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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4105/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Parte_1
Circumvallazione n°20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elette.te dom.to c/o la sede dell'Istituto in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n°15066472 a decorrere dall'aprile 2019; di aver presentato, in data 21/11/2019, domanda per la concessione della NASpI dichiarando di essere titolare di assegno di invalidità e di optare per il pagamento dell'indennità NASpI limitatamente al periodo di concessione;
che, in conseguenza dell'accoglimento di tale domanda, aveva usufruito di tale prestazione per n° 714 giorni dal 23/11/2019 al 13/09/2021 e, pertanto, per tutta la durata di tale periodo non aveva usufruito dell'assegno ordinario di invalidità; che, con provvedimento di rideterminazione dell'assegno cat. IO n°15066472 datato 02/08/2023 e trasmesso a mezzo racc/AR n°66485360343-5, l gli aveva inviato la CP_1 comunicazione della pratica di indebito n°17814819, pari ad € 3.250,26, afferente l'asserita non spettanza dell'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021; che avverso la pretesa restitutoria dell aveva proposto, in data 21/09/2023, ricorso al Comitato CP_1
Provinciale eccependo la totale insussistenza dell'indebito in oggetto atteso che, per tutto il periodo dall'01/01/2021 al 13/09/2021, non aveva percepito alcun importo a titolo di assegno ordinario di invalidità avendo fruito, in quel medesimo frangente temporale, dell'indennità NASpI;
che, nonostante l'inconfutabilità dei riferiti elementi che risultavano tutti nella piena disponibilità dell , il ricorso amministrativo era CP_2 rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) accertare l'insussistenza dell'indebito in oggetto contestato dall' e, per CP_2
l'effetto, dichiarare che l'istante non è tenuto a restituire all' l'importo lordo di € CP_1
3.250,26 relativo all'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021;
2) conseguenzialmente, condannare l' alla restituzione delle eventuali trattenute CP_1 subende dal ricorrente in corso di causa in conseguenza del riferito indebito con riserva di precisarne l'esatto importo, nonché alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito da ogni singola trattenuta mensile al saldo;
3) condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri CP_1 di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”. L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese CP_1 di lite. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare evidenziato che non è possibile addivenire alla pronuncia di cessata materia del contendere così come richiesta dal procuratore di parte ricorrente con le note depositate in data 30.05.2025 essendo ad esse allegata una mera stampa informatica priva di alcuna valenza giuridica e dalla quale non è possibile evincere l'avvenuto annullamento dell'indebito di cui è causa. Passando all'esame del merito la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la CP_2 sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. In particolare, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo “ex lege” al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Sul punto si è espressa, ancora, la Corte di Cassazione la quale in ordine alla non necessaria presenza di motivazione sui provvedimenti dell relativi alla CP_2 ripetizione di somme ha stabilito che "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale:, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'ari. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità". (Cass. 9986/09 ) Precisa la Corte che se" oggetto del giudizio è la esistenza e la ripetibilità dell'indebito rimane irrilevante il contenuto del provvedimento dell ". CP_2
Sulla questione, comunque oggetto di contrasti giurisprudenziali, è, poi, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si é, infatti, di recente affermato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, é a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046) Il principio enunciato, espresso in materia di indebito previdenziale si estende all'indebito assistenziale come rilevalo già in passato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, cioè, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece, ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare”(Cass. 2006/4612) Da ultimo, la Corte di legittimità ha affermato che "in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)." (Cass 2011/198) La massima da ultimo citata sembra contrastare l'orientamento delle stesse Sezioni
Unite ma nella motivazione della sentenza si precisa che tanto può trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite se "nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza". Ora, nel caso in esame, è pacifico tra le parti che l'indebito n°17814819, pari ad € 3.250,26, afferisca l'asserita non spettanza dell'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021.
