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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
103/2025 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 103/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Gramolini Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Gramolini Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 09/03/1995 in Roma (RM) precisando che dall'unione è nata la figlia in Roma (RM) il 22/08/1997, maggiorenne Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2) La casa coniugale di Via della Cina n. 142, pal. A, int.4 in Roma, già di proprietà esclusiva del IGnor è stata alienata e il 50% del suo ricavato è stato destinato Parte_1 all'acquisto di un immobile intestato alla figlia con riserva di usufrutto in favore della R_
IG.ra in adempimento degli accordi raggiunti in sede di negoziazione Controparte_1 assistita.
3) La figlia di anni 27, residente in [...], è R_ attualmente domiciliata in Bolzano, presso la cui Università svolge un dottorato di ricerca per il quale percepisce un reddito sufficiente a garantirle la sussistenza, mentre i genitori provvedono ciascuno in misura del 50% al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Bolzano e al pagamento delle tasse universitarie, partecipando altresì nella stessa misura ad ogni altra spesa che si rendesse necessaria ed urgente nell'interesse della figlia.
4) Le parti, altresì, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle presenti condizioni di scioglimento del matrimonio, il trasferimento gratuito a favore della figlia della nuda proprietà R_ dell'immobile, fabbricato con annesso terreno, sito in Comune di Monteleone d'Orvieto
(Terni), avente accesso da Via Roma 32, costituito da:
a) fabbricato da cielo a terra articolato ai piani terreno e primo al quale si accede mediante scala esterna, composto da unità a destinazione abitativa per complessivi vani catastali 6,5 (sei virgola cinque) e da unità a destinazione autorimessa di catastali mq. 30 (trenta) con annessa piccola corte di pertinenza su tre lati;
il tutto formante unico corpo e confinante nel suo insieme con la Via Roma, l'appezzamento di terreno catastalmente individuato dalla particella 73, e con gli appezzamenti di terreno catastalmente individuati dalle particelle 37 e 29 appresso descritti, salvi altri e/o diversi confini;
il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Monteleone d'Orvieto come segue:
- foglio 7, particella 68 subalterno 2, Via Roma n. 32, piano 1, zona censuaria unica, categoria
A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 218, totale escluse aree scoperte mq.
202, rendita Euro 258,49 (l'unità a destinazione abitativa); - foglio 7, particella 68 subalterno 1, Via Roma n. 32, piano T, zona censuaria unica, categoria
C/6, classe 2, consistenza mq. 30, superficie catastale totale mq. 30, rendita Euro 44,93
(l'unità a destinazione autorimessa);
b) due appezzamenti di terreno non edificabile adiacenti tra loro, rispettivamente della superficie di mq. 250 circa e di mq. 300 circa;
confinanti nel loro insieme con il lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato descritto al precedente punto a) gli appezzamenti di terreno catastalmente individuati dalle particelle 16,
17, 50 e 374, salvi altri e/o diversi confini, censiti nel Catasto terreni del Comune di
Monteleone d'Orvieto come segue: - foglio 7, particella 37, seminativo arborato, classe 2, a.
02.50, redditi: dominicale Euro 1,20, agrario Euro 0,84;
- foglio 7, particella 29, seminativo, classe 3, a. 3.00, redditi: dominicale Euro 0,90, agrario
Euro 0,93;
tutto di proprietà esclusiva del IGnor del quale lo stesso si riserva Parte_1
l'usufrutto.
5) Il IGnor con la sottoscrizione del presente atto e in adempimento a Parte_1 quanto sopra previsto, formalmente si impegna, ai sensi della L. 74/87, a porre in essere l'atto o gli atti notarili che si rendessero necessari per conseguire gli effetti di cui sopra e dichiara di volersi avvalere in sede di stipulazione dell'atto pubblico dei benefici fiscali previsti dalle norme di riferimento.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/03/1995 tra Parte_1
e in Roma (RM) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) (atto n. 402, parte I, serie 01, anno 1995);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 103/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Gramolini Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Gramolini Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 09/03/1995 in Roma (RM) precisando che dall'unione è nata la figlia in Roma (RM) il 22/08/1997, maggiorenne Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2) La casa coniugale di Via della Cina n. 142, pal. A, int.4 in Roma, già di proprietà esclusiva del IGnor è stata alienata e il 50% del suo ricavato è stato destinato Parte_1 all'acquisto di un immobile intestato alla figlia con riserva di usufrutto in favore della R_
IG.ra in adempimento degli accordi raggiunti in sede di negoziazione Controparte_1 assistita.
3) La figlia di anni 27, residente in [...], è R_ attualmente domiciliata in Bolzano, presso la cui Università svolge un dottorato di ricerca per il quale percepisce un reddito sufficiente a garantirle la sussistenza, mentre i genitori provvedono ciascuno in misura del 50% al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Bolzano e al pagamento delle tasse universitarie, partecipando altresì nella stessa misura ad ogni altra spesa che si rendesse necessaria ed urgente nell'interesse della figlia.
4) Le parti, altresì, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle presenti condizioni di scioglimento del matrimonio, il trasferimento gratuito a favore della figlia della nuda proprietà R_ dell'immobile, fabbricato con annesso terreno, sito in Comune di Monteleone d'Orvieto
(Terni), avente accesso da Via Roma 32, costituito da:
a) fabbricato da cielo a terra articolato ai piani terreno e primo al quale si accede mediante scala esterna, composto da unità a destinazione abitativa per complessivi vani catastali 6,5 (sei virgola cinque) e da unità a destinazione autorimessa di catastali mq. 30 (trenta) con annessa piccola corte di pertinenza su tre lati;
il tutto formante unico corpo e confinante nel suo insieme con la Via Roma, l'appezzamento di terreno catastalmente individuato dalla particella 73, e con gli appezzamenti di terreno catastalmente individuati dalle particelle 37 e 29 appresso descritti, salvi altri e/o diversi confini;
il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Monteleone d'Orvieto come segue:
- foglio 7, particella 68 subalterno 2, Via Roma n. 32, piano 1, zona censuaria unica, categoria
A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 218, totale escluse aree scoperte mq.
202, rendita Euro 258,49 (l'unità a destinazione abitativa); - foglio 7, particella 68 subalterno 1, Via Roma n. 32, piano T, zona censuaria unica, categoria
C/6, classe 2, consistenza mq. 30, superficie catastale totale mq. 30, rendita Euro 44,93
(l'unità a destinazione autorimessa);
b) due appezzamenti di terreno non edificabile adiacenti tra loro, rispettivamente della superficie di mq. 250 circa e di mq. 300 circa;
confinanti nel loro insieme con il lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato descritto al precedente punto a) gli appezzamenti di terreno catastalmente individuati dalle particelle 16,
17, 50 e 374, salvi altri e/o diversi confini, censiti nel Catasto terreni del Comune di
Monteleone d'Orvieto come segue: - foglio 7, particella 37, seminativo arborato, classe 2, a.
02.50, redditi: dominicale Euro 1,20, agrario Euro 0,84;
- foglio 7, particella 29, seminativo, classe 3, a. 3.00, redditi: dominicale Euro 0,90, agrario
Euro 0,93;
tutto di proprietà esclusiva del IGnor del quale lo stesso si riserva Parte_1
l'usufrutto.
5) Il IGnor con la sottoscrizione del presente atto e in adempimento a Parte_1 quanto sopra previsto, formalmente si impegna, ai sensi della L. 74/87, a porre in essere l'atto o gli atti notarili che si rendessero necessari per conseguire gli effetti di cui sopra e dichiara di volersi avvalere in sede di stipulazione dell'atto pubblico dei benefici fiscali previsti dalle norme di riferimento.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/03/1995 tra Parte_1
e in Roma (RM) alle condizioni indicate nel ricorso
[...] Controparte_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM) (atto n. 402, parte I, serie 01, anno 1995);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti