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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1112/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. IA RO Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. AR RI FF Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2422 del ruolo generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, vertente tra
, nato il [...], a [...], Sri Lanka, C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'avv. CodiceFiscale_1
CE LE NO, , presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta CodiceFiscale_2
n. 83, è elettivamente domiciliato, come da procura allegata all'atto di appello – appellante -
e cod. fisc. Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' P.IVA_1 CP_2
Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12;
- appellato - con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma in materia di diniego del visto per motivi familiari nel procedimento iscritto al n. 45422/2023 R.G., depositata in cancelleria il 24.3.2024 e comunicata in data 26.03.2024.
Conclusioni
AL RE TI NS: « Voglia L'ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Specializzata Diritti della persona ed Immigrazione Civile, nr 5393/2024 del 20.03.2024, (o 24.03.2024) comunicata il 26.03.2024, emessa nell'ambito del procedimento RG 45422/2023 (sub doc. A già allegato con le precedenti note del 24.09.2024) e per l'effetto 1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento tacito di rigetto della domanda di appuntamento e/o rilascio del visto per motivi familiari dell'appellante ordinare il rilascio di un appuntamento in favore del figlio del sig. , nato il [...], a [...], Sri Lanka, per la Parte_1 consegna dei documenti, già eventualmente apostillati e la formalizzazione della richiesta di visto per motivi familiari cui ha diritto;
2. In via principale e nel merito: dichiarare o accertare il diritto al ricongiungimento familiare dell'appellante con il figlio, estendere la validità del nulla osta, con ordine al e all'Ambasciata d'Italia a Colombo di acquisire la domanda di visto e Controparte_1 CP_1 conseguentemente di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare al figlio dell'appellante
[...]
e provvedere all'eventuale assunzione dei mezzi istruttori ritenuti Parte_2 necessari per provvedere ad ordinare quanto indicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Per il appellato: ““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare CP_1
l'avverso gravame, siccome inammissibile e, comunque, infondato, così confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del grado, nella misura che si riterrà equo liquidare”.
Il Procuratore generale in data 11.09.2025 ha espresso parere nei seguenti termini: “Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento impugnato, esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso, condividendo le considerazioni esposte da Parte Convenuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.04.2024, , nato il Parte_1
26.07.1966, a Thambagalla, Sri Lanka, esponeva di essere residente regolarmente in Italia da molti anni e di avere richiesto, nel 2017, il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
allo Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Pt_2 Parte_1
Vicenza, in data 06.04.2021, con scadenza 06.10.2021.
Ottenuto il nullaosta si attivava prontamente per la richiesta di visto presso l'Ambasciata di Colombo, seguendo pedissequamente la procedura allora indicata sul sito dell'Ambasciata e inviando numerose richieste di appuntamento e riscontrando da subito difficoltà. Solo dopo molte richieste otteneva un appuntamento per la richiesta delle legalizzazioni dei documenti necessari alla sede di “VFS Global”, agenzia allora accreditata a cui l'Ambasciata d'Italia a Colombo aveva, all'epoca dei fatti, delegato tale compito, in data 26.10.2021, dunque dopo la scadenza del termine di validità del nullaosta. Seguiva poi un contraddittorio con l' che chiedeva integrazioni e contestava la validità della Pt_3 documentazione. In assenza di documentazione legalizzata non poteva essere attivata in alcun modo la richiesta di visto.
La validità dei Nulla Osta rilasciati in tale periodo veniva estesa ex lege al 31.03.2022 in virtù dell'emergenza Covid19.
In due successive occasioni, in data 20.04.2023 e in data 10.5.2023, la difesa dell'appellante diffidava l'ambasciata ad adempiere e a convocare il figlio dello stesso entro i successivi 15 giorni, specificando che non avrebbe esitato ad adire le autorità competenti, con ricorso al Tribunale di Roma per la tutela dei diritti del proprio assistito.
Nella ultima risposta dell'Ambasciata è stato dedotto che le nuove procedure non si applicavano alle richieste presentate prima dell'introduzione delle medesime e che in assenza di un ordine giudiziale non si potevano salvare le vecchie procedure e che la nuova procedura digitale era stata introdotta solo nell'ottobre 2022 per i nullaosta in corso di validità.
Nelle more, il sig. è diventato maggiorenne, avendo Parte_2 compiuto 18 anni il 16.10 2020, dopo la presentazione della richiesta di NO ma prima del rilascio dello stesso, che non poteva per tale ragione essere nuovamente richiesto. Il si costituiva e contestava la domanda di parte ricorrente, affermando la Controparte_1 correttezza dell'operato dell'Amministrazione, non risultando che l'appellante si fosse tempestivamente attivato per richiedere il visto.
Il Tribunale, rilevata la natura bifasica del procedimento per l'ottenimento del visto per ricongiungimento familiare e risultando alla stessa estranea quella della legalizzazione dei documenti, non potendo valere eventuali diverse prassi delle singole Ambasciate, rigettava il ricorso risultando che il ricorrente si era attivato solo nel 2023 e dunque quando il nullaosta aveva da tempo perso la valdità.
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del 27.11.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie, si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate le parti hanno richiamato le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi;
la causa è stata, quindi, decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
* * *
L'appello non fondato e deve essere respinto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI, “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. ….
Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà(3);
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
…
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute ...”.
E' principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 commi 6 e 7 TUI, è un procedimento bifasico, a formazione progressiva, la prima fase, intestata alla Questura mediante lo Sportello Unico, termina con il nulla osta e la seconda, intestata alla , Controparte_3 termina nel visto di ingresso o nel suo diniego, provvedimento impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U.I. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007; n.209/2005).
La procedura per il ricongiungimento familiare, quindi, consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, DPR n. 394/99, commi 2 e 3, “2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c),d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale. …”. Ebbene, emerge la non consequenzialità tra la procedura di legalizzazione e quella di richiesta di visto, alla luce delle norme che vengono in rilievo che prevedono il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione”. Infatti, la prima procedura non è una parte necessaria del procedimento bifasico volto al riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che può anche precedere la richiesta di nulla osta e dunque l'inizio dell'intero procedimento”.
Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica che solo dopo l'investitura di un legale per essere assistito nel procedimento amministrativo, nei primi mesi del 2023, ad opera di quest'ultimo, è stata presentata richiesta-diffida per la concessione del visto, mentre Il Tribunale precisa che, conseguentemente, la richiesta di legalizzazione degli atti non sospende il termine di 6 mesi entro i quali deve necessariamente essere richiesto il visto procedura di ricongiungimento. Eventuali prassi amministrative divergenti non possono alterare il procedimento scandito dalla legge, dovendo il ricorrente seguire il medesimo ed, eventualmente, impugnare i provvedimenti amministrativi difformi, così come è possibile ricorrere anche avverso il silenzio-ritardo dell'Amministrazione, in presenza dei presupposti anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Le spese di lite vengono compensate tenuto conto dell'esistenza di una prassi amministrativa idonea a trarre in confusione i richiedenti e che infatti è stata modificata dalla stessa Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di lite;
- dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.25
Il Giudice relatore Il Presidente
AR RI FF IA RO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. IA RO Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. AR RI FF Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2422 del ruolo generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, vertente tra
, nato il [...], a [...], Sri Lanka, C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'avv. CodiceFiscale_1
CE LE NO, , presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta CodiceFiscale_2
n. 83, è elettivamente domiciliato, come da procura allegata all'atto di appello – appellante -
e cod. fisc. Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' P.IVA_1 CP_2
Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12;
- appellato - con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma in materia di diniego del visto per motivi familiari nel procedimento iscritto al n. 45422/2023 R.G., depositata in cancelleria il 24.3.2024 e comunicata in data 26.03.2024.
Conclusioni
AL RE TI NS: « Voglia L'ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Specializzata Diritti della persona ed Immigrazione Civile, nr 5393/2024 del 20.03.2024, (o 24.03.2024) comunicata il 26.03.2024, emessa nell'ambito del procedimento RG 45422/2023 (sub doc. A già allegato con le precedenti note del 24.09.2024) e per l'effetto 1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento tacito di rigetto della domanda di appuntamento e/o rilascio del visto per motivi familiari dell'appellante ordinare il rilascio di un appuntamento in favore del figlio del sig. , nato il [...], a [...], Sri Lanka, per la Parte_1 consegna dei documenti, già eventualmente apostillati e la formalizzazione della richiesta di visto per motivi familiari cui ha diritto;
2. In via principale e nel merito: dichiarare o accertare il diritto al ricongiungimento familiare dell'appellante con il figlio, estendere la validità del nulla osta, con ordine al e all'Ambasciata d'Italia a Colombo di acquisire la domanda di visto e Controparte_1 CP_1 conseguentemente di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare al figlio dell'appellante
[...]
e provvedere all'eventuale assunzione dei mezzi istruttori ritenuti Parte_2 necessari per provvedere ad ordinare quanto indicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Per il appellato: ““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare CP_1
l'avverso gravame, siccome inammissibile e, comunque, infondato, così confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del grado, nella misura che si riterrà equo liquidare”.
Il Procuratore generale in data 11.09.2025 ha espresso parere nei seguenti termini: “Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento impugnato, esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso, condividendo le considerazioni esposte da Parte Convenuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.04.2024, , nato il Parte_1
26.07.1966, a Thambagalla, Sri Lanka, esponeva di essere residente regolarmente in Italia da molti anni e di avere richiesto, nel 2017, il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
allo Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Pt_2 Parte_1
Vicenza, in data 06.04.2021, con scadenza 06.10.2021.