Ciò posto, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince che l'indebito de quo, per la quota pari ad € 2.250,18 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2021, è da ritenersi insussistente perché l'istante durante tale periodo non ha percepito alcun importo a titolo di A.O.I. avendo fruito, in tali mesi, dell'indennità NASpI. Trattasi di una circostanza che risulta confermata dalla CERTIFICAZIONE UNICA 2022 rilasciata dall nella quale, a pag.2, alla sezione REDDITI, l certifica CP_1 CP_2
l'erogazione di redditi di pensione pari ad € 1.031,14 (cfr. all.6), corrispondente ai ratei di ottobre e novembre 2021, di importo pari ad € 515,58 ciascuno, relativi all'assegno cat. IO n°15066472, come risulta dal cedolino allegato (cfr.all.7). In proposito è, altresì, opportuno sottolineare che il pagamento del predetto importo è stato effettuato dall a seguito di riemissione dell'accredito su rapporto di c/c di cui CP_1
l'istante è titolare presso FINECO BANK S.P.A. con data valuta 20/12/2021, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall nell'anno 2021 (cfr. all.8). CP_1
Da tale prospetto emerge chiaramente che tutti i pagamenti relativi alle rate mensili dell'assegno cat. IO n°15066472 da gennaio 2021 a settembre 2021 non sono mai stati corrisposti al ricorrente ma trattenuti dall'Istituto in “CASSA SEDE” proprio in virtù della contestuale erogazione - per detto periodo - dell'indennità NASpI per la quale l'istante ha optato. Inoltre, va evidenziato che il rateo di dicembre 2021, comprensivo di tredicesima pari ad € 644,46, è stato corrisposto dall a seguito di riemissione dell'accredito sul CP_2 menzionato rapporto di conto corrente solo in data 28/02/2022, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall nell'anno 2022 (cfr. all.9). CP_1
Per quanto riguarda, invece, la quota pari ad € 1.000,08 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021 comprensivo di tredicesima, anche in relazione ad essa l'indebito è da ritenersi insussistente perché il ricorrente ne aveva pienamente diritto in quanto nell'anno di imposta 2021 non ha superato i limiti di reddito coniugali pari ad € 17.950,92 previsti per consentire l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di assegno ordinario di invalidità. In proposito, va evidenziato che l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. L'art. 1, comma 3, della Legge n°222/84 prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente deve essere integrata – nel limite massimo del trattamento minimo – da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò implica che l'importo dell'integrazione deve rispettare due requisiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro l'importo complessivo della prestazione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo che, per l'anno 2021, è pari ad € 515,58 x 13 mensilità, come risulta dalla tabella in atti (cfr. all.13). Inoltre, per avere diritto all'integrazione il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Nel caso che ci occupa, trattandosi di pensionato coniugato, l'integrazione dell'assegno ordinario di invalidità spetta a condizione che non risultino superati i limiti di reddito coniugali che, per l'anno 2021, sono pari ad € 17.950,92, come si evince dalla tabella in atti (cfr. all.14). Pertanto, ribadito che tutti i pagamenti relativi alle rate mensili dell'assegno cat. IO n°15066472 da gennaio 2021 a settembre 2021 non sono mai stati eseguiti in favore del ricorrente essendo stati trattenuti dall'Istituto in “CASSA SEDE” proprio in virtù della contestuale erogazione - per detto periodo - dell'indennità NASpI per la quale l'istante ha optato, resta da stabilire soltanto se avesse diritto all'integrazione al minimo della prestazione in oggetto per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021. Orbene, il ricorrente ha, in proposito, precisato di essersi rioccupato, al termine del periodo di fruizione dell'indennità NASpI, per effetto dell'assunzione alle dipendenze di Zobel Montaggi S.r.l. a decorrere dal 14/09/2021, come risulta dall'estratto conto previdenziale (cfr. all.10) e, per il periodo dal 14/09/2021 al 31/12/2021, ha percepito un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 4.626,13, come da CERTIFICAZIONE UNICA 2022 rilasciata dal predetto datore di lavoro (cfr.all.11). Ciò posto, sia se si consideri il solo reddito da lavoro dipendente prodotto, come da CERTIFICAZIONE UNICA rilasciata da Zobel Montaggi S.r.l. per l'anno di imposta 2021 pari ad € 4.626,13, sia se si consideri anche il reddito da NASpI, come da certificazione unica rilasciata dall per lo stesso anno di imposta pari ad € 6.369,80, CP_1 non risultano, in ogni caso, superati i limiti di reddito coniugali pari ad € 17.950,92 valevoli per l'anno 2021. In conclusione, l'indebito in oggetto pari ad € 3.250,26 è infondato per due ordini di motivi: la quota pari ad € 2.250,18 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2021 è insussistente perché l'istante, durante tale periodo, non ha percepito alcun importo a titolo di A.O.I. avendo fruito, in tali mesi, dell'indennità NASpI tant'è che i pagamenti delle rate mensili dell da gennaio CP_3
2021 a settembre 2021 non sono mai stati eseguiti dall che li ha, invece, trattenuti CP_1 in “CASSA SEDE”; la quota pari ad € 1.000,08 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021 comprensivo di tredicesima mensilità è, parimenti, insussistente perché il ricorrente ne aveva pienamente diritto in quanto nell'anno di imposta 2021 non ha superato i limiti di reddito coniugali, pari ad € 17.950,92, previsti per consentire l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di assegno ordinario di invalidità. Trattasi, d'altronde, di circostanze di fatto comprovate dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, sopra analiticamente indicata, in ordine alle quali l
[...]
