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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1857/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1857 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Tadini n.5, presso lo studio dell'avv. MORELLI ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via C.F._2
Tadini n.5, presso lo studio dell'avv. MORELLI ELISA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
* ordinare al Comune di Oggiona con SA TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
* dichiarare compensate le spese legali;
* OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_
2. i coniugi si impegnano a chiudere il contratto di conto corrente n.42483318 cointestato ad ed aperto presso la filiale di RA (VA) in Viale Manzoni nr. 12 entro la fine del mese di febbraio 2026 ed eventuali giacenze sono attribuite al signor;
Controparte_1 3. i beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale venduta e già asportati dalla signora vengano alla stessa Parte_1 definitivamente assegnati in proprietà;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Per il P.M.
“accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Oggiona con SA TE in data 19/06/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3 parte II, serie A, anno 2021. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 26/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 19/11/1990 e , nato a TORINO (TO) in [...] Controparte_1
18/12/1988;
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali ed economici delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1857 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Tadini n.5, presso lo studio dell'avv. MORELLI ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via C.F._2
Tadini n.5, presso lo studio dell'avv. MORELLI ELISA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
* ordinare al Comune di Oggiona con SA TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
* dichiarare compensate le spese legali;
* OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
CP_
2. i coniugi si impegnano a chiudere il contratto di conto corrente n.42483318 cointestato ad ed aperto presso la filiale di RA (VA) in Viale Manzoni nr. 12 entro la fine del mese di febbraio 2026 ed eventuali giacenze sono attribuite al signor;
Controparte_1 3. i beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale venduta e già asportati dalla signora vengano alla stessa Parte_1 definitivamente assegnati in proprietà;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Per il P.M.
“accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Oggiona con SA TE in data 19/06/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3 parte II, serie A, anno 2021. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 26/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 19/11/1990 e , nato a TORINO (TO) in [...] Controparte_1
18/12/1988;
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali ed economici delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso