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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19356 /2022 r.g., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata su foglio separato C.F._2 all'atto di citazione, dall'avvocato stabilito MEGHERBI HAMIDA, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Cervantes De Saavedra, 55;
OPPONENTI
E
(C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, società esercente l'attività di P.IVA_2 recupero crediti, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Schiavone (C.F.
) e Davide Sarina (C.F. - congiuntamente C.F._3 C.F._4
e disgiuntamente tra loro – giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna, sito in via Eugenio Caterina n. 60, 84126 Salerno;
OPPOSTA
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 10/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione del 20 aprile 2022, ha esposto di essere Controparte_1 creditrice nei confronti del Sig. e della Sig.ra il primo Parte_2 Parte_1 nella qualità di debitore principale, mentre la seconda in qualità di garante, della complessiva somma di euro 61.384,82, dipendente dall'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 10106 e dal finanziamento chirografario n. 004/01013391.
Con il decreto ingiuntivo n. 4109/2022, emesso e pubblicato in data 3 giugno 2022, il
Tribunale di Napoli ha ingiunto al Sig. e alla Sig.ra di Parte_2 Parte_1 pagare, in solido, in favore di e per essa ad nel Controparte_1 Controparte_2 termine di 40 giorni dalla notifica, il primo la somma di euro 61.384,82, la seconda nei limiti
1 dell'importo di euro 13.000,00, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, i sigg. e hanno impugnato il Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del foro convenzionale di NA indicato nella clausola 14 delle fideiussioni sottoscritte e nel merito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, la nullità della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI vietato dalla Banca
d'Italia, la violazione dell'obbligo della forma scritta ex art. 117 T.U.B. mancando elementi essenziali quali la sottoscrizione dell'intermediario e l'indicazione del TAEG/ISC.
Alla luce di ciò concludevano chiedendo “ In via preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di NA revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo telematico num. 4109/2022 del 03/06/2022 (r.g. 9810/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli e nel merito: - accertare la nullità della clausola 6 dei contratti fideiussori dichiarando, per l'effetto,
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti degli opponenti per aver agito il creditore in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. - accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e l'assenza probatoria della titolarità del credito e della legittimazione ad agire ancorché della CP_1 capacità processuale respingendo, per l'effetto la domanda spiegata in via monitoria. Per l'opponente nella sua qualità di debitore principale: - accertare e dichiarare la nullità del Parte_2 contratto di prestito finanziario n°004/01013391 per violazione dell'art. 117 T.U.B. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate - maggiorati per la duplice assistenza prestata - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2022 si costituiva la società CP_1 la quale in via preliminare eccepiva la carenza dello ius postulandi in capo al procuratore
[...] avvocato stabilito Hamida Megherbi e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolate quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva l'opposta produceva copia dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ritenendolo ciò sufficiente a dimostrare la propria titolarità del credito
Alla luce di ciò concludeva “ in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
e nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi
2 motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge. ”
Nel corso del giudizio con ordinanza del 16 gennaio 2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla convenuta, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. rigettata la richiesta di CTU contabile in quanto generica la causa, alla udienza del 10/01/2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art
190 c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di ius postulandi dell'avvocato stabilito
Hamida Megherbi, come già rilevato nella prima udienza, dalla disamina della procura emerge che la stessa abbia agito d'intesa con l'avvocato italiano affiancante Marta
Sammarco, con studio in Casandrino (NA) alla via Bologna n.17 così come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 96/01
L'eccezione pertanto è infondata e va rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla garante in virtù della previsione del foro esclusivo di NA contenuta nell'art 14 del contratto di fideiussione.
Invero nel caso di specie opera l'art. 33 c.p.c., in quanto la domanda avanzata verso la garante va ritenuta connessa a quella proposta nei confronti del debitore principale per il quale a sensi degli aritcoli 18 e 20 c.p.c. è territorialmente competente il Tribunale di
Napoli.
Ciò fa sì che, in virtù del verificarsi del cumulo soggettivo, anziché dei criteri dettati dagli artt. 19 e 20 c.p.c, si applichi il criterio della competenza stabilito dall'art. 33 c.p.c. a norma del quale il cumulo può avvenire dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, quand'anche, in applicazione delle regole sulla competenza per territorio, le cause, dirette contro più persone dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi.