resistente nulla ha contestato in maniera specifica avendo depositato una CP_4 memoria di costituzione di mero stile nella quale non vi è alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.
Ed, infatti, nulla deduce e/o eccepisce nel merito circa i motivi di contestazione dell'indebito in oggetto così come analiticamente esposti in ricorso in relazione ai quali non ha fornito alcuna prova contraria. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, il Tribunale accerta l'insussistenza dell'indebito in oggetto n°17814819 e dichiara che l'istante non è tenuto a restituire all l'importo lordo di € 3.250,26 relativo CP_1 all'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, con la conseguente condanna dell alla CP_1 restituzione delle trattenute eventualmente medio tempore effettuale, oltre accessori di legge. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate con la dovuta maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022, come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 02.02.2024 nei confronti dell , in persona Parte_1 CP_1 del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, accertare l'insussistenza dell'indebito n°17814819 e dichiara che l'istante non è tenuto a restituire all l'importo lordo di € 3.250,26 relativo all'integrazione al trattamento CP_1 minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, con la conseguente condanna dell alla restituzione delle trattenute CP_1 eventualmente medio tempore effettuale, oltre accessori di legge;
condanna l CP_1 soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.705,60 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 23/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4105/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Parte_1
Circumvallazione n°20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elette.te dom.to c/o la sede dell'Istituto in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n°15066472 a decorrere dall'aprile 2019; di aver presentato, in data 21/11/2019, domanda per la concessione della NASpI dichiarando di essere titolare di assegno di invalidità e di optare per il pagamento dell'indennità NASpI limitatamente al periodo di concessione;
che, in conseguenza dell'accoglimento di tale domanda, aveva usufruito di tale prestazione per n° 714 giorni dal 23/11/2019 al 13/09/2021 e, pertanto, per tutta la durata di tale periodo non aveva usufruito dell'assegno ordinario di invalidità; che, con provvedimento di rideterminazione dell'assegno cat. IO n°15066472 datato 02/08/2023 e trasmesso a mezzo racc/AR n°66485360343-5, l gli aveva inviato la CP_1 comunicazione della pratica di indebito n°17814819, pari ad € 3.250,26, afferente l'asserita non spettanza dell'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021; che avverso la pretesa restitutoria dell aveva proposto, in data 21/09/2023, ricorso al Comitato CP_1
Provinciale eccependo la totale insussistenza dell'indebito in oggetto atteso che, per tutto il periodo dall'01/01/2021 al 13/09/2021, non aveva percepito alcun importo a titolo di assegno ordinario di invalidità avendo fruito, in quel medesimo frangente temporale, dell'indennità NASpI;
che, nonostante l'inconfutabilità dei riferiti elementi che risultavano tutti nella piena disponibilità dell , il ricorso amministrativo era CP_2 rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) accertare l'insussistenza dell'indebito in oggetto contestato dall' e, per CP_2
l'effetto, dichiarare che l'istante non è tenuto a restituire all' l'importo lordo di € CP_1
3.250,26 relativo all'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021;
2) conseguenzialmente, condannare l' alla restituzione delle eventuali trattenute CP_1 subende dal ricorrente in corso di causa in conseguenza del riferito indebito con riserva di precisarne l'esatto importo, nonché alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito da ogni singola trattenuta mensile al saldo;
3) condannare l' al pagamento delle spese del giudizio – nel rispetto dei parametri CP_1 di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”. L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese CP_1 di lite. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare evidenziato che non è possibile addivenire alla pronuncia di cessata materia del contendere così come richiesta dal procuratore di parte ricorrente con le note depositate in data 30.05.2025 essendo ad esse allegata una mera stampa informatica priva di alcuna valenza giuridica e dalla quale non è possibile evincere l'avvenuto annullamento dell'indebito di cui è causa. Passando all'esame del merito la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la CP_2 sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. In particolare, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo “ex lege” al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Sul punto si è espressa, ancora, la Corte di Cassazione la quale in ordine alla non necessaria presenza di motivazione sui provvedimenti dell relativi alla CP_2 ripetizione di somme ha stabilito che "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale:, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'ari. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità". (Cass. 9986/09 ) Precisa la Corte che se" oggetto del giudizio è la esistenza e la ripetibilità dell'indebito rimane irrilevante il contenuto del provvedimento dell ". CP_2
