Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3453 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE FRANCESCO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/10/2024, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/07/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 412, parte II, serie A;
, nato il [...], , nata il Persona_2 Parte_2
02/05/2018, , nata il [...], , nata il Persona_3 Persona_4
12/03/2008, , nato il [...] e nato il Persona_5 Persona_6
14/10/2020;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con obbligo di non interferire nella vita privata l'uno dell'altra, impegnandosi, altresì, a mantenere con i figli un costante, armonioso ed equilibrato rapporto. L'affido dei figli sarà congiunto, con esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi e, separatamente, nei tempi di permanenza dei minori presso ognuno di loro, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
la domiciliazione prevalente viene indicata presso la madre;
II. Il sig. conduce in Pt_1
locazione un appartamento sito in Messina Camaro San Paolo, pal. A n. 3, che resterà nella disponibilità dello stesso;
III. La GNa si trasferirà con i figli in altra residenza di CP_1
titolarità della famiglia di origine della stessa, sita in Santa Teresa di Riva, via Unità d'Italia
n. 213; III. La GNa , in atto non occupata, rinuncia all'assegno di mantenimento CP_1
e dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. ; IV. Il GN , in atto Pt_1 Pt_1
disoccupato, rinuncia all'assegno di mantenimento e dichiara di non avere nulla a pretendere dalla sig.ra ; V. Il sig. rinuncia all'assegno unico dei figli in favore della CP_2 Pt_1
GNa che lo percepirà per intero. VI. L'autovettura Fiat targata DK487GG, CP_2
intestata al sig. , resterà nella sua disponibilità; VII. Il conto corrente n. 1046271290, Pt_1
acceso presso , cointestato, verrà chiuso. La GNa si impegna a CP_3 CP_1
procedere all'accensione di un nuovo contratto di conto corrente presso istituto a sua scelta al fine di percepire le indennità di cui godono i figli. VIII. Le spese straordinarie relative ai figli saranno al 100% a carico della GNa . IX. In merito ai tempi di permanenza dei CP_1
figli presso ciascun genitore: - il GN incontrerà i figli a fine settimana alternati Pt_1
(il primo ed il terzo week end del mese); i bambini verranno prelevati dal padre sabato mattina e riaccompagnati a casa della madre domenica pomeriggio;
- con riguardo alla seconda ed alla quarta settimana del mese, il padre vedrà i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena;
il giorno verrà concordato dai genitori in ragione degli impegni dei minori;
- nei periodi di festività, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il Natale
(giorni dal 24 al 25 dicembre, a partire dall'anno in corso) e l'NI oppure il giorno di
Santo FA ed il PO (giorni 31 dicembre e 1° gennaio); - nel corso delle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo di sette giorni da concordarsi con la madre in base al piano ferie ed entro il mese di maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno;
il giorno del compleanno dei bambini, entrambi i genitori trascorreranno la giornata con i figli, unitamente alle famiglie di origine, secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- il sig. Pt_1
chiede sin d'ora il rilascio dei documenti (carta d'identità – codice fiscale) dei figli”.
Con provvedimento del 26/10/2024 il Giudice relatore, rilevato che nulla le parti avevano previsto in ordine al mantenimento dei figli e che ciò appariva in contrasto con gli interessi degli stessi, concedeva termine per indicare se intendessero integrare il ricorso.
Con atto depositato e sottoscritto personalmente dai coniugi il 22/11/2024 l'avv. De
Francesco, nell'interesse dei GNi e , manifestava la volontà delle parti Pt_1 CP_2
di procedere all'integrazione del ricorso nei seguenti nuovi termini:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con obbligo di non interferire nella vita privata l'uno dell'altra, impegnandosi, altresì, a mantenere con i figli un costante, armonioso ed equilibrato rapporto. L'affido dei figli sarà congiunto, con esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi e, separatamente, nei tempi di permanenza dei minori presso ognuno di loro, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
la domiciliazione prevalente viene indicata presso la madre;
II. Il sig. conduce in Pt_1
locazione un appartamento sito in Messina Camaro San Paolo, pal. A n. 3, che resterà nella disponibilità dello stesso;
III. La GNa si trasferirà in altra residenza con i figli CP_2
sita in Santa Teresa di Riva, via Unità d'Italia n. 213; IV. La GNa rinuncia CP_2
all'assegno di mantenimento e dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. ; V. Pt_1
Il GN , rinuncia all'assegno di mantenimento e dichiara di non avere nulla a Pt_1 pretendere dalla sig.ra ; VI. L'autovettura Fiat targata DK487GG, intestata al sig. CP_2
, resterà nella sua disponibilità; VII. Il conto corrente n. 1046271290, acceso presso Pt_1
, cointestato, verrà chiuso. La GNa si impegna a procedere CP_3 CP_2
all'accensione di un nuovo contratto di conto corrente presso istituto a sua scelta al fine di percepire le indennità di cui godono i figli. VIII. Il sig. si impegna a versare alla Pt_1
GNa in favore dei figli un assegno di mantenimento pari ad euro 750,00. Le spese CP_2
straordinarie relative ai figli saranno al 100% a carico della GNa . L'assegno CP_2
unico percepito sarà ripartito tra i coniugi nella misura di legge (50%). IX. In merito ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: - il GN incontrerà i figli a fine Pt_1
settimana alternati (il primo ed il terzo week end del mese); i bambini verranno prelevati dal padre sabato mattina e riaccompagnati a casa della madre domenica pomeriggio;
- con riguardo alla seconda ed alla quarta settimana del mese, il padre vedrà i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita di scuola e sino all'ora di cena;
il giorno verrà concordato dai genitori in ragione degli impegni dei minori;
- nei periodi di festività, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il Natale (giorni dal 24 al 25 dicembre, a partire dall'anno in corso)
e l'NI oppure il giorno di Santo FA ed il PO (giorni 31 dicembre e 1 gennaio); - nel corso delle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo di sette giorni da concordarsi con la madre in base al piano ferie ed entro il mese di maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno;
il giorno del compleanno dei bambini, entrambi i genitori trascorreranno la giornata con i figli, unitamente alle famiglie di origine, secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- il sig. chiede sin d'ora il rilascio dei documenti (carta d'identità – codice Pt_1
fiscale) dei figli”.
All'udienza del 26/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 22/11/2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse in data 22/11/2024 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/07/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 412, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)