Nela caso di specie, il cumulo soggettivo consente di derogare anche alla competenza designata nel contratto di fideiussione, in quanto “La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande” (cfr. Cass., ordinanza n. 576 del 11 gennaio 2013).
Il foro stabilito d'accordo tra le parti, avendo origine pattizia e non legale, dà infatti luogo ad un'ipotesi di competenza derogata ma non anche inderogabile, e pertanto, anche quando
3 sia stato previsto dalle parti come esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione ovvero dell'assorbimento, o ancora del cumulo soggettivo
Accertata la competenza di questo tribunale, nel merito, la domanda attorea è fondata è deve, pertanto, essere accolta.
Ai fini della presente decisione è sufficiente esaminare il motivo di opposizione inerente la carenza di legittimazione attiva formulata dagli opponenti id est la titolarità del credito avendo a ben vedere questi ultimi contestato che il credito azionato con il ricorso monitorio rientri nel novero di quelli oggetto di cessione in blocco in favore della opposta.
Ebbene nel caso di specie il credito è stato interessato da una molteplicità di vicende traslative.
Il contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente de quibus sono stati stipulati tra il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale da un lato, e Banca Popolare di Parte_2
NA S.p.A., dall'altro.
Con atto di fusione del 2 febbraio 2017, a rogito Notaio Persona_1 repertorio n. 103242, raccolta n. 35833, Banca Popolare di NA S.p.A. si è fusa in
[...]
( cfr. atto di fusione allegato al fascicolo del monitorio). CP_3
Con contratto di cessione del 19 febbraio 2021, ha ceduto a Controparte_3 [...] la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, costituito da n. 587 CP_4 succursali bancarie indicate nell'allegato A ( cfr. contratto di cessione di ramo d'azienda allegato al fascicolo monitorio)
Successivamente in data 26 marzo 2021, a rogito Notaio repertorio n. Persona_2
16080, raccolta n. 8638, ha incorporato ( manca la Controparte_5 Controparte_3 produzione dell'atto di fusione)
In forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 25 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto sia da Controparte_1 [...] partita IVA sia da partita IVA Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_4
, tutti i rispettivi crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_4 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), specificatamente individuati nel Contratto di
Cessione, come risultanti da apposita lista pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
4 130, sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, fino alla loro estinzione (il tutto come indicato nell' avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Parte II n. 77 del 01/07/2021).”
Risulta prodotto la sola G.U. e non anche il contratto di cessione contenete l'indicazione analitica dei crediti ceduti.
Ciò premesso difetta la produzione dell'allegato A contente l'indicazione delle filiali oggetto di cessione del ramo di azienda da a onde non è possibile verificare se la CP_3 CP_4 cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti pendenti presso la filiale di Napoli Piazza
Garibaldi, presso cui il Sig. intratteneva i rapporti dedotti in giudizio Parte_2
Precisamente a pag. 4 del contratto di cessione del ramo di azienda nella sezione I, art.1.1, è Cont stabilito quanto segue “la cedente ede e vende alla cessionaria , che accetta e acquista, la CP_4
Cont piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, già definito come ramo d'azienda costituito dalle numero 587 succursali bancarie e relativi punti operativi, individuate, con riferimento alla loro collocazione geografica, nell'elenco che si allega al presente contratto quale “Allegato A” (le “Filiali Cedute”) e da tutti
i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti tali filiali cedute….”, la mancata produzione di tale allegato non consente, come detto, di verificare l'inclusione del credito nella cessione.
Da ciò ne deriva che non essendovi prova della inclusione del credito in capo al non CP_4 può ritenersi provato che tra i crediti oggetto di successiva cessione in blocco tra quest'ultima ed ( di cui alla sola G.U allegata) indicati in G.U solo con la CP_1 formulazione di criteri generali sia ricompreso anche quello derivante dai rapporti di contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente de quibus
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 avuto riguardo al valore della domanda ed alle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie le domande spiegate da e e pertanto revoca il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
5 - condanna la al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite Controparte_1 del giudizio che si liquidano in euro 3397,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge nonché euro 379,50 per spese, con attribuzione all'avv.
Hamida Megherbi, in qualità di procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 13/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19356 /2022 r.g., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata su foglio separato C.F._2 all'atto di citazione, dall'avvocato stabilito MEGHERBI HAMIDA, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Cervantes De Saavedra, 55;
OPPONENTI
E
(C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, società esercente l'attività di P.IVA_2 recupero crediti, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Schiavone (C.F.
) e Davide Sarina (C.F. - congiuntamente C.F._3 C.F._4
e disgiuntamente tra loro – giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Renna, sito in via Eugenio Caterina n. 60, 84126 Salerno;
OPPOSTA
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 10/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione del 20 aprile 2022, ha esposto di essere Controparte_1 creditrice nei confronti del Sig. e della Sig.ra il primo Parte_2 Parte_1 nella qualità di debitore principale, mentre la seconda in qualità di garante, della complessiva somma di euro 61.384,82, dipendente dall'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 10106 e dal finanziamento chirografario n. 004/01013391.
Con il decreto ingiuntivo n. 4109/2022, emesso e pubblicato in data 3 giugno 2022, il
Tribunale di Napoli ha ingiunto al Sig. e alla Sig.ra di Parte_2 Parte_1 pagare, in solido, in favore di e per essa ad nel Controparte_1 Controparte_2 termine di 40 giorni dalla notifica, il primo la somma di euro 61.384,82, la seconda nei limiti
1 dell'importo di euro 13.000,00, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, i sigg. e hanno impugnato il Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del foro convenzionale di NA indicato nella clausola 14 delle fideiussioni sottoscritte e nel merito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, la nullità della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI vietato dalla Banca
d'Italia, la violazione dell'obbligo della forma scritta ex art. 117 T.U.B. mancando elementi essenziali quali la sottoscrizione dell'intermediario e l'indicazione del TAEG/ISC.
Alla luce di ciò concludevano chiedendo “ In via preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di NA revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo telematico num. 4109/2022 del 03/06/2022 (r.g. 9810/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli e nel merito: - accertare la nullità della clausola 6 dei contratti fideiussori dichiarando, per l'effetto,
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti degli opponenti per aver agito il creditore in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. - accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e l'assenza probatoria della titolarità del credito e della legittimazione ad agire ancorché della CP_1 capacità processuale respingendo, per l'effetto la domanda spiegata in via monitoria. Per l'opponente nella sua qualità di debitore principale: - accertare e dichiarare la nullità del Parte_2 contratto di prestito finanziario n°004/01013391 per violazione dell'art. 117 T.U.B. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate - maggiorati per la duplice assistenza prestata - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2022 si costituiva la società CP_1 la quale in via preliminare eccepiva la carenza dello ius postulandi in capo al procuratore
[...] avvocato stabilito Hamida Megherbi e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolate quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva l'opposta produceva copia dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ritenendolo ciò sufficiente a dimostrare la propria titolarità del credito
Alla luce di ciò concludeva “ in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
e nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi
2 motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge. ”
Nel corso del giudizio con ordinanza del 16 gennaio 2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla convenuta, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. rigettata la richiesta di CTU contabile in quanto generica la causa, alla udienza del 10/01/2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art
190 c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di ius postulandi dell'avvocato stabilito
Hamida Megherbi, come già rilevato nella prima udienza, dalla disamina della procura emerge che la stessa abbia agito d'intesa con l'avvocato italiano affiancante Marta
Sammarco, con studio in Casandrino (NA) alla via Bologna n.17 così come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 96/01
L'eccezione pertanto è infondata e va rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla garante in virtù della previsione del foro esclusivo di NA contenuta nell'art 14 del contratto di fideiussione.
Invero nel caso di specie opera l'art. 33 c.p.c., in quanto la domanda avanzata verso la garante va ritenuta connessa a quella proposta nei confronti del debitore principale per il quale a sensi degli aritcoli 18 e 20 c.p.c. è territorialmente competente il Tribunale di
Napoli.
Ciò fa sì che, in virtù del verificarsi del cumulo soggettivo, anziché dei criteri dettati dagli artt. 19 e 20 c.p.c, si applichi il criterio della competenza stabilito dall'art. 33 c.p.c. a norma del quale il cumulo può avvenire dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, quand'anche, in applicazione delle regole sulla competenza per territorio, le cause, dirette contro più persone dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi.
Nela caso di specie, il cumulo soggettivo consente di derogare anche alla competenza designata nel contratto di fideiussione, in quanto “La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande” (cfr. Cass., ordinanza n. 576 del 11 gennaio 2013).
Il foro stabilito d'accordo tra le parti, avendo origine pattizia e non legale, dà infatti luogo ad un'ipotesi di competenza derogata ma non anche inderogabile, e pertanto, anche quando
3 sia stato previsto dalle parti come esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione ovvero dell'assorbimento, o ancora del cumulo soggettivo
Accertata la competenza di questo tribunale, nel merito, la domanda attorea è fondata è deve, pertanto, essere accolta.
Ai fini della presente decisione è sufficiente esaminare il motivo di opposizione inerente la carenza di legittimazione attiva formulata dagli opponenti id est la titolarità del credito avendo a ben vedere questi ultimi contestato che il credito azionato con il ricorso monitorio rientri nel novero di quelli oggetto di cessione in blocco in favore della opposta.
Ebbene nel caso di specie il credito è stato interessato da una molteplicità di vicende traslative.
Il contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente de quibus sono stati stipulati tra il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale da un lato, e Banca Popolare di Parte_2
NA S.p.A., dall'altro.
Con atto di fusione del 2 febbraio 2017, a rogito Notaio Persona_1 repertorio n. 103242, raccolta n. 35833, Banca Popolare di NA S.p.A. si è fusa in
[...]
( cfr. atto di fusione allegato al fascicolo del monitorio). CP_3
Con contratto di cessione del 19 febbraio 2021, ha ceduto a Controparte_3 [...] la piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, costituito da n. 587 CP_4 succursali bancarie indicate nell'allegato A ( cfr. contratto di cessione di ramo d'azienda allegato al fascicolo monitorio)
Successivamente in data 26 marzo 2021, a rogito Notaio repertorio n. Persona_2
16080, raccolta n. 8638, ha incorporato ( manca la Controparte_5 Controparte_3 produzione dell'atto di fusione)
In forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 25 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto sia da Controparte_1 [...] partita IVA sia da partita IVA Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_4
, tutti i rispettivi crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, P.IVA_4 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), specificatamente individuati nel Contratto di
Cessione, come risultanti da apposita lista pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
4 130, sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, fino alla loro estinzione (il tutto come indicato nell' avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Parte II n. 77 del 01/07/2021).”
Risulta prodotto la sola G.U. e non anche il contratto di cessione contenete l'indicazione analitica dei crediti ceduti.
Ciò premesso difetta la produzione dell'allegato A contente l'indicazione delle filiali oggetto di cessione del ramo di azienda da a onde non è possibile verificare se la CP_3 CP_4 cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti pendenti presso la filiale di Napoli Piazza
Garibaldi, presso cui il Sig. intratteneva i rapporti dedotti in giudizio Parte_2
Precisamente a pag. 4 del contratto di cessione del ramo di azienda nella sezione I, art.1.1, è Cont stabilito quanto segue “la cedente ede e vende alla cessionaria , che accetta e acquista, la CP_4
Cont piena proprietà del ramo dell'azienda bancaria, già definito come ramo d'azienda costituito dalle numero 587 succursali bancarie e relativi punti operativi, individuate, con riferimento alla loro collocazione geografica, nell'elenco che si allega al presente contratto quale “Allegato A” (le “Filiali Cedute”) e da tutti
i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti tali filiali cedute….”, la mancata produzione di tale allegato non consente, come detto, di verificare l'inclusione del credito nella cessione.
Da ciò ne deriva che non essendovi prova della inclusione del credito in capo al non CP_4 può ritenersi provato che tra i crediti oggetto di successiva cessione in blocco tra quest'ultima ed ( di cui alla sola G.U allegata) indicati in G.U solo con la CP_1 formulazione di criteri generali sia ricompreso anche quello derivante dai rapporti di contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente de quibus
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 avuto riguardo al valore della domanda ed alle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie le domande spiegate da e e pertanto revoca il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
5 - condanna la al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite Controparte_1 del giudizio che si liquidano in euro 3397,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge nonché euro 379,50 per spese, con attribuzione all'avv.
Hamida Megherbi, in qualità di procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 13/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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