Art. 53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.