Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 772/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Salvatore Barone (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Caltagirone, Via Fisicara n. 14, presso il suo studio, giusta procura in atti;
- Appellante- nei confronti di
(C.F. ,), nata a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._3 in Via Adige n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Pulvirenti (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caltagirone (CT), C.F._4
V.le Europa n. 22, giusta procura in atti;
- Appellata -
All'udienza di discussione del 20.05.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 370/2024 emessa il 21.05.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 485/2021 R.G.), il
Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, (adito da al fine di ottenere il CP_1 rilascio dell'immobile in proprio favore, di condannare al pagamento dell'indennità di Parte_1 occupazione dal mese di marzo 2020 sino all'effettivo rilascio, nonché al risarcimento dei gravi danni di carattere biologico, esistenziale e morali), così statuiva:
1
sito in Caltagirone Via Madonna della Via, 175, edificio F, Scala A, piano 1, interno 3 censito al N.C.
U. al foglio 108, particella 1072 composto da 4 vani oltre accessori, sgombero e libero da persone e cose e nella piena disponibilità della titolare.
Condanna al pagamento in favore di dell'indennità di occupazione Parte_1 CP_1 determinata in €. 100,00 mensili dal mese di marzo 2020 all'effettivo rilascio dell'immobile
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi €. 3.000,00 oltre Spese Gen Iva e cpa
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni di cui in premessa”. Parte_2
Con atto di citazione notificato il 5.06.2024, proponeva appello avverso la menzionata Parte_1
sentenza, formulando un unico motivo di gravame
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 17.10.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 100,00 al mese da marzo del 2020 al mese di luglio del 2023, ed CP_1
inoltre si dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di causa in data 10.9.2024, così come rilevato da parte appellante all'udienza del 15.10.2024.
All'udienza di discussione del 20.05.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea interpretazione delle leggi e contestuale illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata di cui al capo 4.
Il suddetto motivo è parzialmente fondato.
Posto che, in ossequio alla sentenza di primo grado, l'immobile di Via Madonna della Via, n. 175, scala
F, piano II, è stato rilasciato da in data 10.09.2024 (vd. verbale di rilascio immobile e Parte_1
consegna chiavi in atti), l'unico motivo di gravame va parzialmente accolto con riferimento al quantum debeatur a titolo di indennità da occupazione sine titulo.
Il diritto di abitazione, quale diritto reale minore, è regolato dall'art. 1022 c.c. il quale afferma che “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
Dal dettato normativo emerge chiaramente la facoltà per il titolare del suddetto diritto di godere della casa anche indirettamente, mediante la detenzione dei propri familiari.
2 In primo luogo, ritiene la Corte che l'occupazione dell'immobile da parte dell'appellante sia iniziata legittimamente, in quanto figlio di titolare del diritto di abitazione (giusta atto Parte_3
pubblico di compravendita del 9.1.2008 registrato il 12.01.2008 a Gela, in atti), la quale aveva la possibilità di godere del proprio diritto anche consentendo ai propri familiari di abitare la casa in questione.
E infatti, non rileva la circostanza del trasferimento della presso l'alloggio per anziani “Santa Pt_3
Marta” in Caltagirone, verificatosi nel mese di marzo del 2020, in quanto non può attribuirsi all'allontanamento temporaneo dall'immobile, per ragioni di salute, un'efficacia estintiva del diritto di abitazione.
In tal senso, l'art. 1014 c.c. prevede, quali cause di estinzione dell'usufrutto (ed analogicamente del diritto di abitazione), esclusivamente: la prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
il totale perimento della cosa su cui è costituito usufrutto.
Tuttavia, nel caso di specie, intervenuto il decesso della in data 29.07.2023, è venuto meno il Pt_3
diritto di abitazione della stessa, con conseguente riacquisizione della piena proprietà in capo all'appellata (proprietaria in forza del medesimo atto pubblico di cui sopra). CP_1
Difatti, ai sensi dell'art. 979 c.c. (richiamato espressamente dall'art. 1014 c.c.), “la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario”.
Alla luce di ciò, l'appellante era legittimato ad abitare l'immobile oggetto di lite sino al giorno del decesso della madre, oltre il quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e illegittima.
Ciò premesso, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al Parte_1 risarcimento in favore della proprietaria di un'indennità da occupazione sine titulo, CP_1
quantificata equitativamente in € 100,00 mensili dal Giudice di prime cure, importo non contestato in sede d'appello, a decorrere dal 29.07.2023 (data del decesso di , sino al 10.09.2024, Parte_3 data dell'effettivo rilascio, per complessivi euro 1.400,00.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, e in particolare dell'accoglimento in primo grado della domanda principale di rilascio dell'immobile proposta dall'odierna appellata, nonché della parziale riforma della sentenza appellata in ordine al quantum della ulteriore domanda risarcitoria, sussistono i presupposti per porre le spese dei due gradi di giudizio a carico di nella misura di 2/3, Parte_1
compensando la restante quota di 1/3 tra le parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di sia in primo CP_1
grado, giusta delibera in atti, n. 876 del 4.12.2020, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltagirone, che in secondo grado, giusta delibera in atti, del 2.7.2024, del Consiglio dell'Ordine degli
3 Avvocati di Catania (Prot. N. 2024/15270/GP), va disposto il pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario.
Con riferimento al valore della controversia, tenuto conto del quantum dell'indennità da occupatio sine titulo, esso è da ritenersi compreso nello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00; peraltro, considerata la media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso di entrambi i gradi di giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di secondo grado per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
La generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da non è fondata. CP_1
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass.
Civ., 2/3/2001, n. 3035).
Nel caso in esame, in ragione del parziale accoglimento dell'appello di , non si rinviene il Parte_1 carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 772/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 370/2024 del Parte_1
21.05.2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone, nel procedimento iscritto al n. 485/2021 R.G., ridetermina la somma dovuta dall'appellante in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'indennità di occupazione determinata in Parte_1 CP_1 complessivi € 1.400,00 (pari a € 100,00 mensili dal 29.07.2023 al 10.9.2024).
Condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali sostenute da in Parte_1 CP_1 primo grado e nel presente giudizio d'appello, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, che si liquidano per l'intero come segue, compensando tra le parti la restante quota di 1/3:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi € 2.552,00 per compensi di avvocato (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
4 - per il giudizio d'appello, in complessivi € 2.419,00 per compensi di avvocato (di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Catania il 27.05.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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