Sulla questione, comunque oggetto di contrasti giurisprudenziali, è, poi, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si é, infatti, di recente affermato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, é a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046) Il principio enunciato, espresso in materia di indebito previdenziale si estende all'indebito assistenziale come rilevalo già in passato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, cioè, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece, ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare”(Cass. 2006/4612) Da ultimo, la Corte di legittimità ha affermato che "in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)." (Cass 2011/198) La massima da ultimo citata sembra contrastare l'orientamento delle stesse Sezioni
Unite ma nella motivazione della sentenza si precisa che tanto può trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite se "nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza". Ora, nel caso in esame, è pacifico tra le parti che l'indebito n°17814819, pari ad € 3.250,26, afferisca l'asserita non spettanza dell'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021.
Ciò posto, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo si evince che l'indebito de quo, per la quota pari ad € 2.250,18 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2021, è da ritenersi insussistente perché l'istante durante tale periodo non ha percepito alcun importo a titolo di A.O.I. avendo fruito, in tali mesi, dell'indennità NASpI. Trattasi di una circostanza che risulta confermata dalla CERTIFICAZIONE UNICA 2022 rilasciata dall nella quale, a pag.2, alla sezione REDDITI, l certifica CP_1 CP_2
l'erogazione di redditi di pensione pari ad € 1.031,14 (cfr. all.6), corrispondente ai ratei di ottobre e novembre 2021, di importo pari ad € 515,58 ciascuno, relativi all'assegno cat. IO n°15066472, come risulta dal cedolino allegato (cfr.all.7). In proposito è, altresì, opportuno sottolineare che il pagamento del predetto importo è stato effettuato dall a seguito di riemissione dell'accredito su rapporto di c/c di cui CP_1
l'istante è titolare presso FINECO BANK S.P.A. con data valuta 20/12/2021, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall nell'anno 2021 (cfr. all.8). CP_1
Da tale prospetto emerge chiaramente che tutti i pagamenti relativi alle rate mensili dell'assegno cat. IO n°15066472 da gennaio 2021 a settembre 2021 non sono mai stati corrisposti al ricorrente ma trattenuti dall'Istituto in “CASSA SEDE” proprio in virtù della contestuale erogazione - per detto periodo - dell'indennità NASpI per la quale l'istante ha optato. Inoltre, va evidenziato che il rateo di dicembre 2021, comprensivo di tredicesima pari ad € 644,46, è stato corrisposto dall a seguito di riemissione dell'accredito sul CP_2 menzionato rapporto di conto corrente solo in data 28/02/2022, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall nell'anno 2022 (cfr. all.9). CP_1
Per quanto riguarda, invece, la quota pari ad € 1.000,08 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021 comprensivo di tredicesima, anche in relazione ad essa l'indebito è da ritenersi insussistente perché il ricorrente ne aveva pienamente diritto in quanto nell'anno di imposta 2021 non ha superato i limiti di reddito coniugali pari ad € 17.950,92 previsti per consentire l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di assegno ordinario di invalidità. In proposito, va evidenziato che l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. L'art. 1, comma 3, della Legge n°222/84 prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente deve essere integrata – nel limite massimo del trattamento minimo – da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò implica che l'importo dell'integrazione deve rispettare due requisiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro l'importo complessivo della prestazione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo che, per l'anno 2021, è pari ad € 515,58 x 13 mensilità, come risulta dalla tabella in atti (cfr. all.13). Inoltre, per avere diritto all'integrazione