Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1034/2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta. Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1034/23 R .G. tra Parte 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Pablo Bottega e Silvia
Mattana presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
'rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Conti e Controparte_1
Andrea Leoni presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
E
"rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Controparte_2
Grigoli presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Oggetto:inquadramento contrattuale -differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente è stato assunto da Controparte_3
10/12/18 e ha cessato il rapporto il 25 gennaio 2022.
All'assunzione è stato inquadrato al livello 6° Junior e da luglio 2021 (dopo 30 mesi) al livello 6°, ed ha sempre lavorato con varie mansioni presso lo stabilimento di Vazzola (Treviso) nell'appalto che vede Parte 2 committente,.
Premessa la richiesta di riunione del procedimento sorto dal presente ricorso con il precedente ricorso nei confronti della sola CP 1 762/22 per le differenze retributive tra errato calcolo delle mensilità aggiuntive ed omesso elemento perequativo, ha lamentato: a) di avere ricevuto, da dicembre 2018° maggio 2019, una paga oraria inferiore ai minimi contrattuali previsti per i lavoratori 6J (7,42
€18,78 per il livello 6J; essendo stato assunto il 10 dicembre 2018 avrebbe dovuto avere il primo aumento a febbraio 2020 e l'aumento avrebbe dovuto essere -per quanto al punto successivo- di €20,66; c) la violazione dell'art. 6 CCNL che prevede il passaggio dal livello 6j al livello 6 dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1/1/2018, passaggio che, stante l'assunzione del 1° dicembre 2018, avrebbe dovuto avvenire a dicembre 2020 (e non, come avvenuto, a luglio 2021); per tali tre inesatti adempimenti il credito maturato era di €793,82 lordi;
d) la non corretta liquidazione delle mensilità aggiuntive, corrisposte in ragione di un dodicesimo delle ore effettivamente lavorate per ogni mese e non, come previsto dagli artt. 18 e 19
CCNL, in misura pari alla retribuzione globale di novembre (tredicesima) e giugno (quattordicesima); e) il mancato riconoscimento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 CCNL in misura pari all'1,5% del minimo conglobato, per il caso di mancato accordo di secondo livello nel medesimo art. 38 previsto;
Ha quindi chiesto la condanna di CP 1 al pagamento di €793,82 (per paga oraria inferiore ai minimi contrattuale ed omessa corresponsione degli scatti di anzianità) e la condanna di committente responsabile in solido- di quantoParte 3 sopra , oltre alle differenze per mensilità aggiuntive ed elemento perequativo nei confronti di CP_1 chiesta con il procedimento 762/22. CP 1 stante la pendenza del procedimento 762/22, ha eccepito l'improcedibilità del presente ricorso per divieto di frammentazione, opponendosi alla riunione.
Nel merito ha eccepito che l' CP 4 che aveva aumentato i minimi era datato 3/12/17 ma era stato sottoscritto da aderisce CP 1 il 30 maggio 2019, da CP 5
aveva, in effetti aumentato il minimo in conformità all'accordo; quando CP_1 analogamente, il passaggio al livello 6 dopo 24 mesi (e non dopo 30 mesi come da
CCNL 1/8/13) era stato introdotto dal suddetto ACCR divenuto vincolante il 30 maggio
2019; gli aumenti periodici di anzianità dovevano essere dell'ammontare previsto per il livello 6J.
Ha, quale eccezione riconvenzionale, eccepito di avere corrisposto in costanza di rapporto maggiorazioni per lavoro notturno e festivo superiori a quelle previste dal
CCNL così opponendo in compensazione l'importo di €1025,91.
Ha sollevato alcune contestazioni ai conteggi. Controparte_2 si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed argomentando in merito.
La causa non ha richiesto istruzione orale.
