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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carlo Romano, e come in atti elett.te domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Nicola Acanfora, e come in atti elett.te domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in SC (SA), il Controparte_1
23.04.1992.
A sostegno della domanda deduceva: a) che le parti erano separate giusta sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore del 21.07.2021; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione erano nati figli due figli: Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
10.01.2004.
Il ricorrente domandava, inoltre, la revoca delle statuizioni accessorie di cui alla sentenza di separazione, in virtù della raggiunta autosufficienza economica sia del coniuge che del figlio nonché tenuto conto del trasferimento di entrambi presso l'abitazione del nuovo Per_2 compagno della resistente.
Regolarmente si costituiva in giudizio la resistente , la quale pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva la conferma dei provvedimenti accessori di cui alla separazione tra le parti.
All'udienza di prima comparizione del 26.09.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il GI autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e, preso atto della incontestata autosufficienza economica della prole, revocava sia l'assegnazione della casa coniugale che gli obblighi di mantenimento posti in capo al ricorrente.
All'udienza del 22.10.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto le parti, sentite in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni accessorie.
Sul punto, non sono state dedotte sopravvenienze, adeguatamente provate, al fine di modificare quanto statuito in sede di prima comparizione. Inoltre, all'udienza del 20.03.2025, il GI - preso atto che entrambe le parti avevano accettato in sostanza la proposta conciliativa nel senso di confermare i provvedimenti interinali adottati ma che la resistente aveva evidenziato la volontà del figlio maggiorenne, economicamente autonomo, di continuare a vivere nell'immobile adibito a casa familiare - invitava le parti a prendere in considerazione la posizione del figlio per spirito puramente conciliativo. Tuttavia, in sede conclusionale, le parti rimanevano ferme sulle rispettive richieste.
Pertanto, preso atto della mancata conciliazione, nel merito dovranno essere confermati i provvedimenti già resi dal GI. Acclarata infatti l'autosufficienza economica della prole, non sussistono più i presupposti in fatto e diritto per il permanere dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, ce andrà pertanto revocata né per l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Quanto poi alle questioni relative al godimento dell'ex casa coniugale, esse dovranno essere disciplinate esclusivamente dalle norme sulla proprietà, non sussistendo i presupposti di legge per disporsi altrimenti.
Infine, con riguardo alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento (recte divorzile) in favore della resistente, la domanda andrà rigettata sia in assenza di prova quanto ai presupposti sia in considerazione della non contestata stabile convivenza della con un nuovo CP_1 compagno.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in SC (SA), il 23.04.1992 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, del
[...] Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1992);
b) Revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
c) Revoca l'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne a carico dei genitori;
d) Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carlo Romano, e come in atti elett.te domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Nicola Acanfora, e come in atti elett.te domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in SC (SA), il Controparte_1
23.04.1992.
A sostegno della domanda deduceva: a) che le parti erano separate giusta sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore del 21.07.2021; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione erano nati figli due figli: Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
10.01.2004.
Il ricorrente domandava, inoltre, la revoca delle statuizioni accessorie di cui alla sentenza di separazione, in virtù della raggiunta autosufficienza economica sia del coniuge che del figlio nonché tenuto conto del trasferimento di entrambi presso l'abitazione del nuovo Per_2 compagno della resistente.
Regolarmente si costituiva in giudizio la resistente , la quale pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva la conferma dei provvedimenti accessori di cui alla separazione tra le parti.
All'udienza di prima comparizione del 26.09.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il GI autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e, preso atto della incontestata autosufficienza economica della prole, revocava sia l'assegnazione della casa coniugale che gli obblighi di mantenimento posti in capo al ricorrente.
All'udienza del 22.10.2025, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto le parti, sentite in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Ciò posto, bisogna ora soffermarsi sulle statuizioni accessorie.
Sul punto, non sono state dedotte sopravvenienze, adeguatamente provate, al fine di modificare quanto statuito in sede di prima comparizione. Inoltre, all'udienza del 20.03.2025, il GI - preso atto che entrambe le parti avevano accettato in sostanza la proposta conciliativa nel senso di confermare i provvedimenti interinali adottati ma che la resistente aveva evidenziato la volontà del figlio maggiorenne, economicamente autonomo, di continuare a vivere nell'immobile adibito a casa familiare - invitava le parti a prendere in considerazione la posizione del figlio per spirito puramente conciliativo. Tuttavia, in sede conclusionale, le parti rimanevano ferme sulle rispettive richieste.
Pertanto, preso atto della mancata conciliazione, nel merito dovranno essere confermati i provvedimenti già resi dal GI. Acclarata infatti l'autosufficienza economica della prole, non sussistono più i presupposti in fatto e diritto per il permanere dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, ce andrà pertanto revocata né per l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Quanto poi alle questioni relative al godimento dell'ex casa coniugale, esse dovranno essere disciplinate esclusivamente dalle norme sulla proprietà, non sussistendo i presupposti di legge per disporsi altrimenti.
Infine, con riguardo alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento (recte divorzile) in favore della resistente, la domanda andrà rigettata sia in assenza di prova quanto ai presupposti sia in considerazione della non contestata stabile convivenza della con un nuovo CP_1 compagno.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in SC (SA), il 23.04.1992 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, del
[...] Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1992);
b) Revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
c) Revoca l'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne a carico dei genitori;
d) Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire