Articolo 89 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 88Articolo 90
Versione
15 gennaio 1970
Art. 89.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970