2. L'eccezione di improcedibilità non è fondata in quanto, pur derivando le domande avanzate nei due procedimenti dal medesimo rapporto di lavoro, non solo il petitum ma anche la causa petendi è diversa, consistendo nel raffronto tra distinte voci delle buste paga con altrettanto distinte previsioni della contrattazione collettiva come nel corso del tempo articolatasi e mutata.
Peraltro, la riunione non è stata disposta (come richiesto dalle resistenti) non solo per le diverse fasi processuali dei due procedimenti ma anche in ragione della diversità di soggetti ed oggetto (le prime tre censure sono estranee al procedimento 762/22) ed essa era stata comunque richiesta dal ricorrente. CP 6 ha affermato che l'aumento della paga oraria era stata introdotta dall'ACCR del 2017 siglato (anche) da Legacoop alla quale, però, la resistente aveva aderito solo a maggio 2019, in seguito adeguandosi al minimo dall'ACCR del 2017 previsto.
Il ricorrente non ha contestato che la paga oraria che, fino a maggio 2019, rivendica sia stata prevista dall'Accordo del 2017 siglato (anche) da CP_5 e si limita a
-
genericamente- contestare che l'adesione a CP 5 da parte di CP 1 fosse
intervenuta successivamente.
E' però l'attore a dover provare i fatti costitutivi della pretesa, tra i quali anche -nel presente caso- che il datore di lavoro fosse vincolato a dare applicazione all'ACCR
2017.
Tale prova non è stata fornita e, al contrario, CP 1 ha, con la memoria conclusiva, anche documentato l'adesione a Legacoop nella detta data, da cui la domanda sub A) non è accoglibile;
il valore della domanda risulta pari ad €207,41 (la differenza oraria richiesta moltiplicata per le ore di lavoro dall'assunzione al maggio
2019 risultanti dalle buste paga in atti).
3.2 Incontestato che il passaggio dal livello 6J al livello 6 dopo 24 mesi per gli assunti nel periodo di assunzione del ricorrente è stato introdotto con l'ACCR divenuto vincolante per CP_1 a maggio 2019, il 24° mese dall'assunzione è, però, maturato a dicembre 2020 quando il vincolo per il datore di lavoro era operante.
Il ricorrente doveva, pertanto, essere inquadrato al livello 6 da dicembre 2020 (e non da luglio 2021) così da ricevere una paga oraria di 0,81€ superiore a quanto invece ricevuto, per un importo totale, comprensivo di incidenza sul TFR di €331,57 per le ore lavorate e di €265,29 per le ore di ferie, permessi, malattia a carico dell'azienda (la differenza oraria, individuata in base ai dati di cui al conteggio attoreo, è moltiplicata per le ore lavorate, o di ferie, permessi, malattia a carico del datore, in busta paga, con incidenza sul TFR calcolata per proporzione rispetto ai conteggi attorei).
3.3 Pacifico che nessun aumento biennale è mai stato applicato al ricorrente, l'art. 17
CCNL recita: "Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda..indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposta al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità. L'importo degli aumenti è il seguente...6°
€20,66; 6°J €18,78".
Il ricorrente ha, quindi, maturato il primo scatto a dicembre 2020 del valore di €20,66 in quanto alla stessa data ha anche maturato il livello superiore.
Non può condividersi la tesi del resistente secondo la quale gli scatti debbano mantenere l'ammontare previsto per il livello 6] in quanto il comma 5 dell'art. 17 ("in caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza") significa che l'acquisizione del superiore livello non comporta l'adeguamento retroattivo degli scatti in costanza di livello inferiore ed in termini corrispondenti già quantificato, e non l'importo dello scatto maturato nel livello di provenienza rimanga necessariamente tale per tutta la successiva carriera.
Al contrario, il primo comma dell'art. 17 è chiaro nel connettere l'ammontare dell'aumento al livello di appartenenza "al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità” (e non al livello di appartenenza al momento dell'assunzione, come parte resistente vorrebbe) e il comma 5 è altrettanto chiaro nel rendere intangibile tale rapporto tra valore dello scatto e livello di appartenenza del momento in cui lo scatto si concreta anche nell'ipotesi di successivi passaggi di livello.