Ottenuto il nullaosta si attivava prontamente per la richiesta di visto presso l'Ambasciata di Colombo, seguendo pedissequamente la procedura allora indicata sul sito dell'Ambasciata e inviando numerose richieste di appuntamento e riscontrando da subito difficoltà. Solo dopo molte richieste otteneva un appuntamento per la richiesta delle legalizzazioni dei documenti necessari alla sede di “VFS Global”, agenzia allora accreditata a cui l'Ambasciata d'Italia a Colombo aveva, all'epoca dei fatti, delegato tale compito, in data 26.10.2021, dunque dopo la scadenza del termine di validità del nullaosta. Seguiva poi un contraddittorio con l' che chiedeva integrazioni e contestava la validità della Pt_3 documentazione. In assenza di documentazione legalizzata non poteva essere attivata in alcun modo la richiesta di visto.
La validità dei Nulla Osta rilasciati in tale periodo veniva estesa ex lege al 31.03.2022 in virtù dell'emergenza Covid19.
In due successive occasioni, in data 20.04.2023 e in data 10.5.2023, la difesa dell'appellante diffidava l'ambasciata ad adempiere e a convocare il figlio dello stesso entro i successivi 15 giorni, specificando che non avrebbe esitato ad adire le autorità competenti, con ricorso al Tribunale di Roma per la tutela dei diritti del proprio assistito.
Nella ultima risposta dell'Ambasciata è stato dedotto che le nuove procedure non si applicavano alle richieste presentate prima dell'introduzione delle medesime e che in assenza di un ordine giudiziale non si potevano salvare le vecchie procedure e che la nuova procedura digitale era stata introdotta solo nell'ottobre 2022 per i nullaosta in corso di validità.
Nelle more, il sig. è diventato maggiorenne, avendo Parte_2 compiuto 18 anni il 16.10 2020, dopo la presentazione della richiesta di NO ma prima del rilascio dello stesso, che non poteva per tale ragione essere nuovamente richiesto. Il si costituiva e contestava la domanda di parte ricorrente, affermando la Controparte_1 correttezza dell'operato dell'Amministrazione, non risultando che l'appellante si fosse tempestivamente attivato per richiedere il visto.
Il Tribunale, rilevata la natura bifasica del procedimento per l'ottenimento del visto per ricongiungimento familiare e risultando alla stessa estranea quella della legalizzazione dei documenti, non potendo valere eventuali diverse prassi delle singole Ambasciate, rigettava il ricorso risultando che il ricorrente si era attivato solo nel 2023 e dunque quando il nullaosta aveva da tempo perso la valdità.
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del 27.11.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie, si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate le parti hanno richiamato le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi;
la causa è stata, quindi, decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
* * *
L'appello non fondato e deve essere respinto.
Ebbene, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI, “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. ….
Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà(3);
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
…
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute ...”.
E' principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 commi 6 e 7 TUI, è un procedimento bifasico, a formazione progressiva, la prima fase, intestata alla Questura mediante lo Sportello Unico, termina con il nulla osta e la seconda, intestata alla , Controparte_3 termina nel visto di ingresso o nel suo diniego, provvedimento impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U.I. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007; n.209/2005).
La procedura per il ricongiungimento familiare, quindi, consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, DPR n. 394/99, commi 2 e 3, “2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c),d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale. …”. Ebbene, emerge la non consequenzialità tra la procedura di legalizzazione e quella di richiesta di visto, alla luce delle norme che vengono in rilievo che prevedono il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione”. Infatti, la prima procedura non è una parte necessaria del procedimento bifasico volto al riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che può anche precedere la richiesta di nulla osta e dunque l'inizio dell'intero procedimento”.
Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica che solo dopo l'investitura di un legale per essere assistito nel procedimento amministrativo, nei primi mesi del 2023, ad opera di quest'ultimo, è stata presentata richiesta-diffida per la concessione del visto, mentre Il Tribunale precisa che, conseguentemente, la richiesta di legalizzazione degli atti non sospende il termine di 6 mesi entro i quali deve necessariamente essere richiesto il visto procedura di ricongiungimento. Eventuali prassi amministrative divergenti non possono alterare il procedimento scandito dalla legge, dovendo il ricorrente seguire il medesimo ed, eventualmente, impugnare i provvedimenti amministrativi difformi, così come è possibile ricorrere anche avverso il silenzio-ritardo dell'Amministrazione, in presenza dei presupposti anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Le spese di lite vengono compensate tenuto conto dell'esistenza di una prassi amministrativa idonea a trarre in confusione i richiedenti e che infatti è stata modificata dalla stessa Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di lite;
- dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.25
Il Giudice relatore Il Presidente
AR RI FF IA RO