il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Nel caso che ci occupa, trattandosi di pensionato coniugato, l'integrazione dell'assegno ordinario di invalidità spetta a condizione che non risultino superati i limiti di reddito coniugali che, per l'anno 2021, sono pari ad € 17.950,92, come si evince dalla tabella in atti (cfr. all.14). Pertanto, ribadito che tutti i pagamenti relativi alle rate mensili dell'assegno cat. IO n°15066472 da gennaio 2021 a settembre 2021 non sono mai stati eseguiti in favore del ricorrente essendo stati trattenuti dall'Istituto in “CASSA SEDE” proprio in virtù della contestuale erogazione - per detto periodo - dell'indennità NASpI per la quale l'istante ha optato, resta da stabilire soltanto se avesse diritto all'integrazione al minimo della prestazione in oggetto per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021. Orbene, il ricorrente ha, in proposito, precisato di essersi rioccupato, al termine del periodo di fruizione dell'indennità NASpI, per effetto dell'assunzione alle dipendenze di Zobel Montaggi S.r.l. a decorrere dal 14/09/2021, come risulta dall'estratto conto previdenziale (cfr. all.10) e, per il periodo dal 14/09/2021 al 31/12/2021, ha percepito un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 4.626,13, come da CERTIFICAZIONE UNICA 2022 rilasciata dal predetto datore di lavoro (cfr.all.11). Ciò posto, sia se si consideri il solo reddito da lavoro dipendente prodotto, come da CERTIFICAZIONE UNICA rilasciata da Zobel Montaggi S.r.l. per l'anno di imposta 2021 pari ad € 4.626,13, sia se si consideri anche il reddito da NASpI, come da certificazione unica rilasciata dall per lo stesso anno di imposta pari ad € 6.369,80, CP_1 non risultano, in ogni caso, superati i limiti di reddito coniugali pari ad € 17.950,92 valevoli per l'anno 2021. In conclusione, l'indebito in oggetto pari ad € 3.250,26 è infondato per due ordini di motivi: la quota pari ad € 2.250,18 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2021 è insussistente perché l'istante, durante tale periodo, non ha percepito alcun importo a titolo di A.O.I. avendo fruito, in tali mesi, dell'indennità NASpI tant'è che i pagamenti delle rate mensili dell da gennaio CP_3
2021 a settembre 2021 non sono mai stati eseguiti dall che li ha, invece, trattenuti CP_1 in “CASSA SEDE”; la quota pari ad € 1.000,08 corrispondente all'integrazione al minimo di € 250,02 mensili relativa alle rate dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo da ottobre 2021 a dicembre 2021 comprensivo di tredicesima mensilità è, parimenti, insussistente perché il ricorrente ne aveva pienamente diritto in quanto nell'anno di imposta 2021 non ha superato i limiti di reddito coniugali, pari ad € 17.950,92, previsti per consentire l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di assegno ordinario di invalidità. Trattasi, d'altronde, di circostanze di fatto comprovate dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, sopra analiticamente indicata, in ordine alle quali l
[...]
resistente nulla ha contestato in maniera specifica avendo depositato una CP_4 memoria di costituzione di mero stile nella quale non vi è alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.
Ed, infatti, nulla deduce e/o eccepisce nel merito circa i motivi di contestazione dell'indebito in oggetto così come analiticamente esposti in ricorso in relazione ai quali non ha fornito alcuna prova contraria. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, il Tribunale accerta l'insussistenza dell'indebito in oggetto n°17814819 e dichiara che l'istante non è tenuto a restituire all l'importo lordo di € 3.250,26 relativo CP_1 all'integrazione al trattamento minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, con la conseguente condanna dell alla CP_1 restituzione delle trattenute eventualmente medio tempore effettuale, oltre accessori di legge. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate con la dovuta maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022, come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 02.02.2024 nei confronti dell , in persona Parte_1 CP_1 del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, accertare l'insussistenza dell'indebito n°17814819 e dichiara che l'istante non è tenuto a restituire all l'importo lordo di € 3.250,26 relativo all'integrazione al trattamento CP_1 minimo sulla prestazione cat. IO n°15066472 per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, con la conseguente condanna dell alla restituzione delle trattenute CP_1 eventualmente medio tempore effettuale, oltre accessori di legge;
condanna l CP_1 soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.705,60 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 23/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario