certamente tra quelli disciplinati dall'art. 149 del d.lgs.
209/2005, poiché il sinistro si è verificato tra veicoli identificati e assicurati e ha cagionato soltanto danni a cose. Ai fini della proponibilità della domanda, dunque, il danneggiato avrebbe dovuto formulare una richiesta risarcitoria alla propria compagnia assicuratrice, competente ex lege per la gestione della fase stragiudiziale;
solo in caso di mancato accordo con la stessa, avrebbe potuto agire, alternativamente, nei confronti del proprio assicuratore oppure contro la che copriva il veicolo danneggiante per la RCA. Controparte_2
4 Non essendo stata preventivamente attuata la procedura prevista dall'art. 149 del d.lgs. 209/2005, la domanda formulata è stata correttamente dichiarata improponibile dal Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 145 comma 2 del d.lgs. 209/2005.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
4 – Non occorre disporre in ordine alle spese di lite tra l'appellante soccombente e gli appellati contumaci.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della e di Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
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