Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2005/2023 R.G. promossa da:
C.F. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. LA ROCCA GIUSEPPE, presso il cui studio, in
Siracusa, Via Adda n. 33, è elettivamente domiciliato.
Opponente
contro
:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), nella qualità CP_1 C.F._1
di titolare dell'omonima impresa edile avente partita IVA n° , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'AVV. MAJORCA GABRIELE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tisia Ronco I, n.
11, è elettivamente domiciliato.
Opposto
CONCLUSIONI
L'avv. Majorca ha concluso come da note d'udienza del 6 novembre 2024 di cui all'art. 189
c.p.c., che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 4
1. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2,
l. cit.
Con ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c. e 617 c.p.c. nella procedura esecutiva n. 1425/2022
R.E.M. del Tribunale di Siracusa il ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento notificato il 17 giugno 2022 ad istanza di nella CP_1
qualità di titolare dell'omonima impresa edile, il quale deduceva di essere creditore del della somma di euro 38.358,32, oltre interessi e spese, in forza della Parte_1
sentenza n. 1471 del 2012 emessa dal Tribunale di Siracusa nel procedimento civile n.
3450/2007 R.G., in forza della quale aveva notificato atto di precetto per il complessivo importo di € 51.639,31, oltre al costo della notifica del precetto e gli onorari successivi di procedura, sottoponendo ad esecuzione le somme giacenti sul conto corrente intrattenuto dal
[...]
presso la Parte_1 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'inammissibilità della pretesa rivolta nei confronti del perché proposta in violazione dell'art. 63 delle disp. di att. del c.c. che disciplina il Parte_1
principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e che, in base a tale principio, parte opposta doveva rivolgere le proprie stanze direttamente ai condomini morosi e non nei confronti dei beni condominiali.
Ha sostenuto, pertanto, che doveva preventivamente escutere il creditore ancora CP_1
rimasto moroso, sig. , e che solo successivamente, in caso di mancata Persona_1
soddisfacimento delle proprie ragioni, poteva agire nei confronto del Condominio.
In subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto a richiedere la somme di cui alla sentenza posta a base della procedura esecutiva.
Sulla base dei medesimi motivi di opposizione ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
Il G.E. ha rigettato tale richiesta ed ha assegnato le somme pignorate (ammontanti a complessivi
€ 2.909,34), liquidava le spese del procedimento in € 855,00 oltre accessori e oltre le spese vive
(ammontanti ad € 187,23) e condannava il opponente a pagare le spese al terzo Parte_1
pignorato.
Nei termini assegnati dal Giudice dell'Esecuzione il ha riassunto il Parte_1 giudizio di merito, ove parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 4 Risulta in atti che con sentenza n. 1471/2012 il Tribunale di Siracusa condannava il
[...]
a pagare a la somma di € 38.358,332, oltre interessi e spese;
e Parte_1 CP_1
che con atto di precetto del 19/4/2022 intimava al CP_1 Parte_1
il pagamento del debito.
Privo di pregio è quanto eccepito dal in ordine alla asserita irrecuperabilità in capo Parte_1
allo stesso delle somme afferenti al condomino . Per_1
Come correttamente fatto rilevare dal risulta che il Condominio ha effettuato una CP_1
transazione con il condomino in base alla quale il ha Per_1 Parte_1 Parte_1
riscosso le somme dovute in forza del titolo messo in esecuzione dal CP_1
Infatti, in seno alla transazione (prodotta dal ), le parti hanno dato Parte_1
atto il vantava nei confronti del sig. “un credito per Parte_1 Persona_1
quote condominiali straordinarie e ordinarie come da estratto morosità definitivo al 15/10/18 di complessive € 2.126,07”.
Quanto al principio della parziarietà dell'obbligazione, occorre rilevare che la Corte Suprema, con sentenza n. 12715/2019 ha statuito che “il creditore del che disponga di un Parte_1
titolo esecutivo nei confronti del stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di Parte_1
tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo
verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di Parte_1
ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).”
In ogni caso, risulta che il aveva comunque proceduto, ma senza esito, nei CP_1
confronti di , precettando il pagamento della somma indicata dall'amministratore Persona_1 dell'epoca in data 30/9/2013.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata perché priva di fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione;
- condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opposta, che liquida in €. 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa in data 06/03/2025.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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