3.4.Quanto alle mensilità aggiuntive (richieste in questa sede al solo coobbligato in solido), questo Tribunale si è più volte espresso in senso favorevole alle tesi dei soci lavoratori di CP 1
Glli articoli 18 e 19 rispettivamente recitano: "l'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre" e "l'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno".
Nel caso di specie le mensilità aggiuntive sono state invece corrisposte a mezzo di maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate
(escludendo quindi ferie, permessi, malattia) in conformità, secondo le resistenti, all'art. 61 contenuto nella Parte Speciale sezione terza Cooperazione che prevede la modalità di erogazione effettuata ("gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, tredicesima, quattordicesima potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria") nel caso di busta paga non mensilizzata, ovvero quando il contratto prevede la retribuzione in base alle ore di lavoro prestate.
In merito si osserva quanto segue.
E' indubbio che il criterio per il pagamento delle mensilità aggiuntive di cui agli artt. 18 e
19 si applica anche alle cooperative;
ed infatti nell'ultimo paragrafo della "premessa" della parte speciale dedicata alla Cooperazione si legge "gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL.Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente" da cui, non essendo gli artt. 18 e 19 citati nella parte speciale, la loro applicazione integrale è certa.
Per contro, l'art. 61 parte speciale facoltizza la maggiorazione della retribuzione oraria come strumento per corrispondere le mensilità aggiuntive, senza indicare i presupposti in presenza dei quali tale facoltà può essere dalla cooperativa datrice di lavoro correttamente esercitata, ed anche con una formulazione che sembra limitare la facoltà solo fino al 31/12/2012.
Non è, comunque, ipotizzabile che la scelta tra l'una e l'altra modalità sia rimessa alla incondizionata decisione della cooperativa datrice di lavoro, sia perché le clausole contrattuali sono, per definizione, fonte di un qualche vincolo per i contraenti sia perché
è principio legislativo quello per il quale ai soci lavoratori deve garantirsi un trattamento retributivo complessivo (e,quindi, comprensivo anche delle mensilità aggiuntive) minimo non inferiore a quello che la contrattazione collettiva del settore prevede per analoghe mansioni da cui, quantomeno, l'opzione per il criterio di cui all'art. 61 parte speciale non può dirsi corretta quando determini tale deteriore trattamento. Nel caso di specie, parte resistente insiste sulla retribuzione su base oraria -e non mensilizzata del ricorrente e pare ritenere che le mensilità aggiuntive mediante maggiorazione della paga oraria discendano, in termini di automatica legittimità, dalla modalità retributiva convenuta a monte.
Tuttavia, è incontestato che il ricorrente abbia sempre lavorato per almeno 6, 5 ore dal lunedì al venerdì su turni mattutini o pomeridiani e due sabati al mese sicchè la retribuzione oraria, invece che mensilizzata, non pare avere nessuna ragione diversa da quella di consentire un trattamento retributivo deteriore quanto alle mensilità aggiuntive.
Non potendosi, pertanto, ammettere che lo strumento di cui all'art. 61 parte speciale possa condurre risultati deteriori rispetto all'applicazione degli artt. 18 e 19 parte generale (come detto senz'altro applicabili) non può che concludersi che la possibilità offerta dall'art. 61 riguarda le modalità di erogazione delle mensilità aggiuntive ma non anche il relativo ammontare, che non potrà che essere in ogni caso parametrato sulle retribuzioni dei mesi di novembre e di luglio, sicchè il pagamento rateale cui eventualmente il datore di lavoro opti dovrebbe prevedere conguagli nel caso in cui il totale complessivamente erogato in ragione dell'anno risulti inferiore ( o, anche ed in ipotesi, superiore) al parametro tassativamente imposto dagli artt. 18 e 19 parte generale.
Sussiste, in conclusione il diritto alle differenze retributive per la voce in oggetto.
3.5.Anche sull'elemento perequativo questo Tribunale si è più volte pronunciato in senso favorevole ai ricorrenti osservando che l'art. 38 CCNL ha previsto un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, vertenti su materie diverse da quelle disciplinate dal CCNL e riguardanti erogazioni correlate -in estrema sintesi- ai risultati;
tale articolo per la parte che qui interessa recita "1.Il secondo livello di contrattazione riguarda materia ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati al presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese.
2.Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali- territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L'azienda e/o l'associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere ...3.Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti.
4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività di imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra I parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OOSS territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare...
Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto o a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento, Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello".
Il ricorrente afferma che, non essendo intervenuto alcun accordo di secondo livello né
aziendale né territoriale, sussiste il diritto all'elemento perequativo mentre le controparti ritengono solitamente che accordo del 18/7/19, siglato tra CP 1 e CP 7 CP_8 e Con specificamente per i “dipendenti che operano nelle attività appaltate a CP 1 dalla società committente Controparte_2 nelle sedi delle province di Verona,
Vicenza, Treviso e Padova", costituisca accordo di secondo livello la cui sottoscrizione
è, indipendentemente dal contenuto dello stesso, sufficiente ad escludere l'elemento perequativo.
Tale posizione non è condivisa dal Tribunale secondo il quale l'accordo 18/7/19, intervenuto tra soggetti legittimati alla contrattazione di secondo grado ( CP 1 ed i tre sindacati firmatari anche del CCNL), è stato come si legge nell'accordo stesso- adottato a seguito della sottoscrizione, da parte di CP_5 (cui CP_1 aderisce), il 30 maggio 2019 del rinnovo del CCNL Trasporto merci, Spedizioni, CP_10 già siglato il 3/12/17 che CP_5 non aveva ancora sottoscritto.
Dato conto di un tanto, l'accordo è, in parte, confermativo (ad esempio clausola 3 e 6) ed in parte specificativo (ad esempio, clausola 4) del CCNL il cui rinnovo l'associazione cui il datore appartiene aveva appena firmato;
contiene alcune dichiarazioni di impegno (ad esempio art. 10 sul perseguimento dell'obiettivo dell'occupazione a tempo pieno e 12 sull'impegno a favorire piani di formazione collettiva) ed annuncia che, a partire dal settembre successivo, "i soci potranno usufruire delle convenzioni con strutture esterne di ristorazione messe a disposizione dalla committente Controparte_2 ai propri lavoratori".
Le uniche clausole dal contenuto almeno latamente economico sono quelle relative ai trattamenti di malattia ed infortunio ma, anche in questo caso, di tratta di clausole che ribadiscono il contenuto del CCNL, in quanto il miglior favore consiste nell'adesione a quanto previsto dalla parte generale del CCNL con rinuncia ad avvalersi della previsione speciale.
Esso, pertanto, da un lato tratta, senza neanche alcuna particolare innovazione se non quella della mensa, delle stesse materie di cui si occupa il CCNL e, dall'altro, non dà conto di alcuna valutazione circa i (complessi) presupposti per potersi riconoscere le erogazioni come connesse ai dati descritti nel comma 4 dell'art. 38, così evidenziando che tale valutazione non era stata oggetto di trattativa in vista dell'accordo.
Ne deriva che l'accordo 18/7/19 non rientra nella previsione dell'art. 38 (non “riguarda materia ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati al presente
CNL") e non ha operato alcuna valutazione, neanche al fine di negarne i presupposti, per le erogazioni rimesse, dall'art. 38, alla contrattazione di secondo livello.
