Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 24/11/2025, n. 20940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20940 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11284 del 2025, proposto da Comune di Casal Velino, A.D.U.C. (Amministrazione di Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico) di Acquavella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Sport e Salute S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Celani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
a - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.05.2025, notificato in data 24.06.2025, con il quale si è disposta la revoca del finanziamento relativo all'intervento di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale e messa in sicurezza del campo sportivo comunale località Mortella" presentato dall'A.D.U.C. di Acquavella;
b - della nota dello Sport e Salute S.p.a. del 24.06.2025 di trasmissione del decreto sub a);
c - della delibera del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.a. del 19.02.2025, non conosciuta, con cui è stata proposta la revoca del finanziamento della A.D.U.C. di Acquavella;
d - ove e per quanto occorra, della nota di Sport e Salute S.p.a. prot. n. SES 1431 dell'11.03.2025, non conosciuta;
e - ove e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo di Sport e Salute S.p.a. del 16.02.2023, 06.08.2024 e del 29.11.2024;
f - ove e per quanto occorra delle note di Sport e Salute S.p.a. dell'11.08.2022, 23.12.2022, 25.01.2023, 14.07.2023, 21.08.2023, 06.11.2023, 08.07.2024, 06.09.2024, 10.09.2024 e dell'11.03.2025;
g - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sport e Salute S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. UC De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso in epigrafe il Comune di Casal Velino, unitamente all’A.D.U.C. (“Amministrazione di dominio collettivo dei beni di uso civico”) di Acquavella, ha chiesto l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.05.2025 con il quale si è disposta la revoca del finanziamento relativo all’intervento di “Ristrutturazione e adeguamento funzionale e messa in sicurezza del campo sportivo comunale località Mortella” nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.a. del 19.02.2025 con cui è stata proposta la revoca del finanziamento della A.D.U.C. di Acquavella.
In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Sport e Salute spa.
L’eccezione è fondata.
Secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. da ultimo ord. n. 13992 del 20.5.2024) quando l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza, la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione va qualificata come diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario
Nel caso odierno, l’amministrazione ha contestato l’inadempimento degli impegni assunti in ragione del finanziamento “per il mancato riscontro alle numerose richieste avanzate in merito alle emerse criticità progettuali nonché per lo stato di abbandono in cui versa l'impianto”; appare indubbio dunque che la controversia verta sulla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione - trattandosi del preteso mancato adempimento agli impegni assunti dal Comune nell’ambito del detto rapporto - e quindi sulla sussistenza o meno del “diritto soggettivo alla concreta erogazione” del contributo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo quella del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN BI, Presidente
UC De EN, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De EN | IN BI |
IL SEGRETARIO