Quanto, infine, alla natura obbligatoria o normativa della clausola che introduce l'elemento perequativo, il tenore letterale è inequivoco nell'attribuire il diritto direttamente ai lavoratori senza che, essendo il contenuto del diritto già integralmente descritto nella clausola, vi sia neanche necessità alcuna di intermediazione da parte delle organizzazioni sindacali;
né la circostanza che l'elemento perequativo non sia equivalente al trattamento economico che la contrattazione di secondo livello non ha introdotto impone di attribuire allo stesso la natura di sanzione, evidente essendo che non di sanzione si tratta ma di riconoscimento economico forfettariamente ristorativo.
Non vi è, pertanto, ragione alcuna per non concludere che, nel caso di specie, non essendo stata negoziata la retribuzione variabile tramite il secondo livello di contrattazione, si innesca l'elemento perequativo previsto dal comma 5 dell'art. 38.
4.Per quanto concerne i conteggi, le contestazioni di CP 1 attinenti al calcolo del Parte ed Ex Festività sono rateo ferie e del rateo irrilevanti in quanto l'autonomo conteggio di cui sopra applica la retribuzione oraria anche ai giorni di ferie/permessi e non il rateo che è contestato, oltre ad avere il ricorrente depositato in corso di causa nuovi conteggi che escludono il rateo;
non vi sono, invece, contestazioni contabili relative al calcolo delle mensilità aggiuntive e dell'elemento perequativo.
Le differenze retributive derivanti dalle prime tre censure, la prima delle quali come detto infondata, si quantificano quindi in €617,52 (€331,57+265,29+20,66).
Quanto alle restanti domande è vero quanto osservato da Controparte 2 e cioè che le quantificazioni in ricorso, che sono diverse da quelle riportate nei conteggi depositati successivamente, non sono assistite da spiegazione alcuna e che, sempre senza alcuna spiegazione, sono anche diverse da quanto riconosciuto, a carico di
CP 1 nel procedimento 762/22, la cui sentenza conclusiva è stata prodotta da '
CP 1
Stante quanto sopra, e considerato che nella presente sede si tratta sostanzialmente di estendere al committente garante la statuizione già pronunciata nei confronti del datore di lavoro (sussistendone i presupposti, in quanto è incontestato che le differenze retributive in oggetto derivano integralmente dal lavoro svolto nell'appalto che vede
Controparte_2 quale committente), si adotta la quantificazione di cui alla suddetta sentenza (€727,86 per mensilità aggiuntive ed €957,00 per elemento perequativo) che, nel suo insieme, è inferiore alle quantificazioni di cui ai conteggi attorei. 5. L'eccezione riconvenzionale di CP_1 non è fondata in quanto priva di titolo.
Le percentuali di aumento per lavoro notturno e lavoro festivo previsti dal CCNL costituiscono valore minimo, che non escludono che il datore di lavoro possa ritenere equamente compensato tale lavoro a mezzo di una superiore maggiorazione.
CP 1 non ha allegato l'avvenuto superiore pagamento in ragione di errore o per causa risultata a posteriori inesistente o in relazione a particolari modalità di prestazione dal lavoratore poi non rese;
non può pertanto che affermarsi che quanto corrisposto ha costituito il corrispettivo che il datore ha ritenuto equo per la prestazione
6. In conclusione, CP 1 va condannata al pagamento di €617,52 oltre accessori in solido con Controparte_2 che va altresì dichiarata responsabile solidale nei confronti del ricorrente per l'ulteriore importo di €1684,86 oltre accessori, già oggetto di condanna a carico di CP 1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni altra domanda rigettata
Controparte_1 in solido con Controparte_2 condanna
[...] al pagamento di €617,52 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo '
a favore del ricorrente;
Controparte_2 al pagamento, in solido con la debitricecondanna principale CP 1 come da condanna pronunciata nel procedimento 762/22, di
€1684,86, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a favore del ricorrente;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in €1500,00 oltre oneri di legge per competenze professionali;
Treviso, 21/5/25 II G.L.